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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2954/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2954/2022, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
908/2022, emesso dal Tribunale di Alessandria e depositato in data 15.08.2022, promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dall' Avv. Veronica Scotti in forza di procura speciale agli atti;
- Attrice opponente -
Contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e CP_2 P.IVA_2 rappresentata dall' Avv. Piero Vernetti, in forza di procura speciale agli atti;
- Convenuta opposta –
E contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 difesa e rappresentata dall' Avv. Elisa Adele Mastorchio, in forza di procura speciale agli atti;
- Terza chiamata -
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- In via pregiudiziale: riscontrata la fondatezza e rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità relativa alla norma di cui all'art. 22 comma 3 del D. Lgs 22/2007, per eccesso di delega come argomentato nelle memorie, sospendere il giudizio;
- Nel merito, in via principale: accertata l'illegittimità dei contatori posti al servizio delle utenze relative al credito azionato, per violazione di quanto previsto dal D. Lgs 22/2007 sul punto, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla convenuta opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 17 - Nel merito, in via subordinata: accertata l'irregolarità dei contatori posti al servizio delle utenze relative al credito azionato, per violazione dei controlli su tutti i dispositivi così come previsti dal DM
93/2017, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla convenuta opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via subordinata: accertata l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta opposta, dichiarare che nulla è dovuto da ad e, per l'effetto revocare il Controparte_1 CP_2 decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via ulteriormente subordinata: in caso di soccombenza di limitare la Controparte_1 condanna al pagamento in favore di della somma come provata in corso di causa. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria, disporre CTU, se del caso, volta alla valutazione dei contatori installati presso le utenze oggetto del rapporto tra le parti di cui è causa al fine di analizzarne la conformità alle norme di legge e relativo corretto funzionamento. Ammettere le prove come dedotte nella memoria istruttoria depositata nell'interesse di , rigettare i mezzi istruttori avversari e, in caso di loro ammissione, CP_1 abilitare la scrivente difesa a prova contraria.”
Per la convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale ill.mo, adversis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE RIGETTARE la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 terzo comma del Decreto Legislativo n. 22/2007 sollevata dall'opponente, stante
l'illegittimità, la manifesta infondatezza e l'irrilevanza della stessa, come illustrato in atti;
RIGETTARE l'eccezione di litispendenza relativa alla fattura n. 41108/2017 in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate negli atti di causa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria;
CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 908/2022 (R.G. 2162/2022) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 15.08.2022; CONDANNARE ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA CONDANNARE in ogni caso al pagamento a Controparte_1 favore di della capitale somma di € 46.271,57 o di quella veriore accertata al termine del CP_2 giudizio.
IN OGNI CASO CONDANNARE, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori sulla somma capitale di cui sarà riconosciuta debitrice.;
IN VIA RIGOROSAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione interposta da dovesse essere ritenuta parzialmente o integralmente fondata con Controparte_1 riferimento alle eccezioni sub C e D dell'atto di citazione in opposizione avversario, posto che le stesse fanno riferimento ad attività di competenza di come illustrato nella narrativa Controparte_3 della comparsa di costituzione e risposta,
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la terza chiamata in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa, n. 18, a garantire e mantenere indenne dal danno economico conseguente all'eventuale e non creduto CP_2
pagina 2 di 17 accoglimento in tutto o in parte delle predette eccezioni sollevate da . Con vittoria di spese di CP_1 lite.”
Per la terza chiamata:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Società ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 908/2022, con cui il Tribunale di Alessandria l'ha condannata a pagare alla parte istante la somma di € 46.271,57 oltre agli interessi ed alle spese processuali;
somma dovuta in CP_2
forza di un contratto di somministrazione del gas, rispetto al quale si è resa inadempiente non CP_1 pagando all'ingiungente il saldo della fattura n. 41108 del 18.09.2017 per € 13.863,78 e n. 18 fatture emesse dalla somministrante tra il 2020 e il 2021 per complessivi € 32.407,79.
L'ingiunta, a sostegno della propria opposizione, ha eccepito e rilevato:
- che le fatture oggetto del giudizio monitorio si riferiscono a n. 4 diversi punti di riconsegna
(identificati con i nn. 54000107300 - 54000108400-54000303300 -54000130500) e che ha CP_1
effettuato un cambio di fornitore passando da ad per tutti e 4 i PDR, a decorrere CP_2 CP_4
dal 1/12/2020 per i nn. 54000108400-54000303300 -54000130500 e dal 1/05/2021 per il n.
54000107300 a ciò conseguendo che per tre delle fatture oggetto di giudizio (n. 2021153817 di euro
3.811,00, n. 2021153861 di euro 2.695,00 e n. 2021153653 di euro 6.173,00) nulla è dovuto, atteso che le stesse riguardano consumi relativi a gennaio 2021 quando il contratto di somministrazione non era più in essere tra le parti (dal 1/12/2020);
- che della fattura n. 41108 del 18.09.2017 ha domandato già il pagamento in altro distinto CP_2
contenzioso (rubricato al n. R.G 3302/2019) la cui sentenza, la n. 518/2022, è stata oggetto di impugnazione ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino;
- che i contatori utilizzati da e posti a servizio delle utenze per le quali sono state emesse le CP_2
fatture oggetto di causa, non sono conformi alle prescrizioni normative di settore di cui al D.lgs.
