TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17706/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Barra n. 2528/22 del
13.05.2022 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giusi Giocasta ed elettivamente presso lo studio della medesima, sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa 184;
appellante CONTRO
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado Controparte_1
dall'Avv. Gennaro Lallo;
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi, a cui si è aggiunta l'Avv. Anna Bavarella e con le stesse elettivamente domiciliato in presso la Casa Comunale sita in Piazza CP_2
Municipio 1, Palazzo San Giacomo
appellato
Conclusioni per l'appellante : “In via preliminare, Parte_2
voglia l'On.le Tribunale adito sospendere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza
ex art. 283 c.p.c., atteso che l'appellato può mettere in esecuzione la sentenza notificando,
unitamente alla indicata sentenza, gli atti di precetto, ragione per la quale risulterebbe
estremamente difficile, se non impossibile, per la società appellante ripetere da esso
appellato, in caso di accoglimento dell'appello, le somme che la medesima indebitamente
percepirebbe dalla società appellante. La sospensione può essere chiesta anche solo per le
spese processuali, infatti, allo stato non sussiste alcuna garanzia sulla solvibilità della
controparte, al contrario la società offre ampie garanzie Parte_2
relativamente al pagamento delle spese processuali. Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale
accogliere l'istanza di sospensione della impugnata sentenza sussistendo sia il fumus boni juris del proposto gravame, come si evince chiaramente da quanto in precedenza
ampiamente illustrato, che il periculum in mora per le ragioni innanzi esposte. Nel merito:
accogliere l'appello per l'effetto riformare il capo 1) della impugnata sentenza da “ accoglie
la domanda e annulla la cartella di pagamento n. 07120120018686755000 dell'importo di €
278,80 ” In “ Dichiara la incompetenza funzionale ex art 2 D.LGS 546/92 dell'adito Ufficio
Giudiziario” , Ed il capo 2) da “condanna al pagamento in Parte_2
favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatario,
che liquida in complessivi € 270 di cui € 50 per spese ed € 220 per compenso professionale,
oltre il 15 % spese generali IVA e CPA come per legge ” In: “Condanna l'opponente alla
refusione delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 250,00 in favore della
convenuta oltre IVA e c.p.a. se dovute ” . Avv. o, in Parte_2
alternativa “ Condanna il contribuente alla refusione della soccombenza di lite che il
Giudice riterrà più opportuna” Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado
di giudizio.”.
Conclusioni per l'appellato “Accogliere i motivi di appello e Controparte_2
conseguentemente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di
quello Tributario e la carenza d'interesse ad agire dell'attore in primo grado, riformando
integralmente la sentenza impugnata n. 2528/2022 e dichiarare l'inammissibilità della
domanda di merito. Con condanna della parte soccombente alla rifusione, in favore del
rap-presentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali Controparte_2
degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo
di IVA e CPA). “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citò l' Controparte_1 [...]
e il innanzi al Giudice di pace di Barra, Parte_2 Controparte_2
proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo afferente alla cartella esattoriale n. 07120120018686755000, notificata dal concessionario al fine del recupero coattivo della somma di euro 278,80 per Tassa
Smaltimento Rifiuti, relativa all'anno 2010.
Qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione, l'istante lamentava la mancata notifica della cartella in parola, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito coattivamente azionato. Ritenuta, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario e l'ammissibilità della domanda, chiese l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento della cartella de qua e la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Parte_2
, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice di
[...]
pace adito in favore del giudice tributario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deducendo la legittimità del credito azionato con l'atto impositivo, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione attesa la regolarità del procedimento notificatorio, chiese il rigetto della domanda spiegata dal contribuente.
