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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 302/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 302/2018, promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Parte_1 C.F._1
Gotto, via Bellinvia n. 113, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Calderone e Paolo Antonio
Trifiletti, giusta procura in atti.
Attore
Contro
C.F. . Controparte_1 C.F._2
Convenuto Contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente sofferto in conseguenza della condotta posta in essere da quest'ultimo, consistente nell'aver “proposto querela, opposizioni alla archiviazione, dichiarazioni ritenute non veritiere dal Tribunale di
Barcellona P.G.”.
L'attore rappresentava che la figlia intratteneva col convenuto una relazione dalla quale Per_1 nasceva, in data 20.03.2006, la piccola e che a seguito della fine della relazione tra la figlia e lo Per_2
, sorgevano dei contrasti in ordine al versamento del mantenimento della minore, che CP_1 sfociavano poi nella presentazione di reciproci esposti e querele.
Deduceva, dunque, che in questo contesto il convenuto sporgeva nei confronti dell'attore querela, cui seguiva il rinvio a giudizio dell con l'imputazione di violenza privata a danno di Pt_1 Per_3
sorella del convenuto.
[...]
All'esito del giudizio, l' veniva assolto del reato ascrittogli, mentre veniva disposta la Pt_1 trasmissione alla procura delle dichiarazioni rese dallo per le determinazioni di competenza. CP_1 pagina 1 di 8 R.G. n. 302/2018
L' adduceva che, nonostante l'assoluzione, la sottoposizione a procedimento penale cagionava Pt_1 danni sia non patrimoniali che patrimoniali, lamentando in particolare di aver patito un danno all'immagine, considerata la particolare condizione di appartenente all'arma della Finanza, nonché un danno biologico, per lo stato di ansia che ne era seguito e che aveva condotto ad un ricovero in pronto soccorso e ad esborsi per spese mediche.
Lamentava altresì la sussistenza di danni patrimoniali, in quanto il procedimento penale incardinato a suo danno, lo costringeva a pensionamento anticipato e ne pregiudicava l'avanzamento di grado ed il riconnesso pensionamento con maggiore remunerazione.
L'attore rappresentava, difatti, di avere svolto il servizio di Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, essendosi arruolato dal 01.10.1977, e che successivamente al rinvio a giudizio penale, gli veniva comunicato avvio del procedimento di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale.
Esponeva, dunque, che al fine di scongiurare tale evenienza, pur avendo solo 54 anni, presentava domanda di pensionamento anticipato, congedandosi il 30.01.2013.
Lamentava pertanto i seguenti danni patrimoniali (lucro cessante): cristallizzazione della retribuzione con un numero di anni inferiore a quelli di cui avrebbe potuto fruire, ritenuta per il prepensionamento di € 11,82 fino al compimento del sessantesimo anno di età, perdita dell'aumento stipendiale previsto dal nuovo contratto degli statali.
Rappresentava inoltre che l'instaurazione del procedimento penale a suo danno determinava altresì la reiezione della domanda per la nomina di Maresciallo di complemento, con perdita dei relativi maggiori vantaggi economici pensionistici ricollegati all'avanzamento di grado.
Lamentava, infine, ulteriori voci a titolo di danno emergente, rappresentato dalle spese legali sostenute per la difesa giudiziale in sede penale e dalle spese mediche sostenute per la cura di patologie asseritamente sorte a seguito della condotta posta in essere dallo . CP_1
Chiedeva pertanto l'accertamento dell'intento doloso dello e la condanna dello stesso al CP_1 pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il convenuto benché regolarmente citato non si costituiva in giudizio.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa veniva istruita attraverso l'escussione delle prove orali ammesse con ordinanze del 12.08.2019 e del
04.05.2023.
pagina 2 di 8 R.G. n. 302/2018
All'udienza dell'08.07.2025, le parti costituite precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il Giudice poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda proposta da Parte_1 risulta infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Dagli atti depositati dall'attore emerge che lo stesso è stato sottoposto a procedimento penale con imputazione di violenza privata (art. 610 c.p.), e ne è risultato assolto. Dal dispositivo della sentenza n.
835/2014 (allegato n. 2 del fascicolo di parte) risulta in effetti “la trasmissione all'ufficio di Procura delle dichiarazioni rese da per le eventuali determinazioni di competenza”, senza Controparte_1 che però da tale trasmissione siano discese ulteriori implicazioni giudiziarie per il convenuto.