22/2007 essendo privi di marcatura CE e di marcatura metrologica supplementare oltre al fatto che gli stessi non sono mai stati sottoposti a controllo metrologico successivo e sono privi del relativo libretto obbligatorio che dovrebbe attestare l'esecuzione delle verifiche periodiche previste dalla legge (DM
75/2012 poi sostituito dal DM 93/2017);
- che i conteggi dei volumi di gas il cui prelievo viene addebitato a sono errati, come dimostra CP_1
il fatto che per il PDR n. 54000107300, rimasto in carico ad sino al 1/05/2021, quest'ultima ha CP_2
trasmesso ad un valore di consumi (506.366) superiore a quello assunto da come base di CP_4 CP_4
pagina 3 di 17 partenza per l'inizio fornitura (mc. 505.996) e come risulterebbe anche da alcune incongruenze emerse sui dati di consumo esposti nelle fatture oggetto di causa;
- che l'inaffidabilità dei conteggi posti alla base della domanda monitoria deriverebbe anche dall'omessa rinnovazione dei contatori, obsoleti e mai sostituiti con quelli di nuova generazione, come previsto dalla delibera ARERA 554/2015, emessa in adozione del D.lgs. 102/2014, configurando tale omissione una violazione amministrativa sanzionata dall'art. 16 D.lgs. 102/2014 oltre che un inadempimento contrattuale tra le parti in causa;
- che deve ritenersi incostituzionale, per eccesso di delega (conferita con L. n. 62/2005) l'art. 22 co. III del D.lgs. 22/2007 laddove esso prevede che “I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione”.
Sulla base di tali allegazioni l'attrice opponente ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta opposta deducendo: CP_2
- nel merito, la fondatezza della propria domanda di pagamento, relativa al saldo della fattura n. 41108 del 18.09.2017 per € 13.863,78 ed al totale di n. 18 fatture emesse tra il 2020 e il 2021, relative ai seguenti PDR (n. 54000107300 – SPALTO BORGOGLIO 104 per € 15.753,76; n. 54000108400 –
VIA FERRARIS 25 per € 7.815,02; n. 54000130500 – VIA BOVES 7 per € 5.052,01; n. 54000303300
– VIA MONTE GRAPPA 63 per € 3.787,00) così per complessivi € 32.407,79;
- che per tutti e quattro i contatori gli importi dovuti erano già stati parametrati al consumo effettivo e non a quello stimato e che aveva già provveduto a stornare in favore di le fatture CP_2 CP_1
erroneamente emesse per il periodo di gennaio 2021, nel quale era già operativa la nuova somministrazione;
CP_4
- che per quanto riguarda la fattura n. 41108 del 18.09.2017 (di complessivi € 74.080,81), l'eccezione di litispendenza è infondata dal momento che nel presente giudizio, agisce per il residuo di tale CP_2
fattura rimasto impagato (di € 13.863,78), richiesto in seno al giudizio RG. 3302/2019 solo in comparsa conclusionale (a fronte di una domanda iniziale di € 60.217,03) sul presupposto di una errata imputazione a tale fattura n. 41108/2017 di un pagamento eseguito da di altre fatture;
CP_1
integrazione di petitum che però non è stata ammessa dal Tribunale, che ha reso sul punto una pagina 4 di 17 pronuncia di inammissibilità rispetto alla quale ha rinunciato a proporre appello, riservandosi CP_2
però di agire per il recupero di tale differenza in separato giudizio;
- che le allegazioni della opponente in ordine agli asseriti errori nella misura dei consumi registrati dai contatori sono generiche e prive di supporto probatorio;
- che la questione di illegittimità costituzionale proposta è inammissibile in quanto omette l'indicazione sia della norma delegante sia della norma costituzionale asseritamente violata, come prescritto dall'art. 23 L. 87/1953;
- che con riferimento agli eccepiti vizi di conformità dei contatori, così come di omesso controllo e sostituzione degli stessi, le doglianze non possono essere rivolte ad che è società che si occupa CP_2 della mera compravendita di gas, essendo invece l'attività di installazione e gestione dei contatori rimessa alla società distributrice del gas alle utenze, che nel territorio di Alessandria è CP_3 la quale dovrà manlevare la convenuta opposta nel caso in cui l'accoglimento delle eccezioni sul
[...]
punto della opponente dovessero essere ritenute fondate con conseguente pregiudizio delle ragioni economiche di CP_2
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta l'opposta ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
A fronte della concessa autorizzazione alla chiamata di terzo formulata da con comparsa del CP_2
29.05.2023 si è costituita in giudizio anche (da qui in poi solo ) Controparte_3 CP_3 sostanzialmente aderendo all'impostazione difensiva di con riguardo all'eccezione di CP_2 incostituzionalità dell'art. 22 co. III D.lgs. 22/2007 e proprio sulla scorta di quanto previsto da detta norma deducendo:
- che tutti e quattro i contatori interessati dalla vicenda che ci occupa, essendo installati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 22/2007, non soggiacciono all'obbligo di controlli periodici, né di marcature, né di libretto metrologico;
- che le allegazioni attoree sugli asseriti vizi di funzionamento dei contatori sono generiche e che non ha mai richiesto la verifica del loro funzionamento attraverso la procedura deputata a tale CP_1 scopo, ovvero quella regolata dall'art. 46 della delibera RERA n. 574/2013 poi sostituito dall'art. 56 della delibera 569/2019, sebbene l'avesse informata di tale possibilità sin dal giugno 2019; CP_2
- che la doglianza attorea circa l'omessa sostituzione dei PDR obsoleti con quelli di nuova generazione
“cd. smart maters” oltre a non avere rilievo ai fini di causa (atteso che anche i contatori più vecchi sono pagina 5 di 17 perfettamente efficienti quanto alla rilevazione dei consumi) è priva di pregio dal momento che per i 4 oggetto di giudizio si era attivata per la loro sostituzione ma era stata la stessa che CP_3 CP_1
l'aveva impedita, opponendo il proprio dissenso alla sostituzione con pec del 28.12.2020.
Sulla scorta di tali argomenti domandava l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_3
Espletati gli incombenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.; con successiva ordinanza riservata è stata respinta l'istanza ex art 648 c.p.c. promossa da e sono CP_2
stati concessi i termini di cui all'art 183, 6° comma c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e poi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. Sulla prospettata incostituzionalità dell'art. 22. co. III D.lgs. 22/2007.
Prima di entrare nel merito, è necessariamente preliminare la trattazione della questione di incostituzionalità prospettata dalla opponente e ciò non ultimo per il fatto che una parte delle doglianze sollevate dalla medesima in ordine alla non conformità dei contatori e delle rilevazioni dei consumi effettuate dagli stessi, presuppongono l'inoperatività della norma di cui all'art. 22. co. III D.lgs.
