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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1827/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, alla via Corrado Alvaro n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Garofalo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla via Alessandro Turco n. 71
E
(C.F. , nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Badolato (CZ), alla via Anna Leuzzi n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Staiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Alessandro Turco n.
12
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_2 Controparte_1
- che in data 15/05/1999 contraevano matrimonio in Badolato (CZ), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Badolato (CZ), al n. 1, serie A parte II, Ufficio 1, anno 1999;
- che dalla loro unione nascevano due figli: (C.F. ), nata Parte_3 C.F._3
a Soverato (CZ), il 31/03/2003 e (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(CZ), il 17/12/2007;
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, in data 28/09/2023 i coniugi sottoscrivevano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, l'accordo per la soluzione consensuale della separazione, a seguito di negoziazione assistita;
- che in data 02/10/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro autorizzava l'accordo ed in data 04/10/2023, la separazione veniva annotata nei registri dello Stato
Civile del Comune di Badolato;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“1) In ossequio al combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c., il figlio minore P_
, nato a [...] il [...], è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e
[...]
collocato presso il padre nella casa familiare sita in Badolato alla via Caterina Leuzzi n. 17, loc.
San Leonardo ed in considerazione dell'età del minore, questi incontrerà la madre con le modalità che i genitori si impegnano a rinvenire per ripristinare la relazione madre/figlio; i genitori eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre, saranno assunte di comune accorso tra loro le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi). Le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio minore al fine di garantirgli una crescita serena ed armoniosa;
2) la casa familiare sarà assegnata al sig. che la abiterà unitamente al figlio;
CP_1 P_ 3) il sig. sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento CP_1
del figlio minore , collocato presso di lui;
P_
4) la figlia maggiorenne , svolge lavori occasionali anche all'estero, ma nel caso d sua Pt_3
non autosufficienza economica e di un suo rientro a Badolato, la madre con lei convivente, contribuirà al suo mantenimento in via diretta ed assolvendo ai compiti di cura, mentre il padre verserà direttamente in favore della figlia sul c/c alla stessa intestato IBAN Banca Hype
[...]EM001585940 l'importo mensile di € 200,00 rivalutabile ex legge, inoltre le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie in suo favore come da Protocollo Tribunale di Catanzaro 16/05/2019;
5) la sig.ra percepirà l'assegno unico previsto per i figli;
Parte_1
6) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti con rinuncia di un assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 05/03/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione,
l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del figlio minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Badolato (CZ), in data
15/05/1999, tra e registrato negli atti di matrimonio, al Parte_1 Controparte_1
n. 1, serie A, parte II, Ufficio 1, anno 1999, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Badolato (CZ), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1827/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, alla via Corrado Alvaro n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Garofalo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla via Alessandro Turco n. 71
E
(C.F. , nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Badolato (CZ), alla via Anna Leuzzi n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Staiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Alessandro Turco n.
12
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_2 Controparte_1
- che in data 15/05/1999 contraevano matrimonio in Badolato (CZ), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Badolato (CZ), al n. 1, serie A parte II, Ufficio 1, anno 1999;
- che dalla loro unione nascevano due figli: (C.F. ), nata Parte_3 C.F._3
a Soverato (CZ), il 31/03/2003 e (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(CZ), il 17/12/2007;
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, in data 28/09/2023 i coniugi sottoscrivevano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, l'accordo per la soluzione consensuale della separazione, a seguito di negoziazione assistita;
- che in data 02/10/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro autorizzava l'accordo ed in data 04/10/2023, la separazione veniva annotata nei registri dello Stato
Civile del Comune di Badolato;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“1) In ossequio al combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c., il figlio minore P_
, nato a [...] il [...], è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e
[...]
collocato presso il padre nella casa familiare sita in Badolato alla via Caterina Leuzzi n. 17, loc.
San Leonardo ed in considerazione dell'età del minore, questi incontrerà la madre con le modalità che i genitori si impegnano a rinvenire per ripristinare la relazione madre/figlio; i genitori eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione mentre, saranno assunte di comune accorso tra loro le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi). Le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio minore al fine di garantirgli una crescita serena ed armoniosa;
2) la casa familiare sarà assegnata al sig. che la abiterà unitamente al figlio;
CP_1 P_ 3) il sig. sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento CP_1
del figlio minore , collocato presso di lui;
P_
4) la figlia maggiorenne , svolge lavori occasionali anche all'estero, ma nel caso d sua Pt_3
non autosufficienza economica e di un suo rientro a Badolato, la madre con lei convivente, contribuirà al suo mantenimento in via diretta ed assolvendo ai compiti di cura, mentre il padre verserà direttamente in favore della figlia sul c/c alla stessa intestato IBAN Banca Hype
[...]EM001585940 l'importo mensile di € 200,00 rivalutabile ex legge, inoltre le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie in suo favore come da Protocollo Tribunale di Catanzaro 16/05/2019;
5) la sig.ra percepirà l'assegno unico previsto per i figli;
Parte_1
6) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti con rinuncia di un assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 05/03/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione,
l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del figlio minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Badolato (CZ), in data
15/05/1999, tra e registrato negli atti di matrimonio, al Parte_1 Controparte_1
n. 1, serie A, parte II, Ufficio 1, anno 1999, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Badolato (CZ), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo