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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr.Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 10150/2022 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 15 novembre 2022 iscritto al n. 4822/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
; nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Parte_2
Alfonso La Cava, C.F. , rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. C.F._2
Andrea Ruocco ( ) CodiceFiscale_3
APP ELLAN TI
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge n. Controparte_2
130 del 30 aprile1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F.
), rappresentata da n virtù di procura notarile a rogito Notaio P.IVA_1 Controparte_3
Dott. Notaio in Pordenone, identificata al numero di repertorio e raccolta Persona_1
33134/22224 con sede in Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 ( C.F. )1 in persona P.IVA_2 del procuratore come da procura speciale conferita dall'Amministratore Controparte_4
1 Delegato con atto a rogito Notaio Dott. di Milano del 08.03.2022 CP_5 Persona_2
Rep. 8698 – Racc. 5041, registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano DP II in data 16.03.2022 al n. 26279 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Giulia Galati (C.F. , Davide Sarina (C.F. ) e Andrea C.F._4 C.F._5
Siena (C.F. C.F._6
INTERVENTRICE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2021 e deducevano Parte_1 Parte_2 di aver stipulato con data 7 marzo 2008 un contratto di fideiussione omnibus Controparte_6
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e che il contratto Controparte_7 era nullo in quanto le clausole in esse contenute erano conformi al modello ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio della AN d'IT n.55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Deducevano, altresì, che l'importo massimo garantito era stato aumentato il 28 dicembre 2009 ed il
7 febbraio 2011.
Concludevano chiedendo “a) Accertare e dare atto che la fideiussione omnibus per cui è causa è interamente nulla, per quanto esposto in narrativa. b) In subordinata, accertare e dare atto che la fideiussione omnibus per cui è causa è nulla parzialmente, per le ragioni di cui in narrativa”. non si costituiva e gli attori chiedevano ordinarsi ex art. 210 c .p.c. l'esibizione Controparte_8 delle copie dei contratti di fideiussione omnibus degli anni 2007-2008 agli istituti di credito Monte
Paschi di Siena S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Banco BPM S.p.a., AN di Controparte_8
Credito cooperativo di Canosa Loconia società cooperativa, Credem S.p.A., AN Popolare di Puglia
e Basilicata SCPA, AN Popolare di Bari S.p.A., AN Popolare Pugliese SCPA, BNL SPA., ma il giudice istruttore rigettava la richiesta ritenendola irrilevante ai fini della decisione.
Con sentenza n.10150 del 15 novembre 2022 il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata in materia di impresa rigettava le domande con la seguente motivazione “ l'onere probatorio incombente sulla parte attrice ex art. 2697, comma 1 c.c. non risulta soddisfatto, in quanto il provvedimento della
AN d'IT n. 55 del 2005 esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nel suddetto arco temporale (ottobre 2002 - maggio 2005), oggetto dell'istruttoria da parte della AN d'IT. ….Si osserva che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata, 2 l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e la formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6,
8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2008, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione impugnato grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Ne discende che, nel caso in esame, la parte attrice non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la pretesa nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. a) della L. 287/1990 o di alcune sue clausole, facendo leva esclusivamente sul provvedimento
n. 55/2005 della AN d'IT, essendo gravata dall'onere della prova dei due elementi costitutivi della violazione della disciplina antitrust, quali l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”
e la standardizzazione contrattuale “a valle”……nella presente controversia difetta la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte” finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, in quanto le parte attrice si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione omnibus, riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, allegando esclusivamente il provvedimento n. 55 del 2005 della
AN d'IT, non avente valenza probatoria dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” incidente sul contratto impugnato risalente al 2008..Sul punto, si evidenzia che la mancanza della prova dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” determina l'irrilevanza della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, relativa all'ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati dalle banche intorno al 2008, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante il difetto della prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale, costituito dall'esistenza intorno all'anno 2008 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato il 16 novembre 2022, deducendo che l'onere di fornire la prova della permanenza dell'intesa anticoncorrenziale gravava sull'istituto convenuto per il principio della vicinanza della prova e che, una volta allegato il contratto da parte del fideiussore, era onere dell'istituto fornire la prova che non aveva i requisiti censurati dalla AN d'IT nel 2005; deducevano inoltre l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto volta a provare la prosecuzione dell'intesa illecita.
Concludevano chiedendo “ammettersi i mezzi di prova articolati con la memoria istruttoria. nel merito accertare e dare atto che la fideiussione omnibus per cui è causa è nulla parzialmente, per le ragioni di cui in narrativa”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3 Si costituiva la quale successore a titolo particolare di che Controparte_2 Controparte_8 chiedeva il rigetto dell'appello deducendo l'insufficiente allegazione e prova della sussistenza di una intesa illecita.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025 con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine assegnato la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare, va dato atto che pur ritualmente citata non si è costituita Controparte_8 in appello e che si è invece costituita la nell'interesse della che Controparte_3 Controparte_2 ha dedotto di essere cessionaria del credito oggetto di causa a far data dal 19 aprile 2022.
Gli appellanti hanno contestato la legittimazione passiva della interventrice, deducendo che non vi è prova della effettiva cessione del credito oggetto di causa, in quanto la si è limitata Controparte_2
a produrre l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U n.45 del 19 aprile 2022 allegato D alla comparsa di costituzione in appello.), e dall'avviso di cessione e dai generici riferimenti contenuti su siti internet non è possibile desumere il nominativo del debitore,
l'ammontare del credito e la data di stipula del contratto.
In punto di diritto si osserva che “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116 del
2.3.2016)
Nonostante la specifica contestazione degli appellanti la società interventrice non ha prodotto il contratto di cessione dei crediti, che avrebbe chiarito quali rapporti erano stati ceduti.
Inoltre nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022 erano indicati tra i crediti ceduti, quelli derivanti “da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della AN d'IT n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'IT n. 139/1999”.
La genericità delle indicazioni e l'assenza di ulteriori elementi probatori non consente di ritenere sussistente la legittimazione passiva della che nonostante la contestazione degli Controparte_2
4 appellanti anche sulla genericità delle indicazioni contenute sui siti internet, non ha provveduto a depositare ulteriore documentazione.
Tanto premesso, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non adempiuto, da parte degli attori, l'onere probatorio posto a loro carico, in ordine alla sussistenza dell'intesa illecita anche nel periodo successivo all'accertamento della AN d'IT con provvedimento n.55/2005.
In particolare, hanno contestato che l'onere probatorio fosse a loro carico ed hanno dedotto di aver chiesto l'esibizione di copia degli atti di fideiussione di diversi istituti bancari stipulati nel periodo
2007-2008 al fine di dimostrare la permanenza dell'intesa illecita anche in data successiva all'accertamento della AN d'IT.
Le doglianze sono infondate.
In punto di diritto si osserva che con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 la AN
d'IT ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2°, della l. 287/1990, delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
La natura dell'accertamento si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994) hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali, oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
5 Il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Gli attori avrebbero dovuto fornire la prova della sussistenza dell'intesa illecita anche per i periodi successivi, ed in particolare con riferimento all'anno 2008, ma si sono limitati a depositare alcune copie di contratti di fideiussione omnibus stipulati prevalentemente in anni successivi al 2008, ed a chiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di contratti di fideiussione omnibus stipulati da alcuni istituti bancari.
Ad avviso della Corte la suddetta documentazione, limitata ad alcuni istituti bancari e ad alcuni contratti, non sarebbe comunque sufficiente a fornire la prova della sussistenza di una intesa illecita anche per il periodo successivo all'accertamento compiuto dalla AN d'IT.
Correttamente, pertanto, il Tribunale in primo grado ha ritenuto irrilevante la documentazione oggetto della richiesta di esibizione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Nulla va statuito sulle spese tra gli appellanti e la stante la contumacia. Controparte_8
Le spese tra gli appellanti e la vanno invece compensate, stante la reciproca Controparte_2 soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002, in considerazione dell'infondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
10150/2022 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 15 novembre 2022:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese tra e e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr.Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 10150/2022 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 15 novembre 2022 iscritto al n. 4822/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
; nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Parte_2
Alfonso La Cava, C.F. , rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. C.F._2
Andrea Ruocco ( ) CodiceFiscale_3
APP ELLAN TI
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge n. Controparte_2
130 del 30 aprile1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F.