22/2007 che prevede espressamente un'esimente dall'obbligo di controlli metrologici periodici, per i contatori che – come quelli per cui è causa - sono stati messi in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto – ovvero il 18-3-2007.
Recita la norma: “
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.”.
Secondo la opponente questa norma sarebbe incostituzionale per eccesso di delega, dal momento che essa viola l'art. 76 della Costituzione e tale violazione si sostanzierebbe nel fatto che essa contiene una esimente che non trova riscontro nei criteri e nei limiti definiti dall'art. 22 della Legge delega n.
62/2005 e si pone in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva comunitaria 2004/22/CE di cui la Legge demandava al Governo l'attuazione, che mira a imporre l'utilizzo di strumenti di misurazione dei consumi, dotati di determinati requisiti omogenei, atti a garantire un elevato livello di affidabilità.
La questione di incostituzionalità prospettata, a parere di chi scrive è manifestatamente infondata.
pagina 6 di 17 Volendo partire dalla fonte normativa comunitaria, che l'attrice assume violata, sul punto si osserva che come si evince chiaramente dalle norme infra citate, essa riguarda e definisce i requisiti che devono avere o cui debbono conformarsi i dispositivi di misurazione (tra cui i contatori del consumo di gas che ci occupano) ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio.
L'art. 3 rubricato “oggetto”, infatti, recita che “La presente direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio per le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.” dovendosi fare riferimento per comprendere a cosa la Direttiva si riferisca quando parla di “commercializzazione” e “messa in servizio” a quanto espressamente previsto dall'art. 4 “Definizioni” in cui si legge che “Ai fini della presente direttiva s'intende per:…. e) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;
f)
«messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato”.
Tale inequivocabile individuazione dei fini che la Direttiva si prefigge e quindi dell'ambito di operatività dei requisiti che essa fissa, non può che portare a ritenere che essa non involga in nessun modo i dispositivi “già istallati e già in funzione”.
Ed anzi, che sia proprio questa l'interpretazione da attribuire alla norma ed alla sua ratio, lo si evince, oltre che dal suo tenore letterale, anche da quanto previsto in altre norme della medesima, e specificamente, l'art. 8 “Commercializzazione e messa in servizio”, che al co. II prevede che “2. Gli
Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura siano commercializzati e/o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti della presente direttiva” e l'art. 23
“Disposizioni transitorie” che prevede che “In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 30 ottobre 2006”.
Orbene è evidente che se la Direttiva ammette che vengano messi in commercio e in prima funzione
(quantomeno fino alla scadenza della validità dell'omologazione o in caso di omologazione di validità indefinita fino al 30.10.2016) dispositivi anche non rispondenti ai requisiti della Direttiva ma che siano conformi alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006; è del tutto illogico ritenere che la
Direttiva non ammetta anche che (come espressamente previsto dal D.lgs. 22/2017 che l'ha recepita all'art. 22 co. III) i dispositivi già istallati ed operativi, per i quali la normativa in vigore fino al 30
pagina 7 di 17 ottobre 2006 non prevedeva i controlli metrologici periodici obbligatori, possano rimanere legittimamente in funzione sino alla rimozione (all'esito della quale evidentemente ricorrerà la diversa ipotesi di “prima messa in funzione” per cui valgono invece le nuove regole).
La Legge Delega 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.” è perfettamente coerente con quanto disposto dalla Direttiva e parimenti lo è il D.lgs. 22/2007 “Attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)”.
Infatti, quanto all'art. 22 della L. 62/2005 “Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura) esso prevede che “1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:……(omissis)
“b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;
“c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;…(omissis)….
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE";
2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;
pagina 8 di 17 h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.”
È evidente quindi che anche la legge delega, che richiama espressamente le norme della Direttiva, oltre a fare espresso riferimento al concetto di “commercializzazione”, quando usa il termine “utilizzo” non possa che intendere quello che intende la Direttiva, ovvero “prima utilizzazione” (v. art. 4 cit.).
E parimenti deve ritenersi quanto al D.lgs. 22/2007 che:
all'art. 2 “Definizioni” prevede che “
1. Ai fini del presente decreto si intende per e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, il consumo o
l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione;
g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato”; e dunque recepisce le definizioni di cui alla Direttiva;
e all'art. 22 “Disposizioni transitorie” prevede che: “
1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa
e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.”
Orbene, posto che non è stato attinto dall'eccezione di incostituzionalità né il I co. della suddetta norma (anche perché riproduce quasi fedelmente l'art. 23 della direttiva EU) né il co. II, che riguarda una fase addirittura prodromica alla messa in commercio del misuratore, ovvero quello della presentazione della domanda di ammissione alla verifica, sarebbe del tutto illogico sostenere che sia pagina 9 di 17 invece incostituzionale il co. III, che tratta invece dei contatori che – conformi alle norme ante 30 ottobre 2006 che non ne prevedono i controlli metrologici – siano già installati e già in servizio.
Detto altrimenti, non è sostenibile ritenere, come fa l'attrice, che la Direttiva (e anche la Legge Delega) ammetta la commercializzazione e la prima messa in servizio di dispositivi anche non conformi alla
Direttiva fino al 30.10.2016, ma pretenda che quelli già installati (ben prima di tale data) e mai rimossi, vengano sostituiti perché non conformi.
Per tutte le ragioni esposte, la questione di incostituzionalità prospettata va respinta in quanto ritenuta manifestatamente infondata.
§ 2. Sull'eccepita non conformità dei contatori alle prescrizioni normative di settore di cui al
D.lgs. 22/2007 (omesse marcatura CE e marcatura metrologica) e di cui al DM 93/2017 (omesso controllo metrologico e relativo libretto obbligatorio) e sull'omessa sostituzione dei contatori con quelli di nuova generazione.
È una mera conseguenza logica di tutto quanto sostenuto che poiché tutti i quattro contatori oggetto di causa sono stati istallati prima del 2006, stando a quanto disposto dell'art. 23 della Direttiva e dell'art. 22 del D.lgs. 22/2007, non costituisce alcun profilo di illegittimità rilevante, che essi non rechino la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (previste entrambe dall'art. 7 della Direttiva e art. 13 D.lgs. 22/2007).
Del pari è priva di fondatezza la doglianza della opponente che si appunta sul fatto che i PDR oggetto di causa non siano stati sottoposti a periodici controlli metrologici.
Infatti, il DM 93/2017 (che ha abrogato e sostituito il DM 75/2012) invocato dall'attrice, in realtà prevede in tema di controlli, all'art. 3, che ve ne sono di tre tipologie “a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea” ma che ai contatori istallati prima del 2006 (per cui opera l'esimente di cui all'art. 22 D.lgs
22/2007) si applicano i controlli di cui alla lettera b e non quelli periodici “
3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli già in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007”.
Peraltro, non risulta che la deducente abbia mai richiesto (quella prodotta in causa al doc. 20 oltre ad essere del 2023 riguarda un PDR non oggetto di questa causa) che venissero effettuati tali controlli, come ben avrebbe potuto fare visto che essa sospettava il malfunzionamento dei dispositivi.
L'art. 5 del DM 93/2017 rubricato “Controlli casuali o a richiesta” infatti prevede al co. II che “
2. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio;
pagina 10 di 17 i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.”
In ultimo, parimenti priva di concreta rilevanza ai fini che ci occupano è l'eccezione della opponente che si appunta sull'omessa sostituzione dei contatori asserviti alle utenze oggetto di contenzioso con quelli di nuova generazione cd. “smart maters”.
Sul tema appare assorbente di ogni altra considerazione spendibile rilevare che non solo non CP_1
abbia titolo per pretendere tale sostituzione (viene allegato in citazione “un inadempimento contrattuale” addebitabile ad ma non viene neanche spiegato quale sarebbe la fonte contrattuale CP_2 dell'asserita obbligazione di sostituzione inadempiuta – che certamente non incomberebbe in ogni caso sulla somministrante ma semmai sulla distributrice e non abbia soprattutto spiegato il CP_2 CP_3
motivo per cui ritiene che l'obsolescenza dei contatori oggetto di causa sia stata la causa di un loro malfunzionamento ed invero, come ora si andrà meglio a trattare dopo, che un concreto malfunzionamento vi sia mai stato.
§ 3. Sul merito della domanda di pagamento promossa da in via monitoria. CP_2
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la creditrice opposta, convenuta formale, conserva la veste di attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere della prova del suo credito secondo i criteri ordinari;
si rileva che essa ha prodotto in questo giudizio:
- tutte le fatture di cui ha domandato il pagamento divise per utenza:
UTENZA 54000107300 – SPALTO BORGOGLIO 104 per totali € 15.753,76
- Fattura n.2021118561 del 14.01.2021 € 2.068,00 (doc.2)
- Fattura n.2021153647 del 15.02.2021 € 7.332,00 (doc.3)
- Fattura n.2021175943 del 12.03.2021 € 2.866,00 (doc.4)
- Fattura n.2021198474 del 13.04.2021 € 1.882,00 (doc.5)
- Fattura n.2021233299 del 14.05.2021 € 1.880,00 (doc.6) cui si accompagna nota di credito n. 50932 del 30.07.2021 per € 274,24 (doc. 7)
UTENZA 54000108400 – VIA FERRARIS 25 per totali € 7.815,02
- Fattura n.2020326650 del 19.09.2020 € 1.195,00 (doc.8)
- Fattura n.2020362011 del 12.10.2020 € 735,00 (doc.9)
- Fattura n.2020384339 del 12.11.2020 € 2.562,00 (doc.10)
- Fattura 2020406723 del 14.12.2020 € 4.073,00 (doc.11);
- nota di credito 50466 del 22.04.2021 (doc. 13) con la quale è stata (anche) restituita la cauzione di €
750,00 a suo tempo versata da per questo PDR) CP_1
UTENZA 54000130500 – VIA BOVES 7 per totali € 5.052,01
pagina 11 di 17 - Fattura n.2020362179 del 12.10.2020 € 1.314,00 (doc.14)
- Fattura n.2020384507 del 12.11.2020 € 1.826,00 (doc.15)
- Fattura n.2020406890 del 14.12.2020 € 2.662,00 (doc.16)
- nota di credito 50468 del 22.04.2021 (doc. 18) con la quale è stata (anche) restituita la cauzione di €
750,00 a suo tempo versata da per questo PDR) CP_1
UTENZA 54000303300 – VIA MONTE GRAPPA 63 per totali € 3.787,00
- Fattura n.2020362222 del 12.10.2020 € 1.037,00 (doc.19)
- Fattura n.2020384550 del 12.11.2020 € 1.265,00 (doc.20)
- Fattura n.2020406933 del 14.12.2020 € 1.985,00 (doc.21)
- nota di credito 50464 del 22.04.2021 (doc. 23) con la quale è stata (anche) restituita la cauzione di €
500,00 a suo tempo versata da per questo PDR) CP_1
- i report delle interrogazioni effettuate da sul portale di Acquirente UN (società pubblica CP_2
riconducibile al MEF che gestisce il Sistema Informativo Integrato e che quindi, fra le varie attività che svolge, mette a disposizione dei clienti finali dati del consumo di energia elettrice e gas) da cui si evincono i periodi in cui si è svolta la fornitura per ogni PDR (peraltro, l'esistenza del rapporto CP_2
di somministrazione non è stata mai oggetto di contestazione ad opera della parte opponente, per cui, in relazione a questo profilo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è di per sé sufficiente a farlo ritenere provato)
Ciò posto e ritenuto che tali prove documentali siano sufficienti per ritenere dimostrata sia l'esistenza sia la fattiva esecuzione da parte di del rapporto di somministrazione di gas;
le eccezioni CP_2
promosse dalla opponente per resistere alla domanda di pagamento in sostanza sono quelle che si vanno partitamente ad esaminare.
§ 3.1. Sulla fattura n. 41108/2017 e sull'eccezione di litispendenza.
