Art. 1. 1. All' articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41 , e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 ".
2. I compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41 .
3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovra' essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 41/1987 (Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.
2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.
2-bis. Alla Scuola e' annessa la fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 ".
"2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 ".
2. I compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41 .
3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovra' essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 41/1987 (Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.
2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.
2-bis. Alla Scuola e' annessa la fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 ".