Statuisce l'art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale è risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, a seguito ad esempio di condanna penale o, per quanto di interesse, di condotta penalmente rilevante. I Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che l'assenza di condanna non è di per sé ostativa al riconoscimento risarcitorio in sede civile, purché però, venga incidenter tantum accertata la sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie delittuosa (“La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale;
sicché, ai fini del risarcimento di detto danno, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato” – v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22020/2007)
In particolare, in materia di responsabilità civile per denunce infondate, secondo il costante orientamento della Suprema Corte: “Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (v. Cass. Civ. Sez. III n. 11271/2020 nello stesso senso Sez. 3, Ordinanza n. 12875/2025).
Ciò premesso in punto di diritto, deve darsi atto che in questa sede l'attore non ha formulato esplicita istanza di accertamento del reato di calunnia o diffamazione (lamentando anche danno all'immagine) in pagina 3 di 8 R.G. n. 302/2018
sede civile, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'intento doloso del convenuto nel rendere dichiarazioni non veritiere.
Sul punto è da rilevare che l'unico elemento offerto al vaglio del giudicante consiste nella sentenza di assoluzione (sentenza n. 835/2014 depositata il 10.02.2015, allegato n. 2 della citazione) da cui dovrebbero evincersi gli elementi costitutivi la fattispecie delittuosa di calunnia, ossia l'ingiusta incolpazione dell' , comprovabile tramite l'assoluzione dalle accuse contro lo stesso mosse dallo Pt_1
, e la consapevolezza dell'innocenza dell' in capo allo , da ricavare dalla CP_1 Pt_1 CP_1 decisione del Giudice penale di trasmettere le dichiarazioni del convenuto alla Procura.
Ebbene, la non veridicità “processuale” di una dichiarazione, non integra di per sé la sussistenza dell'intento doloso dell'agente di accusare falsamente un innocente, potendo essere semplicemente il frutto di una diversa percezione dei fatti. Che tale vicenda si presti peraltro a divergenti interpretazioni
è comprovato altresì dal fatto che il GIP ha disposto l'imputazione coatta dell' in merito al reato Pt_1 di cui all'art. 610 c.p., ravvisando gli estremi della fondatezza dell'accusa, e che nessun risvolto giudiziario abbia avuto la trasmissione alla Procura delle dichiarazioni rese dallo . CP_1
In assenza di ulteriori elementi non può dunque ritenersi integrata la prova dell'intento calunnioso dello ai danni dell' e logicamente neppure la prova incidenter tantum, della sussistenza della CP_1 Pt_1 corrispondente fattispecie delittuosa in capo al convenuto, con conseguente declaratoria di infondatezza di tutte le poste risarcitorie rivendicate.
In disparte le superiori considerazioni, emergono nel caso in esame ulteriori profili di infondatezza delle domande avanzate, difettando nel caso di specie la prova di alcun danno in capo all'attore o della sua riconducibilità alla condotta del convenuto.
Presupposto di qualunque istanza risarcitoria è la prova dell'esistenza di un danno ingiusto, riconducibile all'altrui fatto colposo o doloso ex art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).
Nel caso di specie l'attore lamenta di aver patito danni non patrimoniali sia in termini di danno di immagine e che biologico.
Orbene rispetto al paventato danno all'immagine, l' non ha articolato alcun mezzo istruttorio. Pt_1
Il rinvio a giudizio non è di per sé una circostanza che causa danno all'immagine, valutata in termini di danno alla reputazione o all'onore, salvo che i dettagli del procedimento vengano diffusi in modo non autorizzato o diffamatorio, oppure salvo che la notizia del rinvio a giudizio, una volta resa pubblica, comporti una diminuzione della considerazione sociale della persona (“In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale pagina 4 di 8 R.G. n. 302/2018
Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” - v. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7594/2018), sicché la relativa domanda deve ritenersi infondata.
Con riferimento all'asserito risarcimento per danno biologico, deve rammentarsi che l'attore e in concomitanza con lo svolgimento del procedimento penale, così come precisato nelle memorie n. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. lett. c)), avrebbe iniziato a soffrire di uno stato d'ansia culminante in un ricovero presso il pronto soccorso, ove gli veniva diagnosticata “…tachicardia in soggetto ansioso”, nonché sottoposizione a cure psichiatriche con somministrazione di farmaci.
