CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.672/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Basilio Vella. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Cancelleri.
- APPELLATA - Oggetto: rapporto di agenzia.
All'udienza del 26.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. In Fatto e in Diritto Con ricorso depositato il 24.11.2020, - premesso di aver lavorato quale Parte_1 agente per la negli anni compresi tra il 2015 e il 2019 - chiedeva Controparte_1 dichiararsi il proprio diritto al pagamento delle provvigioni maturate, del FIRR, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo pari a 6.463,07 euro. Il Tribunale di Agrigento G.L., con sentenza n.9/2023 pubblicata il 10.01.2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 7.7.2023, lamentando di avere documentato, diversamente da quanto Parte_1 ritenuto dal primo giudice, la “natura del rapporto di lavoro, contrattualmente inquadrato nel rapporto di collaborazione commerciale nella qualità di Agente di Commercio per la vendita di prodotti fabbricati”. Riferisce in particolare di avere fornito la “prova dell'attività lavorativa, conseguente all'emissione delle fatture pro-forma relativamente agli anni 2015-2016-2017-2018-2019 e successivamente delle fatture telematiche inviate allo SD (mai contestate) ed altri elementi documentali per rapporti Enasarco che ha certificato con la visita ispettiva presso l'Azienda in data 31 luglio 2020 l'evasione contributive per le fatture di cui sopra emesse dal Sig. e la qualifica di Agente di Commercio”. Parte_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 12.06.2025, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, insistendo per la conferma della sentenza. Indi, all'udienza del 26.06.2025, la causa, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non può trovare accoglimento. Da una lettura del sintetico atto di gravame (di sole due pagine nella parte espositiva), sembrerebbe che l'istante non muova alcuna censura ai quei passaggi motivazionali della sentenza di prime cure in cui l'adito Tribunale ha rigettato la richiesta di corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela [“se da un lato è incontestato che il rapporto intercorso tra le parti oggi in causa si sia interrotto per volere del ricorrente, dall'altro quest'ultimo non ha allegato la sussistenza di “circostanze attribuibili al preponente o (…) circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”, le quali potrebbero astrattamente fondare, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c., il diritto dallo stesso azionato”], dell'indennità sostitutiva del preavviso [“il ricorrente, sul quale incombeva l'onere di provare specificamente la sussistenza della giusta causa di recesso, non ha neppure allegato le condotte asseritamente poste in essere dalla società resistente e che lo avrebbero indotto a recedere dal contratto”] e del FIRR [“posto che dalla documentazione versata in atti dalla società resistente si evince che, a seguito dell'accertamento ispettivo effettuato dall'Enasarco, la stessa ha rispettato il piano di pagamento rateale, comprendente anche l'indennità di risoluzione del rapporto”], concentrando sostanzialmente la propria doglianza sull'omesso riconoscimento della domanda volta la condanna della società resistente al pagamento delle provvigioni maturate. Istanza disattesa, però, da primo giudice sul presupposto che la mera presentazione degli ordini raccolti da parte del ricorrente non può sopperire all'onere probatorio sullo stesso gravante di documentare l'effettiva conclusione degli affari tra proponente e cliente per il tramite dell'agente. Onere inosservato dal in entrambi i gradi del giudizio. Pt_1
Egli non solo ha omesso di identificare con sufficiente chiarezza quali contratti sarebbero stati conclusi dalla per il suo tramite, ma si è altresì astenuto dal Controparte_1 muovere alcuna specifica censura alle dettagliate argomentazioni che avevano indotto il decidente a non accogliere la domanda attorea. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.9/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 10 gennaio 2023. Condanna a rifondere a controparte le spese del presente grado, che Parte_1 liquida in € 2.290,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria