CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S EN TE N ZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata il 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Napoli
Nord, Seconda Sezione Civile, in persona della Giudice Lucia Esposito, all'esito del processo sommario di cognizione colà iscritto al n. 11972/2020 r.g.aa.cc., e contraddistinta dal n. rep.
5180/2021, iscritto al n. 4687/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 19 novembre 2024 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Monteru- Parte_1 P.IVA_1
sciello n. 60, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del suo legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (codice fiscale C.F._2
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato l'11 dicembre 2020, la (in prosieguo anche solo accreditata ai fini dell'ero- Parte_1 Pt_1
gazione di prestazioni sanitarie attinenti alla branca della radiodiagnostica agli assistiti dal
[...]
, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di condannare l' Parte_2 Controparte_1
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Locale 2 Nord (in prosieguo anche solo a pagarle il complessivo importo di CP_1
60.735,22 €, «ovvero […] quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giu- dicante, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, così come previsti da Cassazione n. 14349/16, da ogni singola scadenza al soddisfo», sostenendo di essere creditrice della suddetta azienda sa- nitaria di 3.494,85 € a saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate nell'anno 2010 (periodo gennaio-ottobre), di 30.354,92 € a saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate nell'anno
2011 (periodo gennaio-ottobre), di 13.449,31 € a saldo delle prestazioni rese nell'anno 2012
(periodo gennaio-novembre), di 9.251,91 € a titolo di recupero dello sconto tariffario ex art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) indebitamente ap- plicato sul corrispettivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012 e di 4.184,23 € a titolo di recu- pero dello sconto tariffario che indebitamente applicato sul corrispettivo fatturato delle presta- zioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio del 2013.
I.1.2. L' si costituiva in giudizio con una comparsa depositata il 21 aprile 2021 e chie- deva il rigetto dell'avversa domanda sostenendo: a) che lo sconto in questione era stato da essa legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la ricor- rente;
b) che inoltre la sua mancata applicazione avrebbe determinato il superamento dei cd. tetti di spesa relativi alla branca della radiodiagnostica fissati per gli anni dal 2010 al 2013.
I.1.3. Con l'ordinanza qui appellata, il Tribunale adito rigettava la domanda della ricor- rente, affermando in definitiva che lo sconto in questione era stato “contrattualizzato”, cioè re- cepito nei contratti stipulati tra le parti per gli anni dal 2010 al 2013 e compensava integral- mente tra le parti le spese processuali.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 10 novembre 2021, la allora ap- Parte_3
pellata a questa Corte, sostenendo:
a) che il Tribunale aveva errato nell'interpretare il suddetto contratto e nel ritenere quindi applicabile in forza di questo il suddetto sconto tariffario;
b) che il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che l'importo oggetto della domanda era costituito solo in parte da quello relativo allo sconto tariffario applicato dall' sicché «anche laddove avesse ritenuto (come di fatto ha ritenuto) applicabile lo sconto tariffario in forza del contratto inter partes, avrebbe in ogni caso dovuto condannare la al Parte_4
pagamento dell'importo di € 47.299,08, risultante dal seguente calcolo aritmetico: € 60.735,22
Con N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 12 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(totale importo preteso dalla odierna appellante, comprensivo anche dello sconto tariffario) - €
13.436,14 (sconto tariffario praticato nel 2012 e nei mesi di gennaio e febbraio 2013) =
47.299,08»;
c) l'infondatezza dell'eccezione di superamento del tetto di spesa in caso di mancata applicazione dello sconto tariffario, sollevata dall' in primo grado e rimasta assorbita dalla pronuncia di prime cure, in quanto non adeguatamente dimostrata dalla documentazione de- positata e comunque dipendente da un inadempimento della parte pubblica per aver pagato, in costanza di contratto, le prestazioni con una tariffa più basse in assenza di una fonte normativa o contrattuale che rendesse legittima tale pretesa.
Pertanto, chiedeva che, in riforma dell'ordinanza appellata, la sua domanda fosse inte- gralmente accolta.
I.2.2. Costituendosi tardivamente il 28 febbraio 2022, l'appellata ha contestato la fon- datezza dell'avversa impugnazione e ne ha chiesto pertanto il rigetto, sostenendo, in partico- lare, la correttezza della pronuncia di prime cure sull'interpretazione delle clausole contrattuali che avevano, a suo avviso, recepito l'applicabilità della norma sullo sconto tariffario di cui alla legge n. 296/2006 e riproponendo l'eccezione di superamento del tetto di spesa.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. Come s'è detto, con il primo motivo del suo appello, la ensura l'interpre- Pt_1
tazione data dal Tribunale agli artt. 4 e 5 dei contratti stipulati tra le parti per gli anni 2012 e 2013 siccome contraria al significato letterale e logico del testo contrattuale, che, a suo avviso, milita nel senso che i richiami ivi contenuti alla norma di legge sullo sconto tariffario riguardavano la determinazione del limite di spesa e non anche la remunerazione delle singole prestazioni, giac- ché:
- «nel regolare la remunerazione delle prestazioni (…) il contratto utilizza una diversa e generica espressione “al netto degli sconti di legge”, la cui totale irriferibilità allo sconto di cui alla più volte citata norma statale si evidenzia non solo già in forza della macroscopica diffe- renza tra le espressioni utilizzate, ma trova decisiva ed ulteriore conferma nella clausola di sal- vaguardia che il medesimo art. 5 contiene nel suo II comma, che dimostra, al di là di ogni
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ragionevole dubbio, che la remunerazione delle prestazioni, con o senza sconto, a prescindere da eventuali suoi incrementi o decrementi, non avrebbe potuto comportare il superamento del limite di spesa»;
- «considerata la natura del contratto di cui trattasi, predisposto unilateralmente dalla parte pubblica, anche l'applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., a tenore del quale "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari pre- disposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro", depone chiara- mente a favore della tesi della "non contrattualizzazione" dello sconto tariffario».
II.1.2. Orbene, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla que- stione, ritiene questo Collegio che la doglianza sia fondata e vada accolta, dovendo ragionevol- mente escludersi che con i contratti sottoscritti per gli anni 2012 e 2013 le parti avessero inteso estendere pattiziamente a tale anno lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr.
Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», del contratto dell'anno 2012 prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Quanto poi al contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, i due commi dell'articolo 5, anche qui intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», prevedono rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento del li- mite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con decreto del Commissario
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/06 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2013 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 4; al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), le potranno acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni degli anni 2012 e
2013 per la branca di radiodiagnostica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non volevano estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dal Centro Gemini negli anni 2012-2013 agli assistiti dal Servizio Sa- nitario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», o comunque, come nel caso del 2013, «al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 – sicché il «finché ap- plicato» del contratto del 2013 va interpretato nella misura in cui oltre il 2009, in assenza del
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA Parte_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
fondamento normativo, non può più essere applicato – e che non v'erano altri «sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della radiodiagnostica erogate dall'odierno appellante nel 2012 e nel 2013 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle pre- stazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa, tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.2. Fondata pure è la censura dell'errore in cui è incorso il Tribunale per aver conside- rato che l'intera somma rivendicata era afferente ad importi ingiustamente trattenuti a titolo di sconto tariffario, senza considerare che una parte di essa era invece stata richiesta a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012.
Infatti, sin dal ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la veva precisato Pt_1
quali fossero gli importi dovuti a titolo di saldo e quali a titolo di recupero dello sconto tariffario.
II.3. Tuttavia, l'appello della a in parte rigettato, dovendo essere in parte accolta Pt_1
l'eccezione di superamento dei ccdd. tetti di spesa che il Giudice di prime cure non ha esami- nato, evidentemente perché l'ha ritenuta assorbita dalle sue decisioni sulle questioni che si sono qui precedentemente affrontate, e che l' ha riproposto nel costituirsi innanzi a questa
Corte.
In proposito, la ostiene che quest'eccezione non è provata, non essendo suffi- Pt_1
cienti a dimostrarne la fondatezza le delibere e lo schema riepilogativo dei fatturati dei titolari di strutture sanitarie private accreditati ai fini dell'erogazione di prestazioni rientranti nella stessa branca, e che comunque il superamento del cd. tetto di spesa non può esserle opposto, essen- dosi verificato a causa dell'illegittima applicazione da parte dell' del suddetto sconto tarif- fario.
Di contro, l' chiede a questa Corte «un'attenta valutazione delle deliberazioni di presa d'atto dei monitoraggi conclusivi e dei contratti sottoscritti dalla società appellante, al fine di convincersi documentalmente che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
applicate, determinerebbe e determina, automaticamente, lo sforamento del », Parte_6
inoltre, rileva che «l'avvenuta cristallizzazione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento, adottati con atti amministrativi non impugnati, pertanto esecutivi, il cui valore vincolante è estraneo alla giurisdizione del Giudice Civile» sicché «gli atti, non impugnati, riepilogano defini- tivamente, la spesa coperta dal finanziamento regionale e la quantificazione delle somme fat- turate in eccesso rispetto al tetto disponibile, con un evidente surplus che non può essere su- perato, se non a danno della finanza pubblica».