Come si evince dalla sentenza di assoluzione depositata in atti, l' veniva tratto a giudizio in data Pt_1
22.12.2011 ed assolto con sentenza pronunciata il 04.12.2014. Ad attestare la concomitanza tra lo stato di malessere (attacchi d'ansia e tachicardia) ed il procedimento penale il solo certificato di pronto soccorso del presidio ospedaliero “Fogliani” di Milazzo in data 28.06.2014 (allegato n. 3 della citazione), e n. 4 ricevute attestanti lo svolgimento di esami clinici (elettrocardiogramma, ecocolordoppler).
Dalle ricevute di pagamento (cfr. allegato n. 2 delle memorie n. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), tuttavia, non si evince alcuna diagnosi, in quanto le ricevute in sé provano esclusivamente l'espletamento di un esame, ma in assenza del relativo referto, non v'è contezza di cosa sia stato riscontrato e se si tratti della medesima patologia che l'attore lamenta essere sopraggiunta a seguito della sottoposizione a procedimento penale.
Né tale prova (diagnosi di tachicardia e sua riconducibilità eziologica allo svolgimento del procedimento penale) può trarsi dal certificato di pronto soccorso (allegato n. 3 cit.), nel quale, a differenza di quanto affermato dall'attore non si rinviene una diagnosi di “…tachicardia in soggetto ansioso”, in quanto la dicitura completa apposta dal medico è invece “riferita tachicardia in soggetto ansioso”, al pari della dicitura apposta nella “Diagnosi ingresso” che è “stato ansioso con riferita tachicardia”. Dalla lettura di tale certificato parrebbe, cioè, che sia stato l' stesso a dichiarare la Pt_1 patologia della quale era affetto, dichiarazione che veniva conseguentemente riportata nel certificato.
Né in assenza di una diagnosi medica, può essere ritenuta dirimente sul punto la sola testimonianza resa al riguardo dalla teste (figlia) sentita all'udienza del 24.06.2022, trattandosi di teste Testimone_1 avente stretto legame di parentela con l'attore, e le cui generiche dichiarazioni non trovano riscontro in ulteriori elementi.
Neppure le cure psichiatriche alle quali l'attore si è sottoposto appaiono univocamente riconducibili a all'instaurazione del giudizio penale, e ciò non solo in quanto la prova dell'inizio del trattamento pagina 5 di 8 R.G. n. 302/2018
terapeutico, può farsi risalire al più tardi al 03.04.2015 come attestato dal medico fiduciario dell'attore
(cfr. allegato 1 delle memorie ex 183 comma 6 c.p.c.), quindi non in concomitanza col giudizio, ma paradossalmente quando l'attore aveva contezza di essere stato assolto, quattro mesi dopo la pronuncia di assoluzione (risalente al 04.12.2014), ma soprattutto poiché dall'unico certificato a firma del fiduciario dell'istante, depositato in atti, non è dato trarre alcun elemento che permetta di accertare che lo stato patologico da cui lo era affetto sia stato provocato dalla sottoposizione a procedimento CP_1 penale sapendosi innocente.
In definitiva, in assenza di prova di alcun danno, o della sua riconducibilità eziologica all'imputazione a giudizio penale subita dall'attore, anche tali domande sarebbero comunque da ritenersi infondate.
In merito invece alla domanda di risarcimento per danno patrimoniale, premesso quanto già detto in merito alla carenza di prova dell'elemento psicologico integrante il reato di calunnia a danno dell' sulla base delle dichiarazioni rese dallo , presupposto per proposizione della Pt_1 CP_1 domanda risarcitoria in questa sede avanzata, pare comunque opportuno rilevare che anche rispetto a questa posta risarcitoria non pare integrata la prova della riconducibilità eziologica del danno lamentato rispetto alla condotta posta in essere dal convenuto.