Secondo , la domanda di pagamento relativa al saldo della fattura n. 41108 del 18.09.2017 CP_1
sarebbe inammissibile in quanto ha domandato già il pagamento di tale importo in altro distinto CP_2
contenzioso (rubricato al n. R.G 3302/2019) definito con la sentenza n. 518/2022, che è stata oggetto di impugnazione, su iniziativa di , ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino. CP_1
L'eccezione è infondata.
Come si evince dal chiaro tenore della sentenza n. 518/2022 – al cui appello incidentale ha CP_2
rinunciato con riserva di agire in separato giudizio per la parte di credito rimasta insoddisfatta - il
Tribunale in quella sede ha ritenuto che la domanda promossa da avente ad oggetto la CP_2
differenza tra l'importo di cui alla fattura n. 41108/2017 di € 74.080,81 e quello richiesto in sede monitoria di € 60.217,03, fosse inammissibile perché proposta tardivamente (solo in sede di pagina 12 di 17 precisazione delle conclusioni) non potendo la parte, quale attrice sostanziale, ampliare il petitum della domanda monitoria, con una domanda da cui era decaduta.
Ebbene, una tale pronuncia in rito dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, di talché essa non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio, come avvenuto nel caso che ci occupa, in cui dopo aver rinunciato all'appello incidentale della suddetta sentenza, ha promossa CP_2
un nuovo ricorso ex art. 633 c.p.c. domandando – ed ottenendo - la condanna di al pagamento CP_1
della differenza di € 13.863,78, ancora dovuta per la fattura n. 41108/2017.
Il principio è costante nella giurisprudenza e ribadito da ultimo da Cass n. 20636/24, la quale ha ribadito che: "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito anche nel suo massimo consesso, la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass.,
Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n.
35110).”
In base a tale principio, deve dunque ritenersi che poiché la domanda di pagamento della differenza di
€ 13.863,78 proposta da nel giudizio definito con la sentenza n. 518/2022 ha formato oggetto di CP_2
una statuizione di mera inammissibilità, essa ben poteva essere riproposta in un successivo processo, come effettivamente fatto nella sede che ci occupa.
§ 3.2. Sulle altre fatture.
Avuto riguardo alle ulteriori fatture emesse da tra il 2020 e il 2021 e relative ai PDR (n. CP_2
54000107300 – SPALTO BORGOGLIO 104, n. 54000108400 – VIA FERRARIS 25; n. 54000130500
– VIA BOVES 7; n. 54000303300 – VIA MONTE GRAPPA 63) la opponente ha rilevato che:
1. per tre delle fatture oggetto di giudizio (n. 2021153817 di euro 3.811,00, n. 2021153861 di euro
2.695,00 e n. 2021153653 di euro 6.173,00) nulla è dovuto, atteso che si tratta di consumi relativi a gennaio 2021 quando il contratto non era più in essere tra le parti (dal 1/12/2020);
2. in generale, i conteggi dei volumi di gas il cui prelievo viene addebitato a sono errati, CP_1
come dimostra il fatto che per il PDR n. 54000107300, rimasto in carico ad sino al CP_2
1/05/2021, quest'ultima ha trasmesso a un valore di consumi (506.366) superiore a CP_4
quello assunto da come base di partenza per l'inizio fornitura (mc. 505.996); CP_4
pagina 13 di 17 3. che tali incongruenze sui dati di consumo emergerebbero altresì dal fatto che i dati esposti nelle fatture “emesse in precedenza non collimano con quelli delle fatture emesse successivamente per le stesse utenze” (cit. pag. 11 comparsa).
Tutte le eccezioni sono infondate.
Per quanto riguarda quelle riportate ai nn. 1 e 2 è sufficiente rilevare che: 1) pur ammettendo CP_2
che effettivamente tre fatture (n. 2021153817, n. 2021153861 e n. 2021153653) sono state erroneamente emesse per il periodo di gennaio 2021, ha al contempo dimostrato, producendo le relative note di credito (docc. 18, 23, 13), che tali fatture sono state integralmente stornate (in uno con i depositi cauzionali versati per ciascun PDR) e non sono infatti state conteggiate nel quantum oggetto di richiesta monitoria;
2) ha dimostrato che per il PDR n. 54000107300 il valore dei consumi CP_2
stimato (mc. 505.996) sul quale è stato conteggiato l'importo dell'ultima fattura, la n. 2021233299 del
14.05.2021, è stato poi adeguato all'esito della comunicazione dei consumi effettivi da parte di CP_3
nella inferiore misura di (506.366) ed ha provveduto ad emettere la nota di credito n. 50932 del CP_2
30.07.2021 di € 274,24 (doc. 7) così stornando il maggior consumo fatturato in precedenza.
A fronte di tali allegazioni e produzioni, nulla ha replicato la opponente in prima memoria.
Passando invece alle doglianze di che hanno riguardato un asserito malfunzionamento dei CP_1 contatori che avrebbe portato ad un'errata contabilizzazione dei consumi;
richiamando tutto quanto già detto nei precedenti paragrafi in ordine all'infondatezza delle eccezioni relative all'assenza di marcatura, di controlli metrologici ed alla vetustà dei dispositivi, per il resto le argomentazioni spese dalla ricorrente sono sempre rimaste generiche e prive di supporto probatorio.
ha del tutto omesso la specifica allegazione di quali consumi effettivi e inferiori, rispetto a CP_1
quelli rilevati e indicati nelle fatture, sarebbero stati effettuati nei periodi di riferimento, non ha fatto alcuno specifico riferimento al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle bollette precedenti (neanche prodotte), né ha offerto alcuna prova del malfunzionamento dei contatori (non potendosi ritenere di una qualche rilevanza né la documentazione prodotta ai docc. 21 e 22 (di cui non viene spiegato tenore e rilevanza probatoria e secondo quanto sostenuto da non riguarderebbe CP_3 nemmeno i contatori per cui è causa) né la perizia di parte a firma dell'Ing. che riguarda un Pt_1
contatore che non è tra quelli oggetto di giudizio.
