Sentenza 27 febbraio 2015
Massime • 1
L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con il quale il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori quote societarie, due ditte individuali e i relativi compendi aziendali e conti correnti, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita).
Commentari • 3
- 1. Il sequestro del cellulare nella giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2025
- 2. Sequestro informatico, legittimo solo se .. (Cass. 34265/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2021
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sent., (ud. 22/09/2020) 02-12-2020, n. 34265 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - Dott. APRILE Ercole - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.L., nata (OMISSIS); A.B., nata a (OMISSIS); A.A.G., nato a (OMISSIS); L.M., nata a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze emessa il 16/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvestri Pietro; udite le …
Leggi di più… - 3. Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2015, n. 13594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13594 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 27/02/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 300
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 127/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore di:
TU VI, nato a [...], il [...];
AB NG, nata a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 15/9/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'imputato l'avv. Calderazzo Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta da TU VI, indagato per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 e L. n. 203 del 1991, art. 7 e da AB NG,
moglie del primo e terza interessata nella sua qualità di proprietaria di alcuni dei beni assoggettati al vincolo, avverso il decreto di perquisizione e conseguente sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 19 agosto 2014, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro le quote della Pubblicità e Servizi s.r.l., le ditte individuali Pubblicità e Servizi di TU VI e Pubblicità e Servizi di AB NG, nonché i relativi compendi aziendali e conti correnti, oltre alle somme di danaro ed ai titoli di credito rinvenuti nell'abitazione dei due suddetti coniugi.
2. Avverso l'ordinanza con unico atto a firma del comune difensore ricorrono nelle rispettive qualità sopra ricordate il TU e la AB deducendo violazione di legge.
2.1 Sotto un primo profilo i ricorrenti lamentano l'originaria nullità del provvedimento genetico per il difetto di motivazione in ordine alla affermata relazione tra i beni sequestrati e ai reati per cui si procede, nonché in merito ai fatti addebitabili ai ricorrenti e alle concrete esigenze probatorie al cui soddisfacimento il sequestro era destinato. Ed in tal senso viene altresì evidenziata l'illegittimità del tentativo del Tribunale di colmare le radicali lacune motivazionali del decreto del pubblico ministero.
2.2 Sotto altro profilo viene invece denunciato il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato in merito alle specifiche obiezioni sollevate con la memoria depositata all'udienza del 10 settembre 2014 dalla difesa e finalizzate, anche attraverso la produzione di idonea documentazione, a contestare la sussistenza di qualsiasi relazione tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. In particolare è fondata la censura relativa alla nullità originaria e insanabile del provvedimento genetico.
2.1 In proposito è necessario ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, nonché dell'inerenza o pertinenzialità della stessa all'accertamento del medesimo (ex multis Sez. 6^, n. 5930 del 31 gennaio 2012, Iannella, Rv. 252423;
Sez. 2^, n. 23212 del 9 aprile 2014, P.M. in proc. Kasse, Rv. 259579). Ed infatti, l'onere motivazionale assegnato al pubblico ministero dall'art. 253 c.p.p. investe prima di tutto l'identificazione della relazione che le cose sequestrate presentano con il reato, la cui sussistenza, nelle forme tipizzate dalla norma, costituisce presupposto legittimante l'apposizione del vincolo reale, ed in secondo luogo l'individuazione della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti (Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226713).
2.2 Peraltro le condizioni alle quali può ritenersi assolto tale onere motivazionale non possono che variare in ragione del fatto in concreto ipotizzato e del tipo di illecito a cui concretamente viene ricondotto, nonché della natura del bene che si intende sequestrare. In tal senso la qualifica di quest'ultimo come corpo del reato ovvero di cosa pertinente al medesimo e la stessa esigenza probatoria sottesa al sequestro possono risultare in re ipsa o anche solo dalla sommaria enunciazione del fatto oggetto di investigazione. È dunque compito del pubblico ministero procedente modulare la specificità dell'apparato giustificativo del provvedimento di sequestro in relazione alle effettive peculiarità del caso concreto.
2.3 Spetta invece al Tribunale investito dell'istanza di riesame verificare la effettività e completezza della motivazione del provvedimento impugnato alla luce dei ricordati principi, senza peraltro che gli sia attribuito il potere di integrarla autonomamente, giacché il suo difetto è vizio genetico dello stesso che ne comporta l'originaria nullità (in tal senso le Sezioni Unite Ferrazzi citate in precedenza e da ultima ed ex multis Sez. 3^, n. 37187 del 6 maggio 2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241).
2.4 Nel caso di specie il provvedimento del pubblico ministero - puntualmente allegato al ricorso - si è limitato ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti, senza contenere alcuna descrizione di questi ultimi ovvero di altri elementi in grado di evidenziare, anche solo implicitamente, per quale ragione i beni di cui è stato disposto il sequestro debbano o anche solo possano ritenersi il corpo dei reati ipotizzati o cose pertinenti ai medesimi (categorie peraltro indistintamente evocate nella parte motiva del decreto), nonché quali le finalità probatorie - e non di altro genere - perseguite attraverso l'apposizione del vincolo. Descrizione tanto più necessaria nello specifico attesa la peculiare natura tanto degli illeciti ipotizzati che dei beni assoggettati al vincolo, di per sè inidonea ad evidenziare uno qualsiasi dei rapporti ipotizzati tra i primi e i secondi, nonché l'esigenza probatoria perseguibile nell'immediato solo attraverso il sequestro di questi ultimi.
2.5 In tal senso il decreto che ha disposto il sequestro deve ritenersi viziato per difetto assoluto di motivazione. Vizio che in realtà il provvedimento impugnato ha in qualche modo rilevato, per come si evince dallo stesso testo dell'ordinanza, ma che ha cercato illegittimamente di sanare integrando la motivazione mancante invece di procedere all'annullamento del suddetto decreto come avrebbe dovuto.
3. Ritenute a questo punto assorbite le ulteriori doglianze dei ricorrenti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'annullamento deve essere esteso anche al decreto con il quale il pubblico ministero aveva disposto il sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il Decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il 19 febbraio 2014. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015