L'attore lamenta, difatti, la sussistenza di danno patrimoniale consistente nella percezione di minor rateo pensionistico rispetto a quello che avrebbe conseguito, se non si fosse visto costretto a presentare istanza di pensionamento anticipato. In particolare, l'attore sostiene di aver dovuto richiedere il collocamento in congedo anticipato per scongiurare il pericolo di essere sospeso dal servizio senza erogazione di stipendio.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'attore ha ricevuto in data 02.04.2012 comunicazione con la quale il Reparto Operativo Aeronavale Palermo della Guardia di Finanza, lo informava dell'avvio del procedimento di “sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale”, in ordine alla emissione del “Decreto di citazione a giudizio” per il reato di cui all'art. 610 c.p., reso all'esito delle indagini preliminari relative al procedimento n. 2233/09 (cfr. allegato n. 5 della citazione), presentando poi, in data 21.04.2012, istanza di pensionamento anticipato (cfr. allegato n. 4 della citazione).
Il Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) prevede, per quanto di interesse, tre ipotesi di sospensione dall'impiego, due obbligatorie (la “sospensione a seguito di condanna penale” ex art. 914, qualora il militare venga condannato all'espiazione di pene detentive, e la “sospensione precauzionale obbligatoria” ex art. art. 915, qualora al militare siano applicati il fermo, l'arresto o altre misure coercitive), ed una facoltativa la “sospensione precauzionale facoltativa connessa a pagina 6 di 8 R.G. n. 302/2018
procedimento penale” (art. 916), qualora il militare sia imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado, come nel caso in esame in cui l'attore era imputato del delitto ex art. 610 c.p., la cui pena edittale massima è pari o superiore a tre anni (combinato disposto degli artt. 865 e 866 del Codice dell'ordinamento militare e dell'art. 29 c.p.).
Nel caso di specie, risulta chiaro che si versasse in ipotesi di sospensione discrezionale e non obbligatoria dal servizio, perché tale circostanza era tra l'altro chiarita nell'oggetto della nota con la quale veniva comunicato all' l'avvio del procedimento. Pt_1
Per la Giustizia Amministrativa, la sospensione precauzionale facoltativa è misura cautelare e non sanzionatoria, trattandosi di “rimedio provvisorio a tutela dell'interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, al quale sono attribuiti i fatti di reato” (v. Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020 n. 5974; sez. IV 8 febbraio 2016 n. 477). L'applicazione di tale misura cautelare richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato; ma “non pregiudica l'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti” (v. Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020 n. 5974; sez. IV 8 febbraio 2016 n. 477).
Orbene, la condotta penalmente rilevante contestata all' consisteva nell'avere presumibilmente Pt_1 costretto una autovettura a fermarsi, affiancandola mentre era alla guida del proprio scooter, ossia condotta che certamente non poteva incidere sul regolare svolgimento del servizio dallo stesso prestato,
e neppure connotata da una gravità tale da rendere probabile l'applicazione della misura sospensiva.
Ciò che comunque occorre rilevare è che non v'è alcuna certezza che l'attore sarebbe stato sospeso dal servizio;
pertanto, la richiesta di congedo anticipato dallo stesso presentata, non può considerarsi una scelta necessitata, quanto una scelta discrezionale ed autonomamente autodeterminata, con rescissione di ogni nesso causale tra l'incolpazione subita ed il danno patito.
In merito poi al danno per mancata nomina a Maresciallo di complemento, deve ulteriormente rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dall' (allegato n. 8 della citazione), non si evince una Pt_1 reiezione della domanda, ma esclusivamente una richiesta di rimodulazione della stessa (cfr. nota dell'11.03.2013), e in assenza tuttavia della produzione del provvedimento di diniego, non è possibile ricondurre univocamente la eventuale e non provata reiezione della domanda alla sottoposizione dell' al procedimento penale. Pt_1
In merito, infine, alle ulteriori richieste di risarcimento danni per danno emergente deve ulteriormente rilevarsene l'infondatezza. Con riferimento alla richiesta afferente alla refusione delle spese sostenute pagina 7 di 8 R.G. n. 302/2018
nel giudizio penale, non vi è prova agli atti del relativo esborso;
relativamente alle spese per visite cardiologiche, per quanto innanzi evidenziato, non risulta provata né la patologia lamentata, né la sua eventuale riconducibilità ai fatti di causa.
In definitiva, non avendo assolto al proprio onere probatorio sia rispetto all'an che al Parte_1 quantum debeatur, come richiesto dall'art. 2697 c.c., le domande dallo stesso avanzate non possono trovare accoglimento.
Quanto alle spese processuali, va precisato, con riferimento alla posizione del convenuto contumace, che le stesse vanno dichiarate irripetibili, ritenendo questo decidente di prestare adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 302/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite per . Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, 09.10.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 302/2018, promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Parte_1 C.F._1
Gotto, via Bellinvia n. 113, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Calderone e Paolo Antonio
Trifiletti, giusta procura in atti.
