Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6160/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6160/2018 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento numero 1223/2018 del 03.07.2018, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAVUOTO PELLEGRINO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
VIA E. GODUTI, 10 82100 BENEVENTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO
[...] P.IVA_1
LUIGI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Via Morgantini 3 presso
Avv. Bruno Mantovani Napoli
APPELLATI
E
pagina 1 di 10
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 giugno 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e la Man. con atto di citazione notificato in data 19.01.2015, Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, e la Parte_1
figlia, CA MA AN, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Condannare alla restituzione, in favore dell'attore Parte_1 CP_1
, della complessiva somma di € 449.022,00, oltre interessi dalla data di
[...]
costituzione in mora fino al soddisfo;
Condannare alla Parte_1
Contr restituzione in favore della della complessiva somma di € 629.362,76 CP_2
oltre interessi dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo;
Condannare AN
CA MA alla restituzione, in favore dell'attore , della Controparte_1
complessiva somma di € 21.200,00, oltre interessi dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo;
Condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze di causa con le maggiorazioni per spese generali, CPA ed IVA.”
Si costituivano i convenuti che eccepivano l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande degli attori, rilevando che gli stessi avrebbero sostenuto di essere creditori della complessiva somma di € 1.099.584,76 perché data loro “in prestito” senza, però, fornire alcuna prova di un presunto rapporto sottostante.
Osservavano i convenuti che il rapporto tra le parti era di affari e non di presunti prestiti.
Ritenevano sussistere tra le parti una società di fatto o al più una associazione in partecipazione, in particolare per le operazioni immobiliari EXPO e Centro
Commerciale. Eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei pagina 2 di 10 presunti crediti vantati, essendo trascorsi oltre dieci anni dal pagamento, la compensazione integrale con le somme vantate dal . Parte_1
Con sentenza n. 1223/2018 il Tribunale di Benevento così decideva: “Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 449.022,00, oltre interessi dalla domanda, ed in Controparte_1
favore di della somma di € 629.362,76 oltre Controparte_2
interessi dalla domanda;
2) Rigetta la domanda proposta nei confronti di AN
CA MA, compensando le relative spese;
3) Condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite”.
[...]
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Benevento numero 1223/2018 del 03.07.2018, e chiedeva così provvedere: “1) In via preliminare sospendere la efficacia esecutiva della impugnata sentenza per i motivi innanzi dedotti;
2) in riforma della impugnata sentenza, accogliere il proposto appello
e rigettare ogni domanda degli attori stante la mancata indicazione del titolo o
l'assenza di qualunque prova in merito al supposto rapporto di mutuo sussistente tra le parti;
3) In via subordinata accogliere il presente appello e dichiarare che tra le parti sussisteva un rapporto di società di fatto o di associazione o di affari per cui l'effettivo titolo era quello di partecipare alla operazione immobiliare EXPO e poi a quelle successive del centro commerciale di Monterforte Irpino e non certo di mutuo come ritenuto dalla impugnata sentenza;
4) Per mero scrupolo difensivo, dichiarare prescritti
i presunti crediti per il decorso del termine decennale e, comunque, anche di quello speciale di cui all'art. 2949 c.c.; 5) Ancora in via più subordinata, compensare integralmente ogni eventuale credito degli attori con quelli vantati dai convenuti;
6) In via ancora più gradata e solo nella denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di appello, precisare il rapporto di dare e avere tra le parti nella misura indicata nel punto
n.5 del proposto gravame. 7) Rivalsa delle spese processuali”.
Si costituivano e la e chiedevano Controparte_1 Controparte_2
così provvedere: 1) respingere l'appello, in quanto inammissibile e, comunque,
pagina 3 di 10 infondato per tutte le ragioni esposte nel presente atto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Non si costituiva CA RO AN cui l'atto di appello veniva notificato ritualmente.
La Corte, all'udienza del 20.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A seguito di istanza presentata dall'avv. Cavuoto Pellegrino, nell'interesse di
[...]
, ai sensi dell'art. 352 II comma cpc, con cui si chiedeva la discussione Parte_1
orale della causa ai sensi del III comma del medesimo articolo, veniva fissata l'udienza in presenza per la discussione della causa davanti al collegio per il 12.06.2025. A seguito della discussione orale la causa veniva riservata per la decisione dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che CA RO AN, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Nei confronti della stessa la sentenza resa dal Tribunale di Benevento, qui appellata, è passata in giudicato non risultando alcun appello incidentale sulle statuizioni che la riguardano.
Ancora, in rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
pagina 4 di 10 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante.
pagina 5 di 10 Preliminarmente, ancora, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ad agire del formulata dalla difesa delle Parte_1
parti appellate “per violazione dell'art. 43 della Legge Fallimentare, avendo il
proposto l'impugnazione in sostituzione della Curatela fallimentare Parte_1
nonostante l'espressa determinazione di quest'ultima di non voler procedere alla stessa”.
Al fine di valutare in concreto la legittimazione del , occorre rilevare che l'art. Parte_1
43 della legge fallimentare stabilisce che: “(Rapporti processuali). Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se
l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (…)”
La Corte di Cassazione, nell'esaminare il tema della capacità processuale del fallito, ha avuto modo di affermare (cfr.: in particolare Cass. 11/10/2012, n. 17367), che il fallimento (cfr.: già Cass. 6771/02) non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso (cfr.: Cass. n. 6347/83), perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (cfr. in particolare Cass. n. 4448/2012).
Trattasi di un effetto dello spossessamento, sancito per i rapporti sostanziali dal precedente art. 42 L.F., che priva il fallito della disponibilità dei suoi diritti, e dal momento che la legittimazione ad agire e a contraddire non è assoluta ma solo relativa alla massa, sia sul piano oggettivo, in quanto tale carenza si riferisce ai soli rapporti patrimoniali che ricadono nel fallimento, sia su quello soggettivo essendo stabilita nell'interesse esclusivo della procedura, solo il curatore, cui appartiene la relativa pagina 6 di 10 eccezione (per tutte Cass. n.33546 del 2023; 5226/2011, n. 5571/2011, n. 15713/2010), può farla valere, esercitandola in vece del debitore (tra le molte Cass. 8975/00 9164/01).
Più nello specifico, i Giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che, ai fini del riconoscimento della eventuale legittimazione del fallito (avente carattere straordinario o suppletivo), non è - infatti - sufficiente che la curatela si sia meramente astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. I,
25.10.2013, n. 24159; Cass. Civ., Sez. II, 20.03.2012, n. 4448; Cass. Civ., Sez. II,
22.07.2005, n. 15369; Cass. Civ., Sez. 1, 21.05.2003, n. 7954), “con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo [il fallito] deve essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia” (Cass. Civ., Sez. I,25.10.2013, n. 24159; Cass.
11287/2023).
Per completezza rileva la Corte che non può essere considerato al fine di supportare la tesi difensiva degli appellati il precedente di questa stessa Corte allegato agli atti dalla difesa di questi ultimi poiché trattasi di giudizio avente ad oggetto altro credito litigioso nei confronti di di cui non è nota l'epoca della richiesta di Parte_1
inserimento nel passivo fallimentare da parte del soggetto creditore ivi appellato ed il relativo esito.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che non vi è stata né inerzia né disinteresse della
Curatela Fallimentare nei confronti della presente controversia, atteso che dagli atti di causa si evince che la curatela medesima, avendo ricevuto la notizia in data 3 luglio
2018 (cfr.: PEC dell'avv. Cavuoto) della sentenza del Tribunale di Benevento qui appellata dal e dopo aver ricevuto dal difensore del fallito apposita relazione Parte_1
sul giudizio di primo grado (cfr. PEC del 12 luglio 2018 a firma dell'Avvocato
Cavuoto), in data 29 novembre 2018, comunicava la propria ponderata decisione di non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento assumendo di “non
pagina 7 di 10 avere (ha) alcun interesse a proporre appello” (cfr. PEC a firma dei Curatori). Il comportamento della Curatela fallimentare, dunque, si connota per quanto qui interessa al fine della valutazione della legittimazione suppletiva del fallito, per la valutazione in concreto oggettivamente ponderata nel merito circa l'opportunità (non ritenuta), di proporre gravame relativamente alla pronuncia emessa dal Tribunale di Benevento ai danni del . Parte_1
Ancora, quanto alla verifica dell'inclusione della posizione debitoria di cui alla sentenza gravata nell'ambito del fallimento del , rileva la Corte che: Parte_1
- il Tribunale di Benevento, con sentenza n 42/2018 del 21.06.2018 ha dichiarato il fallimento per estensione di;
Parte_1
- gli appellati hanno proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare in data 13 novembre 2018;
- l'appello è stato proposto dal fallito in data 10 dicembre 2018; Parte_1
- gli appellati si sono costituiti in giudizio il 10 aprile 2019;
- lo stato passivo è stato reso esecutivo in data 12 febbraio 2019;
- la prima udienza del presente giudizio si è svolta il 2 maggio 2019 ed, in tale occasione, l'appellante nulla ha dedotto in ordine alla formazione dello stato passivo, né tantomeno ha provveduto alla sua allegazione, avvenuta solo in data 11 aprile 2024.
- non è contestato che gli appellati hanno proposto opposizione alla esclusione del loro credito dallo stato passivo;
- l'appellante assume che l'opposizione non sarebbe stata coltivata ma nulla documenta in proposito.
Tale essendo la cronologia dei fatti di cui agli atti del processo di appello portato all'attenzione della Corte e delle parallele vicende della procedura fallimentare a carico del , ritiene il Collegio che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva Parte_1
formulata dalle parti appellate è fondata. Ed invero, al momento della proposizione del gravame, stante la richiesta degli appellati di iscrizione del loro credito al passivo fallimentare, l'unico soggetto legittimato a proporre appello avverso la sentenza del pagina 8 di 10 Tribunale di Benevento era la Curatela fallimentare che, come sopra evidenziato, riteneva non opportuno proporre gravame a seguito di una specifica attività istruttoria.
Successivamente all'approvazione dello stato passivo (ed all'esclusione del credito dalla massa), nulla veniva dedotto e documentato dall'appellante che, in qualità di debitore fallito, aveva certamente diritto ad accedere al fascicolo del fallimento aperto a suo carico (proprio al fine di verificare i crediti ammessi al passivo e di esercitare i diritti a lui riconosciuti dal diritto fallimentare). Nulla, infine, viene documentato dal fallito relativamente all'esito dell'opposizione che è stata (come è pacifico tra le parti in causa), proposta dagli appellati alla esclusione del loro credito dallo stato passivo. Ritiene, dunque, la Corte che permanendo il difetto di legittimazione del fallito Parte_1
, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado
[...]
integralmente confermata. Quanto al regime delle spese processuali, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, l'appellante va condannato a rimborsare all'appellata le spese di lite del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 (come da ultimo aggiornate con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della lite ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta i valori tabellari tra i minimi ed i medi ivi previsti, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Giuliano;
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento Parte_1
numero 1223/2018 del 03.07.2018, e contro e la Controparte_1 Controparte_3
pagina 9 di 10 nonché CA RO AN, così provvede: Controparte_2
a) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
della delle spese del presente grado di Controparte_4
giudizio che liquida in € 380,00 per spese ed € 12.484,00 per competenze, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Giuliano;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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