Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa FR Capuzzi - giudice rel. est.
dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso iscritto al n. 1810/2022 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Firenze, via Pasquale Parte_1 C.F._1
Villari n. 13/R, presso lo studio dell'avv. Costanza Innocenti, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ricorrente
e
(c.f. elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza dei Controparte_1 C.F._2
Caduti n. 16, presso lo studio dell'avv. Pilerio Spadafora, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione resistente
nonché
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.2022 ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_2 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in Castiglione in Teverina il 9.10.2005 (atto n. 6, p. II, s. A, anno 2005 registro atti di
[...] PE matrimonio del Comune di Castiglione in Teverina), disporsi l'affidamento congiunto delle figlie
A sostegno ha dedotto: la celebrazione del matrimonio con la sig.ra in data Controparte_1 PE 12.10.2005; la nascita delle figlie (25.8.2006) e FR (22.9.2008); la sentenza n.
817/2019 del 18.6.2019 di separazione dei coniugi;
l'aver continuato a vivere separato dalla resistente non essendo avvenuta alcuna riconciliazione;
di lavorare come apprendista percependo la somma mensile di € 750,00 netti;
il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, rispetto a quanto accertato in sede di separazione, titolare di un negozio di abbigliamento nel
Comune di Castiglione in Teverina.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha aderito alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili, all'affidamento condiviso delle figlie e alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, ma si è opposta alle domande avanzate dal ricorrente in ordine alle statuizioni di natura economica, richiedendo disporsi, in sede di comparsa conclusionale, un contributo al mantenimento mensile per le due figlie nella misura di € 300,00 ciascuna e prevedersi un assegno divorzile, in suo favore, nella somma di € 200,00 mensili.
La resistente ha allegato: di far fronte alle esigenze di vita proprie e delle figlie soltanto attraverso l'aiuto dei genitori e del fratello;
di essersi occupata delle figlie in via esclusiva sin da quando era avvenuta la crisi coniugale;
le disposizioni della sentenza di separazione n. 817/2019 del 18.6.2019 che determinavano un contributo al mantenimento per le figlie di complessivi € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo adottato da questo Tribunale, nonché un assegno di mantenimento per la stessa di € 150,00 mensili;
di aver dovuto intraprendere il giudizio avente R.g. n.1275/2020 presso il Tribunale di Viterbo per via del mancato pagamento, da parte del ricorrente, della sua quota di spese straordinarie necessarie alle figlie;
la conclusione, avvenuta in costanza di matrimonio, di un contratto di mutuo, per l'importo di
€ 60.000,00, da parte del ricorrente, che vedeva la stessa terza datrice di ipoteca, CP_1 necessario per poter sostenere le spese del matrimonio e per l'acquisto del 50% della proprietà dell'appartamento, poi adibito a casa familiare, di proprietà dei genitori della stessa il CP_1 successivo trasferimento della proprietà immobiliare in capo, in parti eguali, alle odierne parti;
il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte del ricorrente a decorrere dal 2014, quando, con un separato giudizio, era stato disposto il pagamento diretto del terzo società Ikea, allora datrice di lavoro del Paratore, dell'assegno di mantenimento e dei contributi al mantenimento in favore delle figlie;
l'avvenuto pignoramento dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva avente R.g.e
10/2021; il miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, derivante dal risparmio ottenuto per via del mancato adempimento alle rate del mutuo e dalla titolarità di € 66.500,00, oltre il Tfr, ottenuta dal ricorrente per aver risolto, in epoca antecedente alla separazione, il proprio rapporto di lavoro con la soc. Ikea circostanza, quest'ultima, che gli aveva anche consentito di sottrarsi al prelievo diretto delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento e di contributo al mantenimento;
il peggioramento delle proprie condizioni economiche in ragione del difficile andamento economico dell'impresa di famiglia, di cui detiene le quote e che è amministrata dal fratello, in perdita e impossibilitata a distribuire utili, come già accertato, a seguito di indagini della
Guardia di Finanza, in sede di separazione, e dell'impossibilità della resistente di trovare altra e diversa attività lavorativa nel comune di Castiglione in Teverina.
Con ordinanza del 7.6.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza presidenziale, è stato disposto, in via provvisoria, che i coniugi provvedessero autonomamente al proprio mantenimento,
l'obbligo per il ricorrente di corrispondere un contributo al mantenimento nella complessiva somma di € 300,00 mensili per entrambe le figlie;
l'autorizzazione per la sig.ra a percepire CP_1 integralmente l'assegno unico per le figlie nonché di ottenere il rilascio della carta d'identità per le minori valevole per l'espatrio; l'onere per la resistente di comunicare al sig. il numero Pt_1 telefonico di entrambe le figlie, con conferma, quanto al resto, delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Su reclamo della sono state ripristinate, con decreto della Corte d'appello di Roma del 25 CP_1 gennaio 2024, le condizioni economiche stabilite con sentenza di separazione;
dichiarata, con sentenza non definitiva n. 1272/2023 del 13.12.2023, la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato tra le parti, rimessa la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo della trattazione, concessi i termini ex art.183 6°c. c.p.c, rigettate le prove testimoniali richieste dalla resistente e disposto l'obbligo del deposito della documentazione reddituale-patrimoniale aggiornata, all'udienza del 4 dicembre 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata riservata al Collegio con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Essendo già stata dichiarata, con sentenza non definitiva n. 1272/2023 del 13.12.2023, la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato tra le parti, l'oggetto del presente giudizio rimane PE limitato al regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e
FR, nonché alla statuizione in ordine all'assegno divorzile.
PE Quanto al primo, rilevato il raggiungimento della maggiore età della figlia nelle more del processo, in ordine alla minore FR può accogliersi la domanda avanzata dal ricorrente in ordine all'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, attesa la sostanziale adesione della resistente e l'assenza di pregiudizi per la minore che consentano di giustificare un discostamento da tale modello di affidamento. Tuttavia, relativamente all'articolazione del diritto di visita paterno, il Collegio ritiene, tenuto conto dell'attuale criticità dei rapporti padre-figlia, che non si frequentano con regolarità da anni, nonché dell'età di FR, prossima a divenire NE, di prevedere che le modalità di esercizio di tale diritto debbano essere concordate dalla stessa ragazza, in autonomia, direttamente con il padre e, eventualmente, congiuntamente alla sorella PE NE .
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento per le figlie, va premesso che l'obbligo per i genitori di assistere moralmente e materialmente i figli, sancito tanto a livello costituzionale dall'art. 30 quanto dall'art. 337 ter 2°c. c.c., perdura, per consolidata giurisprudenza di legittimità, fino al raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'autosufficienza economica, salvo che il suo mancato conseguimento non dipenda da un'ingiustificata inerzia del figlio. Il quantum del contributo deve essere individuato in base alle capacità reddituali e alle capacità di lavoro dei genitori, contemperando le stesse con le esigenze della prole, rispetto alle quali può presumersi un aumento con la crescita (Cass. sez. I ord. 13664/2022), e con i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, al fine di garantire agli stessi una condizione di vita materialmente analoga a quella goduta in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020).
Ciò premesso, va considerato che è risultato pacifico tra le parti che il ricorrente non vede e tiene con sé le figlie, se non in modo del tutto sporadico, da anni, dovendosi quindi ritenere che le stesse PE trascorrano il loro tempo essenzialmente con la madre e che le specifiche esigenze di e
FR devono presumersi aumentate, quale conseguenza della crescita, rispetto a quelle considerate nella sentenza di separazione, risalente al 2019. Peraltro, benché nel corso del giudizio sia stata a più riprese menzionata la procedura esecutiva R.g. 10/2021 che si sarebbe conclusa con la vendita della ex casa coniugale, nulla è, però, stato dedotto in ordine alle maggiori spese eventualmente necessarie a fronteggiare l'esigenza abitativa.
Quanto alla condizione economica del Paratore, in disparte ogni considerazione sull'impiego, non dimostrato, delle disponibilità economiche sussistenti al momento della separazione per effetto della cessazione volontaria del rapporto di lavoro con la società IKEA che gli ha consentito di fruire di una cospicua somma quale incentivo all'esodo, vanno considerati i redditi dichiarati dal ricorrente nei
Modelli 730 versati in atti (€ 11.221,00 per l'anno 2019; € 7.807,00 per l'anno 2020; € 12.417 per l'anno 2021; € 10.472 per l'anno 2022 ed € 9.321,00 per l'anno 2023) e le risultanze degli estratti di conto corrente da cui emergono periodici versamenti in contanti (€ 290,00 il 7.2.2024; € 500,00 il
5.4.2024; € 800,00 il 29.4.2024; € 1035 il 28.5.2024); tali importi, di cui non si conosce la fonte e rispetto ai quali lo stesso ricorrente nulla ha dedotto, inducono a ritenere che le capacità reddituali del Paratore sono maggiori di quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali, circostanza d'altronde coerente con il fatto che trattasi di soggetto nato l'[...] e in buono stato di salute e rientra pertanto nella fascia di popolazione attiva.
A ciò aggiungasi che la capacità di lavoro professionale a cui, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., è commisurato l'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori non si riferisce solo al reddito effettivamente percepito, ma a quello potenzialmente ritraibile dall'impiego di tutte le proprie risorse lavorative e, quindi, comprende l'obbligo di attivarsi per reperire eventuali ulteriori occupazioni idonee a garantire in maniera soddisfacente le esigenze dei figli.
Infine, rileva il fatto che il Paratore non è più gravato dal contratto di mutuo già menzionato e però è chiamato a dover adempiere alle spese necessarie al mantenimento di un nuovo nucleo familiare, arricchito dalla nascita di un terzo figlio, sicché si ritiene congruo porre a suo carico un contributo per il mantenimento della figlie nella misura di € 700,00 mensili, € 350,00 per ciascuna, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo assunto dal Tribunale di Viterbo in materia in data 11.9.2018, nella misura del 50%.
La domanda con cui la resistente chiede disporsi, in capo al ricorrente, l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, invece, deve essere rigettata.
Il riconoscimento di tale emolumento richiede, oramai, un giudizio monofasico il quale non tiene più conto del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma valorizza la funzione assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile (cfr Cass.ss.uu.18278/2018).
La prima richiede l'accertamento della insussistenza, in capo al coniuge meno abbiente, dei mezzi economici necessari per condurre una vita dignitosa mentre la seconda richiede la verifica dell'effettivo contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, in assenza di altri obblighi, dal coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro (c.f.r. Cass. ord. 21926/2019). Emerge, dunque, la diversità di presupposti e di funzione rispetto all'istituto dell'assegno di mantenimento previsto, all'esito del giudizio di separazione, in favore del coniuge economicamente più debole e finalizzato essenzialmente a garantire a quest'ultimo il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con la conseguenza che la previsione di un assegno di mantenimento in quel giudizio non comporta alcun automatico riconoscimento, in punto di an e di quantum, dell'assegno divorzile essendo, invece, onere delle parti, nell'ottica dell'art. 2697 c.c., la prova dei presupposti e dei fatti modificativi o estintivi di tale diverso diritto.
In ordine alla componente assistenziale, va rilevato come, dalla documentazione in atti, è emerso che la resistente risulta titolare, congiuntamente al fratello, della società Abbigliamento f.lli NI snc di NI RO e NI MO, circostanza da cui può evincersi l'agevole possibilità per la stessa di svolgere attività lavorativa a tempo pieno e con profitto. All'attualità, non può poi rilevare quanto accertato, quasi cinque anni fa con la sentenza definitiva di separazione, circa i risultati economici di detta impresa. Al contrario dall'estratto del conto corrente della società, versato in atti, emerge come la stessa abbia incassi regolari e d'altronde non è ragionevole, in quanto del tutto antieconomico, che una società in perdita sia mantenuta attiva per anni.
Infine, va considerato che la stessa nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di far fronte da CP_1 anni alle esigenze di vita, proprie e delle figlie, grazie all'aiuto economico dei genitori e del fratello, senza allegare ulteriori e specifici fonti di reddito di quest'ultimo diverse da quelle che ritrae dalla gestione del negozio di abbigliamento di cui è amministratore e di cui la sorella ha le quote.
Pertanto, deve dedursi che la resistente disponga di redditi idonei a fronteggiare le proprie necessità di vita, tenuto anche conto della mancata allegazione di spese in ordine all'esigenza abitativa.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, va premesso che la sola durata del matrimonio, di sette anni, non può giustificare la previsione di un assegno divorzile, essendo, peraltro, risultato pacifico tra le parti come la disgregazione dell'unione coniugale si sia verificata diverso tempo prima l'instaurazione del giudizio di separazione. Difatti, non solo la ricorrente non ha indicato le rinunce lavorative e professionali specifiche effettuate per contribuire al ménage familiare e/o alla carriera lavorativa del resistente o almeno quelle derivanti dalla necessità di occuparsi in via esclusiva delle figlie, ma anzi la stessa ha sempre avuto la possibilità di svolgere attività lavorativa presso la società di abbigliamento di cui è socia insieme al fratello.
La natura degli interessi dedotti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. la minore (22.9.2008) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre, con il diritto del padre di vederla liberamente, previo accordo con la stessa, e compatibilmente con le sue esigenze di studio e personali;
2. pone a carico di , l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 PE a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie , NE ma non economicamente autosufficiente e FR, minorenne, la somma complessiva di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con effetti a decorrere dal deposito del ricorso;
3. pone le spese straordinarie occorrenti per entrambe le figlie, da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo, a carico di nella misura del 50%; Parte_1
4. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da con effetti a decorrere Controparte_1 dal deposito del ricorso;
5. compensa le spese di lite;
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 3.4.2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa FR Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco