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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/10/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2272 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO LEONARDO FRAIOLI e Parte_1 dell'Avv. GIULIA GUERRINI;
, ricorrente
e
Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE MAZZARELLA, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2023 00427760 88 000, notificatagli in data 21.3.2023, per l'importo di euro 26.926,88 a titolo di c.d. contributi minimi soggettivi, integrativi e di maternità asseritamente dovuti ad per gli CP_1 anni 2014-2019, nonché relative sanzioni e diritti di notifica (all. 1), rappresentando che , con CP_1 precedenti note, fin dal settembre 2020 aveva richiesto al ricorrente il pagamento dello stesso credito contributivo (sebbene inizialmente quantificato in misura maggiore in quanto in relazione anche all'anno 2020 e successivamente a porzione di esso).
2. Il ricorrente deduce l'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla negli CP_1 anni de quo, difettando in capo allo stesso il requisito della continuità nello svolgimento della professione fin dal 2013, anno di pensionamento presso la gestione Inps cui era iscritto fin dal 1981 in quanto professore universitario, e produce a sostegno documentazione reddituale. Eccepisce comunque la parziale prescrizione del credito in relazione agli anni 2014 e 2015. Chiede quindi dichiararsi parzialmente estinto il credito, annullarsi l'iscrizione d'ufficio e comunque dichiararsi inefficace la cartella opposta.
3. Si è costituita sostenendo la legittimità della pretesa alla luce della normativa CP_1 regolamentare applicabile, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa, previa sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
5. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Quanto al regime applicabile al rapporto, ai sensi dell'art. 21 L. n. 6/81: “L'iscrizione alla
è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. CP_1
L'iscrizione alla avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della Giunta esecutiva comunicato all'interessato, CP_1 quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.
Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione. […] Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli CP_1 architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. La giunta esecutiva della , sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può CP_1 provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.”.
7. In applicazione di tale norma, l'art. 7 Statuto Inarcassa prevede che: “
7.1. L'iscrizione ad
è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di CP_1 continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2. Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio CP_1 professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
in possesso di partita
I.V.A. Per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
[…] 7.5 - Sono esclusi dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza CP_1 obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. 7.6 - La Giunta
Esecutiva di può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità CP_1 dell'esercizio professionale nell'ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per
i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. 7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.”.
8. Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente si trovasse, negli anni oggetto di causa, nella situazione di cui all'art. 7 da ultimo citato;
opera pertanto nei suoi confronti la presunzione di esercizio della professione con carattere di continuità.
9. Il ricorrente dichiara, a contrario, di non aver prodotto redditi di natura professionale nel periodo tra il 2014 al 2020, ma di aver incassato esclusivamente fatture emesse per prestazioni riferite agli anni precedenti al 2014, allorché, contestualmente all'attività di lavoro dipendente, svolgeva attività professionale. Conseguentemente sostiene di non aver esercitato la professione con carattere di continuità nel periodo oggetto del giudizio.
10. La documentazione in atti evidenzia che alcun reddito ulteriore rispetto a quello da pensione è stato percepito in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 (cfr. all. 13-16).
11. Tali evidenze documentali, considerate insieme alla restante documentazione presente nel fascicolo – ed in particolare alla prova fornita dal ricorrente del regolare pagamento dei contributi integrativi ad fino al 2013, nonostante l'iscrizione ad altra cassa di previdenza – sono CP_1 sufficienti a vincere la presunzione di esercizio della professione con carattere di continuità posto dalla norma regolamentare richiamata con riferimento agli anni dal 2016 al 2019. In tali anni, infatti, non risulta prodotto alcun reddito ulteriore rispetto a quello da pensione sicché, in mancanza di evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato per presunzione che il ricorrente non abbia svolto alcuna attività ulteriore e quindi che egli non abbia esercitato la professione con continuità.
12. Con riferimento agli anni 2014 e 2015, il ricorrente ha prodotto un reddito a titolo di
“Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica” di consistenza non irrilevante: dalla documentazione in atti risulta infatti la produzione di un tale reddito per euro 44.034,00 nel 2014 (all.
11), ed euro 10.000,00 nel 2015 (all. 12). Egli sostiene che tale reddito sia frutto di pagamenti relativi ad attività svolta negli anni precedenti, ma non fornisce la prova di tale assunto, come invece avrebbe agevolmente potuto fare allegando le fatture e le causali dei singoli pagamenti ricevuti. Il ricorrente sostiene comunque che, in considerazione della entità relativamente modesta di tale reddito rispetto a quello prodotto negli anni precedenti (come desumibile dai versamenti in percentuale effettuati a nel 2011 e 2012) debba presumersi che tale reddito debba ritenersi relativo, se del caso, ad CP_1 attività del tutto occasionale.
13. L'esiguità della prova sul punto, ed ancor prima dell'allegazione (non chiarendo neppure il ricorrente, e quindi a maggior ragione non documentando, a quali lavori svolti negli anni precedenti i pagamenti sarebbero riferiti), non consente tuttavia di ritenere provato che tali redditi, solo perché inferiori a quelli degli anni precedenti, debbano ritenersi frutto di attività occasionale.
14. È appena il caso di rilevare, infatti, che l'entità dei redditi non incide di per sé sull'obbligo contributivo, essendo comunque previsto l'obbligo di versamento dei contributi minimi, sicché il dato reddituale – unico elemento provato – rimane irrilevante.
15. In relazione agli anni 2014 e 2015 l'esito dell'istruttoria non ha quindi consentito di vincere la presunzione di esercizio della professione con continuità posta dall'art. 7 dello Statuto al ricorrere delle condizioni menzionate dalla norma.
16. In relazione a tali annualità, il ricorrente ha tuttavia eccepito la prescrizione delle somme.
17. Il regime applicabile è quello di cui all'art. 3, comma 9, della l. 335/95, in base al quale
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
18. Non vi è dubbio che la contribuzione dovuta alle casse private rientri nell'ambito di applicazione della normativa appena citata, a fronte dell'obbligatorietà dell'iscrizione alle stesse, a sua volta corollario “della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale” (ex multis, Corte Cost., sentenza
18 luglio 1997, n. 2481, sentenza 5 febbraio 1999, n. 152).
19. L'indisponibilità degli interessi di cui alla materia previdenziale non consente deroghe al regime legale della prescrizione, che è infatti rilevabile d'ufficio (Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014, Cass., ordinanza n. 37570/2022).
20. Il dies a quo per la decorrenza del quinquennio deve individuarsi, a norma dell'art. 2697
c.c., nel momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati e quindi, specularmente, avrebbero potuto essere richiesti dall'Ente.
21. L'art. 18 L. n. 6/1981 dispone che: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione di cui all'articolo 16”, ossia del termine per inviare la comunicazione successiva alla dichiarazione reddituale per l'anno di riferimento. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che tale disposizione può trovare applicazione con riferimento ai contributi parametrati in percentuale sul reddito, ed in tal senso solo ad essi può applicarsi la disposizione di cui all'art. 11.1 del Regolamento, che individua il dies a quo del termine prescrizionale nel termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, nonché la previsione assunta a norma dell'art. 10.4 del Regolamento, in base al quale “date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ”, CP_1 che a sua volta ha individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la scadenza per il pagamento del conguaglio;
i contributi dovuti in misura fissa indipendentemente dal reddito sono invece dovuti alle scadenze rispettivamente previste, e la prescrizione non può che decorrere da esse
(Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 27218/2018).