Attore
Contro
C.F. . Controparte_1 C.F._2
Convenuto Contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente sofferto in conseguenza della condotta posta in essere da quest'ultimo, consistente nell'aver “proposto querela, opposizioni alla archiviazione, dichiarazioni ritenute non veritiere dal Tribunale di
Barcellona P.G.”.
L'attore rappresentava che la figlia intratteneva col convenuto una relazione dalla quale Per_1 nasceva, in data 20.03.2006, la piccola e che a seguito della fine della relazione tra la figlia e lo Per_2
, sorgevano dei contrasti in ordine al versamento del mantenimento della minore, che CP_1 sfociavano poi nella presentazione di reciproci esposti e querele.
Deduceva, dunque, che in questo contesto il convenuto sporgeva nei confronti dell'attore querela, cui seguiva il rinvio a giudizio dell con l'imputazione di violenza privata a danno di Pt_1 Per_3
sorella del convenuto.
[...]
All'esito del giudizio, l' veniva assolto del reato ascrittogli, mentre veniva disposta la Pt_1 trasmissione alla procura delle dichiarazioni rese dallo per le determinazioni di competenza. CP_1 pagina 1 di 8 R.G. n. 302/2018
L' adduceva che, nonostante l'assoluzione, la sottoposizione a procedimento penale cagionava Pt_1 danni sia non patrimoniali che patrimoniali, lamentando in particolare di aver patito un danno all'immagine, considerata la particolare condizione di appartenente all'arma della Finanza, nonché un danno biologico, per lo stato di ansia che ne era seguito e che aveva condotto ad un ricovero in pronto soccorso e ad esborsi per spese mediche.
Lamentava altresì la sussistenza di danni patrimoniali, in quanto il procedimento penale incardinato a suo danno, lo costringeva a pensionamento anticipato e ne pregiudicava l'avanzamento di grado ed il riconnesso pensionamento con maggiore remunerazione.
L'attore rappresentava, difatti, di avere svolto il servizio di Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, essendosi arruolato dal 01.10.1977, e che successivamente al rinvio a giudizio penale, gli veniva comunicato avvio del procedimento di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale.
Esponeva, dunque, che al fine di scongiurare tale evenienza, pur avendo solo 54 anni, presentava domanda di pensionamento anticipato, congedandosi il 30.01.2013.
Lamentava pertanto i seguenti danni patrimoniali (lucro cessante): cristallizzazione della retribuzione con un numero di anni inferiore a quelli di cui avrebbe potuto fruire, ritenuta per il prepensionamento di € 11,82 fino al compimento del sessantesimo anno di età, perdita dell'aumento stipendiale previsto dal nuovo contratto degli statali.
Rappresentava inoltre che l'instaurazione del procedimento penale a suo danno determinava altresì la reiezione della domanda per la nomina di Maresciallo di complemento, con perdita dei relativi maggiori vantaggi economici pensionistici ricollegati all'avanzamento di grado.
Lamentava, infine, ulteriori voci a titolo di danno emergente, rappresentato dalle spese legali sostenute per la difesa giudiziale in sede penale e dalle spese mediche sostenute per la cura di patologie asseritamente sorte a seguito della condotta posta in essere dallo . CP_1
Chiedeva pertanto l'accertamento dell'intento doloso dello e la condanna dello stesso al CP_1 pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il convenuto benché regolarmente citato non si costituiva in giudizio.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa veniva istruita attraverso l'escussione delle prove orali ammesse con ordinanze del 12.08.2019 e del
04.05.2023.
pagina 2 di 8 R.G. n. 302/2018
All'udienza dell'08.07.2025, le parti costituite precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed il Giudice poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda proposta da Parte_1 risulta infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Dagli atti depositati dall'attore emerge che lo stesso è stato sottoposto a procedimento penale con imputazione di violenza privata (art. 610 c.p.), e ne è risultato assolto. Dal dispositivo della sentenza n.
835/2014 (allegato n. 2 del fascicolo di parte) risulta in effetti “la trasmissione all'ufficio di Procura delle dichiarazioni rese da per le eventuali determinazioni di competenza”, senza Controparte_1 che però da tale trasmissione siano discese ulteriori implicazioni giudiziarie per il convenuto.
