Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti può anche prescindere dalla confessione resa dall'imputato, non essendo questa sempre del tutto esaustiva in relazione alla vicenda che forma oggetto dell'imputazione. Ed invero, essa si fonda sulla completezza degli elementi di prova raccolti e sulla previsione della loro immodificabilità per ciò che concerne la compiuta ricostruzione storica del fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato. Ne consegue che nel caso di dissenso da parte del PM alla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento dovrà compiere un apprezzamento in una prospettiva ex ante, che integra un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato; sicché quando la riduzione per il rito venga applicata in dibattimento dovrà emergere dalla motivazione della sentenza l'adeguata dimostrazione della irrilevanza ai fini della decisione di merito adottata dal giudice di ogni e qualsiasi elemento che sia stato acquisito nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 20.4.99
1. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito GARRIBBA Consigliere N. 798
3. Dott. Antonino ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere N. 30123/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RN TI, nato a [...] il [...];
IO LU, nato a [...] il [...];
RI, NO fiato a Bussolengo il 26.7.1962;
LO CO, AN nato a [...] il [...];
AT NO, nato a [...] il [...]:
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, emessa il 26.1.1998, depositata il 25.3.1998;
visti gli atti, l'impugnata sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dott. Ilario S. MARTELLA,
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori:
Avv.to Dario BOLOGNESI per DI LU;
Avv.to Stefano MENICACCI per RI NO;
Avv.to Paolo DE MEO per AT NO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31.5.1996, il Tribunale di Verona affermava la penale responsabilità (oltreché di altri) di: RN TI, DI LU, RI NO, LO CO AN, AT NO in ordine ai reati continuati di violazione della legge sugli stupefacenti come rispettivamente ascritti in rubrica ed esclusa l'aggravante ex art. 80 co. II D.P.R. 309/90 (attinente alla quantità ingente di sostanza stupefacente) come contestata al RI e al DI al capo I), al AT NO ai capi L) ed M), applicate le attenuanti generiche e riconosciuta per tutti la diminuente per il rito abbreviato (ex art. 442 c.p.p.), condannava:
- RN TI, alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e L. 40 milioni di multa;
- DI LU, alla pena di anni 3 di reclusione e L. 40 milioni di multa;
- RI NO, alla pena di anni 3 di reclusione e L. 40 milioni di multa;
- LO CO AN, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione L 14 milioni di multa;
- AT NO, alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione e L. 40 milioni di multa.
Interposto gravame dal P.M. e dagli imputati, la Corte di appello di Verona, con sentenza in data 26.1.1998, depositata il 26.3.1998, esclusa la diminuente dell'art. 442 c.p.p., determinava le pena come segue:
- per il RN: anni 6 di reclusione e L. 45 milioni di multa;
- per il DI [prosciolto dalla sola imputazione di cui al capo I) della rubrica]: anni 2 mesi 10 di reclusione e L. 20 milioni di multa;
- per il RI: anni 3, mesi 10 di reclusione e L. 45 milioni di multa;
- per il LO CO: anni 2, mesi 4 di reclusione e L. 20 milioni di multa;
- per il AT: anni 3, mesi 10 di reclusione e L. 45 milioni di multa.
Ricorrono per cassazione i nominati imputati e deducono:
- RN TI:
a) inosservanza della legge processuale e carenza ed illogicità di motivazione in relazione all'accoglimento dell'impugnazione del P.M. in riferimento alla non ricorrenza dei presupposti per il rito abbreviato, ex artt. 438 e sgg c.p.p.;
b) inosservanza della legge processuale e carenza ed illogicità di motivazione in relazione al rigetto del proposto gravame attinente alla confisca delle somme sequestrate e depositate presso istituti bancari.
Con il primo motivo si sostiene la illegittimità del diniego del rito abbreviato, poiché è da escludere che l'istruttoria dibattimentale abbia potuto apportare ulteriori elementi processuali rispetto a quelli già acquisiti nei confronti del RN, che, come risulta dallo stesso decreto di rinvio a giudizio, aveva ammesso la propria responsabilità in relazione a tutte le contestazioni. Per quanto attiene al secondo motivo, la doglianza è che la Corte di appello ha trascurato il dato processuale certo ed acquisito dell'acquisto di numerose autovetture, anche di pregio, in un arco breve di tempo da parte del RN;
così come lo stesso giudice ha trascurato il dato documentale dell'indennizzo per oltre L.
4.500.000 da parte di una compagnia di assicurazione.
Risulta, altresì, dagli atti (v. dichiarazioni PR) che il RN svolgeva attività lavorativa in nero.
- DI LU:
in riferimento al delitto ascrittogli al capo A) della rubrica (concorso in importazione illegale in Italia dall'Olanda di sostanza stupefacente - del tipo hashish - per diversi chili e per controvalori superiori ai 20-30 milioni), si sostiene la violazione del combinato disposto degli artt. 267 e 271 c.p.p., nonché violazione dell'art. 416 c.p.p. Si rileva la inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di EN NE e NO AN, nonché delle conversazioni telefoniche sull'utenza istallata presso la stessa abitazione. E ciò per ragioni attinenti tanto al difetto di decreti autorizzativi e di proroga, quanto al mancato deposito nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, ex art. 416 c.p.p., delle bobine contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate: in particolare si evidenzia come il G.I.P. si sia limitato ad un generico richiamo della richiesta del P.M., senza alcuna valutazione critica delle condizioni legittimatrici del ricorso ad un mezzo di ricerca della prova così invasivo della privacy.
In effetti, al momento in cui furono disposte le intercettazioni, non esistevano gravi indizi di reato ex art. 267 c.p.p.: tant'è gli elementi di prova sono costituiti dai risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché dalle dichiarazioni accusatorie della coimputata ST PR, elementi tutti posteriori al decreto autorizzativo di che trattasi.
Si rileva, inoltre, che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, discende anche dalla violazione dell'art. 271 c.p.p., in quanto non depositati al fascicolo del dibattimento dal
P.M., che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione delle prove costituite dalle registrazioni delle conversazioni intercettate. Si censura, altresì il giudice a quo per essere incorso nel travisamento delle risultanze processuali con conseguente mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Contrariamente a quanto affermato in sentenza, si osserva che, rispetto al reato consumato nel gennaio-febbraio 1995, ST PR non ha accusato LU DI, essendosi limitata ad affermare che questi (insieme col RI) aveva solo partecipato al finanziamento di taluni viaggi organizzati dal RN e a specificare nella memoria consegnata al P.M. l'8.5.1995, che lo stesso DI e il RI avevano conosciuto il RN l'estate precedente e avevano partecipato solo alla raccolta dei soldi che furono sequestrati dalla polizia. La PR accusa il DI di aver partecipato solo al tentativo di importare il quantitativo di hashish che sarebbe dovuto essere acquistato con il danaro successivamente sequestrato dalla polizia noi maggio 1995, ma non alla importazione in concorso con lo stesso RN. Ciò stante la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma che DI ebbe a partecipare attivamente alla spartizione dello stupefacente configurandosi, così, il suo concorso nell'importazione, è manifestamente illogica in quanto attribuisce alla sequenza delle espressioni intercettate un significato del tutto incongruo e non coordina in alcun modo le diverse risultanze processuali, obliterando le dichiarazioni di ST PR liberatorie nei confronti del ricorrente.
L'assunto accusatorio non ha, peraltro, alcun fondamento di verità dato che le accuse di ST PR sono totalmente sprovviste di qualsiasi riscontro individualizzante. In definitiva la sentenza impugnata, attribuendo valore di riscontro ad elementi del tutto indifferenti rispetto alla posizione del DI, non osserva il dettato dell'art. 192 co. III c.p.p. e risulta motivata in modo manifestamente illogico.
Ulteriore doglianza del DI è quella concernente la determinazione della pena per la esclusione della diminuente di cui all'art. 442 co. II c.p.p. Si lamenta, altresì, l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 438, 440 e 442 c.p.p. come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81/91, con conseguente mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si osserva che la Corte veneziana, contrariamente all'affermazione di principio secondo cui la giustificazione del dissenso del P.M. deve essere valutata ex ante, ha operato una valutazione ex post, affermando l'utilità dell'istruttoria dibattimentale effettuata al fine dell'accertamento della verità, mentre il dibattimento non ha apportato elementi di novità di qualsiasi genere sulla posizione di esso DI, tanto ciò è vero che le prove a suo carico, come individuate in sentenza, sono costituite dalle dichiarazioni di ST PR, dall'intercettazione ambientale del 26.2.1995 e dal sequestro del danaro del maggio 1995, tutti elementi già acquisiti nel corso delle indagini preliminari.
Ultima doglianza del DI è quella relativa alla commisurazione della pena, apparendo del tutto incongrue le ragioni indicate a giustificazione di un trattamento così severo. Appaiono, poi, eccessive le considerazioni sul comportamento processuale dell'imputato, ponendosi in contrasto logico con la concessione delle attenuanti generiche riconosciute sin dal primo grado di giudizio. - RI NO: si sostiene con riferimento all'imputazione di cui al capo A) (concorso in importazione illegale continuata dal territorio olandese in quello italiano di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish per controvalori superiori a 20-30 milioni per volta), che la stessa sul piano probatorio è oltremodo generica ed evanescente, dal momento che il viaggio che si sarebbe dovuto compiere nell'aprile 1995 dopo la raccolta del danaro per l'acquisto della droga, in effetti non si verificò mai, perché la polizia intervenne sequestrando il danaro.
Con riferimento alle altre due imputazioni, di cui ai capi H) (concorso in importazione dall'Olanda in Italia di hashish per svariati chili) ed I) (concorso nella vendita a AT NO di kg 11 di hashish per complessive L. 45.000.000), si rileva, in ordine al primo addebito, che le dichiarazioni della PR non hanno trovato alcun riscontro, mentre per il secondo addebito l'azione contestata al RI non era punibile ai sensi dell'art. 9 c.p., essendosi il reato sicuramente verificato in Spagna e tenuto conto del minimo della pena per il reato de quo pari ad anni 2.
Da ciò consegue la inosservanza od erronea applicazione della legge penale da parte del giudice a quo, nonché, mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Si censura, quindi, per gli stessi motivi fatti valere dal DI, la sentenza de qua in ordine alla denegata ricorrenza dei presupposti per il rito abbreviato.
Come ultimo motivo si prospetta la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità [art. 606 lett. c) c.p.p.], in quanto il P.M. aveva disposto che le operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni interessanti la posizione del RI avvenissero per mezzo degli impianti istallati presso gli uffici della Questura di Verona, senza, però, evidenziare le eccezionalì ragioni di urgenza che legittimassero una deroga al disposto dell'art. 268 co. III C.P.P..
Le suesposte doglianze fatte valere nell'interesse del RI, dall'avv. DELAINI, vengono riprese dall'altro difensore dell'imputato avv. MENICACCI, il quale si riporta, altresì, a quanto argomentato dall'avv. BOLOGNESI nell'interesse di LU DI, in ordine alla inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione, trattandosi di motivo estensibile.
Il predetto difensore adduce ulteriore doglianza, sostenendo che la sentenza de qua è fondata su risultanze probatorie incerte ed inadeguate, avendo il perito, anziché operare la fedele trasposizione delle conversazioni intercettate, per come le stesse si erano svolte e cioè "in dialetto veneto", è andato oltre il suo incarico effettuando la simultanea traduzione in lingua italiana e così violandosi il disposto dell'art. 143 c.p.p.. Si sostiene, altresì, la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in rel. all'art. 192 dello stesso codice, per illogicità contraddittorietà e mancanza di motivazione, avendo i giudici del merito attribuito fondamentale rilievo alle dichiarazioni accusatorie rese dalla PR ST, la cui collaborazione è stata determinata da uno specifico interesse processuale: evitare di essere arrestata e beneficiare del trattamento di favore riconosciuto ai collaboratori di giustizia.
Difetta, pertanto, il requisito della spontaneità e della costanza del narrato e le dichiarazioni rese si rivelano, nel contempo, dense di contraddizioni e tutt'altro che sovrapponibili. La Corte di appello ha, altresi, omesso di prendere in considerazione la non secondaria circostanza che la PR, con riferimento all'imputazione sub A), riferisce fatti non di sua conoscenza diretta, ma appresi dal RN.