Con la sentenza n. 2528/22, il Giudice di pace di Barra accolse l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando L' al pagamento delle Controparte_3
spese di lite in favore di parte attrice. A fondamento della decisione, il giudice di prime cure – dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – ha ritenuto accertata la prescrizione del credito sotteso alle cartelle in parola, così statuendo: “Nel merito, la
domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito indicati. Osserva
il giudicante che la P.A. non ha provato la legittimità della pretesa sanzionatoria, per contro
sono risultate fondate le doglianze su cui è fondata l'opposizione. Ed invero dalla data del
tributo (anno 2010) alla data dell'estratto di ruolo (10 giugno 2021), è decorso un periodo
superiore ad anni 5 senza che vi sia prova di atti interruttivi utili ad interrompere la
prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., risulta prescritto il diritto della P.A.
a riscuotere le somme(Cass. civ. 23 novembre 2018, n. 30362)”.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' , Parte_3
riproponendo le medesime doglianze svolte in primo grado. Ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice di pace, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario. Ha, poi, lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, ha contestato il decorso del termine di prescrizione del credito richiesto, stante la regolarità della notifica della cartella in parola. Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il il quale, aderendo alle doglianze e contestazioni Controparte_2
sollevate dall'appellante, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite.
Sebbene regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 06.03.2025, la causa è stata posta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia di Controparte_1 Sempre in apertura di motivazione, occorre rilevate che, stante il valore della controversia (euro 278,80), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II
co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Orbene, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, chiarito mediante l'Ord. n. 34432 del 23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339,
3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi
appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del
menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto
doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass.,
27/7/2015, n. 15678)”.
Pertanto, alla luce del principio sopra richiamato e attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione proposto dall'agente della riscossione, questo giudice ritiene ammissibile il proposto gravame. E' parere di chi scrive, infatti, che le disposizioni in materia di giurisdizione, che parte appellante ha assunto violate,
siano disposizioni procedimentali, oltre che principi regolatori della materia processual-civilistica.
Ciò premesso, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione in capo al Giudice di pace di Barra, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Sul punto mette conto evidenziare che tale eccezione è ammissibile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 37 c.p.c. che preclude, unicamente, all'attore di impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione, ma certamente non al convenuto il quale, ogni volta in cui il primo grado si sia concluso con una decisione di merito, (e quindi con pronuncia implicita sulla esistenza della giurisdizione), sarà legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione a meno che (e questo non è il caso), egli non abbia aderito alla scelta compiuta dall'attore, chiedendo a propria volta al Giudice di dichiararsi munito di giurisdizione.
L'eccezione di giurisdizione oltre che ammissibile è oltremodo fondata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che in primo grado l'odierno appellato ha impugnato un mero estratto di ruolo, relativo all'omesso pagamento di crediti di natura tributaria ( ), portati dalla cartella di pagamento n. Per_1
07120120018686755000, di cui era stato chiesto l'annullamento stante l'intervenuta prescrizione maturata, successivamente, alla data di notificazione della stessa.
Ebbene appare evidente l'errore, in cui sia incorso il giudice inizialmente adìto
trattenendo innanzi a sé la controversia, rientrando questa nella competenza giurisdizionale del giudice tributario in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Al riguardo, giova rammentare che il referente normativo della controversia è l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che, disciplinando l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte
le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni
altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
Ora, in relazione al citato art. 2 co. 1 D.Lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. Lgs.
n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante
l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti
dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla
giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il
contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta
appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso
ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di
pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con arresti non sempre univoci (Cass. civ. S.U., Sent,
n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., Sent, n.
34447/2019). Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In
tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di
ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o
meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come
meramente esecutiva” (Cass. civ. SS.UU., Ord. n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. civ, SS.UU., Ord. n.
35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. civ, SS.UU., Ord. n. 4227/2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui attore Controparte_1
nel primo grado di giudizio e odierno appellato, ha eccepito la prescrizione di crediti portati dalla cartella esattoriale, intervenuta successivamente alla notifica della stessa. In ogni caso, è pacificamente rilevabile che la domanda spiegata in primo grado si configuri come opposizione avverso l'estratto ruolo, “mero elaborato
informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella
cartella”(Cass. civ., S.U., Sent. n. 26283/2022 e Sent. n. 19704/2015). Dunque, trattasi di impugnazione relativa ad un atto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, sottesa all'estratto impugnato, non muta le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice di pace adito.
In conclusione, a prescindere dalla questione relativa all'inammissibilità
dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 -
disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice di pace di Barra in favore del giudice tributario.
Resta assorbita ogni altra questione.
La repentina evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di pace di Barra, spettando la giurisdizione sulla domanda proposta da alla Controparte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
c) fissa alle parti il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli;
d) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17706/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Barra n. 2528/22 del
13.05.2022 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giusi Giocasta ed elettivamente presso lo studio della medesima, sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa 184;
appellante CONTRO
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado Controparte_1
dall'Avv. Gennaro Lallo;
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi, a cui si è aggiunta l'Avv. Anna Bavarella e con le stesse elettivamente domiciliato in presso la Casa Comunale sita in Piazza CP_2
Municipio 1, Palazzo San Giacomo
appellato
Conclusioni per l'appellante : “In via preliminare, Parte_2
voglia l'On.le Tribunale adito sospendere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza
ex art. 283 c.p.c., atteso che l'appellato può mettere in esecuzione la sentenza notificando,
unitamente alla indicata sentenza, gli atti di precetto, ragione per la quale risulterebbe
estremamente difficile, se non impossibile, per la società appellante ripetere da esso
appellato, in caso di accoglimento dell'appello, le somme che la medesima indebitamente
percepirebbe dalla società appellante. La sospensione può essere chiesta anche solo per le
spese processuali, infatti, allo stato non sussiste alcuna garanzia sulla solvibilità della
controparte, al contrario la società offre ampie garanzie Parte_2
relativamente al pagamento delle spese processuali. Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale
accogliere l'istanza di sospensione della impugnata sentenza sussistendo sia il fumus boni juris del proposto gravame, come si evince chiaramente da quanto in precedenza
ampiamente illustrato, che il periculum in mora per le ragioni innanzi esposte. Nel merito:
accogliere l'appello per l'effetto riformare il capo 1) della impugnata sentenza da “ accoglie
la domanda e annulla la cartella di pagamento n. 07120120018686755000 dell'importo di €
278,80 ” In “ Dichiara la incompetenza funzionale ex art 2 D.LGS 546/92 dell'adito Ufficio
Giudiziario” , Ed il capo 2) da “condanna al pagamento in Parte_2
favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatario,
che liquida in complessivi € 270 di cui € 50 per spese ed € 220 per compenso professionale,
oltre il 15 % spese generali IVA e CPA come per legge ” In: “Condanna l'opponente alla
refusione delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 250,00 in favore della
convenuta oltre IVA e c.p.a. se dovute ” . Avv. o, in Parte_2
alternativa “ Condanna il contribuente alla refusione della soccombenza di lite che il
Giudice riterrà più opportuna” Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado
di giudizio.”.
Conclusioni per l'appellato “Accogliere i motivi di appello e Controparte_2
conseguentemente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di
quello Tributario e la carenza d'interesse ad agire dell'attore in primo grado, riformando
integralmente la sentenza impugnata n. 2528/2022 e dichiarare l'inammissibilità della
domanda di merito. Con condanna della parte soccombente alla rifusione, in favore del
rap-presentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali Controparte_2
degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo
di IVA e CPA). “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citò l' Controparte_1 [...]
e il innanzi al Giudice di pace di Barra, Parte_2 Controparte_2
proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo afferente alla cartella esattoriale n. 07120120018686755000, notificata dal concessionario al fine del recupero coattivo della somma di euro 278,80 per Tassa
Smaltimento Rifiuti, relativa all'anno 2010.
Qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione, l'istante lamentava la mancata notifica della cartella in parola, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito coattivamente azionato. Ritenuta, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario e l'ammissibilità della domanda, chiese l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento della cartella de qua e la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Parte_2
, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice di
[...]
pace adito in favore del giudice tributario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deducendo la legittimità del credito azionato con l'atto impositivo, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione attesa la regolarità del procedimento notificatorio, chiese il rigetto della domanda spiegata dal contribuente.
