TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 31/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara al Parte_1 C.F._1
viale Pindaro n. 87 presso lo studio dell'avv. SASSANO STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (San Benedetto del Tronto) di effettuare la rettificazione nel relativo verbale, statuendo, che il nome di , così come in atti indentificato, venga Parte_1 rettificato con quello di “ ”. Controparte_1
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dall'Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini di Roma del 10 luglio 2023 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso a firma dei dott.ri e psicologi e psicoterapeutici, dalla quale risulta la diagnosi di CP_2 CP_3
“disforia di genere” e la necessità di sottoporsi all'intervento medico-chirurgico avendo la stessa già iniziato la somministrazione di una terapia ormonale mascolinizzante.
8. Dalla documentazione medica prodotta è dato evincere che “dai colloqui e dai test effettuati è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da incongruenza di genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato, già denominata disforia di genere prima della pronuncia dell'OMS del 2018. riferisce CP_1
di aver iniziato a interrogarsi rispetto alla sua identità di genere fin dall'età di undici anni e di essere riuscito a dare un nome e averne preso consapevolezza negli anni successivi, in seguito il disagio rispetto al corpo femminile è fortemente aumentato. La marcata difficoltà a riconoscersi al femminile e il desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità di genere maschile, hanno determinato un incremento dei vissuti di disagio. La madre ha effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità per pagina 2 di 4 affrontare i vissuti e le emozioni relative al percorso di affermazione di genere di . Si è dimostrata, CP_1
inoltre, consapevole e supportiva nei confronti del percorso e ha attivato una serie di azioni e strumenti per il sostegno e la salvaguardia del benessere bio-psico-sociale del ragazzo”.
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
10.Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione
(Cass. Civ., n.15138/15).
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
pagina 3 di 4 14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
a) autorizza , in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico- Parte_1
chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) di rettificare l'atto di nascita della predetta , nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale Parte_1
generalità dell'intestataria " debba invece leggersi ed intendersi "NICO" e laddove si Pt_1
legge, quanto al sesso dell'intestatario, la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
Così deciso in Pescara, il 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara al Parte_1 C.F._1
viale Pindaro n. 87 presso lo studio dell'avv. SASSANO STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
e
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (San Benedetto del Tronto) di effettuare la rettificazione nel relativo verbale, statuendo, che il nome di , così come in atti indentificato, venga Parte_1 rettificato con quello di “ ”. Controparte_1
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dall'Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini di Roma del 10 luglio 2023 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso a firma dei dott.ri e psicologi e psicoterapeutici, dalla quale risulta la diagnosi di CP_2 CP_3
“disforia di genere” e la necessità di sottoporsi all'intervento medico-chirurgico avendo la stessa già iniziato la somministrazione di una terapia ormonale mascolinizzante.
8. Dalla documentazione medica prodotta è dato evincere che “dai colloqui e dai test effettuati è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da incongruenza di genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato, già denominata disforia di genere prima della pronuncia dell'OMS del 2018. riferisce CP_1
di aver iniziato a interrogarsi rispetto alla sua identità di genere fin dall'età di undici anni e di essere riuscito a dare un nome e averne preso consapevolezza negli anni successivi, in seguito il disagio rispetto al corpo femminile è fortemente aumentato. La marcata difficoltà a riconoscersi al femminile e il desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità di genere maschile, hanno determinato un incremento dei vissuti di disagio. La madre ha effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità per pagina 2 di 4 affrontare i vissuti e le emozioni relative al percorso di affermazione di genere di . Si è dimostrata, CP_1
inoltre, consapevole e supportiva nei confronti del percorso e ha attivato una serie di azioni e strumenti per il sostegno e la salvaguardia del benessere bio-psico-sociale del ragazzo”.
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
10.Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione
(Cass. Civ., n.15138/15).
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
pagina 3 di 4 14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
a) autorizza , in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico- Parte_1
chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) di rettificare l'atto di nascita della predetta , nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale Parte_1
generalità dell'intestataria " debba invece leggersi ed intendersi "NICO" e laddove si Pt_1
legge, quanto al sesso dell'intestatario, la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
Così deciso in Pescara, il 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4