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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 2733/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2733 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018,
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
nello studio dell'Avv. Roberto Roselli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-ATTORE/OPPONENTE-
e
, C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso e nello studio dell'avv. Luciana Paino che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Pajno giusta procura in atti.
-CONVENUTA, OPPOSTA–
E
, C.F. Controparte_2 C.F._3
-CONVENUTO-OPPOSTO- Oggetto: opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Va preliminarmente rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c., come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto e alla comparsa di costituzione, come di seguito riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso atto di precetto alla stessa notificato in data 4.5.2018, contestualmente alla sentenza n. 294/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 24.5.2016 e munita di formula esecutiva, da Controparte_2 al tempo procuratore speciale di con cui veniva intimata al Controparte_1 pagamento della somma di € 14.946,17 in forza della citata sentenza. Esponeva l'opponente che la sentenza n. 294/2016 costituirebbe titolo esecutivo esclusivamente nei confronti della e del Comune di Parte_2
Messina ove al punto d) i predetti vengono condannati al pagamento in solido in favore di e dell'importo di complessivi Euro Controparte_1 CP_3
57.000,00 ed al punto e) condanna la citata al pagamento Parte_3 delle spese legali dei due gradi di giudizio. Precisa, inoltre, che l'opponente era socia della posta in Parte_3 liquidazione in data 19 dicembre 1997 e, successivamente, cancellata dal Registro delle Imprese in data 30 aprile 2009, previo deposito dell'ultimo bilancio di liquidazione e senza che sia avvenuta ripartizione tra i soci di poste attive di bilancio. Questi i motivi di opposizione: 1) difetto di rappresentanza della parte istante giacché Controparte_2 non avrebbe fornito gli estremi della procura speciale conferita da;
Controparte_1
2) difetto di legittimazione attiva in quanto l'opposta non fornirebbe alcuna prova circa la titolarità del diritto di credito vantato e, come premesso, non offre alcuna possibilità circa la verifica del requisito della solidarietà attiva intimando il pagamento di un sedicesimo dell'intera quota del credito e non, come sarebbe stato corretto, della sola metà.
3) difetto di legittimazione passivaposto che la citata sentenza n. 294/2016 condanna al pagamento delle somme ivi accertate esclusivamente la in solido con il comune di Messina e non certo i Parte_3 singoli soci, né controparte si è munita di altro valido titolo esecutivo ne i riguardi dei predetti. Nei confronti della SI.ra , pertanto, non Parte_1 esiste alcun titolo esecutivo validamente azionabile. 4) irregolarità del precetto ex art. 617 c.p.c. per mancanza di prova delle singole voci di calcolo delle spese di precetto poste alla base della risultante. Chiedeva, pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, che venisse dichiarato che non vi è diritto di azionare il titolo e di procedere ad esecuzione nei confronti della SI.ra per la spiegata nullità/inesistenza del Parte_1 titolo stesso e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva dell'opponente, con la condanna di controparte alle spese di giudizio e al ristoro dei danni derivanti dalla sua condotta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. Costituitosi in giudizio nella qualità contestava la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. Esponeva in particolare che in primo luogo l'eccepito difetto di rappresentanza del procuratore è infondato stante l'esistenza di procura speciale (depositata); deduceva inoltre che a seguito dello scioglimento e della cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa Iris si era determinato un fenomeno successorio in capo ai singoli soci, tra cui la socia Russo Pt_1
Aggiungeva, altresì, che l'utile della società distribuito era rappresentato dall'assegnazione ai singoli soci della proprietà dei rispettivi alloggi attribuiti a detti soci e che, comunque, “… nell'atto di assegnazione l'opponente si è espressamente accollata il pagamento delle somme (da dividere in parti uguali con gli altri soci) che la cooperativa avrebbe dovuto corrispondere per l'esproprio…”. La domanda è fondata e, dunque, va accolta. Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione ad agire di CP_2
poiché con atto ricevuto dal notaio Dott. in data
[...] Persona_1
5.10.2023 la SI.ra – costituitasi in proprio – ha revocato la Controparte_1 procura rilasciata in favore di , di cui pertanto va dichiarata Controparte_2
l'estromissione dal giudizio. Il terzo motivo di opposizione è fondato. L'art. 2495, comma 2, c.c., dopo aver escluso la società dal novero dei soggetti nei cui confronti i creditori sociali possono rifarsi dopo che è avvenuta la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, individua due categorie verso cui essi vantano azione civile per il recupero dei loro crediti: i soci e i liquidatori. Qualora dunque esistano ancora crediti sociali dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i creditori non possono più agire nei confronti della società, che ormai si è estinta, ma possono invece agire nei confronti degli ex soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (compresi gli eventuali acconti da questi ricevuti ai sensi dell'art. 2491 comma 2 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente, i debiti della società cancellata (e dunque estinta) si trasferiscono ai soci tramite una successione “pro quota” nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società. Grava tuttavia sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota si esso in basi al bilancio finale. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione così precisa: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” n. 11411/2024. Nel caso di specie, risulta provato in atti che la società cooperativa è Parte_3 stata cancellata dal registro delle imprese (v. documentazione prodotta dall'opponente) in data 30 aprile 2009. Parte opponente inoltre produce il verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione (estratto dal Registro delle imprese) ove si prende atto di un saldo al 31/12/2000 di Lire 160.000 che, se suddiviso per il numero dei soci (16) comporterebbe una distribuzione di lire 10.000 per ciascun socio, dunque circa € 5,00, somma che l'opponente deduce di non aver riscosso. Peraltro, l'opposto su cui grava l'onere probatorio non ha dimostrato il contrario. Né rileva la circostanza dell'attribuzione degli alloggi, costituente lo scopo della cooperativa stessa. Infine, quanto dedotto dall'opposto in ordine a una assunzione da parte dell'opponente in sede di assegnazione dell'immobile dell'obbligo di pagare le somme che la cooperativa avrebbe dovuto corrispondere per gli espropri costituisce fatto antecedente alla formazione del titolo e dunque in questa sede inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave dell'opposto e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 2733/2018 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara l'estromissione di;
Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il precetto nei confronti di notificato in data 4.5.2028 e dichiara che l'opposto non ha Parte_1 diritto di procedere in executivis nei confronti dell'opponente;
3) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 300,00 per spese e € 3.397,00 per compensi esclusa la fase istruttoria, nei valori medi, oltre spese generali e accessori, come per legge. Così deciso in Messina il 9 aprile 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio