Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 6849
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti può anche prescindere dalla confessione resa dall'imputato, non essendo questa sempre del tutto esaustiva in relazione alla vicenda che forma oggetto dell'imputazione. Ed invero, essa si fonda sulla completezza degli elementi di prova raccolti e sulla previsione della loro immodificabilità per ciò che concerne la compiuta ricostruzione storica del fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato. Ne consegue che nel caso di dissenso da parte del PM alla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento dovrà compiere un apprezzamento in una prospettiva ex ante, che integra un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato; sicché quando la riduzione per il rito venga applicata in dibattimento dovrà emergere dalla motivazione della sentenza l'adeguata dimostrazione della irrilevanza ai fini della decisione di merito adottata dal giudice di ogni e qualsiasi elemento che sia stato acquisito nel corso del dibattimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 6849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6849
    Data del deposito : 20 aprile 1999

    Testo completo