Ciò posto, va innanzitutto osservato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità e del Giudice delle leggi, che il valore massimo della remunerazione a carico della finanza pub- blica delle prestazioni sanitarie fissato mediante i ccdd. tetti di spesa è invalicabile, essendo posto a tutela della prevalente esigenza di contenere la spesa pubblica sanitaria nei limiti delle risorse finanziarie ad essa destinate, e che, d'altro canto, pare ormai consolidatasi in giurispru- denza la tesi, un tempo contrastata da questa Corte d'Appello, secondo la quale il superamento dei ccdd. tetti di spesa deve essere provato dall'azienda sanitaria locale convenuta in giudizio, trattandosi di un fatto impeditivo (non importa qui stabilire se dell'insorgenza o dell'esigibilità) della pretesa creditoria vantata dal titolare della struttura sanitaria privata accreditata (in tal senso v., ad es., Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 26234/2019 e 10182/2021).
Va poi rilevato che la a solo genericamente contestato l'attendibilità dei docu- Pt_1
menti prodotti dall' per fornire tale prova, che però – a differenza di quanto spesso avviene in analoghe controversie – non sono delle mere comunicazioni interne tra uffici dell' in quanto tali, di norma giudicate insufficienti al predetto fine, bensì la deliberazione del Commis- sario Straordinario dell' n. 577 del 9 giugno 2011, le deliberazioni del Direttore Generale dell' n. 294 del 18 aprile 2012 e n. 573 del 24 giugno 2013 e la determinazione del Direttore dell'UOC Accreditamento e Controllo Spesa Sanitaria n. 2744 del 23 maggio 2014, che costi- tuiscono, rispettivamente, i provvedimenti pubblicati nell'Albo Pretorio dell'ente pubblico al ter- mine dei procedimenti amministrativi volti a determinare gli importi in definitiva spettanti per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai titolari delle strutture sanitarie private a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Sicché, se non addirittura muniti dell'efficacia autoritativa di diritto pubblico che imporrebbe a chi voglia con- testarli di impugnarli innanzi al giudice amministrativo, devono, in mancanza di specifiche e mo- tivate contestazioni della essere ritenuti, in linea di principio e salvo quanto si dirà Pt_1
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . 2 Nord Pag. 7 di 12 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA Parte_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
appresso per quello concernente l'anno 2012, idonei a fornire la suddetta prova, sebbene for- mati e prodotti da una delle parti in causa.
Inoltre, va considerato che gli artt. 5 di tutti i contratti conclusi tra l' e la er Pt_1
le suddette annualità stabilivano, al terzo comma, che la prima doveva comunicare periodica- mente alla la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa» indicati nei mede- Pt_1
simi contratti, «la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa
(in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungi- mento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data pre- vista nell'ultima comunicazione effettuata dalla a tutte le prestazioni di quella Parte_7
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di com- penso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data succes- siva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarci- mento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Il che significa che la mancanza nel caso de quo della prova di tali comunicazioni non costituisce una ragione sufficiente per riconoscere alla l diritto di ottenere il pagamento Pt_1
di corrispettivi superiori a quelli alla stessa spettanti all'esito e per l'effetto dell'applicazione a quelli da essa fatturati della cd. regressione tariffaria finalizzata a contenere la spesa sanitaria pubblica negli inderogabili limiti programmati.
Pertanto, tirando le somme delle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi che alla
Pt_1
1) per quel che concerne l'anno 2010, nulla più spetta, giacché l'importo di 8.033,47 €
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 8 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della regressione tariffaria ad essa applicata con la deliberazione del Commissario Straordina- rio dell' n. 577 del 9 giugno 2011 risulta superiore a quello di 3.494,85 € dalla stessa società richiesto a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sa- nitario Nazionale e fatturate nello stesso anno;
2) per quel che concerne l'anno 2011, nulla più spetta, giacché l'importo di 49.642,46 € della regressione tariffaria ad essa applicata con la deliberazione del Direttore generale dell' n. 294 del 18 aprile 2012 risulta superiore a quello di 30.354,92 € dalla stessa società richiesto a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sa- nitario Nazionale e fatturate nello stesso anno;
3) per quel che concerne l'anno 2012, spetta il complessivo importo di 22.701,22 €, ri- sultante dalla somma dell'importo di 13.449,31 €, costituente il saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale e fatturate, al netto del suddetto sconto tariffario, nello stesso anno, e quello di tale sconto, pari a 9.251,91 €, giacché la deliberazione del Direttore Generale dell' n. 573 del 14 giugno 2013 non indica né forni- sce dati sufficienti per calcolare l'importo della regressione tariffaria che, tenuto conto del su- peramento del cd. tetto di spesa della branca della radiodiagnostica, avrebbe dovuto essere presumibilmente applicata anche alla suddetta società;
4) per quel che concerne i mesi di gennaio e febbraio del 2013, nulla più spetta, giacché
l'importo di 36.424,98 € della regressione tariffaria ad essa applicata con la determinazione del
Direttore dell'UOC Accreditamento e Controllo Spesa Sanitaria n. 2744 del 23 maggio 2014 ri- sulta superiore a quello di 4.184,23 € dello sconto tariffario che, per quanto s'è detto, la sud- detta società non era tenuta a praticare.
