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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 488 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. COSTANTINI MARCO, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
Controparte_2
[...] Controparte_3
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_5 [...]
CA Controparte_6
SSO, ex lege; RESISTENTI
Oggetto: ricostruzione carriera personale Ata e valorizzazione del rapporto di lavoro reso presso un gruppo consiliare regionale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 21.12.2021, la sig.ra Parte_1 premettendo di aver sottoscritto, a decorrere dal 22.09.21, un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” di per l'anno 2021/2022, che era poi stato risolto CP_1 ingiustamente dall'ente, do che, ai sensi dei commi 11 e 12 del D.M. n. 50 del 30.03.21, il servizio svolto dal 22.09.21 al 25.10.21 sarebbe stato considerato prestato di fatto e non di diritto, adiva il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- annullare ovvero dichiarare illegittime ovvero revocare le note prot. 0006165 del 22/10/2021 dell CP_1 Controparte_1 Controparte_2
e prot. 0007980 del 25/10/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale “L. di CP_2 CP_1 er l'effetto, ripristinare e rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente nelle grad e di CP_1
i III fascia del personale ATA e ricostituire il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato a far data dal 25.10.21, con regolarizzazione della relativa posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale e con riconoscimento dell'intero servizio prestato sulla base delle pregresse graduatorie sia ai fini giuridici che economici. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, chiedendo in via preliminare la declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni scolastiche locali convenute e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 10.12.2024, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Prima di affrontare la questione giuridica sottesa al ricorso, è opportuno ripercorrere brevemente le circostanze in fatto della vicenda, per come emergenti dai documenti e dalle allegazioni non contestate delle parti. La sig.ra veniva assunta alle dipendenze dell Parte_1 Controparte_2 con contratto di lavoro a te
[...] CP_2
020 e 5.06.2021 per n. 36 ore settimanali, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico in sostituzione, con sede di servizio presso le scuole di Vastogirardi e (gruppo doc.
1 - contratti di lavoro allegati alla CP_2 memoria di costituzione). La ricorrente risultava destinataria della predetta supplenza annuale perché inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico – triennio 2017/2020, con punti complessivi 9,53 (6,33 titolo di accesso;
0,30 titoli culturali;
2,90 titoli di servizio). Ai sensi dell'art. 7, co. 5 del d.m. 60/2017 e degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000, l'Istituto in questione provvedeva a effettuare i controlli di tutte le dichiarazioni presentate dalla lavoratrice in sede di inserimento/aggiornamento della domanda di inclusione nelle suddette graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Al fine di verificare i titoli dichiarati, l' acquisiva dall' Controparte_2 [...] di giornamento e Controparte_3 CP_3 inserimento nelle graduatorie del personale ATA presentate dalla ricorrente (doc.
2 - prot. 5344 del 23.09.2021 e doc.
3 - prot. 5527 del 29.09.2021 allegati alla memoria di costituzione). I controlli venivano effettuati sui titoli di studio, di servizio e culturali per tutte le graduatorie in cui la ricorrente risultava inserita (assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico). Quanto al profilo di collaboratore scolastico, in particolare, si provvedeva a verificare il possesso del diploma di maturità e il punteggio conseguito (prot. 5526 del 29.09.2021), la certificazione informatica e il servizio asseritamente prestato alle dirette dipendenze di un “ente locale” (Regione Molise) negli anni compresi tra il 2006 e il 2011 (prot. 5572 del 17.10.2021 – gruppo doc. 4 allegati alla memoria di costituzione). All'esito dei controlli effettuati, si confermava quanto dichiarato in merito al possesso dei titoli di studio (doc.
5 - prot. 5644 del 04.10.2021 allegati alla memoria di costituzione) e dei titoli culturali (certificazione informatica ECDL IT Security), ma non anche quanto dichiarato in ordine ai titoli di servizio. A tal ultimo proposito, in particolare, si accertava che l'“ente regionale” indicato dall'odierna ricorrente non rientrasse fra le Amministrazioni e gli Enti per i quali il servizio prestato in loro favore possa essere validamente computato ai fini della attribuzione del punteggio nelle graduatorie ATA (Allegato A/5 al d.m. 640/2017). Con nota prot. 5643 del 04.10.2021 e con nota prot. 5791 del 09.10-2021, la Regione Molise comunicava che la sig.ra nei periodi indicati, non era stata titolare di Parte_1 rapporti di lavoro subordinato terminato né con la predetta Regione, né, tanto meno, con il Consiglio Regionale (gruppo doc. 6 allegati alla memoria di costituzione). Alla luce di quanto emerso, accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai titoli di servizio posseduti, l' rideterminava il Controparte_2 punteggio attribuito alla sig.ra istituto III fascia Parte_1 del personale ATA valide pe 21, riconoscendole, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, un punteggio complessivo di 6,63 a fronte dei 9,53 punti dichiarati. Nell'occasione, l' in questione dichiarava altresì che il servizio prestato dalla sig.ra CP_1 press esimo sino al 05.06.2021 fosse stato prestato come di fatto e non Parte_1 anche di diritto (doc.
7 - prot. 6165 del 22.10.2021 allegati alla memoria di costituzione). Medio tempore, in data 22.09.2021, la sig.ra veniva assunta alle dipendenze Parte_1 dell' in qualità di collaboratore Controparte_1 CP_1 scol i c i rito prescritti dall'ordinanza ministeriale 50/2021, essendo stata la prima scuola ad aver incaricato la ricorrente nell'ambito della vigenza delle nuove graduatorie valide per il triennio 2021/2024. E si rileva che anche l' condivideva la determinazione dell' CP_1 Controparte_2
e ridetermi 'effetto, il punteggio spettante
[...] assegnandole, per il profilo di collaboratore scolastico, complessivi punti 6,63 (doc. 8 allegato alla memoria di costituzione - prot. 280 del 18.01.2022). Con nota acquisita al prot. 6983 del 25.11.2021, la sig.ra presentato istanza di Parte_1 revoca e/o annullamento in autotutela della nota p 021, chiedendo di rettificare e ripristinare il punteggio attribuitole nelle graduatorie ATA di terza fascia (doc. 9 allegato alla memoria di costituzione - prot. 6983/2021), nella specie il punteggio decurtatole per il servizio asseritamente reso alle dipendenze di un ente locale, precisando e documentando di aver lavorato alle dipendenze del gruppo politico regionale “Alleanza Nazionale” e che la prestazione resa dovesse considerarsi resa alle dirette dipendenze della Regione Molise, rappresentando, nella sua prospettazione, che detto gruppo politico rappresentasse un organo della Regione stessa. Successivamente, l'interessata presentava istanza di accesso agli atti (istanza acquisita al prot. 7247 del 03.12.2021) per visionare ed estrarre copia delle comunicazioni della Regione Molise citate nel provvedimento di rideterminazione del punteggio (doc. 10 allegato alla memoria di costituzione). L'istanza in questione veniva positivamente riscontrata con nota prot. 7382 del 10.12.2021 (doc. 11 allegato alla memoria di costituzione). Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra chiedeva, previo Parte_1 annullamento ovvero revoca della nota prot. 6165/2021, inare ovvero di ripristinare e rettificare il punteggio attribuitole nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, oltre al riconoscimento dell'intero servizio prestato sia a fini economici che giuridici.
3. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici intimati, atteso che “il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto” (Cassazione 6372/2011; Cassazione 9752/2005; Cassazione 20521/2008). E, parimenti, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Uffici scolastici, sia di quello regionale che di quello provinciale, in quanto costituenti mere articolazioni periferiche del resistente, unico soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è il CP_6 solo legittimat dire nel presente giudizio.
4. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente chiede che venga rideterminato e riattribuito in suo favore il punteggio asseritamente spettante per il servizio svolto alle dipendenze del Gruppo politico regionale “Alleanza Nazionale”, sul presupposto che detto servizio dovrebbe considerarsi come svolto alle dirette dipendenze della Regione Molise e, come tale, dovrebbe risultare suscettibile di proficua valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Ebbene, si rileva sin da subito che, ai sensi del d.m. 640/2017, nessun punteggio può essere attribuito al servizio prestato alle dipendenze di un ente regionale. E, infatti, come specificato dal conferente allegato al citato decreto (allegato A/5 - tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, allegato alla memoria di costituzione) solo il servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica può essere valutato come valido titolo di servizio ed essere assunto a base per l'attribuzione di punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto. Per enti locali, si ricorda, devono intendersi unicamente gli enti elencati dall'art. 2, co. 1, decreto legislativo 267/2000 (cosiddetto testo unico degli enti locali) e, dunque, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni dei comuni. La disposizione è chiaramente insuscettibile di interpretazione estensiva, per carenza dei relativi presupposti e, in particolare, della eadem ratio. La stessa Amministrazione ministeriale, nelle F.A.Q. pubblicate sul proprio sito istituzionale e relative proprio all'aggiornamento delle graduatorie personale ATA 2017/2020, ha precisato: “Che cosa si intende con l'espressione ed
contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 640 del 2017? Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all'elenco pubblicato annualmente a cura dell'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l'elenco. Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni” (doc. 12). In breve, la Regione e, in via consequenziale, ogni altro organo appartenente alla stessa ovvero ente dipendente sono esclusi dal novero delle amministrazioni statali e degli enti locali presso cui prestare validamente il servizio utile alla attribuzione del punteggio nelle graduatorie in questione. Ne deriva che, nel caso di specie, per quanto innanzi precisato, anche a voler ritenere validamente prestato alle dirette dipendenze della Regione Molise – e così non è per quanto si dirà in seguito -, il servizio dichiarato dalla ricorrente sarebbe in ogni caso insuscettibile di valutazione e, come tale, alla medesima non potrebbe essere proficuamente attribuito alcun punteggio. 4.1. Peraltro, la ricorrente ha dichiarato, in sede di compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie in esame, di aver prestato la propria attività lavorativa per il Gruppo politico regionale “Alleanza Nazionale”, affermando di fatto, per quanto innanzi precisato, di aver lavorato alle dirette dipendenze di un Ente locale e nello specifico della Regione Molise dal 2006 al 2011; tuttavia, un gruppo politico è un ente ontologicamente diverso da una Amministrazione pubblica. Infatti, con le note prot. 6026/2021 e 163736/2021, la Regione Molise ha chiarito che la sig.ra non risulta aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro a tempo Parte_1 deter a medesima Regione ovvero alle dipendenze del del Controparte_7
Molise. Di conseguenza, l'Amministrazione scolastica ha doverosamente rideterminato il punteggio spettante alla sig.ra decurtando i punti assegnati per il servizio Parte_1 svolto presso Alleanza Naziona iarato come prestato di fatto e non di diritto il servizio svolto presso l'Istituto scolastico dal 19.10.2020 e sino al Controparte_2
05.06.2021. Peraltro, nessuna valutazione in merito al rapporto di diretta dipendenza della ricorrente con la Regione Molise può essere lasciata alla discrezionale interpretazione dell'amministrazione che procede ai controlli di rito, essendo di contro necessaria, ai fini della corretta attribuzione dei punteggi, una conferma del datore di lavoro pubblico non solo sulla sussistenza del rapporto in questione, ma anche sulla natura dello stesso. E tale conferma nella fattispecie per cui è causa è mancata. Né del resto, la ricorrente può ritenere di vedere accertato e riconosciuto il proprio rapporto di dipendenza diretta nei confronti della Regione Molise con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, attraverso un accertamento meramente incidentale, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente regionale, unico soggetto a poter contestare le pretese attoree e la ricostruzione fattuale articolata. Dunque, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione di merito 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avvocatura dello Stato, che liquida in euro 1.312, oltre iva, spese generali e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 19/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 488 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. COSTANTINI MARCO, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
Controparte_2
[...] Controparte_3
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_5 [...]
CA Controparte_6
SSO, ex lege; RESISTENTI
Oggetto: ricostruzione carriera personale Ata e valorizzazione del rapporto di lavoro reso presso un gruppo consiliare regionale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 21.12.2021, la sig.ra Parte_1 premettendo di aver sottoscritto, a decorrere dal 22.09.21, un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” di per l'anno 2021/2022, che era poi stato risolto CP_1 ingiustamente dall'ente, do che, ai sensi dei commi 11 e 12 del D.M. n. 50 del 30.03.21, il servizio svolto dal 22.09.21 al 25.10.21 sarebbe stato considerato prestato di fatto e non di diritto, adiva il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- annullare ovvero dichiarare illegittime ovvero revocare le note prot. 0006165 del 22/10/2021 dell CP_1 Controparte_1 Controparte_2
e prot. 0007980 del 25/10/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale “L. di CP_2 CP_1 er l'effetto, ripristinare e rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente nelle grad e di CP_1
i III fascia del personale ATA e ricostituire il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato a far data dal 25.10.21, con regolarizzazione della relativa posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale e con riconoscimento dell'intero servizio prestato sulla base delle pregresse graduatorie sia ai fini giuridici che economici. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, chiedendo in via preliminare la declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni scolastiche locali convenute e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 10.12.2024, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Prima di affrontare la questione giuridica sottesa al ricorso, è opportuno ripercorrere brevemente le circostanze in fatto della vicenda, per come emergenti dai documenti e dalle allegazioni non contestate delle parti. La sig.ra veniva assunta alle dipendenze dell Parte_1 Controparte_2 con contratto di lavoro a te
[...] CP_2
020 e 5.06.2021 per n. 36 ore settimanali, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico in sostituzione, con sede di servizio presso le scuole di Vastogirardi e (gruppo doc.
