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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1943 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di riassunzione notificato il 06.10.2017, dall'avv. Luigi Pappalardo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Somma Vesuviana (NA) al Via Aldo Moro n. 46
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la dal F.G.V.S., in persona Controparte_1 Org_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generali alle liti, dall'avv.
Angela Giampietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nola (NA) alla via
S. Felice n. 5
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 21.09.2023
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, la quale impresa designata per la dal Controparte_1 Org_2 [...]
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subito in seguito al sinistro Organizzazione_3
verificatosi in Trecase (NA) alla via Panoramica in data 26.03.2013 alle ore 07.00 circa.
1 Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava ad attraversa la strada sulle strisce pedonali, quando veniva investito da un'auto, rimasta sconosciuta;
a seguito dell'urto, l'appellante rovinava a terra mentre il veicolo investitore continuava la propria corsa, senza fermarsi per prestare soccorso. A seguito di tanto, Parte_1
riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il
[...]
e che l'inabilità temporanea totale si protraeva per 30 giorni, mentre Organizzazione_4
l'inabilità temporanea parziale per altri 30 giorni;
dalle lesioni residuavano postumi permanenti;
la non intendeva risarcire il danno patito dall'istante. Controparte_2
Instaurato il contradditorio, si costituiva la che contestava la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste attoreo e veniva espletata Testimone_1
CTU medico legale, a firma del dott. dunque, la causa veniva rinviata per la Persona_1
precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 2411/17, il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio, fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Torre
Annunziata.
Una volta instaurato il procedimento, si costituiva la e su richiesta attorea, in Controparte_1 accordo con la parte convenuta, veniva disposta l'acquisizione dei verbali di causa del procedimento svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Marigliano nonché della CTU medico legale
Con la sentenza n. 341/19 il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea, ritenendo provato la verificazione dell'evento lesivo e il nesso di causalità tra i danni subiti e la condotta del danneggiante;
in relazione alla determinazione quantum debeatur, il giudicante riteneva di attenersi alla CTU medica espletata nel corso del giudizio svoltosi innanzi all'ufficio del GdP di Margliano, pur evidenziando che la stessa appariva scarna e carente dei dovuti riferimenti medico legali ed in particolare, riteneva disatteso il criterio cronologico. Per tali ragioni, riteneva di liquidare la somma di euro 2.754,66, di cui 1.720,00 per inabilità temporanea totale e parziale e 1.582,66 per il danno biologico, riconosciuto nella misura del 2%; condannava la compagnia assicurativa resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di un due motivi di Parte_1 impugnazione;
lamentava l'erronea valutazione da parte del Giudice di Pace della documentazione prodotta in giudizio, censurando la decisione per vizio di omessa e insufficiente motivazione nonché per travisamento dei fatti ed eccepiva la mancata liquidazione delle spese di causa e delle spese di CTU.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di condannare la convenuta quale impresa designata dal Controparte_1
2 FGVS, al pagamento della residua somma di euro 4.800,00, ovvero a quella ritenuta di giustizia, quantificando il danno biologico nella misura del 4%, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., la nullità dell'atto di appello e l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, il giudice istruttore ravvisava l'opportunità di procedere d'ufficio alla rinnovazione della CTU medico-legale, al fine di fornire adeguata risposta alle deduzioni tecniche sollevate dall'appellante; veniva così nominato quale ausiliario del giudice il dott. , il quale accettava l'incarico all'udienza del 02.02.22. Persona_2
Una volta depositato l'elaborato peritale, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del
21.09.2023, previa concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di quello di giorni venti per il deposito della memoria di replica, con decorrenza dal 25.09.23.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Né può ritenersi nullo l'atto di appello, che contiene elementi sufficienti per la individuazione della causa petendi e del petitum della domanda, essendo, tra l'altro, ben precisati i motivi di impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza oggetto di gravame.
3 Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede la legittimazione attiva e passiva delle parti, la procedibilità della spiegata domanda risarcitoria, l'accertamento circa il verificarsi dell'evento lesivo, così come l'esclusiva responsabilità del conducente non identificato nella causazione delle lesioni patite dall'istante.
Merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace valutava la consulenza medico-legale scarna e carente dei dovuti riferimenti e, quindi, rilevava che “nel caso in esame, dei criteri deputati al riconoscimento del nesso di causalità risulta integralmente soddisfatto solamente “il criterio topografico”, mentre risultano sostanzialmente disattesi “il criterio cronologico”, “il criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa”, “il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni”.
Il “criterio cronologico” in particolare, esige che tra il comportamento imputabile e la manifestazione dell'evento dannoso sia intercorso un periodo di tempo oscillante nei limiti fissati dall'esperienza per il riconoscimento del rapporto di causa ed effetto.
Orbene, nel caso di cui trattasi, la documentazione tecnica RMN porta data 21.05.13 (sinistro del
26.03.13), appare, pertanto, evidente che, nel caso di specie, il suddetto criterio non risulta soddisfatto”.
L'appellante deduce l'erroneità delle parti impugnate, evidenziando che il Giudice non valutava la circostanza che l'ortopedico, che aveva in cura l'attore, prescriveva in data 10.05.2013, l'esame
RMN da effettuarsi a distanza di 10 giorni dalla visita, alla fine del ciclo di cura previsto.
Inoltre, sottolineava come il giudice riteneva disattesi “il criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa” e “il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni” pur senza esplicitare le ragioni poste alla base del suo convincimento.
D'altra parte, la compagnia appellata, sostiene la correttezza della parte della Controparte_1 sentenza impugnata, evidenziando che il giudice dava conto compiutamente in motivazione dell'iter logico sotteso alla formazione del proprio convincimento in relazione alle risultanze istruttorie ed eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione biennale del diritto fatto valere in giudizio, in assenza di atti interruttivi.
Preliminarmente, si rileva che quest'ultima eccezione risulta priva di pregio, atteso che a fronte di un sinistro verificatosi in data 26.03.2013, l'atto introduttivo della lite innanzi al Giudice di Pace di
4 Marano risulta notificato in data 11.11.2014, e poi successivamente il giudizio è stato riassunto innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo.
Soffermandosi ora sul motivo di gravame, il precedente giudice istruttore ravvisava l'opportunità di disporre una nuova consulenza medico-legale e l'ausiliario del giudice, dott.
[...]
, affermava la riconducibilità delle lesioni alla dinamica del fatto dannoso riferito. Persona_2
In particolare, sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione sanitaria in atti, riferiva che il danno biologico conseguente al sinistro stradale comprendeva: “Postumi di contusione distorsione ginocchio sin con emartro, artrocentesi e doccia di posizione in P.S.”, cioè al ginocchio sinistro: lieve ipotrofia muscolare, limitazione funzionale ai gradi estremi con dolore alla digitopressione sull'emirima mediale ed alla mobilità residua, Test del cassetto anteriore lievemente positivo,
Grinding test positivo, Manovra di Apley in compressione positiva, con referto dell'esame RM del ginocchio sinistro rilasciato il 21/05/2013 dal di Torre Organizzazione_5
Annunziata con la seguente diagnosi: “Sottile versamento liquido intrarticolare. Segni di distrazione del legamento crociato anteriore. Lesione non a tutto spessore del corno posteriore del menisco mediale”.
Il danno biologico veniva valutato nella misura del 4% e si rilevava che all'esito dell'evento dannoso conseguiva un'inabilità temporanea parziale di 18gg (diciotto giorni), da valutarsi mediamente al 75%, un'inabilità temporanea parziale di 20gg (venti giorni), da valutarsi mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di 20gg (venti giorni), da valutarsi mediamente al 25%.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal dott. risultano sostanzialmente sovrapponibili Tes_1
agli esiti peritali di cui alla prima consulenza medico-legale svolta nel corso del procedimento innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, a firma del dott. il quale riteneva di quantificare i Per_1 postumi permanenti patiti dall'appellante nella medesima misura di quattro punti percentuale.
Sul punto occorre premettere che aderendo alla giurisprudenza prevalente “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni
5 prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa;
egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”. (Cass. civ., 5148/2011); “Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi,
l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.” (Cass. civ., 17757/2014); “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.” (Cass. civ., 30773/2017).”
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame non appare condivisibile la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, il quale, non ritenendo soddisfatto il criterio cronologico, riduceva la percentuale di danno biologico riconosciuta dall'ausiliario dott. difatti, il succitato criterio Per_1 appare idoneo ad incidere esclusivamente sull'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni patite, spiegando i suoi effetti in relazione all' an debeatur.
Diversamente, il criterio cronologico non può condizionare la determinazione del quantum, così come sostenuto dal Giudice di Pace; difatti, nel caso in cui non sussista e quindi in assenza della riferibilità temporale delle lesioni all'evento dedotto in giudizio, nulla potrà essere corrisposto al danneggiato, difettando la dimostrazione di uno degli elementi costituitivi della domanda.
Pertanto, non appare condivisibile la rideterminazione operata dal Giudice di Pace mentre risulta congrua la valutazione effettuata dall'ausiliario nominato nel secondo grado di giudizio, tenuto conto anche della documentazione in atti e delle ragioni esposte dal consulente nel proprio elaborato
(da intendersi qui richiamate); per tale ragione, in accoglimento del motivo di impugnazione, la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti deve essere rideterminata.
6 Il giudicante non ha motivo, infatti, di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, essendo le stesse sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e che confermano, in linea generale, gli esiti al quale addiveniva il perito nominato in primo grado.
Il consulente ha riconosciuto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica dell'appellante pari a 4% punti percentuale e relativamente all'invalidità temporanea, tale voce è stata quantificata in 18 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 75%, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 50% e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 25%.
Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla Organizzazione_6
persona di cui al D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023.
Circa il "quantum", può dunque riconoscersi a (nato il [...] e quindi di anni 30 al Parte_1
momento del sinistro) per danni in oggetto la somma di euro 5.959,97 di cui euro 4.398,17 per il risarcimento del danno biologico permanente, euro 739,80 per l'inabilità parziale al valore medio del 75% per giorni 18, euro 548,00 per temporanea parziale al 50% per giorni venti ed euro 274,00 per inabilità parziale al 25% per giorni venti. Non risultano spese mediche documentate.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, atteso che nella fattispecie manca qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla avendo allegato l'attore in primo grado in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni (Tribunale Milano sez. X, 25/11/2021 ud. 25/11/2021, dep.
25/11/2021 n.9763).
Dalla somma di euro 5.959,97 per il risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere sottratto l'importo di euro 2.754,66, somma al cui pagamento l'impresa assicuratrice era stata condannata all'esito del primo grado di giudizio;
tale importo che deve essere detratto in modo tale che i termini del calcolo siano omogenei.
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9950/2017; Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927), infatti, in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora -prima della liquidazione definitiva- il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 Cc (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma attraverso le seguenti operazioni: a) rendere omogeni il credito risarcitorio e l'acconto (devalutando entrambi alla data dell'illecito rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: c1) sull'intero capitale (a), rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al
7 pagamento dell'acconto; c2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (b), rivalutata anno per anno, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Devalutando entrambi gli importi alla data del sinistro del 26.03.2013 si ottengono gli importi di euro 4.987,42 e di euro 2.690,10, e sottraendo il secondo dal primo si ottiene l'importo residuo di euro 2.297, 32 (euro 4987,42 – euro 2690,10).
Pertanto nella fattispecie gli interessi legali vanno computati dapprima sull'intero capitale di euro
5.959,97, previamente devalutato alla data del sinistro e pari ad euro 4.987,42 e rivalutato anno per Org_ anno in base agli indici dalla data dell'evento dannoso (26.03.2013) alla data del pagamento dell'acconto; poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (previamente devalutato alla data dell'evento), rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento dell'acconto al soddisfo.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
In relazione al secondo motivo di impugnazione, censurava la mancata liquidazione Parte_1
delle spese di causa e delle spese di CTU, espletata nel procedimento svoltosi innanzi al GdP di
Marigliano; il motivo di gravame non merita accoglimento.
Le spese di ctu di cui parte appellante lamenta la mancata liquidazione afferiscono al giudizio svoltosi innanzi al giudice di Pace di Marigliano e dovevano essere liquidate a chiusura di quel giudizio assumendo rilevanza l'unicità del procedimento riassunto rispetto a quello originariamente incardinato ai soli fini della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, correlati alla proposizione della domanda giudiziale.
Né tantomeno risultano documentate in atti spese vive per il giudizio tenutosi in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, né vi è nota spese in atti.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, e dell'esito complessivo della lite, si conferma la liquidazione delle spese di lite operata in primo grado e le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 (scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, valori medi) con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 341/19 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_3
favore di della ulteriore somma di euro 2.297, 32 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1
oltre la rivalutazione e gli interessi, computati come in parte motiva;
8 c) conferma per il resto la sentenza;
e) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_3 favore dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.552,00, per competenze ed euro 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.p.a con attribuzione al procuratore antistatario.
f) pone le spese di c.t.u svolta nel corso del procedimento di secondo grado, per intero a carico di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Torre Annunziata, 08.03.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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