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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 465/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/04/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/01/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. MAZZA Annamaria, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
NTAN (BG), via Lega Lombarda n. 7 – non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'udienza, con condanna della controparte della rifusione delle spese legali”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile presso la Casa Circondariale di Bergamo in data 23/05/2013 (iscritto nei registri di stato civile, anno 2013, atto n. 111, parte II, serie C), in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2
I fatti allegati nel ricorso introduttivo, le precise dichiarazioni rese in udienza dalla odierna ricorrente e la contumacia del convenuto nella presente procedura di separazione, rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza coniugale. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli minori, il Collegio ritiene di poter confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal giudice delegato all'udienza del 03/04/2025, in quanto pienamente rispondenti agli interessi attuali dei figli.
In diritto, preme ricordare che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, pagina 2 di 9 di attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ciò premesso, nella presente vicenda parte opportuno richiamare testualmente quanto dichiarato dalla parte ricorrente, interrogata liberamente in udienza dal giudice delegato:
“… Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che è stato ieri sera per soli dieci minuti, quando è tornato per cambiarsi la giacca ed è uscito di casa, come sta facendo ultimamente. Tre giorni fa, dopo dieci giorni che è stato sempre fuori casa, è stato in casa a dormire. Forse in quei dieci giorni è venuto una volta sempre per cambiare i suoi abiti e me l'ha raccontato mia mamma perché io ero al lavoro. Dopo la nascita del secondo bambino, ha iniziato a trascorrere tanti giorni consecutivi fuori casa. Da un anno a questa parte non gli chiedo neanche più dove si ferma a dormire, anche perché mi racconta solo bugie. Con la nascita di Per_1 capitava che lui si assentasse per uno o due giorni, ma non così tanto. Usava sempre la scusa del bere, dicendo che dopo aver consumato alcol si era addormentato a casa di un amico. Quando torna a casa si vede che comunque è quasi sempre sotto l'effetto di alcol, lo riconosco dal suo viso e dall'odore alcolico dell'alito. Non so se faccia anche uso di sostanze stupefacenti. In casa non ha mai consumato sostanze stupefacenti o comunque non in mia presenza, ma il fatto che dorma ad esempio per tre giorni consecutivi, svegliandosi solo per andare in bagno mi porta a sospettare. Una volta addirittura ha urinato nel letto mentre dormiva, come se non avesse neanche avuto lo stimolo di alzarsi per andare in bagno. Ho dovuto anche cambiare il materasso del letto matrimoniale.
Questo mi fa sospettare che non consumi soltanto sostanze alcoliche per ridursi in questo stato. E comunque quando torna a casa è alterato anche a livello emotivo, perché tende
a cambiare discorso da un momento all'altro. In questi giorni tende anche ad essere aggressivo, mi ha anche sferrato uno schiaffo mentre teneva in mano il cellulare, gesto che mi ha procurato dolore. Inoltre, è capitato negli ultimi giorni che ribaltasse in casa una sedia o cercasse di disfare una scarpiera nel bagno che utilizza lui. In quell'occasione lui era molto alterato e mi diceva di chiamare i Carabinieri, questo perché io cercavo di fargli capire che dovevamo trovare una soluzione per la fine della nostra convivenza e perché io gli chiedevo il motivo per cui fosse rientrato in casa, visto che era già fuori da dieci giorni e poteva fare a meno di tornare. Lui continua a ripetere pagina 3 di 9 che ha già preso un appartamento, che vuole il divorzio, ma di fatto rientra in casa quando gli pare e piace. Io sono proprietaria di un'auto che è in uso a lui e ha l'assicurazione scaduta, così gli dicevo che se voleva continuare ad utilizzarla gliel'avrei regalata facendo il passaggio di proprietà, purché lui si intestasse l'assicurazione. Al che lui mi ha dato questa sberla insultandomi dicendomi che se gli avessi tolto l'auto mi avrebbe reso invalida e che avrebbe incendiato la casa con me dentro. [La signora Pt_1 in questo momento si metteva a piangere]. Questa conversazione risale a lunedì 31 marzo
2025. Adesso mia mamma vive stabilmente con me, resta a casa mia tutta settimana perché non mi fido più a rimanere in casa da sola. Prima mia madre tornava per almeno un paio di giorni a settimana a casa sua, ma adesso per venire incontro alle mie richieste, si è resa disponibile a rimanere stabilmente con me. I bambini stanno bene. Dico “bene” perché purtroppo, non avendo mai vissuto la presenza del papà, quando lui non è in casa noi stiamo bene. Per lui è come se i bambini non ci fossero, ad esempio quando ha appetito si mette a cucinare alle 22:00 oppure di notte va in bagno accendendo la ventola facendo rumore, senza preoccuparsi che in casa ci sono due bambini piccoli che stavano dormendo. Nel 2013, quando ci siamo sposati in carcere, lui era detenuto in quanto ritenuto responsabile di un'aggressione ad un ragazzo, per lesioni gravi. Dopo il 2013, che io sappia, non ci sono state altre condanne. Comunque, ha fatto nove anni di carcere.
Vorrei aggiungere che mi sto seriamente preoccupando di come si sta comportando lui adesso, ho paura a stare in casa da sola. Lui ha un solo mazzo di chiavi e la chiave del box, comunque, abitando al piano terra, lui potrebbe scavalcare il giardino o entrare dal cancello del vicino. Io me lo troverei lì che mi bussa, o suona, o magari è anche capace di sfondarmi la porta. Quando ritorna dopo essersi assentato per più giorni, ad esempio, non si ricorda nemmeno dove ha lasciato l'auto. La situazione devo dire che è degenerata in questi ultimi giorni perché lui sa della mia intenzione di separarmi. Durante gli anni del matrimonio non ho mai subito violenze fisiche e neanche verbali. Adesso, invece, mi offende sia verbalmente che fisicamente. Probabilmente si è anche incattivito perché io non gli do più soldi, che prima gli passavo per i suoi vizi” (v. verbale udienza).
Ebbene, quanto emerso dalla trattazione della causa non può che condurre ad un giudizio di inidoneità genitoriale in capo al padre tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali dei figli, a fronte di una presenza discontinua del padre nella loro vita quotidiana, sia dal punto di vista strettamente economico sia dal punto di vista affettivo. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori, alla madre va attribuito anche il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, oltre che il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.) e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria dei figli etc.), con contestuale pagina 4 di 9 limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Fermo il collocamento dei minori presso il domicilio materno, le frequentazioni tra il padre e i figli dovranno avvenire presso il Servizio Sociale, al quale il padre dovrà rivolgersi qualora volesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con i minori, comunque, previa verifica da parte del Servizio Sociale e Specialistico della sua idoneità genitoriale e dell'astinenza dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. In tal senso il Servizio Sociale è delegato da questo Tribunale a definire un calendario di incontri tra il padre e i figli minori (dapprima in modalità protetta, al fine di escludere eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, data la loro tenerissima età), sempre che il padre ne faccia richiesta e non sussistano situazioni di pregiudizio per la prole. Il medesimo Servizio sociale dovrà svolgere una attività di monitoraggio del nucleo familiare per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno ritenuti necessari e/o opportuni in favore del padre, della madre e dei figli minori.
Data la tenerissima età dei minori e la contumacia del padre nella presente procedura, il
Tribunale reputa superfluo e contrario al loro interesse procedere all'ascolto diretto dei bambini.
Fermo il collocamento dei minori presso il domicilio materno, la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in BA NTAN (BG), via Lega
Lombarda n. 7, in favore della odierna ricorrente, è fondata e merita accoglimento ex art. 337-sexies c.c.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, posto che la disagiata condizione personale ed economica o lo stato di disoccupazione del genitore non fanno venir meno il dovere di mantenere la prole, considerata la totale assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli in capo al convenuto, l'onere di mutuo gravante sulla ricorrente (pari a 291,48 euro), il diritto della CP_ madre affidataria di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' (pari ad euro 467 al mese) e i redditi da lavoro da questa guadagnati nell'ultimo anno di imposta (pari ad euro 1.230 al mese circa, già detratte le imposte e rapportati a 12 mensilità, v.
CU2024), in base all'orientamento giurisprudenziale seguito da questo Tribunale, il
Collegio reputa equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare, in CP_1 favore di entro il giorno 20 di ogni mese, un contributo mensile nella misura Parte_1 di euro 250,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla pagina 5 di 9 pronuncia dell'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c. (mensilità di aprile 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da aprile 2026).
Ciascun genitore dovrà poi concorrere in pari misura nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la prole, da individuarsi in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale e che si riporta in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'odierno convenuto.
Tenuto conto dei parametri “minimi” previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, le spese di causa debbono essere liquidate in complessivi Euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile presso la Casa Circondariale di
[...]
Bergamo in data 23/05/2013 (iscritto nei registri di stato civile, anno 2013, atto n. 111, parte II, serie C), alle seguenti condizioni:
1. affida in via esclusiva i figli minori nata a [...] il [...]) Persona_1
e nato a [...] il [...]) alla madre la quale Persona_2 Parte_1 potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; CP_1 tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i minori, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto CP_1 ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
2. dispone il collocamento dei figli minori presso il domicilio materno, prevedendo che eventuali frequentazioni con il padre debbano avvenire presso il Servizio Sociale, al quale dovrà rivolgersi qualora volesse ripristinare una relazione affettiva CP_1 stabile e continuativa con i figli, comunque, previa verifica della sua idoneità genitoriale e della astinenza dall'uso di sostanze alcoliche;
in tal senso il Servizio Sociale è delegato a definire un calendario di incontri tra il padre e i figli minori (dapprima in modalità protetta, al fine di escludere eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, data la tenerissima età dei figli), sempre che non sussistano situazioni di pregiudizio per la prole;
3. incarica il medesimo Servizio Sociale di avviare una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico/educativo/didattico, ritenuti necessari e/o opportuni in favore del padre, della madre e dei figli minori;
pagina 6 di 9 4. assegna in favore di la casa coniugale sita in BA NTAN Parte_1
(BG), via Lega Lombarda n. 7, con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti, con obbligo in capo al convenuto di prelevare esclusivamente i propri CP_1 effetti personali dall'abitazione, trasferendo altrove la propria residenza anagrafica entro
10 giorni dall'udienza di prima comparizione;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00 Parte_1 per ciascun figlio, a far tempo dalla pronuncia della presente ordinanza (mensilità di aprile
2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da aprile
2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito indicate: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche pagina 7 di 9 (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo pagina 8 di 9 dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. condanna a rifondere in favore di le spese di causa, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
C. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della presente sentenza al Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di BA NTAN (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/04/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/01/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. MAZZA Annamaria, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
NTAN (BG), via Lega Lombarda n. 7 – non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'udienza, con condanna della controparte della rifusione delle spese legali”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile presso la Casa Circondariale di Bergamo in data 23/05/2013 (iscritto nei registri di stato civile, anno 2013, atto n. 111, parte II, serie C), in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2
I fatti allegati nel ricorso introduttivo, le precise dichiarazioni rese in udienza dalla odierna ricorrente e la contumacia del convenuto nella presente procedura di separazione, rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza coniugale. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli minori, il Collegio ritiene di poter confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal giudice delegato all'udienza del 03/04/2025, in quanto pienamente rispondenti agli interessi attuali dei figli.
In diritto, preme ricordare che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, pagina 2 di 9 di attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ciò premesso, nella presente vicenda parte opportuno richiamare testualmente quanto dichiarato dalla parte ricorrente, interrogata liberamente in udienza dal giudice delegato:
“… Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che è stato ieri sera per soli dieci minuti, quando è tornato per cambiarsi la giacca ed è uscito di casa, come sta facendo ultimamente. Tre giorni fa, dopo dieci giorni che è stato sempre fuori casa, è stato in casa a dormire. Forse in quei dieci giorni è venuto una volta sempre per cambiare i suoi abiti e me l'ha raccontato mia mamma perché io ero al lavoro. Dopo la nascita del secondo bambino, ha iniziato a trascorrere tanti giorni consecutivi fuori casa. Da un anno a questa parte non gli chiedo neanche più dove si ferma a dormire, anche perché mi racconta solo bugie. Con la nascita di Per_1 capitava che lui si assentasse per uno o due giorni, ma non così tanto. Usava sempre la scusa del bere, dicendo che dopo aver consumato alcol si era addormentato a casa di un amico. Quando torna a casa si vede che comunque è quasi sempre sotto l'effetto di alcol, lo riconosco dal suo viso e dall'odore alcolico dell'alito. Non so se faccia anche uso di sostanze stupefacenti. In casa non ha mai consumato sostanze stupefacenti o comunque non in mia presenza, ma il fatto che dorma ad esempio per tre giorni consecutivi, svegliandosi solo per andare in bagno mi porta a sospettare. Una volta addirittura ha urinato nel letto mentre dormiva, come se non avesse neanche avuto lo stimolo di alzarsi per andare in bagno. Ho dovuto anche cambiare il materasso del letto matrimoniale.
Questo mi fa sospettare che non consumi soltanto sostanze alcoliche per ridursi in questo stato. E comunque quando torna a casa è alterato anche a livello emotivo, perché tende
a cambiare discorso da un momento all'altro. In questi giorni tende anche ad essere aggressivo, mi ha anche sferrato uno schiaffo mentre teneva in mano il cellulare, gesto che mi ha procurato dolore. Inoltre, è capitato negli ultimi giorni che ribaltasse in casa una sedia o cercasse di disfare una scarpiera nel bagno che utilizza lui. In quell'occasione lui era molto alterato e mi diceva di chiamare i Carabinieri, questo perché io cercavo di fargli capire che dovevamo trovare una soluzione per la fine della nostra convivenza e perché io gli chiedevo il motivo per cui fosse rientrato in casa, visto che era già fuori da dieci giorni e poteva fare a meno di tornare. Lui continua a ripetere pagina 3 di 9 che ha già preso un appartamento, che vuole il divorzio, ma di fatto rientra in casa quando gli pare e piace. Io sono proprietaria di un'auto che è in uso a lui e ha l'assicurazione scaduta, così gli dicevo che se voleva continuare ad utilizzarla gliel'avrei regalata facendo il passaggio di proprietà, purché lui si intestasse l'assicurazione. Al che lui mi ha dato questa sberla insultandomi dicendomi che se gli avessi tolto l'auto mi avrebbe reso invalida e che avrebbe incendiato la casa con me dentro. [La signora Pt_1 in questo momento si metteva a piangere]. Questa conversazione risale a lunedì 31 marzo
2025. Adesso mia mamma vive stabilmente con me, resta a casa mia tutta settimana perché non mi fido più a rimanere in casa da sola. Prima mia madre tornava per almeno un paio di giorni a settimana a casa sua, ma adesso per venire incontro alle mie richieste, si è resa disponibile a rimanere stabilmente con me. I bambini stanno bene. Dico “bene” perché purtroppo, non avendo mai vissuto la presenza del papà, quando lui non è in casa noi stiamo bene. Per lui è come se i bambini non ci fossero, ad esempio quando ha appetito si mette a cucinare alle 22:00 oppure di notte va in bagno accendendo la ventola facendo rumore, senza preoccuparsi che in casa ci sono due bambini piccoli che stavano dormendo. Nel 2013, quando ci siamo sposati in carcere, lui era detenuto in quanto ritenuto responsabile di un'aggressione ad un ragazzo, per lesioni gravi. Dopo il 2013, che io sappia, non ci sono state altre condanne. Comunque, ha fatto nove anni di carcere.
Vorrei aggiungere che mi sto seriamente preoccupando di come si sta comportando lui adesso, ho paura a stare in casa da sola. Lui ha un solo mazzo di chiavi e la chiave del box, comunque, abitando al piano terra, lui potrebbe scavalcare il giardino o entrare dal cancello del vicino. Io me lo troverei lì che mi bussa, o suona, o magari è anche capace di sfondarmi la porta. Quando ritorna dopo essersi assentato per più giorni, ad esempio, non si ricorda nemmeno dove ha lasciato l'auto. La situazione devo dire che è degenerata in questi ultimi giorni perché lui sa della mia intenzione di separarmi. Durante gli anni del matrimonio non ho mai subito violenze fisiche e neanche verbali. Adesso, invece, mi offende sia verbalmente che fisicamente. Probabilmente si è anche incattivito perché io non gli do più soldi, che prima gli passavo per i suoi vizi” (v. verbale udienza).
Ebbene, quanto emerso dalla trattazione della causa non può che condurre ad un giudizio di inidoneità genitoriale in capo al padre tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali dei figli, a fronte di una presenza discontinua del padre nella loro vita quotidiana, sia dal punto di vista strettamente economico sia dal punto di vista affettivo. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori, alla madre va attribuito anche il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, oltre che il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.) e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria dei figli etc.), con contestuale pagina 4 di 9 limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Fermo il collocamento dei minori presso il domicilio materno, le frequentazioni tra il padre e i figli dovranno avvenire presso il Servizio Sociale, al quale il padre dovrà rivolgersi qualora volesse ripristinare una relazione affettiva stabile e continuativa con i minori, comunque, previa verifica da parte del Servizio Sociale e Specialistico della sua idoneità genitoriale e dell'astinenza dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. In tal senso il Servizio Sociale è delegato da questo Tribunale a definire un calendario di incontri tra il padre e i figli minori (dapprima in modalità protetta, al fine di escludere eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, data la loro tenerissima età), sempre che il padre ne faccia richiesta e non sussistano situazioni di pregiudizio per la prole. Il medesimo Servizio sociale dovrà svolgere una attività di monitoraggio del nucleo familiare per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno ritenuti necessari e/o opportuni in favore del padre, della madre e dei figli minori.
Data la tenerissima età dei minori e la contumacia del padre nella presente procedura, il
Tribunale reputa superfluo e contrario al loro interesse procedere all'ascolto diretto dei bambini.
Fermo il collocamento dei minori presso il domicilio materno, la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in BA NTAN (BG), via Lega
Lombarda n. 7, in favore della odierna ricorrente, è fondata e merita accoglimento ex art. 337-sexies c.c.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ora, posto che la disagiata condizione personale ed economica o lo stato di disoccupazione del genitore non fanno venir meno il dovere di mantenere la prole, considerata la totale assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli in capo al convenuto, l'onere di mutuo gravante sulla ricorrente (pari a 291,48 euro), il diritto della CP_ madre affidataria di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' (pari ad euro 467 al mese) e i redditi da lavoro da questa guadagnati nell'ultimo anno di imposta (pari ad euro 1.230 al mese circa, già detratte le imposte e rapportati a 12 mensilità, v.
CU2024), in base all'orientamento giurisprudenziale seguito da questo Tribunale, il
Collegio reputa equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare, in CP_1 favore di entro il giorno 20 di ogni mese, un contributo mensile nella misura Parte_1 di euro 250,00 per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla pagina 5 di 9 pronuncia dell'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 c.p.c. (mensilità di aprile 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da aprile 2026).
Ciascun genitore dovrà poi concorrere in pari misura nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la prole, da individuarsi in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale e che si riporta in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'odierno convenuto.
Tenuto conto dei parametri “minimi” previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, le spese di causa debbono essere liquidate in complessivi Euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile presso la Casa Circondariale di
[...]
Bergamo in data 23/05/2013 (iscritto nei registri di stato civile, anno 2013, atto n. 111, parte II, serie C), alle seguenti condizioni:
1. affida in via esclusiva i figli minori nata a [...] il [...]) Persona_1
e nato a [...] il [...]) alla madre la quale Persona_2 Parte_1 potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; CP_1 tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i minori, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto CP_1 ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
2. dispone il collocamento dei figli minori presso il domicilio materno, prevedendo che eventuali frequentazioni con il padre debbano avvenire presso il Servizio Sociale, al quale dovrà rivolgersi qualora volesse ripristinare una relazione affettiva CP_1 stabile e continuativa con i figli, comunque, previa verifica della sua idoneità genitoriale e della astinenza dall'uso di sostanze alcoliche;
in tal senso il Servizio Sociale è delegato a definire un calendario di incontri tra il padre e i figli minori (dapprima in modalità protetta, al fine di escludere eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, data la tenerissima età dei figli), sempre che non sussistano situazioni di pregiudizio per la prole;
3. incarica il medesimo Servizio Sociale di avviare una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, attivando tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico/educativo/didattico, ritenuti necessari e/o opportuni in favore del padre, della madre e dei figli minori;
pagina 6 di 9 4. assegna in favore di la casa coniugale sita in BA NTAN Parte_1
(BG), via Lega Lombarda n. 7, con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti, con obbligo in capo al convenuto di prelevare esclusivamente i propri CP_1 effetti personali dall'abitazione, trasferendo altrove la propria residenza anagrafica entro
10 giorni dall'udienza di prima comparizione;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00 Parte_1 per ciascun figlio, a far tempo dalla pronuncia della presente ordinanza (mensilità di aprile
2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da aprile
2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito indicate: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche pagina 7 di 9 (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo pagina 8 di 9 dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6. condanna a rifondere in favore di le spese di causa, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
C. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della presente sentenza al Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di BA NTAN (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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