), rappresentata da n virtù di procura notarile a rogito Notaio P.IVA_1 Controparte_3
Dott. Notaio in Pordenone, identificata al numero di repertorio e raccolta Persona_1
33134/22224 con sede in Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 ( C.F. )1 in persona P.IVA_2 del procuratore come da procura speciale conferita dall'Amministratore Controparte_4
1 Delegato con atto a rogito Notaio Dott. di Milano del 08.03.2022 CP_5 Persona_2
Rep. 8698 – Racc. 5041, registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano DP II in data 16.03.2022 al n. 26279 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Giulia Galati (C.F. , Davide Sarina (C.F. ) e Andrea C.F._4 C.F._5
Siena (C.F. C.F._6
INTERVENTRICE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2021 e deducevano Parte_1 Parte_2 di aver stipulato con data 7 marzo 2008 un contratto di fideiussione omnibus Controparte_6
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e che il contratto Controparte_7 era nullo in quanto le clausole in esse contenute erano conformi al modello ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio della AN d'IT n.55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Deducevano, altresì, che l'importo massimo garantito era stato aumentato il 28 dicembre 2009 ed il
7 febbraio 2011.
Concludevano chiedendo “a) Accertare e dare atto che la fideiussione omnibus per cui è causa è interamente nulla, per quanto esposto in narrativa. b) In subordinata, accertare e dare atto che la fideiussione omnibus per cui è causa è nulla parzialmente, per le ragioni di cui in narrativa”. non si costituiva e gli attori chiedevano ordinarsi ex art. 210 c .p.c. l'esibizione Controparte_8 delle copie dei contratti di fideiussione omnibus degli anni 2007-2008 agli istituti di credito Monte
Paschi di Siena S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Banco BPM S.p.a., AN di Controparte_8
Credito cooperativo di Canosa Loconia società cooperativa, Credem S.p.A., AN Popolare di Puglia
e Basilicata SCPA, AN Popolare di Bari S.p.A., AN Popolare Pugliese SCPA, BNL SPA., ma il giudice istruttore rigettava la richiesta ritenendola irrilevante ai fini della decisione.
Con sentenza n.10150 del 15 novembre 2022 il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata in materia di impresa rigettava le domande con la seguente motivazione “ l'onere probatorio incombente sulla parte attrice ex art. 2697, comma 1 c.c. non risulta soddisfatto, in quanto il provvedimento della
AN d'IT n. 55 del 2005 esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nel suddetto arco temporale (ottobre 2002 - maggio 2005), oggetto dell'istruttoria da parte della AN d'IT. ….Si osserva che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata, 2 l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e la formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6,
8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2008, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione impugnato grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Ne discende che, nel caso in esame, la parte attrice non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la pretesa nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. a) della L. 287/1990 o di alcune sue clausole, facendo leva esclusivamente sul provvedimento
n. 55/2005 della AN d'IT, essendo gravata dall'onere della prova dei due elementi costitutivi della violazione della disciplina antitrust, quali l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”
e la standardizzazione contrattuale “a valle”……nella presente controversia difetta la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte” finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, in quanto le parte attrice si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione omnibus, riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, allegando esclusivamente il provvedimento n. 55 del 2005 della
AN d'IT, non avente valenza probatoria dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” incidente sul contratto impugnato risalente al 2008..Sul punto, si evidenzia che la mancanza della prova dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” determina l'irrilevanza della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, relativa all'ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati dalle banche intorno al 2008, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante il difetto della prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale, costituito dall'esistenza intorno all'anno 2008 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato il 16 novembre 2022, deducendo che l'onere di fornire la prova della permanenza dell'intesa anticoncorrenziale gravava sull'istituto convenuto per il principio della vicinanza della prova e che, una volta allegato il contratto da parte del fideiussore, era onere dell'istituto fornire la prova che non aveva i requisiti censurati dalla AN d'IT nel 2005; deducevano inoltre l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto volta a provare la prosecuzione dell'intesa illecita.
Concludevano chiedendo “ammettersi i mezzi di prova articolati con la memoria istruttoria. nel merito accertare e dare atto che la fideiussione omnibus per cui è causa è nulla parzialmente, per le ragioni di cui in narrativa”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3 Si costituiva la quale successore a titolo particolare di che Controparte_2 Controparte_8 chiedeva il rigetto dell'appello deducendo l'insufficiente allegazione e prova della sussistenza di una intesa illecita.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025 con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine assegnato la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare, va dato atto che pur ritualmente citata non si è costituita Controparte_8 in appello e che si è invece costituita la nell'interesse della che Controparte_3 Controparte_2 ha dedotto di essere cessionaria del credito oggetto di causa a far data dal 19 aprile 2022.
Gli appellanti hanno contestato la legittimazione passiva della interventrice, deducendo che non vi è prova della effettiva cessione del credito oggetto di causa, in quanto la si è limitata Controparte_2
a produrre l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U n.45 del 19 aprile 2022 allegato D alla comparsa di costituzione in appello.), e dall'avviso di cessione e dai generici riferimenti contenuti su siti internet non è possibile desumere il nominativo del debitore,
l'ammontare del credito e la data di stipula del contratto.
In punto di diritto si osserva che “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116 del
2.3.2016)
Nonostante la specifica contestazione degli appellanti la società interventrice non ha prodotto il contratto di cessione dei crediti, che avrebbe chiarito quali rapporti erano stati ceduti.
Inoltre nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022 erano indicati tra i crediti ceduti, quelli derivanti “da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della AN d'IT n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'IT n. 139/1999”.
La genericità delle indicazioni e l'assenza di ulteriori elementi probatori non consente di ritenere sussistente la legittimazione passiva della che nonostante la contestazione degli Controparte_2
4 appellanti anche sulla genericità delle indicazioni contenute sui siti internet, non ha provveduto a depositare ulteriore documentazione.
Tanto premesso, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non adempiuto, da parte degli attori, l'onere probatorio posto a loro carico, in ordine alla sussistenza dell'intesa illecita anche nel periodo successivo all'accertamento della AN d'IT con provvedimento n.55/2005.
In particolare, hanno contestato che l'onere probatorio fosse a loro carico ed hanno dedotto di aver chiesto l'esibizione di copia degli atti di fideiussione di diversi istituti bancari stipulati nel periodo
2007-2008 al fine di dimostrare la permanenza dell'intesa illecita anche in data successiva all'accertamento della AN d'IT.
Le doglianze sono infondate.
In punto di diritto si osserva che con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 la AN
d'IT ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2°, della l. 287/1990, delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
La natura dell'accertamento si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994) hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali, oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
5 Il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Gli attori avrebbero dovuto fornire la prova della sussistenza dell'intesa illecita anche per i periodi successivi, ed in particolare con riferimento all'anno 2008, ma si sono limitati a depositare alcune copie di contratti di fideiussione omnibus stipulati prevalentemente in anni successivi al 2008, ed a chiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di contratti di fideiussione omnibus stipulati da alcuni istituti bancari.
Ad avviso della Corte la suddetta documentazione, limitata ad alcuni istituti bancari e ad alcuni contratti, non sarebbe comunque sufficiente a fornire la prova della sussistenza di una intesa illecita anche per il periodo successivo all'accertamento compiuto dalla AN d'IT.
Correttamente, pertanto, il Tribunale in primo grado ha ritenuto irrilevante la documentazione oggetto della richiesta di esibizione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Nulla va statuito sulle spese tra gli appellanti e la stante la contumacia. Controparte_8
Le spese tra gli appellanti e la vanno invece compensate, stante la reciproca Controparte_2 soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002, in considerazione dell'infondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
10150/2022 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 15 novembre 2022:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese tra e e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
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