Statuisce l'art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale è risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, a seguito ad esempio di condanna penale o, per quanto di interesse, di condotta penalmente rilevante. I Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che l'assenza di condanna non è di per sé ostativa al riconoscimento risarcitorio in sede civile, purché però, venga incidenter tantum accertata la sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie delittuosa (“La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale;
sicché, ai fini del risarcimento di detto danno, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato” – v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22020/2007)
In particolare, in materia di responsabilità civile per denunce infondate, secondo il costante orientamento della Suprema Corte: “Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (v. Cass. Civ. Sez. III n. 11271/2020 nello stesso senso Sez. 3, Ordinanza n. 12875/2025).
Ciò premesso in punto di diritto, deve darsi atto che in questa sede l'attore non ha formulato esplicita istanza di accertamento del reato di calunnia o diffamazione (lamentando anche danno all'immagine) in pagina 3 di 8 R.G. n. 302/2018
sede civile, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'intento doloso del convenuto nel rendere dichiarazioni non veritiere.
Sul punto è da rilevare che l'unico elemento offerto al vaglio del giudicante consiste nella sentenza di assoluzione (sentenza n. 835/2014 depositata il 10.02.2015, allegato n. 2 della citazione) da cui dovrebbero evincersi gli elementi costitutivi la fattispecie delittuosa di calunnia, ossia l'ingiusta incolpazione dell' , comprovabile tramite l'assoluzione dalle accuse contro lo stesso mosse dallo Pt_1
, e la consapevolezza dell'innocenza dell' in capo allo , da ricavare dalla CP_1 Pt_1 CP_1 decisione del Giudice penale di trasmettere le dichiarazioni del convenuto alla Procura.
Ebbene, la non veridicità “processuale” di una dichiarazione, non integra di per sé la sussistenza dell'intento doloso dell'agente di accusare falsamente un innocente, potendo essere semplicemente il frutto di una diversa percezione dei fatti. Che tale vicenda si presti peraltro a divergenti interpretazioni
è comprovato altresì dal fatto che il GIP ha disposto l'imputazione coatta dell' in merito al reato Pt_1 di cui all'art. 610 c.p., ravvisando gli estremi della fondatezza dell'accusa, e che nessun risvolto giudiziario abbia avuto la trasmissione alla Procura delle dichiarazioni rese dallo . CP_1
In assenza di ulteriori elementi non può dunque ritenersi integrata la prova dell'intento calunnioso dello ai danni dell' e logicamente neppure la prova incidenter tantum, della sussistenza della CP_1 Pt_1 corrispondente fattispecie delittuosa in capo al convenuto, con conseguente declaratoria di infondatezza di tutte le poste risarcitorie rivendicate.
In disparte le superiori considerazioni, emergono nel caso in esame ulteriori profili di infondatezza delle domande avanzate, difettando nel caso di specie la prova di alcun danno in capo all'attore o della sua riconducibilità alla condotta del convenuto.
Presupposto di qualunque istanza risarcitoria è la prova dell'esistenza di un danno ingiusto, riconducibile all'altrui fatto colposo o doloso ex art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).
Nel caso di specie l'attore lamenta di aver patito danni non patrimoniali sia in termini di danno di immagine e che biologico.
Orbene rispetto al paventato danno all'immagine, l' non ha articolato alcun mezzo istruttorio. Pt_1
Il rinvio a giudizio non è di per sé una circostanza che causa danno all'immagine, valutata in termini di danno alla reputazione o all'onore, salvo che i dettagli del procedimento vengano diffusi in modo non autorizzato o diffamatorio, oppure salvo che la notizia del rinvio a giudizio, una volta resa pubblica, comporti una diminuzione della considerazione sociale della persona (“In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale pagina 4 di 8 R.G. n. 302/2018
Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” - v. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7594/2018), sicché la relativa domanda deve ritenersi infondata.
Con riferimento all'asserito risarcimento per danno biologico, deve rammentarsi che l'attore e in concomitanza con lo svolgimento del procedimento penale, così come precisato nelle memorie n. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. lett. c)), avrebbe iniziato a soffrire di uno stato d'ansia culminante in un ricovero presso il pronto soccorso, ove gli veniva diagnosticata “…tachicardia in soggetto ansioso”, nonché sottoposizione a cure psichiatriche con somministrazione di farmaci.
Come si evince dalla sentenza di assoluzione depositata in atti, l' veniva tratto a giudizio in data Pt_1
22.12.2011 ed assolto con sentenza pronunciata il 04.12.2014. Ad attestare la concomitanza tra lo stato di malessere (attacchi d'ansia e tachicardia) ed il procedimento penale il solo certificato di pronto soccorso del presidio ospedaliero “Fogliani” di Milazzo in data 28.06.2014 (allegato n. 3 della citazione), e n. 4 ricevute attestanti lo svolgimento di esami clinici (elettrocardiogramma, ecocolordoppler).
Dalle ricevute di pagamento (cfr. allegato n. 2 delle memorie n. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), tuttavia, non si evince alcuna diagnosi, in quanto le ricevute in sé provano esclusivamente l'espletamento di un esame, ma in assenza del relativo referto, non v'è contezza di cosa sia stato riscontrato e se si tratti della medesima patologia che l'attore lamenta essere sopraggiunta a seguito della sottoposizione a procedimento penale.
Né tale prova (diagnosi di tachicardia e sua riconducibilità eziologica allo svolgimento del procedimento penale) può trarsi dal certificato di pronto soccorso (allegato n. 3 cit.), nel quale, a differenza di quanto affermato dall'attore non si rinviene una diagnosi di “…tachicardia in soggetto ansioso”, in quanto la dicitura completa apposta dal medico è invece “riferita tachicardia in soggetto ansioso”, al pari della dicitura apposta nella “Diagnosi ingresso” che è “stato ansioso con riferita tachicardia”. Dalla lettura di tale certificato parrebbe, cioè, che sia stato l' stesso a dichiarare la Pt_1 patologia della quale era affetto, dichiarazione che veniva conseguentemente riportata nel certificato.
Né in assenza di una diagnosi medica, può essere ritenuta dirimente sul punto la sola testimonianza resa al riguardo dalla teste (figlia) sentita all'udienza del 24.06.2022, trattandosi di teste Testimone_1 avente stretto legame di parentela con l'attore, e le cui generiche dichiarazioni non trovano riscontro in ulteriori elementi.
Neppure le cure psichiatriche alle quali l'attore si è sottoposto appaiono univocamente riconducibili a all'instaurazione del giudizio penale, e ciò non solo in quanto la prova dell'inizio del trattamento pagina 5 di 8 R.G. n. 302/2018
terapeutico, può farsi risalire al più tardi al 03.04.2015 come attestato dal medico fiduciario dell'attore
(cfr. allegato 1 delle memorie ex 183 comma 6 c.p.c.), quindi non in concomitanza col giudizio, ma paradossalmente quando l'attore aveva contezza di essere stato assolto, quattro mesi dopo la pronuncia di assoluzione (risalente al 04.12.2014), ma soprattutto poiché dall'unico certificato a firma del fiduciario dell'istante, depositato in atti, non è dato trarre alcun elemento che permetta di accertare che lo stato patologico da cui lo era affetto sia stato provocato dalla sottoposizione a procedimento CP_1 penale sapendosi innocente.
In definitiva, in assenza di prova di alcun danno, o della sua riconducibilità eziologica all'imputazione a giudizio penale subita dall'attore, anche tali domande sarebbero comunque da ritenersi infondate.
In merito invece alla domanda di risarcimento per danno patrimoniale, premesso quanto già detto in merito alla carenza di prova dell'elemento psicologico integrante il reato di calunnia a danno dell' sulla base delle dichiarazioni rese dallo , presupposto per proposizione della Pt_1 CP_1 domanda risarcitoria in questa sede avanzata, pare comunque opportuno rilevare che anche rispetto a questa posta risarcitoria non pare integrata la prova della riconducibilità eziologica del danno lamentato rispetto alla condotta posta in essere dal convenuto.