II.4. Insomma, alla stregua di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello in esame ed in parziale riforma dell'ordinanza appellata, l' va condannata a pagare alla Pt_1
il complessivo importo di 22.701,22 € (della quale la prima non ha eccepito la compensazione con i propri crediti nei confronti della controparte emergenti dai suddetti documenti in relazione agli anni 2010, 2011 e 2013), al quale andrà aggiunto quello degli interessi moratori, da calco- lare secondo il tasso indicato dall'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 no- vembre 2012, n. 192, su ciascuno degli importi dovuti alla suddetta società in acconto o a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno successivo a quello entro il quale
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 9 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto concluso tra le parti per l'anno 2012 (che recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e di- cembre») e dunque:
1) sull'importo di 1.075,43 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel febbraio del 2012) a partire dal 30 maggio 2012;
2) sull'importo di 1.134,88 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel marzo del 2012) a partire dal 30 giugno 2012;
3) sull'importo di 764,97 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nell'aprile del 2012) a partire dal 30 luglio 2012;
4) sull'importo di 390,05 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel primo trimestre del 2012) a partire dal 1° agosto 2012;
5) sull'importo di 1.140,89 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel maggio del 2012) a partire dal 30 agosto 2012.
6) sull'importo di 951,63 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel giugno del 2012) a partire dal 29 settembre 2012;
7) sull'importo di 850,38 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel luglio del 2012) a partire dal 30 ottobre 2012;
8) sull'importo di 504,26 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel secondo trimestre del 2013) a partire dal 1° novembre 2012;
9) sull'importo di 426,81 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nell'agosto del 2012) a partire dal 30 novembre 2012;
10) sull'importo di 1.288,09 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel settembre del 2012) a partire dal 30 dicembre 2012;
11) sull'importo di 165,44 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nell'ottobre del 2012) a partire dal 30 gennaio 2013;
Con N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 10 di 12 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
12) sull'importo di 452,70 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel terzo trimestre del 2012) a partire dal 1° febbraio 2013;
13) sull'importo di 65,60 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel novembre del 2012) a partire dal 1° marzo 2013;
14) sull'importo di 40,77 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel quarto trimestre del 2012) a partire dal 1° maggio 2013;
15) sull'importo di 13.449,31 € (corrispondente a quello che, per quanto s'è detto, va riconosciuto alla saldo delle prestazioni dalla stessa società erogate nel 2012 e fattu- Pt_1
rate al netto del predetto sconto) a partire dal 1° maggio 2013, stante l'impossibilità di stabilire, sulla base delle risultanze processuali, la decorrenza da una data anteriore.
II.5. Poiché la domanda della composta da una pluralità di domande ciascuna Pt_1
delle quali aventi un titolo ed un oggetto distinti, solo una parte minore dell'altra in definitiva accolta all'esito della controversia, le spese dei due gradi del processo vanno compensate tra le parti per i relativi due terzi e il restante terzo va posto a carico della che pertanto va Pt_1
condannata a rifondere alla controparte un terzo dei ccdd. onorari di difesa, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidati d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sen- tenza, alla stregua dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, ragguagliato al petitum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
Nord n. rep. 5180/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, proposto dalla contro Parte_1
l' il 10 novembre 2021, così provvede: Controparte_1
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' a pagare alla il complessivo Controparte_1 Parte_1
importo di 22.701,22 €, nonché gli interessi moratori maturati al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre
2012, n. 192, su ciascuno degli importi dovuti dalla prima alla seconda in acconto o a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno successivo a quello entro il quale essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto concluso tra le parti
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 11 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per l'anno 2012, come precisato in motivazione;
B) compensa tra le parti per i 2/3 le spese di entrambi i gradi del processo e condanna la a rifonderne alla controparte il restante terzo, che liquida nel complessivo im- Parte_1
porto di 6.900,00 €, di cui 3.000,00 € per i compensi e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali del processo di primo grado e 3.000,00 € per i compensi e 450,00 € per il rim- borso forfettario delle spese generali del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori acces- sori.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . 2 Nord Pag. 12 di 12 Parte_1 CP_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S EN TE N ZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata il 18 ottobre 2021 dal Tribunale di Napoli
Nord, Seconda Sezione Civile, in persona della Giudice Lucia Esposito, all'esito del processo sommario di cognizione colà iscritto al n. 11972/2020 r.g.aa.cc., e contraddistinta dal n. rep.