Un quadro così lacunoso e privo di supporto probatorio ha motivato il rigetto della richiesta di licenziamento di CTU avanzata dalla opponente (e rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni), decisione che qui si richiama e si conferma, atteso l'inevitabile valore esplorativo che la stessa avrebbe avuto.
pagina 14 di 17 Infatti come noto, la Giurisprudenza di legittimità, in tema di somministrazione di energia elettrica (ma con principi applicabili per analogia anche alla somministrazione di gas) ha fissato criteri molto precisi in tema di riparto dell'onere probatorio, stabilendo che “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto
a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020) ma si veda ex multis la recentissima Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 in cui si afferma che “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno,
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” ” (così, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv.
649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n.
28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali
pagina 15 di 17 [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass.,
09/01/2020, n. 297, pag. 9).”
Ebbene, sulla scorta di tali principi deve quindi concludersi che le doglianze della opponente circa un presunto malfunzionamento dei contatori ed un errato calcolo dei consumi posti a fondamento del credito fatto valere da attesa la genericità delle allegazioni e il difetto di qualsiasi prova a CP_2
supporto, sono infondate e devono essere rigettate.
§ 4. Conclusioni e spese di lite.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione non è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, esse vanno poste interamente a carico di parte opponente e vengono liquidate, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa;
secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. senza espletamento di attività istruttoria;
così per complessivi € 6.713,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, oltre agli esborsi, oltre IVA e CPA.
dovrà essere condannata a rifondere tali spese sia in favore della convenuta opposta, sia in CP_1
favore della terza chiamata di cui ha provocato la chiamata in giudizio sollevando le infondate CP_3
eccezioni sul malfunzionamento dei misuratori, eccezioni cui era titolata a resistere solo quest'ultima.
§ 5. Sull'istanza di condanna dell'opponente ex art. 96 III co. c.p.c.
Deve, invece, essere disattesa la domanda ex art. 96 III co. c.p.c. proposta dalla convenuta opposta.
L'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa una condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (v. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n. 21570); invero, come statuito dalla più recente Cass. civ. 30/09/2021, n. 26545: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare pagina 16 di 17 automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.”.
Nel caso specifico, si ritiene che non sussistano in capo alla parte attrice opponente, i profili soggettivi di mala fede e colpa grave che la norma richiede per il riconoscimento della responsabilità ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 terzo comma del Decreto Legislativo n. 22/2007 sollevata dall'opponente;
Rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto; Controparte_1
Conferma il decreto ingiuntivo n. 908/2022, emesso dal Tribunale di Alessandria e depositato in data
15.08.2022;
Condanna alla rifusione in favore sia di sia di Controparte_1 CP_2 CP_3
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.713,00 oltre al rimborso forfettario del
[...]
15%, oltra agli esborsi, oltre IVA e CPA come per Legge;
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. III c.p.c. promossa da CP_2
Così deciso in Alessandria, il 28.09.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2954/2022, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
908/2022, emesso dal Tribunale di Alessandria e depositato in data 15.08.2022, promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dall' Avv. Veronica Scotti in forza di procura speciale agli atti;
- Attrice opponente -
Contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e CP_2 P.IVA_2 rappresentata dall' Avv. Piero Vernetti, in forza di procura speciale agli atti;
- Convenuta opposta –
E contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 difesa e rappresentata dall' Avv. Elisa Adele Mastorchio, in forza di procura speciale agli atti;
- Terza chiamata -
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- In via pregiudiziale: riscontrata la fondatezza e rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità relativa alla norma di cui all'art. 22 comma 3 del D. Lgs 22/2007, per eccesso di delega come argomentato nelle memorie, sospendere il giudizio;
- Nel merito, in via principale: accertata l'illegittimità dei contatori posti al servizio delle utenze relative al credito azionato, per violazione di quanto previsto dal D. Lgs 22/2007 sul punto, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla convenuta opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 17 - Nel merito, in via subordinata: accertata l'irregolarità dei contatori posti al servizio delle utenze relative al credito azionato, per violazione dei controlli su tutti i dispositivi così come previsti dal DM
93/2017, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla convenuta opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via subordinata: accertata l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta opposta, dichiarare che nulla è dovuto da ad e, per l'effetto revocare il Controparte_1 CP_2 decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, in via ulteriormente subordinata: in caso di soccombenza di limitare la Controparte_1 condanna al pagamento in favore di della somma come provata in corso di causa. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria, disporre CTU, se del caso, volta alla valutazione dei contatori installati presso le utenze oggetto del rapporto tra le parti di cui è causa al fine di analizzarne la conformità alle norme di legge e relativo corretto funzionamento. Ammettere le prove come dedotte nella memoria istruttoria depositata nell'interesse di , rigettare i mezzi istruttori avversari e, in caso di loro ammissione, CP_1 abilitare la scrivente difesa a prova contraria.”
Per la convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale ill.mo, adversis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE RIGETTARE la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 terzo comma del Decreto Legislativo n. 22/2007 sollevata dall'opponente, stante
l'illegittimità, la manifesta infondatezza e l'irrilevanza della stessa, come illustrato in atti;
RIGETTARE l'eccezione di litispendenza relativa alla fattura n. 41108/2017 in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate negli atti di causa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria;
CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 908/2022 (R.G. 2162/2022) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 15.08.2022; CONDANNARE ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA CONDANNARE in ogni caso al pagamento a Controparte_1 favore di della capitale somma di € 46.271,57 o di quella veriore accertata al termine del CP_2 giudizio.
IN OGNI CASO CONDANNARE, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori sulla somma capitale di cui sarà riconosciuta debitrice.;
IN VIA RIGOROSAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione interposta da dovesse essere ritenuta parzialmente o integralmente fondata con Controparte_1 riferimento alle eccezioni sub C e D dell'atto di citazione in opposizione avversario, posto che le stesse fanno riferimento ad attività di competenza di come illustrato nella narrativa Controparte_3 della comparsa di costituzione e risposta,
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la terza chiamata in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa, n. 18, a garantire e mantenere indenne dal danno economico conseguente all'eventuale e non creduto CP_2
pagina 2 di 17 accoglimento in tutto o in parte delle predette eccezioni sollevate da . Con vittoria di spese di CP_1 lite.”