L'attore lamenta, difatti, la sussistenza di danno patrimoniale consistente nella percezione di minor rateo pensionistico rispetto a quello che avrebbe conseguito, se non si fosse visto costretto a presentare istanza di pensionamento anticipato. In particolare, l'attore sostiene di aver dovuto richiedere il collocamento in congedo anticipato per scongiurare il pericolo di essere sospeso dal servizio senza erogazione di stipendio.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'attore ha ricevuto in data 02.04.2012 comunicazione con la quale il Reparto Operativo Aeronavale Palermo della Guardia di Finanza, lo informava dell'avvio del procedimento di “sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale”, in ordine alla emissione del “Decreto di citazione a giudizio” per il reato di cui all'art. 610 c.p., reso all'esito delle indagini preliminari relative al procedimento n. 2233/09 (cfr. allegato n. 5 della citazione), presentando poi, in data 21.04.2012, istanza di pensionamento anticipato (cfr. allegato n. 4 della citazione).
Il Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) prevede, per quanto di interesse, tre ipotesi di sospensione dall'impiego, due obbligatorie (la “sospensione a seguito di condanna penale” ex art. 914, qualora il militare venga condannato all'espiazione di pene detentive, e la “sospensione precauzionale obbligatoria” ex art. art. 915, qualora al militare siano applicati il fermo, l'arresto o altre misure coercitive), ed una facoltativa la “sospensione precauzionale facoltativa connessa a pagina 6 di 8 R.G. n. 302/2018
procedimento penale” (art. 916), qualora il militare sia imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado, come nel caso in esame in cui l'attore era imputato del delitto ex art. 610 c.p., la cui pena edittale massima è pari o superiore a tre anni (combinato disposto degli artt. 865 e 866 del Codice dell'ordinamento militare e dell'art. 29 c.p.).
Nel caso di specie, risulta chiaro che si versasse in ipotesi di sospensione discrezionale e non obbligatoria dal servizio, perché tale circostanza era tra l'altro chiarita nell'oggetto della nota con la quale veniva comunicato all' l'avvio del procedimento. Pt_1
Per la Giustizia Amministrativa, la sospensione precauzionale facoltativa è misura cautelare e non sanzionatoria, trattandosi di “rimedio provvisorio a tutela dell'interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, al quale sono attribuiti i fatti di reato” (v. Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020 n. 5974; sez. IV 8 febbraio 2016 n. 477). L'applicazione di tale misura cautelare richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato; ma “non pregiudica l'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti” (v. Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020 n. 5974; sez. IV 8 febbraio 2016 n. 477).
Orbene, la condotta penalmente rilevante contestata all' consisteva nell'avere presumibilmente Pt_1 costretto una autovettura a fermarsi, affiancandola mentre era alla guida del proprio scooter, ossia condotta che certamente non poteva incidere sul regolare svolgimento del servizio dallo stesso prestato,
e neppure connotata da una gravità tale da rendere probabile l'applicazione della misura sospensiva.
Ciò che comunque occorre rilevare è che non v'è alcuna certezza che l'attore sarebbe stato sospeso dal servizio;
pertanto, la richiesta di congedo anticipato dallo stesso presentata, non può considerarsi una scelta necessitata, quanto una scelta discrezionale ed autonomamente autodeterminata, con rescissione di ogni nesso causale tra l'incolpazione subita ed il danno patito.
In merito poi al danno per mancata nomina a Maresciallo di complemento, deve ulteriormente rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dall' (allegato n. 8 della citazione), non si evince una Pt_1 reiezione della domanda, ma esclusivamente una richiesta di rimodulazione della stessa (cfr. nota dell'11.03.2013), e in assenza tuttavia della produzione del provvedimento di diniego, non è possibile ricondurre univocamente la eventuale e non provata reiezione della domanda alla sottoposizione dell' al procedimento penale. Pt_1
In merito, infine, alle ulteriori richieste di risarcimento danni per danno emergente deve ulteriormente rilevarsene l'infondatezza. Con riferimento alla richiesta afferente alla refusione delle spese sostenute pagina 7 di 8 R.G. n. 302/2018
nel giudizio penale, non vi è prova agli atti del relativo esborso;
relativamente alle spese per visite cardiologiche, per quanto innanzi evidenziato, non risulta provata né la patologia lamentata, né la sua eventuale riconducibilità ai fatti di causa.
In definitiva, non avendo assolto al proprio onere probatorio sia rispetto all'an che al Parte_1 quantum debeatur, come richiesto dall'art. 2697 c.c., le domande dallo stesso avanzate non possono trovare accoglimento.
Quanto alle spese processuali, va precisato, con riferimento alla posizione del convenuto contumace, che le stesse vanno dichiarate irripetibili, ritenendo questo decidente di prestare adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 302/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite per . Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, 09.10.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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