5180/2021, iscritto al n. 4687/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 19 novembre 2024 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Monteru- Parte_1 P.IVA_1
sciello n. 60, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del suo legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (codice fiscale C.F._2
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato l'11 dicembre 2020, la (in prosieguo anche solo accreditata ai fini dell'ero- Parte_1 Pt_1
gazione di prestazioni sanitarie attinenti alla branca della radiodiagnostica agli assistiti dal
[...]
, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di condannare l' Parte_2 Controparte_1
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Locale 2 Nord (in prosieguo anche solo a pagarle il complessivo importo di CP_1
60.735,22 €, «ovvero […] quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giu- dicante, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, così come previsti da Cassazione n. 14349/16, da ogni singola scadenza al soddisfo», sostenendo di essere creditrice della suddetta azienda sa- nitaria di 3.494,85 € a saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate nell'anno 2010 (periodo gennaio-ottobre), di 30.354,92 € a saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate nell'anno
2011 (periodo gennaio-ottobre), di 13.449,31 € a saldo delle prestazioni rese nell'anno 2012
(periodo gennaio-novembre), di 9.251,91 € a titolo di recupero dello sconto tariffario ex art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) indebitamente ap- plicato sul corrispettivo delle prestazioni erogate nell'anno 2012 e di 4.184,23 € a titolo di recu- pero dello sconto tariffario che indebitamente applicato sul corrispettivo fatturato delle presta- zioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio del 2013.
I.1.2. L' si costituiva in giudizio con una comparsa depositata il 21 aprile 2021 e chie- deva il rigetto dell'avversa domanda sostenendo: a) che lo sconto in questione era stato da essa legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la ricor- rente;
b) che inoltre la sua mancata applicazione avrebbe determinato il superamento dei cd. tetti di spesa relativi alla branca della radiodiagnostica fissati per gli anni dal 2010 al 2013.
I.1.3. Con l'ordinanza qui appellata, il Tribunale adito rigettava la domanda della ricor- rente, affermando in definitiva che lo sconto in questione era stato “contrattualizzato”, cioè re- cepito nei contratti stipulati tra le parti per gli anni dal 2010 al 2013 e compensava integral- mente tra le parti le spese processuali.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 10 novembre 2021, la allora ap- Parte_3
pellata a questa Corte, sostenendo:
a) che il Tribunale aveva errato nell'interpretare il suddetto contratto e nel ritenere quindi applicabile in forza di questo il suddetto sconto tariffario;
b) che il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che l'importo oggetto della domanda era costituito solo in parte da quello relativo allo sconto tariffario applicato dall' sicché «anche laddove avesse ritenuto (come di fatto ha ritenuto) applicabile lo sconto tariffario in forza del contratto inter partes, avrebbe in ogni caso dovuto condannare la al Parte_4
pagamento dell'importo di € 47.299,08, risultante dal seguente calcolo aritmetico: € 60.735,22
Con N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 12 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(totale importo preteso dalla odierna appellante, comprensivo anche dello sconto tariffario) - €
13.436,14 (sconto tariffario praticato nel 2012 e nei mesi di gennaio e febbraio 2013) =
47.299,08»;
c) l'infondatezza dell'eccezione di superamento del tetto di spesa in caso di mancata applicazione dello sconto tariffario, sollevata dall' in primo grado e rimasta assorbita dalla pronuncia di prime cure, in quanto non adeguatamente dimostrata dalla documentazione de- positata e comunque dipendente da un inadempimento della parte pubblica per aver pagato, in costanza di contratto, le prestazioni con una tariffa più basse in assenza di una fonte normativa o contrattuale che rendesse legittima tale pretesa.
Pertanto, chiedeva che, in riforma dell'ordinanza appellata, la sua domanda fosse inte- gralmente accolta.
I.2.2. Costituendosi tardivamente il 28 febbraio 2022, l'appellata ha contestato la fon- datezza dell'avversa impugnazione e ne ha chiesto pertanto il rigetto, sostenendo, in partico- lare, la correttezza della pronuncia di prime cure sull'interpretazione delle clausole contrattuali che avevano, a suo avviso, recepito l'applicabilità della norma sullo sconto tariffario di cui alla legge n. 296/2006 e riproponendo l'eccezione di superamento del tetto di spesa.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. Come s'è detto, con il primo motivo del suo appello, la ensura l'interpre- Pt_1
tazione data dal Tribunale agli artt. 4 e 5 dei contratti stipulati tra le parti per gli anni 2012 e 2013 siccome contraria al significato letterale e logico del testo contrattuale, che, a suo avviso, milita nel senso che i richiami ivi contenuti alla norma di legge sullo sconto tariffario riguardavano la determinazione del limite di spesa e non anche la remunerazione delle singole prestazioni, giac- ché:
- «nel regolare la remunerazione delle prestazioni (…) il contratto utilizza una diversa e generica espressione “al netto degli sconti di legge”, la cui totale irriferibilità allo sconto di cui alla più volte citata norma statale si evidenzia non solo già in forza della macroscopica diffe- renza tra le espressioni utilizzate, ma trova decisiva ed ulteriore conferma nella clausola di sal- vaguardia che il medesimo art. 5 contiene nel suo II comma, che dimostra, al di là di ogni
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ragionevole dubbio, che la remunerazione delle prestazioni, con o senza sconto, a prescindere da eventuali suoi incrementi o decrementi, non avrebbe potuto comportare il superamento del limite di spesa»;
- «considerata la natura del contratto di cui trattasi, predisposto unilateralmente dalla parte pubblica, anche l'applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., a tenore del quale "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari pre- disposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro", depone chiara- mente a favore della tesi della "non contrattualizzazione" dello sconto tariffario».
II.1.2. Orbene, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla que- stione, ritiene questo Collegio che la doglianza sia fondata e vada accolta, dovendo ragionevol- mente escludersi che con i contratti sottoscritti per gli anni 2012 e 2013 le parti avessero inteso estendere pattiziamente a tale anno lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr.
Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», del contratto dell'anno 2012 prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Quanto poi al contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, i due commi dell'articolo 5, anche qui intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», prevedono rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento del li- mite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con decreto del Commissario
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/06 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2013 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 4; al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), le potranno acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni degli anni 2012 e
2013 per la branca di radiodiagnostica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non volevano estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dal Centro Gemini negli anni 2012-2013 agli assistiti dal Servizio Sa- nitario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», o comunque, come nel caso del 2013, «al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 – sicché il «finché ap- plicato» del contratto del 2013 va interpretato nella misura in cui oltre il 2009, in assenza del
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA Parte_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
fondamento normativo, non può più essere applicato – e che non v'erano altri «sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della radiodiagnostica erogate dall'odierno appellante nel 2012 e nel 2013 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle pre- stazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa, tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.2. Fondata pure è la censura dell'errore in cui è incorso il Tribunale per aver conside- rato che l'intera somma rivendicata era afferente ad importi ingiustamente trattenuti a titolo di sconto tariffario, senza considerare che una parte di essa era invece stata richiesta a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012.
Infatti, sin dal ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la veva precisato Pt_1
quali fossero gli importi dovuti a titolo di saldo e quali a titolo di recupero dello sconto tariffario.
II.3. Tuttavia, l'appello della a in parte rigettato, dovendo essere in parte accolta Pt_1
l'eccezione di superamento dei ccdd. tetti di spesa che il Giudice di prime cure non ha esami- nato, evidentemente perché l'ha ritenuta assorbita dalle sue decisioni sulle questioni che si sono qui precedentemente affrontate, e che l' ha riproposto nel costituirsi innanzi a questa
Corte.
In proposito, la ostiene che quest'eccezione non è provata, non essendo suffi- Pt_1
cienti a dimostrarne la fondatezza le delibere e lo schema riepilogativo dei fatturati dei titolari di strutture sanitarie private accreditati ai fini dell'erogazione di prestazioni rientranti nella stessa branca, e che comunque il superamento del cd. tetto di spesa non può esserle opposto, essen- dosi verificato a causa dell'illegittima applicazione da parte dell' del suddetto sconto tarif- fario.
Di contro, l' chiede a questa Corte «un'attenta valutazione delle deliberazioni di presa d'atto dei monitoraggi conclusivi e dei contratti sottoscritti dalla società appellante, al fine di convincersi documentalmente che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
applicate, determinerebbe e determina, automaticamente, lo sforamento del », Parte_6
inoltre, rileva che «l'avvenuta cristallizzazione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento, adottati con atti amministrativi non impugnati, pertanto esecutivi, il cui valore vincolante è estraneo alla giurisdizione del Giudice Civile» sicché «gli atti, non impugnati, riepilogano defini- tivamente, la spesa coperta dal finanziamento regionale e la quantificazione delle somme fat- turate in eccesso rispetto al tetto disponibile, con un evidente surplus che non può essere su- perato, se non a danno della finanza pubblica».
