Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
n. 345/2025 r.g.
Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di reclamo ex art. 696 terdecies c.p.c. promosso da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Diego Casonato, Gian Parte_1
Marco Ballarini e Fabio Manzati
RECLAMANTE nei confronti di rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefania Monica Bertoldi e Controparte_1
Cristina Marin
FA MA, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pilli
RECLAMATI per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Treviso in data 8.01.2025 di rigetto del ricorso per sequestro conservativo
***
Il Collegio, letti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti, osserva quanto segue.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso che aveva proposto ai sensi dell'art. 671 c.p.c. per il sequestro Parte_1
conservativo dei beni di e di FA MA. Controparte_1
ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Parte_1
Le parti reclamate si sono costituite in giudizio, eccependo l'inammissibilità del reclamo e contestandone nel merito la fondatezza.
Le parti hanno tempestivamente depositato le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ed istanze.
***
Per un verso, si rileva che l'ordinanza reclamata è stata comunicata in data 8 gennaio
2025 e che il deposito telematico del reclamo è avvenuto il 23 gennaio 2025, nell'osservanza dunque del termine prescritto dall'art. 669 terdecies, comma 1, c.p.c.
La data 24 gennaio 2025 è, invece, quella (non rilevante ai fini della valutazione della tempestività del reclamo) in cui la cancelleria ha provveduto alla lavorazione del deposito e generato il fascicolo telematico della procedura.
Per un altro verso, in ordine alla rappresentanza processuale del reclamante, va considerato che:
- la procura alle liti è stata conferita agli avvocati Casonato, Ballarini e Manzati, i quali, dunque, sono legittimati al compimento degli atti processuali anche singolarmente;
- non risultano particolari limitazioni o un'espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato, la quale non può essere desunta dall'utilizzo dell'avverbio
“unitamente”, troppo generico (per una fattispecie simile alla presente si veda Cass. sent.
n. 4921/2006);
- la procura alle liti non è riferita alla sola causa di merito, perché conferisce agli avvocati il potere di “rappresentanza e difesa nel corso della controversia insorta nei confronti di
… e FA MA … pendente o da promuoversi avanti al Tribunale Controparte_1 di Treviso … in ogni fase e grado” (le sottolineature sono di chi scrive ed evidenziano la riferibilità della procura anche al procedimento cautelare – l'unico già pendente tra le parti – ed al presente grado di giudizio).
Nel merito, il reclamo va disatteso per l'assorbente considerazione del difetto del periculum in mora.
L'azione di merito preannunziata dal ha ad oggetto l'accertamento del recesso Pt_1
dal contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti in data 12.08.2024 e la condanna dei convenuti al pagamento del doppio della caparra ricevuta ai sensi dell'art. 1385 c.c.
La controversia inerisce quindi al dedotto inadempimento di obbligazioni contrattuali.
Il sequestro conservativo può essere autorizzato solo se vi è il fondato timore che il creditore, nel tempo occorrente per ottenere un titolo che lo legittimi ad aggredire in via esecutiva il patrimonio del debitore, perda la garanzia del proprio credito. Il timore, cui allude la norma, deve essere non solo fondato (vale a dire corroborato dalla presenza di elementi, sia obbiettivi che subbiettivi, dai quali emerga la corrispondenza del timore ad una situazione effettiva di pericolo), ma altresì riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che il patrimonio del debitore subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.
È evidente che, rispetto alle obbligazioni contrattuali – quale è, come detto, quella di cui si discute – l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo solo se successiva al sorgere del credito e che non può pertanto aspirare alla misura cautelare contemplata dall'art. 671 c.p.c. il creditore che abbia avuto la possibilità di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto (v. ex multis Cass. sent. n. 4542/1998).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che il patrimonio dei convenuti è insufficiente a soddisfare per intero le ragioni di credito da far valere nell'instaurando giudizio di merito: ma non ha allegato il carattere sopravvenuto di siffatta sproporzione né se la stessa non fosse rilevabile nel momento in cui il contratto era stato stipulato.
Di tale circostanza è anzi lecito dubitare.
Risulta infatti che la situazione patrimoniale dei convenuti sia rimasta inalterata nel tempo e che il ricorrente ne fosse ben consapevole, come pure del “bisogno di liquidità” dai medesimi palesato nel corso delle trattative intercorse per addivenire alla compravendita dell'immobile per cui è causa.
Tanto è sufficiente per ritenere infondata la domanda cautelare.
Le ulteriori questioni dibattute sono perciò dichiarate assorbite.
Le spese processuali del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria con applicazione dei parametri valori minimi, in ragione delle difese non proprio pertinenti sviluppate dai convenuti in punto di periculum in mora.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso così provvede: rigetta il reclamo;
condanna alla rifusione, in favore di e FA Parte_1 Controparte_1
MA, delle spese processuali, che liquida in 2.613,00 per ciascuno a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Treviso, 19 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio Dott. Bruno Casciarri