22. Nel caso di specie, pacificamente i contributi di cui la richiede il pagamento sono CP_1 contributi minimi soggetti, integrativi e di maternità, dovuti per la sola iscrizione alla e calcolati in CP_1 maniera indipendente dall'ammontare reddito del professionista. Parte ricorrente ha individuato i termini per il relativo pagamento producendo documentazione proveniente da controparte (cfr. estratto sito istituzione ed estratto Rivista n. 4/2014, in all. nn. 19 e 20), in base CP_1 CP_1 alla quale i contributi minimi soggettivo e di maternità devono essere pagati in due rate con scadenza rispettivamente 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento. Conseguentemente, il dies a quo per il decorso della prescrizione per i contributi relativi all'anno 2014 è il 30.6.2014 per la prima rata e il
30.9.2014 per la seconda rata, e per i contributi relativi all'anno 2015 è il 30.6.2015 per la prima rata e il
20.9.2015 per la seconda rata, come specificato dalla stessa . CP_1
23. Al momento della ricezione della prima richiesta di pagamento da parte di , CP_1 avvenuta il 23.9.2020 secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, erano ormai prescritti i contributi relqativi alla prima e seconda rata del 2014 ed alla prima rata del 2015.
24. La domanda può quindi essere accolta nei termini fin qui esposti, dichiarando la prescrizione parziale del credito in relazione al 2014 ed alla prima rata del 2015, accertando l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio per gli anni 2016-2019, e dichiarando l'inefficacia della cartella opposta in relazione a tali crediti.
25. Le spese posson essere compensate per il 20% a fronte della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 80% seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria/trattazione non avendo le parti espletato attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2272 /2023 r.g.: - Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito relativo ai contributi minimi soggettivo, di maternità ed integrativo relativi all'anno 2014 ed ai contributi minimi soggettivo, di maternità ed integrativo relativi alla prima rata dell'anno 2015;
- Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla in relazione agli CP_1 anni 206, 2017, 2018, 2019;
- Dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale n. 097 2023 00427760 88 000 in relazione ai crediti relativi agli anni 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché al credito relativo alla prima rata del 2015;
- Compensa le spese di lite per l'80% e condanna la parte opposta a rifondere alla controparte il restante 80%, liquidato in euro 5.264,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
LL TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2272 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO LEONARDO FRAIOLI e Parte_1 dell'Avv. GIULIA GUERRINI;
, ricorrente
e
Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE MAZZARELLA, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2023 00427760 88 000, notificatagli in data 21.3.2023, per l'importo di euro 26.926,88 a titolo di c.d. contributi minimi soggettivi, integrativi e di maternità asseritamente dovuti ad per gli CP_1 anni 2014-2019, nonché relative sanzioni e diritti di notifica (all. 1), rappresentando che , con CP_1 precedenti note, fin dal settembre 2020 aveva richiesto al ricorrente il pagamento dello stesso credito contributivo (sebbene inizialmente quantificato in misura maggiore in quanto in relazione anche all'anno 2020 e successivamente a porzione di esso).
2. Il ricorrente deduce l'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla negli CP_1 anni de quo, difettando in capo allo stesso il requisito della continuità nello svolgimento della professione fin dal 2013, anno di pensionamento presso la gestione Inps cui era iscritto fin dal 1981 in quanto professore universitario, e produce a sostegno documentazione reddituale. Eccepisce comunque la parziale prescrizione del credito in relazione agli anni 2014 e 2015. Chiede quindi dichiararsi parzialmente estinto il credito, annullarsi l'iscrizione d'ufficio e comunque dichiararsi inefficace la cartella opposta.
3. Si è costituita sostenendo la legittimità della pretesa alla luce della normativa CP_1 regolamentare applicabile, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa, previa sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
5. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Quanto al regime applicabile al rapporto, ai sensi dell'art. 21 L. n. 6/81: “L'iscrizione alla
è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. CP_1
L'iscrizione alla avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della Giunta esecutiva comunicato all'interessato, CP_1 quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.
Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione. […] Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli CP_1 architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. La giunta esecutiva della , sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può CP_1 provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.”.
7. In applicazione di tale norma, l'art. 7 Statuto Inarcassa prevede che: “
7.1. L'iscrizione ad
è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di CP_1 continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2. Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio CP_1 professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
in possesso di partita
I.V.A. Per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
[…] 7.5 - Sono esclusi dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza CP_1 obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. 7.6 - La Giunta
Esecutiva di può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità CP_1 dell'esercizio professionale nell'ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per
i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. 7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.”.
8. Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente si trovasse, negli anni oggetto di causa, nella situazione di cui all'art. 7 da ultimo citato;
opera pertanto nei suoi confronti la presunzione di esercizio della professione con carattere di continuità.
9. Il ricorrente dichiara, a contrario, di non aver prodotto redditi di natura professionale nel periodo tra il 2014 al 2020, ma di aver incassato esclusivamente fatture emesse per prestazioni riferite agli anni precedenti al 2014, allorché, contestualmente all'attività di lavoro dipendente, svolgeva attività professionale. Conseguentemente sostiene di non aver esercitato la professione con carattere di continuità nel periodo oggetto del giudizio.
10. La documentazione in atti evidenzia che alcun reddito ulteriore rispetto a quello da pensione è stato percepito in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 (cfr. all. 13-16).
11. Tali evidenze documentali, considerate insieme alla restante documentazione presente nel fascicolo – ed in particolare alla prova fornita dal ricorrente del regolare pagamento dei contributi integrativi ad fino al 2013, nonostante l'iscrizione ad altra cassa di previdenza – sono CP_1 sufficienti a vincere la presunzione di esercizio della professione con carattere di continuità posto dalla norma regolamentare richiamata con riferimento agli anni dal 2016 al 2019. In tali anni, infatti, non risulta prodotto alcun reddito ulteriore rispetto a quello da pensione sicché, in mancanza di evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato per presunzione che il ricorrente non abbia svolto alcuna attività ulteriore e quindi che egli non abbia esercitato la professione con continuità.
12. Con riferimento agli anni 2014 e 2015, il ricorrente ha prodotto un reddito a titolo di
“Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica” di consistenza non irrilevante: dalla documentazione in atti risulta infatti la produzione di un tale reddito per euro 44.034,00 nel 2014 (all.
11), ed euro 10.000,00 nel 2015 (all. 12). Egli sostiene che tale reddito sia frutto di pagamenti relativi ad attività svolta negli anni precedenti, ma non fornisce la prova di tale assunto, come invece avrebbe agevolmente potuto fare allegando le fatture e le causali dei singoli pagamenti ricevuti. Il ricorrente sostiene comunque che, in considerazione della entità relativamente modesta di tale reddito rispetto a quello prodotto negli anni precedenti (come desumibile dai versamenti in percentuale effettuati a nel 2011 e 2012) debba presumersi che tale reddito debba ritenersi relativo, se del caso, ad CP_1 attività del tutto occasionale.
13. L'esiguità della prova sul punto, ed ancor prima dell'allegazione (non chiarendo neppure il ricorrente, e quindi a maggior ragione non documentando, a quali lavori svolti negli anni precedenti i pagamenti sarebbero riferiti), non consente tuttavia di ritenere provato che tali redditi, solo perché inferiori a quelli degli anni precedenti, debbano ritenersi frutto di attività occasionale.
14. È appena il caso di rilevare, infatti, che l'entità dei redditi non incide di per sé sull'obbligo contributivo, essendo comunque previsto l'obbligo di versamento dei contributi minimi, sicché il dato reddituale – unico elemento provato – rimane irrilevante.
15. In relazione agli anni 2014 e 2015 l'esito dell'istruttoria non ha quindi consentito di vincere la presunzione di esercizio della professione con continuità posta dall'art. 7 dello Statuto al ricorrere delle condizioni menzionate dalla norma.
16. In relazione a tali annualità, il ricorrente ha tuttavia eccepito la prescrizione delle somme.
17. Il regime applicabile è quello di cui all'art. 3, comma 9, della l. 335/95, in base al quale
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
18. Non vi è dubbio che la contribuzione dovuta alle casse private rientri nell'ambito di applicazione della normativa appena citata, a fronte dell'obbligatorietà dell'iscrizione alle stesse, a sua volta corollario “della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale” (ex multis, Corte Cost., sentenza
18 luglio 1997, n. 2481, sentenza 5 febbraio 1999, n. 152).
19. L'indisponibilità degli interessi di cui alla materia previdenziale non consente deroghe al regime legale della prescrizione, che è infatti rilevabile d'ufficio (Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014, Cass., ordinanza n. 37570/2022).
20. Il dies a quo per la decorrenza del quinquennio deve individuarsi, a norma dell'art. 2697
c.c., nel momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati e quindi, specularmente, avrebbero potuto essere richiesti dall'Ente.
21. L'art. 18 L. n. 6/1981 dispone che: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione di cui all'articolo 16”, ossia del termine per inviare la comunicazione successiva alla dichiarazione reddituale per l'anno di riferimento. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che tale disposizione può trovare applicazione con riferimento ai contributi parametrati in percentuale sul reddito, ed in tal senso solo ad essi può applicarsi la disposizione di cui all'art. 11.1 del Regolamento, che individua il dies a quo del termine prescrizionale nel termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, nonché la previsione assunta a norma dell'art. 10.4 del Regolamento, in base al quale “date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ”, CP_1 che a sua volta ha individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la scadenza per il pagamento del conguaglio;
i contributi dovuti in misura fissa indipendentemente dal reddito sono invece dovuti alle scadenze rispettivamente previste, e la prescrizione non può che decorrere da esse
(Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 27218/2018).
22. Nel caso di specie, pacificamente i contributi di cui la richiede il pagamento sono CP_1 contributi minimi soggetti, integrativi e di maternità, dovuti per la sola iscrizione alla e calcolati in CP_1 maniera indipendente dall'ammontare reddito del professionista. Parte ricorrente ha individuato i termini per il relativo pagamento producendo documentazione proveniente da controparte (cfr. estratto sito istituzione ed estratto Rivista n. 4/2014, in all. nn. 19 e 20), in base CP_1 CP_1 alla quale i contributi minimi soggettivo e di maternità devono essere pagati in due rate con scadenza rispettivamente 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento. Conseguentemente, il dies a quo per il decorso della prescrizione per i contributi relativi all'anno 2014 è il 30.6.2014 per la prima rata e il
30.9.2014 per la seconda rata, e per i contributi relativi all'anno 2015 è il 30.6.2015 per la prima rata e il
20.9.2015 per la seconda rata, come specificato dalla stessa . CP_1
23. Al momento della ricezione della prima richiesta di pagamento da parte di , CP_1 avvenuta il 23.9.2020 secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, erano ormai prescritti i contributi relqativi alla prima e seconda rata del 2014 ed alla prima rata del 2015.
24. La domanda può quindi essere accolta nei termini fin qui esposti, dichiarando la prescrizione parziale del credito in relazione al 2014 ed alla prima rata del 2015, accertando l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio per gli anni 2016-2019, e dichiarando l'inefficacia della cartella opposta in relazione a tali crediti.
25. Le spese posson essere compensate per il 20% a fronte della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 80% seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria/trattazione non avendo le parti espletato attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2272 /2023 r.g.: - Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito relativo ai contributi minimi soggettivo, di maternità ed integrativo relativi all'anno 2014 ed ai contributi minimi soggettivo, di maternità ed integrativo relativi alla prima rata dell'anno 2015;
- Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla in relazione agli CP_1 anni 206, 2017, 2018, 2019;
- Dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale n. 097 2023 00427760 88 000 in relazione ai crediti relativi agli anni 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché al credito relativo alla prima rata del 2015;
- Compensa le spese di lite per l'80% e condanna la parte opposta a rifondere alla controparte il restante 80%, liquidato in euro 5.264,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
LL TO