Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall' articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.
NOTA
Il testo dell' articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 , recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall' art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , e' il seguente:
"Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
d) le cose indicate nell' art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1081 , e successive modificazioni ed integrazioni".