Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
La confisca per equivalente relativa al reato di corruzione non presuppone necessariamente il conseguimento, da parte del corruttore, di un profitto, stante la natura sanzionatoria della misura. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2010, n. 21027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21027 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Presidente del 13/05/2010
Dott. CASUCCI Giuliano rel. Consigliere SENTENZA
Dott. GALLO Domenico Consigliere N. 690
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico Consigliere N. 1841/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PESCARA;
nei confronti di:
1) ER IN IO N. IL 13/11/1937 C/;
avverso l'ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di PESCARA, del 05/11/2009;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Casucci Giuliano;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Dante Angiolelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 1 ottobre - 5 novembre 2009, il Tribunale di Pescara, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente decisione, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP in sede della somma di Euro 120.000,00 nei confronti di RE ZO IL, indagato del delitto di corruzione. Il tribunale rammentava che la sentenza di annullamento aveva evidenziato che il Tribunale era incorso in travisamento del fatto perché nel caso si versava in ipotesi "di proroga non dei soli lavori di Via Adige, ma dell'intera concessione", proroga disposta in palese violazione di legge e a seguito di varie remunerazioni al Sindaco Cantagallo, all'Assessore Di Blasio e al Dirigente Romanelli, sicché il profitto del reato di corruzione, di cui poteva essere disposto il sequestro, doveva essere individuato nella differenza tra il corrispettivo dell'appalto e il reale prezzo di mercato, da conteggiarsi tuttavia in termini non strettamente aziendalistici.
Evidenziava quindi che nessuno dei lavori appaltati era stato eseguito con la conseguenza che nessun utile era stato conseguito, sicché era impossibile pervenire a quantificazione, anche solo approssimativa, del profitto. Non riteneva accoglibile la richiesta subordinata del PM di mantenere il sequestro sulla parte dei beni corrispondenti all'equivalente della somma corrisposta da RE a Cantagallo d Di Blasio, perché il sillogismo adottato prescindeva dalla considerazione di dati certi per come stabilito nella sentenza di annullamento.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento perché contrasta con l'affermazione della sussistenza del fumus, i pagamenti essendo sinallagmatici alla proroga del contratto di concessione di lavori di manutenzione appaltati, nel cui ambito RE ha eseguito molteplici lavori, circostanza riconosciuta nella stessa sentenza di annullamento;
- violazione di legge perché l'art. 322 ter c.p., comma 2, stabilisce, con specifico riferimento alla posizione del corruttore, la confisca per valore corrispondente a quello del profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale, sicché il sequestro doveva essere mantenuto almeno nella misura di Euro 64.500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile, perché l'art. 325 c.p.p., consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La circostanza che la sentenza di annullamento nulla abbia detto in ordine allo specifico motivo di ricorso proposto dal pubblico ministero contro la prima ordinanza poi annullata, non ha comportato alcuna preclusione. Ed invero l'accoglimento del motivo principale ha comportato l'obbligo per il giudice del rinvio di adeguarsi al dictum della cassazione in relazione all'accertato "travisamento del fatto" e alla nozione di profitto. In tale decisione è rimasta assorbita, ma non esclusa, la questione "minore" del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni per valore che comunque "non può essere inferiore a quello del danaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'art. 322 bis, comma 2". La circostanza che sia stata escluso in concreto il conseguimento del profitto non elide l'operatività del sequestro finalizzato alla confisca, stante la natura sanzionatoria della misura (cfr. Cass. Sez. 5^, 16.1 - 1.4.2004 n. 15445, nonché Cass. SS.UU. 27.3 - 2.7.2008 n. 26654, la quale, nel rammentare l'evoluzione normativa della confisca ha rilevato come "appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione ... Con il termine confisca, in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato". Per avvalorare tale conclusione ha rammentato quindi quanto avvertito sull'argomento anche della Corte Costituzionale fin dagli anni sessanta per cui "la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica". Il suo contenuto "è sempre ... la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa"). La confisca per equivalente disciplina dell'art. 322 ter c.p., comma 2, è in relazione specifica con l'ipotesi di reato di cui all'art.321 c.p., cioè con la norma che sanziona la condotta del corruttore.
La misura di carattere patrimoniale, oggetto del presente procedimento, è applicata nei confronti di soggetto indagato nella qualità di corruttore, da cui discende la sua funzione sanzionatoria (laddove la sopra citata sentenza delle Sezioni Unite ha riguardato la definizione del "profitto" del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca - ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.19 e 53 - nei confronti di ente collettivo).
La sentenza deve in conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara, per nuovo esame che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010