Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia - pur in presenza di una sua istanza al riguardo - esercitato il suo potere-dovere istruttorio ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ. ed ancora quando affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al "thema decidendum", perché non contestata, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad indicare le modalità e la ritualità della sua istanza istruttoria nonché ad evidenziare la tempestività della censura mossa in ordine all'inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue richieste. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello correttamente osservato che il ricorrente non aveva assolto all'onere - su di esso gravante ai sensi del disposto dell'art. 2697 cod. civ. - di avere svolto il lavoro straordinario e per non avere lo stesso ricorrente osservato la regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo indicato nel ricorso medesimo elementi idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la completezza dell'atto introduttivo della controversia ai sensi dell'art. 414, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la mancata contestazione del contenuto di tale atto nonché la tempestività delle censure mosse avverso le denunziate violazioni di norme processuali da parte dei giudici di merito, e per non avere, infine, fatto alcun riferimento alla richiesta nei giudizi di merito di mezzi istruttori che avrebbero potuto dimostrare la fondatezza della sua domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2006, n. 9076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9076 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI RE DI ROMA 8, presso lo studio dell'avvocato BOVA GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
FF.SS. S.P.A., ENTE FF.SS. S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8793/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/04/03 R.G.N. 21423/90;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/03/06 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR CE con altri litisconsorti conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato per ottenerne la condanna al pagamento delle somme , specificate in/ un conteggio analitico, oltre rivalutazione ed interessi a titolo di adeguamento dei compensi spettategli per il lavoro straordinario svolto per il periodo corrente dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1986. Il Pretore di Roma accoglieva le domande spiegate in ricorso e condannava l'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di straordinario per un importo di L. 4.458.430.
A seguito di gravame delle Ferrovie, il Tribunale di Roma con sentenza del 1 aprile 2003 accoglieva l'appello osservando che il CE non aveva allegato almeno in sede di appello i bollettini stipendiali necessari ad individuare l'effettuazione e la consistenza dello straordinario e nessuna altra prova aveva fornito in tal senso. Avverso tale sentenza OR CE propone ricorso per Cassazione.
Resiste con controricorso la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 420 c.p.c., anche in relazione all'art. 210 c.p.c., osservando che ricorrendo tra l'altro circostanze estranee alla sua volontà che ne avevano limitato il potere probatorio, il Tribunale, non solo avrebbe potuto,ma avrebbe dovuto emettere un ordine di esibizione a carico del datore di lavoro od utilizzare altri poteri istruttori al fine di acquisire la prova originariamente esistente, ma venuta meno in sede di gravame, e non limitarsi invece ad un mero invito alle parti di ricostituzione dei loro fascicoli. Assume al riguardo il ricorrente che aveva chiesto in via istruttoria già nel processo di primo grado (richiesta poi rinnovata in appello) che venisse ordinato all'ente convenuto l'esibizione dei bollettini degli stipendi pagati o altra documentazione equipollente, aveva insistito perché venisse ammesso interrogatorio formale del rappresentante legale su capitoli di prova e nonostante che sussistessero giusti motivi - stante l'irreperibilità del fascicolo d'ufficio - il giudice non aveva esercitato d'ufficio i poteri istruttori. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c. addebitando ancora al giudice d'appello di non avere esercitato, senza dare alcuna giustificazione, i suoi poteri d'ufficio; di non avere ,sempre senza fornire alcun motivo al riguardo,accolto le specifiche istanze formulate nell'atto di costituzione in appello;
ed infine di non avere fatto alcun riferimento alla circostanza che sia in primo che in secondo grado le Ferrovie dello Stato non avevano, come richiesto dal disposto dell'art. 416 c.p.c., comma 3, avanzato alcuna specifica contestazione sulla indicata consistenza delle ore di lavoro straordinario svolto.
I due motivi da esaminarsi congiuntamente perché impongono la soluzione di tematiche tra loro strettamente connesse, vanno rigettati.
Va premesso che il Tribunale di Roma nell'impossibilità di basare la propria decisione sugli elementi posti a base della sentenza del primo giudice, perché la relativa statuizione "risultava del tutto sguarnita di prova documentale attestante le ore di lavoro straordinario e le somme già percepite" e per di più "era genericamente inserita in un modulo prestampato" ha - con il riformare la suddetta statuizione e con il rigettare la domanda del lavoratore - evidenziato come il suddetto lavoratore non avesse adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente. Il CE, a fronte di quanto affermato dal Tribunale di Roma, ha sostanzialmente lamentato da un lato che il giudice d'appello non aveva esercitato i poteri d'ufficio, pur in presenza di un evento (smarrimento del fascicolo d'ufficio ad esso lavoratore non addebitabile), e dall'altro ha precisato che comunque non vi era stata una specifica contestazione della sua pretesa sicché per tale via doveva ritenersi provata detta pretesa.
Orbene, nessuna delle avanzate censure può trovare accoglimento. Questa Corte ha più volte sostenuto che per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 anche per quello di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola disposizione di cui si denunzia, appunto, la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione(cfr. in tali sensi da ultimo;
Cass. 4 aprile 2005 n. 6972). In applicazione di tale principio è stato così precisato che la denunzia d'illegittimo rifiuto da parte del giudice di merito di una prova documentale non può essere avanzata affermandosi genericamente che il documento è rinvenibile "nel fascicolo di primo grado", per non essere la detta denunzia idonea per l'ampiezza dell'espressione usata, ad impedire il pericolo di "un soggettivismo giudiziario" perché costringe il giudice non solo ad una ricerca non sempre agevole, del suddetto documento tra gli atti (talvolta numerosi) di causa, ma una volta rinvenutolo, all'accertamento necessario per decidere sulla ritualità del suo deposito, e della tempestività delle eventuali eccezioni che su tale documento si fondono, e che non possono essere sottratte ad un regolare e pieno contraddittorio tra le parti in causa (cfr. ancora: Cass. 4 aprile 2005 n. 6972, cui adde in precedenza sempre sull'autosufficienza del ricorso, Cass. 29 maggio 2002 n. 7820). Orbene, un siffatto principio deve trovare applicazione anche allorquando il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia - pur in presenza di una sua istanza al riguardo - esercitato il suo potere-dovere istruttorio ex art. 421 e 437 c.p.c. ed ancora quando affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al thema decidendum perché non contestata.
Ed invero il ricorrente è tenuto ad indicare le modalità e la ritualità della sua istanza istruttoria nonché ad evidenziare la tempestività della censura mossa in ordine all'inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue richieste , e ciò in linea con l'assunto giurisprudenziale che ha sostenuto la regola - cui va riconosciuta in ragione dell'economia processuale una valenza generalizzata - della "tempestività di allegazione della sopravvenienza", attraverso il necessario impiego a questo fine - sotto pena di decadenza - del primo atto difensivo utile successivo, come tempo utile entro il quale far valere il regime delle eccezioni(da intendersi in senso lato come qualunque difesa volta al rigetto della domanda di controparte in quanto negazione dei fatti allegati ex adverso) (cfr. per la regola della tempestività della allegazione: Cass., Sez. un., 3 febbraio 1998 n. 1099). Corollario di quanto ora detto è la considerazione che se è vero che, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, nel processo del lavoro l'ammissione di ufficio di mezzi istruttori configura da parte del giudice un potere-dovere(cfr. Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353;Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761), è altrettanto vero che il mancato esercizio di detto potere-dovere può essere denunziato come motivo di impugnazione solo se vi sia stato dalla parte, che assume di essere stata lesa dalla condotta del giudice, una tempestiva contestazione del suo operato ed una eventuale istanza al giudice sollecitatoria della ammissione di singoli e specifici mezzi istruttori, non potendo configurarsi come motivo di impugnazione una mera (e tardiva) denunzia della mancata ammissione di mezzi di prova sulla sola base della loro (ritenuta e pretesa) indispensabilità.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi allorquando il ricorrente voglia far valere a suo vantaggio quelle conseguenze ricollegabili, alla stregua dei dicta di questa Corte, al principio della non contestazione (cfr. al riguardo Cass., Sez. un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., Cass., Sez. un., 23 gennaio 2002 n. 761 cit.), dovendo evidenziare nel suo atto di impugnazione i presupposti richiesti dalla stessa giurisprudenza per l'operatività dell'indicato principio, e primo tra tutti la completezza del ricorso introduttivo della lite solo in relazione alla quale la regola della non contestazione può operare, essendosi sul punto statuito che, stante la "necessaria circolarità", tra "oneri di allegazione", "oneri di contestazione" ed "oneri di prova",da detta "circolarità" discende l'impossibilità di contestare o richiedere prove - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nell'atto iniziale del giudizio(Cass., Sez. un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit.). E sempre, sulla base delle considerazioni in precedenza esplicitate sull'autosufficienza del ricorso per Cassazione, in detto ricorso devono essere contenuti pure i dati attestanti la "tempestività" e "ritualità" della censura avente ad oggetto la disapplicazione del principio di non contestazione, al fine di consentire al giudice di legittimità di accertare il verificarsi della denunziata violazione e di valutarne la decisività.
Per concludere, la sentenza impugnata va confermata per avere il giudice d'appello correttamente osservato che il CE non aveva assolto all'onere - su di esso gravante ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c. - di avere svolto il lavoro straordinario, e per non avere lo stesso CE osservato al regola dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, non avendo - come già precisato - indicato nel ricorso stesso elementi idonei ad attestare (in relazione al rivendicato diritto) la completezza dell'atto introduttivo della controversia ai sensi dell'art. 414 c.p.c., n. 4 e 5. la mancata contestazione del contenuto di tale atto nonché la tempestività delle censure mosse avverso le denunziate violazioni di norme processuali da parte dei giudici di merito, e per non avere, infine, fatto alcun riferimento alla richiesta nei giudizi di merito di mezzi istruttori(prova testimoniale, giuramento decisorio, ecc.) che avrebbero potuto dimostrare - pur nel difficile contesto venutosi a creare per circostanze fattuali non addebitabili tenuto conto della natura e dell'oggetto della controversia e del suo svolgimento processuale - per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma. il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006