Per la terza chiamata:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Società ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 908/2022, con cui il Tribunale di Alessandria l'ha condannata a pagare alla parte istante la somma di € 46.271,57 oltre agli interessi ed alle spese processuali;
somma dovuta in CP_2
forza di un contratto di somministrazione del gas, rispetto al quale si è resa inadempiente non CP_1 pagando all'ingiungente il saldo della fattura n. 41108 del 18.09.2017 per € 13.863,78 e n. 18 fatture emesse dalla somministrante tra il 2020 e il 2021 per complessivi € 32.407,79.
L'ingiunta, a sostegno della propria opposizione, ha eccepito e rilevato:
- che le fatture oggetto del giudizio monitorio si riferiscono a n. 4 diversi punti di riconsegna
(identificati con i nn. 54000107300 - 54000108400-54000303300 -54000130500) e che ha CP_1
effettuato un cambio di fornitore passando da ad per tutti e 4 i PDR, a decorrere CP_2 CP_4
dal 1/12/2020 per i nn. 54000108400-54000303300 -54000130500 e dal 1/05/2021 per il n.
54000107300 a ciò conseguendo che per tre delle fatture oggetto di giudizio (n. 2021153817 di euro
3.811,00, n. 2021153861 di euro 2.695,00 e n. 2021153653 di euro 6.173,00) nulla è dovuto, atteso che le stesse riguardano consumi relativi a gennaio 2021 quando il contratto di somministrazione non era più in essere tra le parti (dal 1/12/2020);
- che della fattura n. 41108 del 18.09.2017 ha domandato già il pagamento in altro distinto CP_2
contenzioso (rubricato al n. R.G 3302/2019) la cui sentenza, la n. 518/2022, è stata oggetto di impugnazione ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino;
- che i contatori utilizzati da e posti a servizio delle utenze per le quali sono state emesse le CP_2
fatture oggetto di causa, non sono conformi alle prescrizioni normative di settore di cui al D.lgs.
22/2007 essendo privi di marcatura CE e di marcatura metrologica supplementare oltre al fatto che gli stessi non sono mai stati sottoposti a controllo metrologico successivo e sono privi del relativo libretto obbligatorio che dovrebbe attestare l'esecuzione delle verifiche periodiche previste dalla legge (DM
75/2012 poi sostituito dal DM 93/2017);
- che i conteggi dei volumi di gas il cui prelievo viene addebitato a sono errati, come dimostra CP_1
il fatto che per il PDR n. 54000107300, rimasto in carico ad sino al 1/05/2021, quest'ultima ha CP_2
trasmesso ad un valore di consumi (506.366) superiore a quello assunto da come base di CP_4 CP_4
pagina 3 di 17 partenza per l'inizio fornitura (mc. 505.996) e come risulterebbe anche da alcune incongruenze emerse sui dati di consumo esposti nelle fatture oggetto di causa;
- che l'inaffidabilità dei conteggi posti alla base della domanda monitoria deriverebbe anche dall'omessa rinnovazione dei contatori, obsoleti e mai sostituiti con quelli di nuova generazione, come previsto dalla delibera ARERA 554/2015, emessa in adozione del D.lgs. 102/2014, configurando tale omissione una violazione amministrativa sanzionata dall'art. 16 D.lgs. 102/2014 oltre che un inadempimento contrattuale tra le parti in causa;
- che deve ritenersi incostituzionale, per eccesso di delega (conferita con L. n. 62/2005) l'art. 22 co. III del D.lgs. 22/2007 laddove esso prevede che “I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione”.
Sulla base di tali allegazioni l'attrice opponente ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta opposta deducendo: CP_2
- nel merito, la fondatezza della propria domanda di pagamento, relativa al saldo della fattura n. 41108 del 18.09.2017 per € 13.863,78 ed al totale di n. 18 fatture emesse tra il 2020 e il 2021, relative ai seguenti PDR (n. 54000107300 – SPALTO BORGOGLIO 104 per € 15.753,76; n. 54000108400 –
VIA FERRARIS 25 per € 7.815,02; n. 54000130500 – VIA BOVES 7 per € 5.052,01; n. 54000303300
– VIA MONTE GRAPPA 63 per € 3.787,00) così per complessivi € 32.407,79;
- che per tutti e quattro i contatori gli importi dovuti erano già stati parametrati al consumo effettivo e non a quello stimato e che aveva già provveduto a stornare in favore di le fatture CP_2 CP_1
erroneamente emesse per il periodo di gennaio 2021, nel quale era già operativa la nuova somministrazione;
CP_4
- che per quanto riguarda la fattura n. 41108 del 18.09.2017 (di complessivi € 74.080,81), l'eccezione di litispendenza è infondata dal momento che nel presente giudizio, agisce per il residuo di tale CP_2
fattura rimasto impagato (di € 13.863,78), richiesto in seno al giudizio RG. 3302/2019 solo in comparsa conclusionale (a fronte di una domanda iniziale di € 60.217,03) sul presupposto di una errata imputazione a tale fattura n. 41108/2017 di un pagamento eseguito da di altre fatture;
CP_1
integrazione di petitum che però non è stata ammessa dal Tribunale, che ha reso sul punto una pagina 4 di 17 pronuncia di inammissibilità rispetto alla quale ha rinunciato a proporre appello, riservandosi CP_2
però di agire per il recupero di tale differenza in separato giudizio;
- che le allegazioni della opponente in ordine agli asseriti errori nella misura dei consumi registrati dai contatori sono generiche e prive di supporto probatorio;
- che la questione di illegittimità costituzionale proposta è inammissibile in quanto omette l'indicazione sia della norma delegante sia della norma costituzionale asseritamente violata, come prescritto dall'art. 23 L. 87/1953;
- che con riferimento agli eccepiti vizi di conformità dei contatori, così come di omesso controllo e sostituzione degli stessi, le doglianze non possono essere rivolte ad che è società che si occupa CP_2 della mera compravendita di gas, essendo invece l'attività di installazione e gestione dei contatori rimessa alla società distributrice del gas alle utenze, che nel territorio di Alessandria è CP_3 la quale dovrà manlevare la convenuta opposta nel caso in cui l'accoglimento delle eccezioni sul
[...]
