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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1169/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Pia Pagano ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alia (Pa) C.da Chianchitelle s.n.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino ed elettivamente domiciliato in
Palermo, presso l'Avvocatura Inps sita in Via Laurana n. 59.
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota dell'01.03.2023, ricevuta in data 20.03.2023, le aveva chiesto la ripetizione CP_1
della somma di € 627,82, indebitamente erogata sul trattamento pensionistico INVCIV n.
07177292, per il periodo dal mese di febbraio al mese di marzo 2023, a titolo di assegno mensile di assistenza.
Lamentava l'illegittimità della pretesa restitutoria nonché la sua irripetibilità per legittimo
1 affidamento e per assenza di dolo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità
e/o illegittimità dell'avviso e, conseguentemente, l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, annullare l'avviso di indebito n. 17575265 e dichiarare non dovuto dalla ricorrente in favore dell' l'importo di €. 627,82. - condannare l'amministrazione resistente alla CP_1
refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio deducendo che, a seguito di visita medica di revisione CP_1
del 25.01.2023, la era stata riconosciuta invalida nella misura del 67% con Pt_1
decorrenza dal mese di febbraio 2023, come da verbale comunicatole in data 10.02.2023; ella, pertanto, non aveva alcun diritto, per il periodo in contestazione, a percepire i ratei dell'assegno mensile.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22 aprile 2025 per il deposito di note.
Il ricorso è infondato.
L'indebito in questione trae origine dalla corresponsione, in favore della ricorrente, di ratei di assegno di invalidità ritenuti non dovuti, per i mesi di febbraio e marzo 2023, per complessivi € 627,82, a causa del venir meno, all'esito della visita di revisione del
25.01.2023, dei presupposti sanitari necessari per accedere alla relativa prestazione, in quanto riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
67%.
Sul punto, giova rammentare che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr., fra le tante, Corte di cassazione n. 29419 del 2018).
Con particolare riferimento all'ipotesi dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito
2 sanitario, la Corte ha inoltre precisato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. 24180/2022).
Sicché, applicando i principi espressi dalla Suprema Corte, l'azione di recupero dell' CP_1
deve reputarsi legittima, atteso che l' convenuto ha provveduto a comunicare alla CP_2
ricorrente l'esito della visita medica di revisione il 10.02.2023 (cfr. comunicazione verbale e relativo avviso di ricevimento) e, successivamente, il provvedimento di revoca della prestazione con lettera raccomandata ricevuta il 20.03.2023 (cfr. comunicazione provvedimento di revoca).
Ne segue il rigetto della domanda con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Alla soccombenza non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. al c.p.c., come modificato dall'art. 42, del D.L. 30.9.2003 n. 269, conv. nella L. n. 326/2003.
PQM
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese di lite.
Termini Imerese, 23.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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