Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cose non pertinenti al reato non è applicabile, in ragione della natura sanzionatoria di tale forma di confisca, nei confronti delle persone giuridiche per fatti-reato commessi in data anteriore all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità amministrativa da reato.
Commentario • 1
- 1. Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2006, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/12/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1743
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 27516/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ideai Standard Italia s.r.l., avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 2 febbraio 2006, di conferma del provvedimento di sequestro preventivo del g.i.p. del Tribunale di Salerno, in data 21 dicembre 2005;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Sentito il Pubblico Ministero in persona, del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. DI GARBO Gianfranco, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 2 febbraio 2006, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse della società Ideai Standard, confermava il provvedimento adottato dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale il 21 dicembre 2005 di sequestro preventivo delle somme di denaro profitto dell'ipotizzato delitto di truffa ai danni dello Stato.
Il provvedimento ha riferimento ad una complessa ed articolata vicenda originata dalla chiusura dello Stabilimento dell'Ideai Standard di Salerno, avvenuta nel mese di Dicembre del 1998. Secondo la prospettazione accusatoria, in parte fatta propria dal g.i.p., a seguito della chiusura del suddetto stabilimento sarebbe stata prospettata una soluzione che avrebbe garantito la ricollocazione della maggior parte delle maestranze presso l'azienda Cecam (poi Seafarm e successivamente Seapark) avente come oggetto sociale la realizzazione e gestione di un parco tematico marino e delle connesse strutture destinate all'attività turistica e dello spettacolo, che si obbligava ad acquisire le aree immobiliari sede dell'Ideai Standard, garantendo la riassunzione di tutti i dipendenti che non avessero, nel frattempo, maturato il diritto al trattamento pensionistico. Il successivo sviluppo degli avvenimenti avrebbe evidenziato, tuttavia, come la intera operazione negoziale e finanziaria fosse solo fittizia e formale, in realtà sorretta da un intento di natura speculativa, caratterizzato da una sequenza di obiettivi: chiusura dell'azienda, alienazione dei suoli, mancata esecuzione dell'iniziativa del cd. Parco Acquatico, frazionamento e vendita dei suoli già sede dell'opificio industriale. L'utilizzo, pertanto, del collegamento fra le società che si sono succedute nel tempo (in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali), nel progetto di realizzazione del parco acquatico ovvero di attività ad esso connesse, con la creazione e la operatività di un gruppo di società di comodo appositamente costituite per simulare l'avvio di programmi di reindustrializzazione del parco marino, ma in realtà strumentali all'indebito conseguimento del trattamento di integrazione salariale della CI.G.S., delle indennità di mobilità e degli altri benefici di cui alla L. n. 223 del 1991, nonché alla acquisizione di aree destinate ad insediamenti edilizi, commerciali, industriali a prezzi inferiori all'effettivo valore, hanno comportato la contestazione di molteplici condotte criminose. In particolare, la circostanza che la Ideai Standard avesse ottenuto la corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria pari a L.
2.618.150.000 per un totale complessivo di 405.960 ore, il cui pagamento veniva autorizzato dall'INPS di Salerno, determinava la contestazione a molteplici soggetti coinvolti nella vicenda del delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in Salerno il 27 ottobre 2000. In relazione alle somme individuate nella contestazione i giudici di merito evidenziavano che tali somme erano state, materialmente, erogate ai lavoratori delle società Ideai Standard e Seapark, estranei ai reati ipotizzati, con la conseguenza che non potevano essere sottoposte ne' al sequestro cd. impeditivo (non essendo naturalmente ravvisabile il pericolo che la libera disponibilità di tali somme da parte dei lavoratori, estranei ai fatti, potesse aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolarne la commissione di ulteriori), ne' al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 322 ter c.p., comma 1, prima parte,(ostandovi il disposto di cui all'art.240 c.p., comma 3, e art. 322 ter c.p., comma 1, prima parte,
trattandosi di beni appartenenti a persone estranee al reato). Poiché il reato di truffa aggravata risultava consumato dopo l'entrata in vigore (in data 26.10.2000) della L. 29 settembre 2000, n. 300, pubblicata sulla G.U. del 25.10.2000, i Giudici di Merito
ritenevano che si potesse e dovesse procedere al sequestro dei beni di cui gli indagati di tali reati avessero la disponibilità per un valore corrispondente ai profitti, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e art. 2 bis c.p.p., e art. 640 guater c.p., in relazione all'art. 322 ter c.p., comma 1, ultima parte. In tema, infatti, di confisca obbligatoria, argomentavano ancora i Giudici di merito, l'art. 322 ter c.p., introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro bene, sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita od il trasferimento irrecuperabile. Nella fattispecie in esame, proprio la impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca delle somme di denaro profitto del reato di truffa ipotizzato - in quanto finite nella disponibilità di persone estranee al reato - consentirebbe, secondo l'avviso dei giudici di merito, il sequestro dei beni di cui gli indagati di tale reato abbiano la disponibilità per un valore corrispondente a tali profitti, nella ipotesi in cui non si riesca a sequestrare tali somme presso la Società Ideai Standard s.r.l. e Seapark S.p.a. che le hanno illecitamente percepite. Rispondendo ad eccezione difensiva, il Tribunale precisava che, se non può trovare applicazione la normativa di cui alla L. n. 231 del 2001, in quanto entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto oggetto di esame, nulla preclude la possibilità di ricorrere al sequestro "per equivalente" ex art. 322 ter c.p., e art. 640 guater c.p., anche in danno e nei confronti di persone giuridiche, sia pure con finalità non sanzionatorie, atteso che si tratta proprio del soggetto giuridico cui sono riferibili gli emolumenti oggetto del reato di truffa. La possibilità di attingere al patrimonio della persona giuridica in sede di sequestro per l'apprensione del "profitto" (sia pure per equivalente) si giustifica, ad avviso del Tribunale, non sulla base della "criminalizzazione" della condotta dell'ente quanto, piuttosto, nel rapporto di immedesimazione fra persona giuridica e persone fisiche che l'ente rappresentano cui è riconducibile la condotta criminosa oggetto di contestazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti circa il fumus.
In relazione, poi, alla ulteriore eccezione difensiva afferente la insussistenza di qualsivoglia profitto in quanto le somme di denaro sarebbero state erogate ai lavoratori, terzi estranei al reato, secondo il Tribunale sarebbe la stessa formulazione della norma a consentire che il profitto può essere procurato "a sè ovvero ad altri" fermo restando la sua ingiustizia, che nella specie ricorrerebbe atteso che le elargizioni erogate in favore dei lavoratori in realtà non erano dovute per difetto dei presupposti di legge cui la corresponsione degli indicati trattamenti era subordinata e la cui erogazione è stata, proprio, il frutto di una attività truffaldina. Propone ricorso per Cassazione il difensore della Ideai Standard, deducendo:
a) L'estraneità della persona giuridica Ideai Standard rispetto al procedimento penale pendente contro gli indagati.
Anche in una prospettiva meramente astratta non sarebbe chiaro, ad avviso del ricorrente, come possa integrare il fumus dell'asserito reato la procedura per la dismissione dell'unità produttiva di Fuorni, nel corso della quale, previo accordo con altre società e in particolare sotto il diretto controllo dei competenti Ministeri, Ideai Standard s.r.l. si sarebbe adoperata esclusivamente per salvaguardare gli interessi dei dipendenti senza alcun accordo fraudolento ne' vantaggio patrimoniale. Risulterebbe al contrario addirittura per tabulas che la Società si era impegnata a cedere gratuitamente l'area in cui insisteva il suo stabilimento ad un Ente pubblico, affinché il Consorzio Cecam potesse realizzare il progetto di un parco acquatico, che avrebbe consentito la ricollocazione di tutti i lavoratori della fabbrica costretta alla chiusura. Se il progetto non si è poi realizzato, ciò non potrebbe essere imputato in alcun modo ad Ideai Standard s.r.l., ne' gli organi inquirenti avrebbero acquisito elementi che provino il contrario. b) Erronea applicazione dell'art. 640 c.p., (art. 606 c.p.p., lettera b)), per l'assenza di qualsiasi profitto nell'ipotizzato reato di truffa. La Ideai Standard avrebbe acceduto alle richieste del sindacato e dello stesso Ministero del lavoro, accettando di utilizzare l'ulteriore (possibile, ma certo non obbligatorio) ammortizzatore sociale della C.I.G.S., e anticipando più di due miliardi, ai lavoratori interessati, versando somme ancor maggiori al nuovo operatore e agli stessi ex dipendenti e cedendo a prezzo agevolato gli immobili, il tutto all'esclusivo fine di rendere effettiva e concreta la ricollocazione dei lavoratori in una nuova realtà produttiva, mentre avrebbe potuto licenziare subito i suoi dipendenti, facendo gravare sul Ministero del lavoro i costi della indennità di mobilità spettante ex lege ai dipendenti licenziati. Il successivo rimborso da parte dell'I.N.P.S. non avrebbe fatto altro che reintegrare parzialmente il patrimonio della società. Nè il vantaggio patrimoniale che hanno avuto i dipendenti Ideai Standard potrebbe essere letto come ingiusto profitto procurato ad altri, in applicazione del principio giurisprudenziale che non costituisce profitto ingiusto la corresponsione della retribuzione. c) erronea applicazione dall'art. 322 ter c.p., (art. 606 c.p.p. lettera b)).
Il ricorrente afferma che, in forza del principio di legalità, non sarebbe possibile fare ricorso ne' al D.Lgs. n. 231 del 2001, non ancora operante al momento del fatto, ne' alla normativa codicistica, la cui applicazione costituirebbe un aggiramento del divieto di retroattività sancito dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art.
3. Comunque, il disposto dell'art. 322 ter c.p., prevederebbe una misura sanzionatoria che consente di colpire lo stesso reo, con la sentenza di condanna, in modo da estendere sul piano oggettivo l'ambito delle cose assoggettabili al provvedimento, ma non di trasferire la misura stessa su un altro soggetto, nel caso di specie la società Ideai Standard, che non ha percepito alcun profitto e che non potrà mai essere colpita dalla misura definitiva perché non assoggettabile quale incolpata al procedimento di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi e in applicazione dei principi di seguito espressi.
La stessa ordinanza impugnata esclude l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, trattandosi di normativa entrata in vigore successivamente alla data di commissione del fatto reato oggetto di contestazione, ritenendo, peraltro, che sia possibile ricorrere al sequestro per equivalente dei beni della società Ideai Standard, dovendosi applicare gli art. 322 ter c.p., e 640 guater c.p., anche in danno e nei confronti di persone giuridiche, sia pure con finalità non sanzionatorie, atteso che si tratta proprio del soggetto giuridico cui sono riferibili gli emolumenti oggetto del reato di truffa", e ciò si giustificherebbe "non sulla base della criminalizzazione della condotta dell'ente quanto, piuttosto, nel rapporto di immedesimazione fra persona giuridica e persone fisiche che l'ente rappresentano cui è riconducibile la condotta criminosa oggetto di contestazione". Le suesposte argomentazioni non sono condivisibili. Il disposto dell'art. 322 ter c.p., al quale rinvia l'art. 640 quater c.p., prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto (Sez. Un. 25 Ottobre 2005, n. 41936, Muci, riv. 232164). Il dato testuale ineludibile, pertanto, è che la confisca (e il sequestro ad essa finalizzato), quando sia "per equivalente" è consentita soltanto nei confronti del "reo". La finalità del D.Lgs. n. 231 del 2001, è stata proprio quella di prevedere una responsabilità dell'ente, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, sanzionabile anche con la confisca per equivalente (artt. 19 e 53, D.Lgs. cit.). Tale normativa configura la responsabilità degli enti come autonoma, anche se alla base di essa si colloca il rapporto di carattere organico sussistente con la persona fisica autore del reato, che porta quest'ultima a tenere una condotta illecita "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (D.Lgs. cit., art. 5): si tratta, peraltro, di un collegamento tra individuo e persona giuridica che, in alcuni casi sfuma quasi del tutto (D.Lgs. cit., art. 8, quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile) e che ha principalmente lo scopo di salvaguardare il nuovo modello di responsabilità da censure di incostituzionalità con riferimento al rispetto del principio di personalità della responsabilità penale e della sanzione (art. 27 Cost., comma 1). È bensì vero che anche prima dell'entrata in vigore della citata normativa la giurisprudenza aveva ritenuto applicabile la confisca anche nei confronti di soggetti sforniti di capacità penale e, quindi, anche nei confronti di persone giuridiche "dovendo a tali persone, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti" (Sez. 2^, 14 dicembre 1992, n. 11173, Tappinari, riv. 193422; Sez. 6^, 8 giugno 2000, n. 2643, Mariniello, riv. 217567; Sez. 1^, 9 dicembre 2004 - 21 gennaio 2005, n. 1927, Ambrono, riv. 230905), ma dall'esame delle fattispecie si evince chiaramente che si tratta sempre della confisca delle cose direttamente pertinenti al reato, in relazione alle quali viene in evidenza il carattere non sanzionatorio ma di misura di sicurezza patrimoniale della confisca.
La confisca per equivalente, invece, oltre a caratterizzarsi per la sua applicabilità a cose non pertinenti al reato, non essendo richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo essere detti beni diversi dal profitto o prezzo del reato stesso (cfr. Sez. Un. n. 41936 del 2005 cit.), ha natura sanzionatoria, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata. Infatti, la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, così da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46). La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già chiarito, sulla base di tale premessa, che la confisca per equivalente, prevista dagli artt. 322 ter e 640 guater c.p., essendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatolo (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napoletano, riv. 228750; Sez. Un. N. 41936 del 2005 cit.).
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto "il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cose non pertinenti al reato non è applicabile nei confronti delle persone giuridiche per fatti-reato commessi in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Nel caso di specie, è stato disposto il sequestro per equivalente nei confronti della società Ideai Standard, per finalità di confisca in relazione al profitto del reato di truffa aggravata procurato ad "altri", cioè ai lavoratori che avevano indebitamente percepito il trattamento di C.I.G.S., e con riferimento a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, pertanto, in applicazione del suddetto principio, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro del g.i.p. del Tribunale di Salerno in data 21/12/2005, disponendo la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del g.i.p. del Tribunale di Salerno in data 21/12/2005, disponendo la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007