LO CO:
con atto in data 13.2.1998 espone la propria doglianza affermando che l'impugnata sentenza risulta assolutamente manchevole sotto il punto di vista motivazionale e manifesta carenza di logicità. Con atto in data 4.2.1999 il difensore di fiducia, avv. Natale CALLIPARI, censura, con memoria aggiuntiva l'impugnata sentenza per avere il giudice a quo ritenuto attendibili le dichiarazioni della PR, pur essendo carenti di spontaneità e continuamente modificate ed integrate nel corso del procedimento, in riferimento esclusivo agli interessi processuali della stessa dichiarante.
Si censura, inoltre, la Corte di appello per la denegata diminuente per il richiesto rito abbreviato, essendosi violato il principio che la deducibilità di tale rito deve essere valutato allo stato degli atti, e, pertanto, ex ante, alla luce della situazione esistente al momento del dissenso espresso dal P.M.
AT NO:
censura la sentenza impugnata, per non aver dimostrato che effettivamente il RI ebbe a vendere 11 chili di droga (hashish) al RI e che, comunque, il RI si identifichi in esso ricorrente AT.
La PR, pur avendo affermato in alcuni suoi interrogatori di riconoscere la persona del RI nel AT, non dà sufficiente contezza che si tratti della stessa persona.
Anche sulla sussistenza del reato contestato al AT al capo M) della rubrica (per avere detenuto per spaccio grammi 330 di hashish), vi è mancanza di motivazione. Il fatto che nella disponibilità del prevenuto sia stata trovata la somma di L. 51 milioni, non legittima, di per sè, il convincimento che tale somma costituisca il provento della vendita di droga.
Si censura, infine, la sentenza impugnata per quanto attiene alla quantificazione della pena per vizio di motivazione e violazione di legge. Trattasi di affermazione apodittica, quella che asserisce la estrema pericolosità di esso ricorrente, fondata sull'esercizio di un diritto da parte dell'imputato che è quello di non rispondere o, finanche, di mentire in rapporto alle proprie esigenze difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso dell'imputato LO CO AN proposto, con atto del 14.2.1998, in quanto privo totalmente del requisito della specificità, essendo consistita la doglianza nella sola seguente proposizione: "il giudice non ha motivato adeguatamente la predetta sentenza che, infatti, riporta una palese mancanza di logicità".
La specificazione di tali motivi redatta con atto del 4.2.1999 dal difensore del LO CO, avv. Natale CALLIPARI, è da ritenere tamquam non esset, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 co 4^ c.p.p. e 167 disp. artt. c.p.p., la cui ratio è che i "motivi nuovi" devono riguardare i capi e i punti della decisione a cui si riferisce l'originario atto di imputazione (ex art. 581 1^ co., lett. a) c.p.p.), ma dei quali, come si è rilevato, non vi è stata alcuna enunciazione,
Altrimenti opinandosi verrebbero frustrati i termini la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame, prescritti dalla legge (cfr.: Cass. S.U. 25.2.1998, Bono). Si ritiene, altresì, la infondatezza di tutti i restanti ricorsi. Motivo comune fatto valere dai ricorrenti, è quello attinente alla inosservanza, da parte del giudice a quo, della legge processuale, per avere, con carenza e illogicità di motivazione, in accoglimento dell'appello fatto valere dal P.M., escluso nella fattispecie l'applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p. Si sostiene la illegittimità del diniego della ricorrenza del rito abbreviato, dovendosi escludere che l'istruttoria dibattimentale, abbia apportato ulteriori elementi processuali, rispetto a quelli già acquisiti nei confronti di ciascun ricorrente.
Contrariamente all'assunto difensivo, si è rilevato da parte del giudice di appello che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale del 1^ grado di giudizio, elementi decisivi all'accertamento della verità sono stati apportati sia dalla trascrizione delle intercettazioni tra presenti, sia dall'esame degli imputati: in particolare il RN ha ammesso di avere fatto alla PR le confidenze da costei riferite agli inquirenti, mentre il LO CO e il RI, che in precedenza si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno contribuito con le loro dichiarazioni a consentire la valutazione di fatti e circostanze di un certo rilievo per quanto concerne la ricostruzione della verità processuale. Osserva questa Corte che, in tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti, può anche prescindere dalla confessione resa dall'imputato, non essendo questa sempre del tutto esaustiva in relazione alla vicenda che forma oggetto dell'imputazione. Essa si fonda, invece, sulla completezza degli elementi di prova raccolti e sulla previsione della loro immodificabilità per ciò che concerne la compiuta ricostruzione storica del fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato. Da parte del giudice del dibattimento, nel caso di dissenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato, va apprezzata nell'ottica di una prospettiva ex ante. Tale valutazione integra un giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata. Ciò significa che, quando la riduzione per il rito sia stata applicata, dovrà emergere, dalla motivazione della sentenza, l'adeguata dimostrazione della irrilevanza, ai fini della decisione di merito adottata dal giudice, di ogni e qualsiasi elemento che sia stato acquisito nel corso del dibattimento. Per converso, come correttamente e incensurabilmente rilevato dal giudice di appello, in subiecta materia, tale riduzione è stata illegittimamente applicata, risultando dalla stessa motivazione della sentenza che elementi acquisiti nel corso del dibattimento sono stati effettivamente utilizzati al fine di decidere, talché, la situazione, valutata con riguardo al momento della mancata prestazione del consenso da parte del P.M., era tale da far ragionevolmente prevedere la utilità di ulteriori approfondimenti, in sede di giudizio, delle già acquisite risultanze (cfr.: Cass. Sez. I, 26.1.1994, Reho). Con specifico riferimento alle ulteriori doglianze fatte valere da ciascun ricorrente, si osserva:
- RN TI: la prospettata violazione della legge processuale in una con il difetto di motivazione per la confisca dei valori sequestrati non ha fondamento, avendo sul punto il giudice di merito, in totale aderenza alle risultanze processuali, rilevato l'assenza di qualsiasi prova che legittimi il convincimento che il danaro sequestrato abbia una provenienza diversa dal traffico di sostanze stupefacenti, ammesso dallo stesso prevenuto. Il guadagno "in nero" asserito dal RN, derivante dall'attività di muratore, come rilevato dall'impugnata sentenza, è rimasto privo del benché minimo riscontro documentale e testimoniale, talché si è legittimamente proceduto al sequestro e alla confisca del danaro (ex art. 240 c.p.), trattandosi di frutto del commercio della droga. - DI LU: ha riproposto in sede di giudizio di legittimità le stesse questioni fatte valere nel corso del giudizio di appello, che la Corte territoriale ha vagliato e deciso con motivazione logico - giuridica ineccepibile.
Sulla prospettata violazione degli artt.li 267, 271 e 416 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche, per difetto di motivazione e mancato deposito dei decreti autorizzativi e di proroga, nonché per mancato deposito nella cancelleria del G.I.P. delle bobine contenenti le conversazioni intercettate, si osserva: tali censure sono destituite di fondamento, in quanto dal testo del decreto autorizzativo risulta soddisfatta la richiesta esigenza normativa ex art. 267 c.p.p., essendovi indicati oltre al titolo del reato legittimante il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità (v. richiamo alle indagini di p.g., da cui emerge che il AN, già indagato per traffico di droga, si sarebbe servito per la gestione dell'illecito commercio dell'abitazione di Verona specificamente indicata, dove avvenivano gli accordi per la consegna della droga stessa: da qui la necessità della intercettazione per acquisire elementi utili per la identificazione dei responsabili). Anche l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni, risulta soddisfatto, avendo ad oggetto detta proroga la persistente attualità delle condizioni legittimanti il provvedimento genetico del nesso di ricerca della prova e, come tale, con aspetti di minore specificità; talché la prospettata esigenza motivazionale può ben dirsi risolta col dare atto della costatata plausibilità delle ragioni già esposte (cfr.: Cass. pen. Sez. VI, 7.4.1995 n. 3784, Calone), Parimenti infondate appaiono le altre censure dedotte e sempre attinenti alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, prospettate nel corso del giudizio di appello.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (S.U. 16.5.1996 Sala), in materia di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione degli artt. 267 e 268 1^ e 3^ co. c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali, ne determinano semmai l'invalidità.
Consegue che il ritardato deposito delle intercettazioni stesse non comporta la loro inutilizzabilità, non essendo la detta sanzione prevista dall'art. 271 1^ co. c.p.p. per siffatti vizi, talché l'eccezione appare tardiva in quanto non proposta, ai sensi dell'art.182 c.p.p., nel termine previsto dall'art. 524 c.p.p.
È, altresì, inaccoglibile la censura di travisamento mossa al giudice a quo, delle risultanze processuali "con conseguente mancanza o manifesta illogicità della motivazione".
Va premesso che nel vigente ordinamento processuale, il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione, non può divenire giudice del contenuto della prova, e cioè assolvere un compito estraneo a quello istituzionalmente devolutogli, anche perché, col nuovo codice di rito, è stato espunto il travisamento di fatto dai vizi concernenti la motivazione, essendosi richiesto che eventuali contrasti siano interni alla motivazione stessa, così escludendosi la comparazione fra un dato della motivazione ed un altro dato ad esso esterno.
Ciò posto, si rileva che il giudice a quo ha enunciato, con adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, in riferimento alla imputazione di cui al capo A) della rubrica (concorso in importazione illegale in Italia dall'Olanda di varie partite di hashish, per diversi chili e per controvalori superiori ai 20-30 milioni) le seguenti prove: la chiamata in correità della PR, con molteplici elementi di riscontro, tra cui l'intercettazione della conversazione del 26.2.1995, nel corso della quale il DI partecipa attivamente "alla decisione finalizzata alla spartizione dell'hashish e del danaro"; mentre per l'ultimo viaggio, non realizzatosi per l'intervento della polizia, se ne è sottolineata l'estrema significatività dal momento che lo stesso imputato ha finito per ammettere la sua partecipazione alla raccolta del danaro finalizzato all'acquisto di droga, con una quota personale, Priva di fondamento è, poi, l'ulteriore doglianza attinente alla commisurazione della pena (anni 2, mesi 10 di reclusione, L. 20 milioni di multa), la cui entità è stata adeguatamente giustificata dal giudice del merito, tenuto conto della notevole quantità di hashish oggetto dell'illecita importazione e delle modalità di esecuzione del reato (uso di veicolo con sottofondo), il tutto ritenuto indice di notevole pericolosità sociale.
- RI NO: le censure prospettate con il proposto ricorso (v. supra) appaiono del tutto disattese dalla congruità logica degli argomenti adoperati dal giudice di merito nella formazione del suo convincimento: così alla affermazione della PR secondo cui (in riferimento all'addebito di cui al capo A) il denaro necessario all'acquisto di hashish veniva posto a disposizione dal RN, in buona parte dal AN e, saltuariamente, dallo stesso RI, che contribuì a versare il danaro sequestrato dalla polizia in occasione dell'ultimo viaggio programmato andato a vuoto, fa riscontro sia l'effettivo sequestro operato dagli organi di investigazione, sia dalle affermazioni fatte dallo stesso RI, oggetto di intercettazione, di avere partecipato a più finanziamenti. Per il delitto di cui al capo H) (viaggio in Olanda, finalizzato alla importazione di hashish in Italia), le dichiarazioni della PR hanno trovato riscontro nell'intercettazione del 5.7.1995, nel cui contesto il RN conferma che il RI, con OR ER, gli aveva chiesto l'auto in prova per acquistarla, nonché dal successivo sequestro di detta autovettura (tipo Opel). Anche per quanto concerne il delitto sub 1) (vendita a AT NO di circa 11 chili di hashish per un prezzo complessivo di L. 45 milioni), il giudice del merito ha pertinentemente riscontrato l'accusa della PR, sia sulla base delle ammissioni fatte dal RI nelle telefonate intercettate (di avere fornito al "D 11 kg fumo al prezzo di L.
4.300 al grammo), sia dal sequestro della "NG ER" in capo al AT, detto appunto CK.
Nè ha fondamento l'assunto che il reato de quo non era da ritenersi punibile ai sensi dell'art. 9 c.p., "per essersi detto reato sicuramente verificato in Spagna e tenuto conto del minimo della pena previsto e pari ad anni 2".
Si osserva che il locus commissi delicti risulta correttamente in rubrica indicato "in Verona nel febbraio 1995" e ciò in applicazione del principio di territorialità della legge penale di cui al 2^ co. dell'art. 6 c.p., per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si è ivi realizzata soltanto in parte, tale termine deve intendersi in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Ne consegue che, come nella fattispecie, una volta concertata in Italia l'azione criminosa diretta all'importazione nel territorio dello Stato di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, ivi apprestando anche i mezzi finanziari necessari per gli acquisti, la fattispecie criminosa, ancorché accertata all'estero, è da considerare come realizzata in Italia, per cui deve escludersi la necessità della richiesta ministeriale per la sua procedibilità nel territorio dello Stato (cfr.: Cass. Sez. VI 6.12.1988, Trimboli). Tutto ciò a prescindere dal rilievo che per la determinazione del limite di pena per la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni, stabilito dal co. 1^ dell'art. 9 c.p. per la punibilità del delitto comune commesso dal cittadino all'estero, si deve tener conto degli aumenti derivanti dalla contestazione delle circostanze aggravanti, nella fattispecie art. 80 co.2^ D.P.R. 9.10.1990: v. capo 1) della rubrica.
Parimenti priva di fondamento è l'ulteriore censura attinente alla inosservanza della norma processuale, per essere state le operazioni di intercettazione compiute per mezzo di impianti installati presso gli uffici della Questura di Verona. Sul punto vi è adeguata motivazione, evidenziata nel decreto de quo dalla contingente impossibilità di esecuzione di dette operazioni presso gli uffici della procura della Repubblica di Verona.
Infondata è l'ulteriore doglianza concernente la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per essere stata operata la trascrizione dai periti in lingua italiana, mentre le conversazioni sono avvenute in dialetto veneto.
Invero, non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 e 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale, avendo il giudice di merito correttamente deciso che, alla stregua dell'incarico conferito ai periti (di provvedere "alla integrale e fedele trascrizione delle intercettazioni ambientali e telefoniche") non potessero sorgere dubbi sulla fedeltà delle trascrizioni delle conversazioni in dialetto veneto, dal momento che delle stesse erano state incaricate delle persone esperte di quel dialetto (cfr.: Cass. pen. Sez, V 30.1.1996, n. 931). - AT NO: le doglianze da questi prospettate appaiono infondate, al limite dell'ammissibilità, in quanto attinenti ad elementi di fatto adeguatamente valutati dal giudice a quo. La chiamata in correità della PR è contrassegnata da numerosi riscontri individualizzanti, quali: il riconoscimento in fotografia per cui il "D viene identificato con il AT NO che, peraltro, la stessa PR spiega avere incontrato più volte. EI ha riferito che nel traffico illecito della droga veniva usata una NG ER: la polizia rinviene nel garage dello stesso AT un'auto di tale tipo avendo un sottofondo identico a quello riferito dalla PR e rileva in tale autovettura la presenza di una somma pari a poco più di 51 milioni di lire. Fondatamente il giudice a quo ha ritenuto del tutto inattendibile la successiva ritrattazione fatta dalla stessa PR, anche alla stregua degli ulteriori riscontri, come l'affermazione del RI concernente la precisazione che la NG ER era un veicolo di CK, nonché quelli evidenziati da tutta una serie di intercettazioni telefoniche richiamate in sentenza (v. foglio 20). Altrettanto fondatamente il giudice del merito ha ritenuto la sussistenza del collegamento fra il danaro sequestrato e il traffico di droga, sia perché il AT nessuna spiegazione ha fornito in ordine al possesso di un'auto truccata e sia stante il rinvenimento del danaro nel doppio fondo del mezzo stesso. Dai suesposti rilievi, conseguono le statuizioni come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
DICHIARA inammissibile il ricorso di LO CO AN. RIGETTA i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in via tra loro solidale, nonché in solido con il LO CO a pagare le spese processuali.
Condanna il LO AC a versare L.. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999