1 - contratti di lavoro allegati alla CP_2 memoria di costituzione). La ricorrente risultava destinataria della predetta supplenza annuale perché inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico – triennio 2017/2020, con punti complessivi 9,53 (6,33 titolo di accesso;
0,30 titoli culturali;
2,90 titoli di servizio). Ai sensi dell'art. 7, co. 5 del d.m. 60/2017 e degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000, l'Istituto in questione provvedeva a effettuare i controlli di tutte le dichiarazioni presentate dalla lavoratrice in sede di inserimento/aggiornamento della domanda di inclusione nelle suddette graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Al fine di verificare i titoli dichiarati, l' acquisiva dall' Controparte_2 [...] di giornamento e Controparte_3 CP_3 inserimento nelle graduatorie del personale ATA presentate dalla ricorrente (doc.
2 - prot. 5344 del 23.09.2021 e doc.
3 - prot. 5527 del 29.09.2021 allegati alla memoria di costituzione). I controlli venivano effettuati sui titoli di studio, di servizio e culturali per tutte le graduatorie in cui la ricorrente risultava inserita (assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico). Quanto al profilo di collaboratore scolastico, in particolare, si provvedeva a verificare il possesso del diploma di maturità e il punteggio conseguito (prot. 5526 del 29.09.2021), la certificazione informatica e il servizio asseritamente prestato alle dirette dipendenze di un “ente locale” (Regione Molise) negli anni compresi tra il 2006 e il 2011 (prot. 5572 del 17.10.2021 – gruppo doc. 4 allegati alla memoria di costituzione). All'esito dei controlli effettuati, si confermava quanto dichiarato in merito al possesso dei titoli di studio (doc.
5 - prot. 5644 del 04.10.2021 allegati alla memoria di costituzione) e dei titoli culturali (certificazione informatica ECDL IT Security), ma non anche quanto dichiarato in ordine ai titoli di servizio. A tal ultimo proposito, in particolare, si accertava che l'“ente regionale” indicato dall'odierna ricorrente non rientrasse fra le Amministrazioni e gli Enti per i quali il servizio prestato in loro favore possa essere validamente computato ai fini della attribuzione del punteggio nelle graduatorie ATA (Allegato A/5 al d.m. 640/2017). Con nota prot. 5643 del 04.10.2021 e con nota prot. 5791 del 09.10-2021, la Regione Molise comunicava che la sig.ra nei periodi indicati, non era stata titolare di Parte_1 rapporti di lavoro subordinato terminato né con la predetta Regione, né, tanto meno, con il Consiglio Regionale (gruppo doc. 6 allegati alla memoria di costituzione). Alla luce di quanto emerso, accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai titoli di servizio posseduti, l' rideterminava il Controparte_2 punteggio attribuito alla sig.ra istituto III fascia Parte_1 del personale ATA valide pe 21, riconoscendole, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, un punteggio complessivo di 6,63 a fronte dei 9,53 punti dichiarati. Nell'occasione, l' in questione dichiarava altresì che il servizio prestato dalla sig.ra CP_1 press esimo sino al 05.06.2021 fosse stato prestato come di fatto e non Parte_1 anche di diritto (doc.
7 - prot. 6165 del 22.10.2021 allegati alla memoria di costituzione). Medio tempore, in data 22.09.2021, la sig.ra veniva assunta alle dipendenze Parte_1 dell' in qualità di collaboratore Controparte_1 CP_1 scol i c i rito prescritti dall'ordinanza ministeriale 50/2021, essendo stata la prima scuola ad aver incaricato la ricorrente nell'ambito della vigenza delle nuove graduatorie valide per il triennio 2021/2024. E si rileva che anche l' condivideva la determinazione dell' CP_1 Controparte_2
e ridetermi 'effetto, il punteggio spettante
[...] assegnandole, per il profilo di collaboratore scolastico, complessivi punti 6,63 (doc. 8 allegato alla memoria di costituzione - prot. 280 del 18.01.2022). Con nota acquisita al prot. 6983 del 25.11.2021, la sig.ra presentato istanza di Parte_1 revoca e/o annullamento in autotutela della nota p 021, chiedendo di rettificare e ripristinare il punteggio attribuitole nelle graduatorie ATA di terza fascia (doc. 9 allegato alla memoria di costituzione - prot. 6983/2021), nella specie il punteggio decurtatole per il servizio asseritamente reso alle dipendenze di un ente locale, precisando e documentando di aver lavorato alle dipendenze del gruppo politico regionale “Alleanza Nazionale” e che la prestazione resa dovesse considerarsi resa alle dirette dipendenze della Regione Molise, rappresentando, nella sua prospettazione, che detto gruppo politico rappresentasse un organo della Regione stessa. Successivamente, l'interessata presentava istanza di accesso agli atti (istanza acquisita al prot. 7247 del 03.12.2021) per visionare ed estrarre copia delle comunicazioni della Regione Molise citate nel provvedimento di rideterminazione del punteggio (doc. 10 allegato alla memoria di costituzione). L'istanza in questione veniva positivamente riscontrata con nota prot. 7382 del 10.12.2021 (doc. 11 allegato alla memoria di costituzione). Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra chiedeva, previo Parte_1 annullamento ovvero revoca della nota prot. 6165/2021, inare ovvero di ripristinare e rettificare il punteggio attribuitole nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, oltre al riconoscimento dell'intero servizio prestato sia a fini economici che giuridici.
3. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici intimati, atteso che “il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto” (Cassazione 6372/2011; Cassazione 9752/2005; Cassazione 20521/2008). E, parimenti, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Uffici scolastici, sia di quello regionale che di quello provinciale, in quanto costituenti mere articolazioni periferiche del resistente, unico soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è il CP_6 solo legittimat dire nel presente giudizio.
4. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente chiede che venga rideterminato e riattribuito in suo favore il punteggio asseritamente spettante per il servizio svolto alle dipendenze del Gruppo politico regionale “Alleanza Nazionale”, sul presupposto che detto servizio dovrebbe considerarsi come svolto alle dirette dipendenze della Regione Molise e, come tale, dovrebbe risultare suscettibile di proficua valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Ebbene, si rileva sin da subito che, ai sensi del d.m. 640/2017, nessun punteggio può essere attribuito al servizio prestato alle dipendenze di un ente regionale. E, infatti, come specificato dal conferente allegato al citato decreto (allegato A/5 - tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, allegato alla memoria di costituzione) solo il servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica può essere valutato come valido titolo di servizio ed essere assunto a base per l'attribuzione di punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto. Per enti locali, si ricorda, devono intendersi unicamente gli enti elencati dall'art. 2, co. 1, decreto legislativo 267/2000 (cosiddetto testo unico degli enti locali) e, dunque, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni dei comuni. La disposizione è chiaramente insuscettibile di interpretazione estensiva, per carenza dei relativi presupposti e, in particolare, della eadem ratio. La stessa Amministrazione ministeriale, nelle F.A.Q. pubblicate sul proprio sito istituzionale e relative proprio all'aggiornamento delle graduatorie personale ATA 2017/2020, ha precisato: “Che cosa si intende con l'espressione
Molise. Di conseguenza, l'Amministrazione scolastica ha doverosamente rideterminato il punteggio spettante alla sig.ra decurtando i punti assegnati per il servizio Parte_1 svolto presso Alleanza Naziona iarato come prestato di fatto e non di diritto il servizio svolto presso l'Istituto scolastico dal 19.10.2020 e sino al Controparte_2
05.06.2021. Peraltro, nessuna valutazione in merito al rapporto di diretta dipendenza della ricorrente con la Regione Molise può essere lasciata alla discrezionale interpretazione dell'amministrazione che procede ai controlli di rito, essendo di contro necessaria, ai fini della corretta attribuzione dei punteggi, una conferma del datore di lavoro pubblico non solo sulla sussistenza del rapporto in questione, ma anche sulla natura dello stesso. E tale conferma nella fattispecie per cui è causa è mancata. Né del resto, la ricorrente può ritenere di vedere accertato e riconosciuto il proprio rapporto di dipendenza diretta nei confronti della Regione Molise con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, attraverso un accertamento meramente incidentale, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente regionale, unico soggetto a poter contestare le pretese attoree e la ricostruzione fattuale articolata. Dunque, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione di merito 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avvocatura dello Stato, che liquida in euro 1.312, oltre iva, spese generali e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 19/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio