Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 19, comma secondo, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato D.Lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2012, n. 25774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25774 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 14/06/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1317
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - N. 1826/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nel procedimento nei confronti di:
OD CO, nato a [...] il [...];
MP AR, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14/12/2011 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
udito per gli imputati l'avv. Agostino De Caro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un immobile disposto dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 17/11/2011. L'immobile appartenente alla società Holbek Italiana S.r.l. era stato sequestrato nell'ambito del procedimento penale a carico OD CO e MP AR, indagati per numerosi reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, e art. 10 quater, per avere, nella rispettiva qualità di amministratore delegato e di rappresentante legale e presidente del consiglio di amministrazione della predetta società Holbek, fatto confluire nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2007, 2008 e 2009 fatture per operazioni inesistenti. Analoghi reati erano contestati all'OD quale legale rappresentante e amministratore unico della società Autoshop S.r.l..
Il sequestro risultava finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei predetti reati tributali, nonché dettato dall'esigenza cautelare di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato o l'agevolazione della commissione di altri reati per effetto della libera disponibilità del bene da parte degli indagati. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame ha escluso che l'immobile sequestrato fosse nella disponibilità degli indagati, ai fini della suscettibilità di confisca ex art. 322 ter c.p., appartenendo alla società Holbek Italiana, che non era stata e non poteva essere chiamata a rispondere dei reati tributati ai sensi della L. n. 231 del 2001. L'ordinanza ha osservato sul punto che non si può confondere la disponibilità dell'immobile derivante dal rapporto organico esistente tra gli indagati e la compagine societaria con la disponibilità di fatto richiesta dall'art. 322 ter c.p.. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che la denuncia per violazione di legge.
La pubblica accusa, In sintesi, deduce che gli indagati avevano la disponibilità dell'immobile oggetto del provvedimento di sequestro in quanto dotati dei poteri derivanti dal rapporto organico con la società intestataria dello stesso. La Holbek Italiana S.r.l. inoltre non poteva considerarsi estranea ai reati, avendo tratto profitto dalle frodi tributarie poste in essere dagli indagati nell'ambito del rapporto organico che li legava alla società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2.1 Deve essere in primo luogo affermata l'infondatezza della tesi, sostenuta dalla pubblica accusa ricorrente, che la confisca di beni equivalenti al profitto del reato possa essere disposta nel confronti di una persona giuridica al di fuori delle fattispecie criminose previste dalla L. n. 231 del 2001. Costituisce ormai consolidato principio di diritto che la confisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.
Tale misura ablatoria, pertanto, si connota per il carattere afflittivo e fa consequenzialità con l'illecito proprie della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione, che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.
È stato conseguentemente affermato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che l'istituto della confisca per equivalente, di volta in volta esteso dal legislatore a nuove fattispecie di reato, non è applicabile retroattivamente (cfr. con riferimento ai reati tributali: sez. 3, 24/09/2008 n. 39172, Canisto, RV 241033; sez. 6, 18/02/2009 n. 13098, P.M. in proc. Molon e altri, RV 243127; sez. 5, 26/01/2010 n. 11288, Natali, RV 246361; cfr. anche Corte Costituzionale ord. n. 97 del 11/03/2009 e 301 del 23/09/2009). Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell'istituto nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato ex art. 27 Cost., comma 1, a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l'ente del quale con compiti o poteri vari fa parte.
Del resto la L. 8 giugno 2001, n. 231, ha configurato la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5) dagli organi dell'ente o da persone loro sottoposte, sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando (artt. 6 e 7), per l'ovvia impossibilità di estendere qualsiasi forma del sistema sanzionatorio penale a tale soggetto.
Ne consegue che fa confisca per equivalente prevista dalla L. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2, è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli art. 24 e ss., tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000. Deve essere solo fatta salva l'ipotesi in cui fa struttura societaria costituisca un apparato fittizi), utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato.
3. Orbene, nel ricorso della pubblica accusa, per sostenere la suscettibilità di confisca dell'immobile, del quale il Tribunale del riesame ha disposto il dissequestro, si fa sostanzialmente perno sul rapporto organico tra amministratore e società, nonché sul vantaggio a questa derivato dalla commissione del reato, elementi inidonei, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, per far sorgere la responsabilità dell'ente, che non può essere passibile di sanzione penale.
Peraltro, il ricorrente non ha neppure allegato, nella sede di merito, un eventuale carattere fittizio delle strutture societarie, nella cui gestione sono stati commessi i reati.
L'ordinanza impugnata, infine, ha escluso, con motivazione esaustiva e giuridicamente corretta, nella quale si è tenuto conto della diversa estensione che il concetto assume in sede penale, che l'immobile sequestrato possa ritenersi nella disponibilità degli indagati.
Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012