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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12476/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12476/2023 promossa da:
il P. Iva in persona del Dirigente Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura Avv. Anna Sannino, giusta delega sindacale n. 59216 del
19/07/2022, rappresentato e difeso dall' Avv. Umberto Morelli, CF:
, con il quale elegge domicilio digitale presso C.F._1
l'indirizzo pec: indicando per Email_1
comunicazioni anche il n. fax 081422355;
APPELLANTE
pagina 1 di 8
( C.F. ) NATA Pozzuoli il 4.6.47), CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI QUINTAVALLE (C.F.
), C.F._3 Email_2
fax 0817670579, presso il cui studio, in Napoli, alla via Garzilli 8, elegge domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.6.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 23.5.2023 il proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza n.39862/22 del Giudice di Pace di Napoli,
con la quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta da
, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ingiunzione CP_2
di pagamento notificatole il 23-6-2020 dall' per la somma CP_3
complessiva di euro 4566,22.
pagina 2 di 8 La esponeva che:_ CP_2
-con diffida di pagamento 6583 del 12.3.20, notificata il 23.06.20, il
[...]
ingiungeva il pagamento a Controparte_4 CP_2
di Euro 4566,22 per omesso versamento di presunti canoni di fornitura dal 2013 al
2018 per locale in via De Fraja 27 ; CP_1
-che la sig.ra non è titolare di alcun contratto di fornitura idrica per CP_2
l'immobile sopra indicato;
-che la pretesa creditoria è sicuramente prescritta per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
-che i tassi di interesse applicati sono illegittimi;
-che la diffida di pagamento 6563/2020 non era mai stata notificata alla sig.ra CP_2
, che ne ha avuto conoscenza solo con la ridetermina del 23.6.20;
[...]
-che, pertanto, non può essere intrapresa alcuna attività esecutiva. Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva:
“-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento;
- per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto ingiunzione di pagamento per infondatezza e prescrizione della pretesa;
-con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure affermava non dovuti,
in forza della prescrizione quinquennale, gli importi relativi alle somme richieste dal per i consumi idrici dall'anno 2013 Controparte_1
sino al 22-6-2015, confermando, invece, la debenza degli importi relativi ai consumi idrici successivi al 22.6.2015 per complessivi euro 3700,56.
Infine, condannava il al rimborso delle spese di lite. CP_1
Parte appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice
di Pace aveva escluso la prescrizione decennale, nonostante controparte fosse pagina 3 di 8 una mera fruitrice dell'utenza idrica, e, gradatamente, nella parte in cui, pur ritenendo operante la prescrizione quinquennale, aveva escluso l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione stessa.
Per tali motivi il chiedeva : Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea;
gradatamente, accertare come dovute le somme richieste per i trimestri dal
3° 2013 e successivi;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 19-11-2023 si costituiva in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto del gravame e la condanna della CP_2
controparte alle spese di lite, con attribuzione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
E' pacifico tra le parti che non fosse titolare di alcun CP_2
contratto di fornitura idrica per l'immobile sito in alla via De CP_1
Fraja 27.
Ciò emerge dalla documentazione allegata dal (v. Controparte_1
nota prot. 0061138 del 4.9.2019 del nota prot. Controparte_1
pagina 4 di 8 N.0065857 del 6/9/2018 del nota prot. 0023593 del Controparte_1
21-4-2020 del diffida n.6563 del 12/3/2020 del Controparte_1
e dallo stesso atto di citazione, in cui, a pag.1, Controparte_1
l'istante afferma di non essere titolare di alcun contratto di fornitura idrica per il locale in alla via De Fraja, 27. CP_1
Ne deriva che la è un utente di fatto della fornitura idrica al CP_2
servizio dell'immobile in parola, non essendovi un rapporto contrattuale tra le parti in causa.
Acclarato ciò, non pare, ad avviso di chi scrive, che debba applicarsi,
nell'ipotesi in esame, la prescrizione breve di cui all'art.2948 n.4 cc,
dovendo, invece, applicarsi la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.2946 cc.
Ed infatti nel caso di specie, rilevato che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923 i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche qualora questa agisca iure privatorum, devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta, in mancanza di prova della sottoscrizione da parte dell'utente del formulario tipo, non può ritenersi che tra le parti sia stato concluso per facta concludentia alcun contratto di somministrazione.
Ne consegue che, in mancanza di un tale contratto, l'avvenuta erogazione di acqua per il periodo indicato nell'atto di citazione in primo grado ha determinato un ingiustificato arricchimento dell'appellata, con conseguente depauperamento per il comune gestore del servizio, che. stante l'assenza di un titolo specifico sul quale possa ritenersi fondato il relativo diritto di pagina 5 di 8 credito, deve ritenersi dunque legittimato ad esercitare l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cc.. In proposito giova precisare che, come chiarito dalla Suprema Corte, sebbene l'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude l'arricchimento, quali che siano per ciascuno degli interessati le conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della loro volontà (Cass. 6 marzo 1986 n. 1456), “in materia di rapporti con la p.a - attesa la necessità che il consenso delle stesse sia manifestato con l'osservanza di determinate forme e nel rispetto di rigide sequenze procedimentali - non può mai parlarsi di consenso dell'ente ad un determinato rapporto ove lo stesso non si sia legittimamente manifestato. senza che assuma rilievo ostativo alla proponibilità dell'actio de in rem verso la circostanza che la parte privata abbia spontaneamente eseguito la prestazione, fonte di depauperamento per chi la esegue e di locupletazione per l'altra, qualora tale esecuzione sia avvenuta al di fuori di ogni schema contrattuale, in quanto l'azione de qua si pone proprio come rimedio ad omissioni di atti delle procedure di evidenza pubblica “ (così, Cass.21.02.1990,n.1299). (Tribunale, Crotone, sez. civile, sentenza
07/03/2009).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, nel caso di specie, in mancanza della stipulazione di un formale contratto di somministrazione di acqua trova applicazione non già il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 cc, ma il termine ordinario decennale, che decorre dal momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere.
E nella fattispecie in esame la prescrizione non può ritenersi maturata, posto che gli importi pretesi dal con la diffida di Controparte_1 pagamento impugnata dalla con il presente giudizio sono relativi CP_2 all' omesso versamento di canoni di fornitura idrica per il periodo dal 2013 al 2018, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale risulta interrotto dalla notificazione della detta diffida avvenuta in data
23-6-2020, come allegato dalla parte attrice in citazione.
pagina 6 di 8 E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo per il quale il CP_1 ha versato in atti un ulteriore atto interruttivo della prescrizione,
[...] antecedente alla diffida di pagamento notificata il 23-6-2020, costituito dalla diffida prot.n. 65857 del 6/9/2018, notificata il 5.10.2018, che non
è stata espressamente disconosciuta da parte appellata (allegato 3 del fascicolo di parte appellante).
Appare, dunque, fondato il motivo di appello, secondo cui il credito rivendicato dal non é prescritto, neppure in parte. Controparte_1
La sentenza impugnata va , dunque, integralmente riformata e va rigettata la originaria domanda proposta da con l'atto di citazione di CP_2 primo grado e condannata la al rimborso delle spese del doppio CP_2 grado di giudizio, spese liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si sono articolati i due gradi del procedimento (fasi studio, introduttiva e decisionale. Non è, invece, dovuto il compenso per la fase istruttoria- trattazione, che non si è effettivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in grado di appello, così decide:
-accoglie l'appello proposto dal e in totale riforma Controparte_1
della sentenza n.39862/22 del Giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta da;
CP_2
-condanna altresì a rimborsare al le CP_2 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 913,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge e per il secondo grado in euro 1701,00 per pagina 7 di 8 compensi ed euro 103,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 10/06/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 8 di 8