Ciò posto, va innanzitutto osservato, in conformità con la giurisprudenza di legittimità e del Giudice delle leggi, che il valore massimo della remunerazione a carico della finanza pub- blica delle prestazioni sanitarie fissato mediante i ccdd. tetti di spesa è invalicabile, essendo posto a tutela della prevalente esigenza di contenere la spesa pubblica sanitaria nei limiti delle risorse finanziarie ad essa destinate, e che, d'altro canto, pare ormai consolidatasi in giurispru- denza la tesi, un tempo contrastata da questa Corte d'Appello, secondo la quale il superamento dei ccdd. tetti di spesa deve essere provato dall'azienda sanitaria locale convenuta in giudizio, trattandosi di un fatto impeditivo (non importa qui stabilire se dell'insorgenza o dell'esigibilità) della pretesa creditoria vantata dal titolare della struttura sanitaria privata accreditata (in tal senso v., ad es., Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 26234/2019 e 10182/2021).
Va poi rilevato che la a solo genericamente contestato l'attendibilità dei docu- Pt_1
menti prodotti dall' per fornire tale prova, che però – a differenza di quanto spesso avviene in analoghe controversie – non sono delle mere comunicazioni interne tra uffici dell' in quanto tali, di norma giudicate insufficienti al predetto fine, bensì la deliberazione del Commis- sario Straordinario dell' n. 577 del 9 giugno 2011, le deliberazioni del Direttore Generale dell' n. 294 del 18 aprile 2012 e n. 573 del 24 giugno 2013 e la determinazione del Direttore dell'UOC Accreditamento e Controllo Spesa Sanitaria n. 2744 del 23 maggio 2014, che costi- tuiscono, rispettivamente, i provvedimenti pubblicati nell'Albo Pretorio dell'ente pubblico al ter- mine dei procedimenti amministrativi volti a determinare gli importi in definitiva spettanti per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai titolari delle strutture sanitarie private a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Sicché, se non addirittura muniti dell'efficacia autoritativa di diritto pubblico che imporrebbe a chi voglia con- testarli di impugnarli innanzi al giudice amministrativo, devono, in mancanza di specifiche e mo- tivate contestazioni della essere ritenuti, in linea di principio e salvo quanto si dirà Pt_1
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . 2 Nord Pag. 7 di 12 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA Parte_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
appresso per quello concernente l'anno 2012, idonei a fornire la suddetta prova, sebbene for- mati e prodotti da una delle parti in causa.
Inoltre, va considerato che gli artt. 5 di tutti i contratti conclusi tra l' e la er Pt_1
le suddette annualità stabilivano, al terzo comma, che la prima doveva comunicare periodica- mente alla la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa» indicati nei mede- Pt_1
simi contratti, «la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa
(in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungi- mento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data pre- vista nell'ultima comunicazione effettuata dalla a tutte le prestazioni di quella Parte_7
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di com- penso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data succes- siva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarci- mento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Il che significa che la mancanza nel caso de quo della prova di tali comunicazioni non costituisce una ragione sufficiente per riconoscere alla l diritto di ottenere il pagamento Pt_1
di corrispettivi superiori a quelli alla stessa spettanti all'esito e per l'effetto dell'applicazione a quelli da essa fatturati della cd. regressione tariffaria finalizzata a contenere la spesa sanitaria pubblica negli inderogabili limiti programmati.
Pertanto, tirando le somme delle considerazioni fin qui svolte, deve concludersi che alla
Pt_1
1) per quel che concerne l'anno 2010, nulla più spetta, giacché l'importo di 8.033,47 €
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 8 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della regressione tariffaria ad essa applicata con la deliberazione del Commissario Straordina- rio dell' n. 577 del 9 giugno 2011 risulta superiore a quello di 3.494,85 € dalla stessa società richiesto a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sa- nitario Nazionale e fatturate nello stesso anno;
2) per quel che concerne l'anno 2011, nulla più spetta, giacché l'importo di 49.642,46 € della regressione tariffaria ad essa applicata con la deliberazione del Direttore generale dell' n. 294 del 18 aprile 2012 risulta superiore a quello di 30.354,92 € dalla stessa società richiesto a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sa- nitario Nazionale e fatturate nello stesso anno;
3) per quel che concerne l'anno 2012, spetta il complessivo importo di 22.701,22 €, ri- sultante dalla somma dell'importo di 13.449,31 €, costituente il saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale e fatturate, al netto del suddetto sconto tariffario, nello stesso anno, e quello di tale sconto, pari a 9.251,91 €, giacché la deliberazione del Direttore Generale dell' n. 573 del 14 giugno 2013 non indica né forni- sce dati sufficienti per calcolare l'importo della regressione tariffaria che, tenuto conto del su- peramento del cd. tetto di spesa della branca della radiodiagnostica, avrebbe dovuto essere presumibilmente applicata anche alla suddetta società;
4) per quel che concerne i mesi di gennaio e febbraio del 2013, nulla più spetta, giacché
l'importo di 36.424,98 € della regressione tariffaria ad essa applicata con la determinazione del
Direttore dell'UOC Accreditamento e Controllo Spesa Sanitaria n. 2744 del 23 maggio 2014 ri- sulta superiore a quello di 4.184,23 € dello sconto tariffario che, per quanto s'è detto, la sud- detta società non era tenuta a praticare.
II.4. Insomma, alla stregua di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello in esame ed in parziale riforma dell'ordinanza appellata, l' va condannata a pagare alla Pt_1
il complessivo importo di 22.701,22 € (della quale la prima non ha eccepito la compensazione con i propri crediti nei confronti della controparte emergenti dai suddetti documenti in relazione agli anni 2010, 2011 e 2013), al quale andrà aggiunto quello degli interessi moratori, da calco- lare secondo il tasso indicato dall'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 no- vembre 2012, n. 192, su ciascuno degli importi dovuti alla suddetta società in acconto o a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno successivo a quello entro il quale
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 9 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto concluso tra le parti per l'anno 2012 (che recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e di- cembre») e dunque:
1) sull'importo di 1.075,43 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel febbraio del 2012) a partire dal 30 maggio 2012;
2) sull'importo di 1.134,88 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel marzo del 2012) a partire dal 30 giugno 2012;
3) sull'importo di 764,97 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nell'aprile del 2012) a partire dal 30 luglio 2012;
4) sull'importo di 390,05 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel primo trimestre del 2012) a partire dal 1° agosto 2012;
5) sull'importo di 1.140,89 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel maggio del 2012) a partire dal 30 agosto 2012.
6) sull'importo di 951,63 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel giugno del 2012) a partire dal 29 settembre 2012;
7) sull'importo di 850,38 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel luglio del 2012) a partire dal 30 ottobre 2012;
8) sull'importo di 504,26 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel secondo trimestre del 2013) a partire dal 1° novembre 2012;
9) sull'importo di 426,81 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nell'agosto del 2012) a partire dal 30 novembre 2012;
10) sull'importo di 1.288,09 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel settembre del 2012) a partire dal 30 dicembre 2012;
11) sull'importo di 165,44 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nell'ottobre del 2012) a partire dal 30 gennaio 2013;
Con N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 10 di 12 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
12) sull'importo di 452,70 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel terzo trimestre del 2012) a partire dal 1° febbraio 2013;
13) sull'importo di 65,60 € (corrispondente all'85% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel novembre del 2012) a partire dal 1° marzo 2013;
14) sull'importo di 40,77 € (corrispondente al 15% di quello dello sconto applicato sulle prestazioni erogate nel quarto trimestre del 2012) a partire dal 1° maggio 2013;
15) sull'importo di 13.449,31 € (corrispondente a quello che, per quanto s'è detto, va riconosciuto alla saldo delle prestazioni dalla stessa società erogate nel 2012 e fattu- Pt_1
rate al netto del predetto sconto) a partire dal 1° maggio 2013, stante l'impossibilità di stabilire, sulla base delle risultanze processuali, la decorrenza da una data anteriore.
II.5. Poiché la domanda della composta da una pluralità di domande ciascuna Pt_1
delle quali aventi un titolo ed un oggetto distinti, solo una parte minore dell'altra in definitiva accolta all'esito della controversia, le spese dei due gradi del processo vanno compensate tra le parti per i relativi due terzi e il restante terzo va posto a carico della che pertanto va Pt_1
condannata a rifondere alla controparte un terzo dei ccdd. onorari di difesa, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidati d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sen- tenza, alla stregua dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, ragguagliato al petitum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
Nord n. rep. 5180/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, proposto dalla contro Parte_1
l' il 10 novembre 2021, così provvede: Controparte_1
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' a pagare alla il complessivo Controparte_1 Parte_1
importo di 22.701,22 €, nonché gli interessi moratori maturati al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre
2012, n. 192, su ciascuno degli importi dovuti dalla prima alla seconda in acconto o a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno successivo a quello entro il quale essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto concluso tra le parti
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 11 di 12 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per l'anno 2012, come precisato in motivazione;
B) compensa tra le parti per i 2/3 le spese di entrambi i gradi del processo e condanna la a rifonderne alla controparte il restante terzo, che liquida nel complessivo im- Parte_1
porto di 6.900,00 €, di cui 3.000,00 € per i compensi e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali del processo di primo grado e 3.000,00 € per i compensi e 450,00 € per il rim- borso forfettario delle spese generali del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori acces- sori.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4687/2021 r.g.aa.cc. . 2 Nord Pag. 12 di 12 Parte_1 CP_2