Con la sentenza n. 2528/22, il Giudice di pace di Barra accolse l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando L' al pagamento delle Controparte_3
spese di lite in favore di parte attrice. A fondamento della decisione, il giudice di prime cure – dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – ha ritenuto accertata la prescrizione del credito sotteso alle cartelle in parola, così statuendo: “Nel merito, la
domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito indicati. Osserva
il giudicante che la P.A. non ha provato la legittimità della pretesa sanzionatoria, per contro
sono risultate fondate le doglianze su cui è fondata l'opposizione. Ed invero dalla data del
tributo (anno 2010) alla data dell'estratto di ruolo (10 giugno 2021), è decorso un periodo
superiore ad anni 5 senza che vi sia prova di atti interruttivi utili ad interrompere la
prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., risulta prescritto il diritto della P.A.
a riscuotere le somme(Cass. civ. 23 novembre 2018, n. 30362)”.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' , Parte_3
riproponendo le medesime doglianze svolte in primo grado. Ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice di pace, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario. Ha, poi, lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, ha contestato il decorso del termine di prescrizione del credito richiesto, stante la regolarità della notifica della cartella in parola. Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il il quale, aderendo alle doglianze e contestazioni Controparte_2
sollevate dall'appellante, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite.
Sebbene regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 06.03.2025, la causa è stata posta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia di Controparte_1 Sempre in apertura di motivazione, occorre rilevate che, stante il valore della controversia (euro 278,80), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II
co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Orbene, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, chiarito mediante l'Ord. n. 34432 del 23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339,
3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi
appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del
menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto
doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass.,
27/7/2015, n. 15678)”.
Pertanto, alla luce del principio sopra richiamato e attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione proposto dall'agente della riscossione, questo giudice ritiene ammissibile il proposto gravame. E' parere di chi scrive, infatti, che le disposizioni in materia di giurisdizione, che parte appellante ha assunto violate,
siano disposizioni procedimentali, oltre che principi regolatori della materia processual-civilistica.
Ciò premesso, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione in capo al Giudice di pace di Barra, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Sul punto mette conto evidenziare che tale eccezione è ammissibile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 37 c.p.c. che preclude, unicamente, all'attore di impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione, ma certamente non al convenuto il quale, ogni volta in cui il primo grado si sia concluso con una decisione di merito, (e quindi con pronuncia implicita sulla esistenza della giurisdizione), sarà legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione a meno che (e questo non è il caso), egli non abbia aderito alla scelta compiuta dall'attore, chiedendo a propria volta al Giudice di dichiararsi munito di giurisdizione.
L'eccezione di giurisdizione oltre che ammissibile è oltremodo fondata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che in primo grado l'odierno appellato ha impugnato un mero estratto di ruolo, relativo all'omesso pagamento di crediti di natura tributaria ( ), portati dalla cartella di pagamento n. Per_1
07120120018686755000, di cui era stato chiesto l'annullamento stante l'intervenuta prescrizione maturata, successivamente, alla data di notificazione della stessa.
Ebbene appare evidente l'errore, in cui sia incorso il giudice inizialmente adìto
trattenendo innanzi a sé la controversia, rientrando questa nella competenza giurisdizionale del giudice tributario in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Al riguardo, giova rammentare che il referente normativo della controversia è l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che, disciplinando l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte
le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni
altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
Ora, in relazione al citato art. 2 co. 1 D.Lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. Lgs.
n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante
l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti
dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla
giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il
contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta
appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso
ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di
pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con arresti non sempre univoci (Cass. civ. S.U., Sent,
n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., Sent, n.
34447/2019). Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In
tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di
ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o
meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come
meramente esecutiva” (Cass. civ. SS.UU., Ord. n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. civ, SS.UU., Ord. n.
35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. civ, SS.UU., Ord. n. 4227/2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui attore Controparte_1
nel primo grado di giudizio e odierno appellato, ha eccepito la prescrizione di crediti portati dalla cartella esattoriale, intervenuta successivamente alla notifica della stessa. In ogni caso, è pacificamente rilevabile che la domanda spiegata in primo grado si configuri come opposizione avverso l'estratto ruolo, “mero elaborato
informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella
cartella”(Cass. civ., S.U., Sent. n. 26283/2022 e Sent. n. 19704/2015). Dunque, trattasi di impugnazione relativa ad un atto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, sottesa all'estratto impugnato, non muta le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice di pace adito.
In conclusione, a prescindere dalla questione relativa all'inammissibilità
dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 -
disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice di pace di Barra in favore del giudice tributario.
Resta assorbita ogni altra questione.
La repentina evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di pace di Barra, spettando la giurisdizione sulla domanda proposta da alla Controparte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
c) fissa alle parti il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli;
d) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone