Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2418/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1
Rinaldo Sementa;
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
[...] P.IVA_1
dalla dott.ssa Maria Elena Burgello;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, premesso di aver CP_3
prestato nel periodo di pre-ruolo, a decorrere dal 01.09.2005, una serie di servizi di supplenza a tempo determinato per conto del resistente, ha chiesto CP_1
accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della sua carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con
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Si è costituito il resistente, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione del ne bis in idem, avendo l'istante proposto la medesima domanda dinanzi all'intestato Tribunale nel procedimento definito con sentenza n.
298/2022. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo, comunque, la prescrizione quinquennale delle avverse pretese retributive.
E' fondata l'eccezione, avanzata da parte resistente, di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.
Il ha prodotto la sentenza n. 298/2022, emessa in data 13.04.2022, con la CP_1
quale il Tribunale di Catanzaro si è già pronunciato sull'accertamento del diritto attoreo alla ricostruzione integrale della carriera, con il pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, accogliendo la domanda di condanna generica formulata dalla docente (cfr. all. 2 fascicolo resistente).
L'odierna causa, avente ad oggetto il riconoscimento dello stesso bene della vita reclamato nel precedente giudizio, costituisce all'evidenza un “ne bis in idem” inammissibile.
Infatti, avendo parte ricorrente proposto in precedente giudizio la domanda di integrale ricostruzione della propria carriera, non poteva avanzare in questa sede la medesima richiesta.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
La definizione della controversia sulla base della questione preliminare induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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