Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 42476
CASS
Sentenza 20 settembre 2013

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In tema di sequestro preventivo "per equivalente" di somme depositate su conti correnti intestati ad una società, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare, la sopravvenuta indisponibilità delle somme in capo all'originario legale rappresentante, per effetto della sua sostituzione.

Salva l'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 19, comma secondo, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, in quanto gli artt. 24 e ss. del citato D.Lgs. non contemplano i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento.

Commentario1

  • 1Reato tributario, legale rappresentante, beni societari, sequestro preventivoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2013, n. 42476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42476
Data del deposito : 20 settembre 2013

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