Articolo 1 della Legge 13 luglio 1985, n. 355
Versione
6 agosto 1985
Art. 1. Articolo unico

Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall' articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.

NOTA

Il testo dell' articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 , recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall' art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , e' il seguente:
"Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
d) le cose indicate nell' art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1081 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Entrata in vigore il 6 agosto 1985
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