Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante dell'ente e quest'ultimo sia utilizzato come apparato fittizio per commettere gli illeciti.
Commentario • 1
- 1. Reato tributario, legale rappresentante, beni societari, sequestro preventivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2012, n. 15349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15349 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 23/10/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1961
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 13988/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM SA N. IL 28/02/1986;
avverso l'ordinanza n. 29/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 20/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI ELISABETTA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, sez. Riesame, con ordinanza del 20 febbraio 2012 ha confermato il sequestro preventivo per equivalente dei beni, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina in data 26 gennaio 2012, nei confronti di IM ND, indagata per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, perché, nella qualità di amministratore unico della CAGIS Italiana srl, al fine di evadere le imposte IRES e IVA, non presentava, pur essendone obbligata, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'anno 2007, evadendo IRES per Euro 133.414,00 ed IVA per Euro 385.981,00 fatti accertati in Messina il 31 dicembre 2008. 2. L'indagata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in riferimento alla Legge Finanziaria 2008,
art. 1, comma 143, in quanto il decreto di sequestro preventivo riguarderebbe la IM nella qualità di amministratrice unica e legale rappresentante di una società e la norma richiamata non ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche per i reati tributari, quando le stesse siano beneficiane esclusive, come nel caso di specie, degli eventuali profitti illeciti;
2) Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento all'art. 322 ter c.p. e art. 25 Cost., in quanto risultano violati il principio di legalità perché il sequestro per equivalente può essere esteso al solo prezzo del reato e non già al profitto;
3) Nullità dell'ordinanza per violazione di legge e per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla determinazione della somma sottoposta a sequestro ed apparenza della motivazione resa per relationem, in riferimento all'omessa motivazione sui contenuti di una memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, nella quale si avanzava richiesta di rideterminazione del quantum dell'imposta evasa alla luce della detraibilità dell'IVA sugli acquisti annotati nella contabilità, IVA che la stessa Guardia di finanza aveva quantificato in 302.520,49 Euro. In tale memoria si contestava il ricorso al metodo di accertamento induttivo, atteso che non erano state riscontrate irregolarità ne' formali, ne' sostanziali nelle scritture contabili;
4) Nullità del sequestro preventivo e degli atti successivi, per omessa notifica dell'informazione di garanzia, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in quanto l'art. 369 c.p.p., impone al P.M. di informare l'indagato del compimento dell'atto di sequestro preventivo, almeno contestualmente al compimento dell'atto stesso, cosa non verificatasi nel caso di specie;
tale nullità era stata evidenziata nell'atto di riesame ed il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla specifica doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso risultano infondati. Per quanto attiene al primo motivo, se è ben vero che ne' il D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, ne' altra fonte normativa prevedono i reati fiscali tra le fattispecie presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, tanto da giustificare la confisca per equivalente citato D.Lgs., ex art. 19, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato che il sequestro preventivo in relazione a reati tributari possa attingere i beni riferibili anche ad una persona giuridica, quando l'entità giuridica sia stata creata dall'indagato stesso, anche strumentalmente, ossia per farvi rifluire i profitti degli illeciti fiscali, dando luogo al fenomeno della cd. società-schermo, utilizzata dal reo per commettere gli illeciti: in tal caso infatti il reato non risulta commesso nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica dotata di una propria autonomia rispetto alla persona fisica, ma a diretto vantaggio del reo attraverso lo schermo dell'ente, (cfr. Sez. 3, n. 25774 del 14/6/2012, dep. 4/7/2012, PM. in proc. Amoddio e altro Rv. 253062;
Sez. 3^, n. 33371 del 4/7/2012, dep. 29/8/2012, Falli, che ha precisato l'irrilevanza del rapporto organico tra persona fisica ed ente ed ha confermato la possibilità di operare il sequestro per equivalente quando la persona giuridica rappresenti un "apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato"; conforme anche Sez. 6^, n. 42703 del 12/10/2010, dep. 1/12/2010, Giani).
2. Quanto al secondo motivo, il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte è ormai attestato nel senso di ritenere possibile che la confisca per equivalente nei reati tributari operi in riferimento sia al prezzo, che al profitto del reato (cfr. Sez. 3^, n. 35807 del 7/7/2010, dep. 6/10/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618, che ha ritenuto che il richiamo all'art. 322 ter c.p., debba intendersi riferito all'intero articolo, interpretazione che sarebbe stata avallata indirettamente dalle Sezioni Unite secondo cui, in riferimento al reato di truffa aggravata, il rinvio ivi operato al predetto art. 322 ter c.p., include anche il disposto relativo al comma 2).
3. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. Infatti la giurisprudenza ha affermato che il sequestro preventivo "per equivalente" non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato (cfr. Sez. 3^, n. 30140 del 16/5/2012, dep. 24/7/2012, De Ferrari, non mass.), sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca (Sez. 3^, Ord. n. 1893 del 12/10/2011, dep. 18/1/2012, Manfellotto, Rv. 251797). Tali valutazioni, ivi inclusa la finale quantificazione del profitto, non possono comunque essere demandate alla fase cautelare ma possono formare oggetto di accertamento specifico nel corso del giudizio di merito. Peraltro il Tribunale del riesame ha sul punto fornito congrua motivazione, considerato che il delitto per cui si indaga è l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali di imposta per l'esercizio 2007.
4. Risulta, di contro, fondato il quarto motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che "l'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, comporta la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), posto che dette omissioni impediscono l'intervento del difensore di fiducia o di ufficio alle operazioni di esecuzione del sequestro" (in tal senso Sez. 2, n. 5752 del 28/10/1997, dep. 18/2/1998, Cesetti, Rv.209927). È stato anche precisato recentemente che tale nullità si verifica in quanto l'omissione abbia determinato la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro (cfr. Sez. 5^, ord. n. 6519 del 3/11/2011, dep. 17/2/2012, Cangialosi, Rv. 251929).
Il Tribunale del riesame non ha fornito alcuna risposta sul punto, a fronte della specifica eccezione sollevata, per cui è non è dato comprendere se tale nullità possa o meno dirsi sussistente, alla luce della menzionata giurisprudenza. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013