Sentenza 5 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/12/2003, n. 18653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18653 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N NO I DEL POPOL ITAL1 3 6 5 3 / 0 3 LA CORTES REMA Oggetto Pagamento provvigione SEZIONE TERZA CIVILE di mediazione. Opposizione a d.i. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24808/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 37263 Dott. Francesco TRIFONE Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep. чен Ud. 08/07/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORGOAFFARI DI ER LO C SAS, in persona dell'accomandatario ET LO, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende anche all'avvocato MARIO MONTEVERDE, giustadisgiuntamente delega in atti;
- ricorrente
contro
AN AL in proprio, HI DI AN AL & C SAS, in persona del suo legale rappresentante "pro 2003 tempore" DA RT, corrente in Borgomanero, 1576 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO CORNACCHIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avversO la sentenza n. 564/99 del Tribunale di NOVARA, emessa il 17/11/99 e depositata il 09/12/99 (R.G. 1316/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Pietro RICCI;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DA RT con atto di citazione notificato il 21.10.1995 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 31.7.1995 dal Pretore di Novara Sez. dist. di Borgomanero per il pagamento alla Borgoaffari s.a.s. della somma di L.
7.000.000 relativa alla provvigione per la compravendita di alcune appezzamenti di terreno in Suno;
con altro atto di citazione notificato in det- ta data proponeva altresì opposizione la HI s.a.s. di DA RT e C. allo stesso decreto ingiuntivo 2 per il pagamento di analoga somma. Gli opponenti eccepivano la carenza di legittima- zione attiva in capo alla Borgoaffari s.a.s. in quanto la stessa non risultava all'epoca delle trattative iscritta nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione e nel merito la mancanza di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, rilevando che la documentazione allegata evidenziava la non corrispon- denza dei terreni tra la compravendita e le trattati- ve. La società opposta si costituiva in entrambi i pro- cedimento contrastando l'opposizione. Riuniti i giudizi, con sentenza del 6.2.1998 il Pretore accoglieva l'opposizione, dichiarando il difet- fy to di legittimazione attiva in capo alla Borgoaffari in quanto non iscritta ai ruoli degli agenti di affari in mediazione e revocava il decreto ingiuntivo. Contro la sentenza la Borgoaffari s.a.s. proponeva appello, confutando l'assunto decisorio della stessa, e gli appellati resistevano al gravame. I l Tribunale di Novara con sentenza resa il 17.11.1999 e pubblicata il 9.12.1999 rigettava l'appello e confermava la decisione di prime cure. Per la cassazione ha proposto ricorso la Borgoaffa- ri di ET LO e C. s.a.s. con sette motivi di 3 censura. Resistono con controricorso DA RT e la HI s.a.s. di DA RT e C. Le parti han- no anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 DPR n. 581/1995 e degli artt. 2498, 2297 e 2317 C.C. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente che la s.a.s. Borgoaffari non fosse legittimata all'azione mo- nitoria, tesa al recupero delle provvigioni, dimenti- cando che la s.a.s. è succeduta alla s.d.f. dovendosi operare regolarizzazione ex art. 29 DPR n. 5812/95, il che dimostrava la continuità tra l'una e l'altra. Con il secondo motivo si deduce che gli errores in iudicando in cui il giudice d'appello è incorso indica- no anche un chiaro vizio di motivazione. I due motivi, che sono da esaminare congiuntamente perché connessi, vanno disattesi. Il Tribunale, giudice d'appello, ha accertato in fatto che al tempo delle trattative per la vendita dei terreni risultavano nell'albo dei mediatori ET LO e TI RO, soci della Borgoaffari s.d.f., i quali dichiaravano di operare "per conto" della stes- sa, rilevando, peraltro, lo stesso giudice, che quest'ultima al tempo di tali trattative non risultava iscritta nel detto albo, per cui non era soggetto le- gittimato a percepire la provvigione. A prescindere, dunque, dalla sussistenza о meno della continuità giuridica tra la Borgoaffari s.d.f. all'epoca in cui sono stati posti in essere i fatti og- getto di causa e la Borogaffari s.a.s. allorquando si è costituita in giudizio, e dalla dedotta necessità di regolarizzazione, ciò che, comunque, rileva, come in- censurabilmente considerato dal giudice a quo, è che mancava l'iscrizione della società nell'albo dei media- tori al momento dell'affare. M Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6 1. 39/1989, 11 DPR 452/1990, 12 preleggi, nonché motivazione carente, omessa e contraddittoria relativamente al punto che non è imposto dalla legge 39/89 e dal suo regolamento at- tuativo quanto ritenuto dalla decisione impugnata, e cioè che la società Borogaffari non era iscritta nei ruoli dei soggetti operanti nell'attività di mediazio- ne. Assume la ricorrente che la 1. 39/89 ed il regola- mento della stessa inducono ad affermare la necessità della iscrizione in capo ai soli preposti e non pure alla società. Tale censura non può ricevere accoglimento. L'obbligo ritenuto dal Tribunale novarese, secondo 5 cui le società che operano nel campo dell'intermediazione immobiliare sono tenute all'iscrizione al relativo albo, discende invero dalle disposizioni di cui agli artt. 2 comma 1, 3 comma 5, 6 comma 1 1.n. 39/1989 e art. 11 D.M. n. 452/1990. Da dette norme si desume infatti chiaramente la vo- lontà del legislatore di prescrivere l'iscrizione al ruolo dei soggetti operanti nell'attività di mediazione sia per le persone fisiche che per le società, avendo stabilito che "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli" (art. 6 comma 1 1. n. 39/89). сел L'obbligatorietà, in particolare, anche in capo al- le società di iscrizione all'albo dei mediatori, oltre che essere sostenute in dottrina, è, del resto, affer- mata da questa stessa Corte, per la quale difatti l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappre- sentanti, sul preposto al ramo d'attività di mediazione e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, con la conseguenza che è in- sufficiente, al fine di sorgere del diritto alla prov- vigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, i1 fatto che il legale rappresentante sia iscritto nel 6 ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a per- cepire la provvigione in nome proprio e non anche della società (v. Cass. 31.7.2002 n. 11372). Con il quarto motivo, sotto il profilo della moti- vazione insufficiente e omessa, si deduce che la sen- è acriticamente adagiata a tenza di secondo grado si quella di primo grado. La censura non è condivisibile, giacchè, come pure si fa rilevare ex adverso, la circostanza che i giudici a quibus abbiano motivato con gli stesso argomenti del des primo giudice non è motivo per dedurre il vizio о la mancanza di motivazione. Non senza dire che quanto ri- tenuto dal Tribunale alla stregua di quanto rilevato dal Pretore rappresenta, nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la conclusione, ancorché as- sorbente, del ragionamento svolto dallo stesso giudice d'appello. Corretta, poi, s'appalesa la citazione della fonte normativa basilare. Con il quinto motivo sotto il profilo della moti- vazione contraddittoria, insufficiente ed omessa e vio- lazione di norme di diritto si deduce che la senten- za, laddove parla ed acclara una carenza di legittima- zione attiva, e così respingendo la domanda, confonde l'istituto della legittimazione a ricorrere con quello 7 di cui all'art. 6 1. 39/89. La censura è da disattendere, giacchè il giudice a quo, affermando che la Borgoaffari s.a.s. "non era sog- getto legittimato а percepire la provvigione", si è chiaramente riferito alla legitimatio ad processum di detta società, quale parte, cioè, che aveva il potere di proporre la domanda. Con il sesto motivo si deduce nullità della senten- e del procedimento e comunque violazione o falsa ap- za plicazione degli artt. 333 e 112 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punto decisivo. La ricorrente assume che l'ulteriore disamina nel merito - da parte del giu- dice d'appello in ordine all'assenza di rapporto me- diatorio e circa la natura dello stesso era preclusa, non avendo la s.a.s. HI e il DA chiesto al- cunchè sul punto in primo grado ed in secondo grado per non avere proposto appello incidentale. I l motivo va parimenti disatteso, attenendo ad aspetto dell'iter motivazionale della sentenza svolto dal Tribunale "solo per completezza di esposizione", e dunque ad abundantiam. Consequenzialmente resta assorbito oltre che in- volgere il merito della valutazione compiuta dal giudi- ce e risolversi in un soggettivo apprezzamento dei fat- ti e delle prove il settimo motivo impostato sulla 8 violazione o falsa applicazione dell'art. 1754 c.c. con riferimento all'art. 1703 C.C. e all'art. 2697 C.C. e su vizi della motivazione col quale la ricorrente la- menta che la sentenza impugnata, da un lato, abbia pre- teso una prova ad hoc sull'esistenza del rapporto di mediazione, che si poteva ritenere concluso per facta concludentia in forza del rogito di acquisto e dell'offerta 6.6.1994, e, dall'altro, abbia confuso il rapporto di mediazione con quello di mandato. In conclusione il ricorso va rigettato, compensan- dosi tra le parti le spese del presente giudizio per giusti motivi.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, 1'8.7.2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Harune CANC DEPOSITATO IN CANCELLERIA 05 DIC 2003 Ogg ILCANZENLE 9