Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
La confisca per equivalente può essere disposta sul prezzo o sul profitto del reato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, coincide con l'importo delle ritenute non versate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2012, n. 45735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45735 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/11/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2079
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17417/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL EA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 15/03/2012 del Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
- udito per l'imputato l'avv. Bonaccio Giovanni che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 01/02/2012 nei confronti di EL EA, indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, a lui ascritto perché in qualità di legale rappresentante della "Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino", ometteva di versare entro la scadenza le ritenute operate quale sostituto di imposta per l'anno 2008 per un ammontare di Euro 88.270,00.
L'ordinanza, premessa l'applicabilità della confisca per equivalente ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in relazione al reato oggetto di indagine, ha rigettato i motivi di gravame con i quali il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica del decreto di sequestro, l'esecuzione del sequestro su conti correnti sui quali vengono versati anche gli emolumenti pensionistici dell'indagato, senza il mantenimento dell'operatività dei conti, dedotto di non essere responsabile dell'omesso versamento delle ritenute tributarie.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il EL di persona che la denuncia con due motivi di gravame.
2.1 Violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 322 ter c.p. e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
Si deduce che la "Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino" non è una ditta o una società commerciale, ma un'associazione sindacale non riconosciuta, non avente finalità di lucro, che tutela gli interessi delle imprese artigiane operanti nelle province di Pesaro ed Urbino. In materia dovrebbe applicarsi il principio di diritto secondo il quale le conseguenze del reato ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito. Peraltro, ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma, 143, nel caso di reato tributario si osservano le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. in quanto applicabili, con la conseguente inapplicabilità della confisca per equivalente nei confronti del EL nella qualità di rappresentante della predetta "Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino".
2.2 Violazione dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 3, e dell'art. 24 Cost., comma 2. Si deduce che il ricorrente ha 79 anni e le somme sequestrate sono riferibili a risparmi familiari, oltre ad una modesta pensione di Euro 800,00 mensili. Non vi è alcuna pertinenza tra le somme sequestrate ed il reato. Il P.M. non ha provveduto a notificare il decreto di sequestro al EL, ne' lo ha invitato a partecipare all'udienza del riesame, ne' ha provveduto a depositare il fascicolo del sequestro e le risultanze delle indagini della GG.FF.. Tali omissioni e carenze del P.M., oltre a violare le disposizioni di legge in materia, hanno provocato una evidente lesione del diritto di difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In punto di omessa notifica del decreto di sequestro preventivo, l'ordinanza ha già correttamente osservato che la stessa non incide sulla validità del provvedimento, ma solo sul termine di impugnazione;
impugnazione che è stata proposta.
Dall'esame degli atti risulta inoltre che sia i difensori del EL che quest'ultimo, domiciliato presso i predetti difensori, sono stati ritualmente avvisati dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame mediante notifiche a mezzo fax del 06/03/2012.
Quanto alla responsabilità del EL è stato correttamente affermato che lo stesso, in quanto presidente e legale rappresentante dell'associazione, era responsabile degli omessi versamenti delle ritenute tributarie.
La L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, nello stabilire che per i reati tributar si applicano le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p., "in quanto applicabili", si riferisce alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma penale per disporre la confisca per equivalente e, cioè, l'esistenza di un prezzo o profitto del reato. Nel caso in esame l'ordinanza ha puntualmente rilevato che il profitto del reato coincide con l'importo delle ritenute tributarie non versate.
La confisca per equivalente si applica in ogni caso nei confronti dell'autore del reato, sicché è irrilevante la questione della estensibilità della misura nei confronti dell'associazione. Il sequestro inoltre è stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, sicché a nulla rileva la non pertinenza delle somme sequestrate con il reato o l'inesistenza degli altri requisiti previsti dal comma 1 in materia di esigenze cautelari. Nel resto le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche e fattuali, irrilevanti e non provate, come già rilevato nell'ordinanza impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012