punto della opponente dovessero essere ritenute fondate con conseguente pregiudizio delle ragioni economiche di CP_2
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta l'opposta ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
A fronte della concessa autorizzazione alla chiamata di terzo formulata da con comparsa del CP_2
29.05.2023 si è costituita in giudizio anche (da qui in poi solo ) Controparte_3 CP_3 sostanzialmente aderendo all'impostazione difensiva di con riguardo all'eccezione di CP_2 incostituzionalità dell'art. 22 co. III D.lgs. 22/2007 e proprio sulla scorta di quanto previsto da detta norma deducendo:
- che tutti e quattro i contatori interessati dalla vicenda che ci occupa, essendo installati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 22/2007, non soggiacciono all'obbligo di controlli periodici, né di marcature, né di libretto metrologico;
- che le allegazioni attoree sugli asseriti vizi di funzionamento dei contatori sono generiche e che non ha mai richiesto la verifica del loro funzionamento attraverso la procedura deputata a tale CP_1 scopo, ovvero quella regolata dall'art. 46 della delibera RERA n. 574/2013 poi sostituito dall'art. 56 della delibera 569/2019, sebbene l'avesse informata di tale possibilità sin dal giugno 2019; CP_2
- che la doglianza attorea circa l'omessa sostituzione dei PDR obsoleti con quelli di nuova generazione
“cd. smart maters” oltre a non avere rilievo ai fini di causa (atteso che anche i contatori più vecchi sono pagina 5 di 17 perfettamente efficienti quanto alla rilevazione dei consumi) è priva di pregio dal momento che per i 4 oggetto di giudizio si era attivata per la loro sostituzione ma era stata la stessa che CP_3 CP_1
l'aveva impedita, opponendo il proprio dissenso alla sostituzione con pec del 28.12.2020.
Sulla scorta di tali argomenti domandava l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_3
Espletati gli incombenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.; con successiva ordinanza riservata è stata respinta l'istanza ex art 648 c.p.c. promossa da e sono CP_2
stati concessi i termini di cui all'art 183, 6° comma c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e poi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. Sulla prospettata incostituzionalità dell'art. 22. co. III D.lgs. 22/2007.
Prima di entrare nel merito, è necessariamente preliminare la trattazione della questione di incostituzionalità prospettata dalla opponente e ciò non ultimo per il fatto che una parte delle doglianze sollevate dalla medesima in ordine alla non conformità dei contatori e delle rilevazioni dei consumi effettuate dagli stessi, presuppongono l'inoperatività della norma di cui all'art. 22. co. III D.lgs.
22/2007 che prevede espressamente un'esimente dall'obbligo di controlli metrologici periodici, per i contatori che – come quelli per cui è causa - sono stati messi in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto – ovvero il 18-3-2007.
Recita la norma: “
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.”.
Secondo la opponente questa norma sarebbe incostituzionale per eccesso di delega, dal momento che essa viola l'art. 76 della Costituzione e tale violazione si sostanzierebbe nel fatto che essa contiene una esimente che non trova riscontro nei criteri e nei limiti definiti dall'art. 22 della Legge delega n.
62/2005 e si pone in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva comunitaria 2004/22/CE di cui la Legge demandava al Governo l'attuazione, che mira a imporre l'utilizzo di strumenti di misurazione dei consumi, dotati di determinati requisiti omogenei, atti a garantire un elevato livello di affidabilità.
La questione di incostituzionalità prospettata, a parere di chi scrive è manifestatamente infondata.
pagina 6 di 17 Volendo partire dalla fonte normativa comunitaria, che l'attrice assume violata, sul punto si osserva che come si evince chiaramente dalle norme infra citate, essa riguarda e definisce i requisiti che devono avere o cui debbono conformarsi i dispositivi di misurazione (tra cui i contatori del consumo di gas che ci occupano) ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio.
L'art. 3 rubricato “oggetto”, infatti, recita che “La presente direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio per le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.” dovendosi fare riferimento per comprendere a cosa la Direttiva si riferisca quando parla di “commercializzazione” e “messa in servizio” a quanto espressamente previsto dall'art. 4 “Definizioni” in cui si legge che “Ai fini della presente direttiva s'intende per:…. e) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;
f)
«messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato”.
Tale inequivocabile individuazione dei fini che la Direttiva si prefigge e quindi dell'ambito di operatività dei requisiti che essa fissa, non può che portare a ritenere che essa non involga in nessun modo i dispositivi “già istallati e già in funzione”.
Ed anzi, che sia proprio questa l'interpretazione da attribuire alla norma ed alla sua ratio, lo si evince, oltre che dal suo tenore letterale, anche da quanto previsto in altre norme della medesima, e specificamente, l'art. 8 “Commercializzazione e messa in servizio”, che al co. II prevede che “2. Gli
Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura siano commercializzati e/o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti della presente direttiva” e l'art. 23
“Disposizioni transitorie” che prevede che “In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 30 ottobre 2006”.
Orbene è evidente che se la Direttiva ammette che vengano messi in commercio e in prima funzione
(quantomeno fino alla scadenza della validità dell'omologazione o in caso di omologazione di validità indefinita fino al 30.10.2016) dispositivi anche non rispondenti ai requisiti della Direttiva ma che siano conformi alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006; è del tutto illogico ritenere che la
Direttiva non ammetta anche che (come espressamente previsto dal D.lgs. 22/2017 che l'ha recepita all'art. 22 co. III) i dispositivi già istallati ed operativi, per i quali la normativa in vigore fino al 30
pagina 7 di 17 ottobre 2006 non prevedeva i controlli metrologici periodici obbligatori, possano rimanere legittimamente in funzione sino alla rimozione (all'esito della quale evidentemente ricorrerà la diversa ipotesi di “prima messa in funzione” per cui valgono invece le nuove regole).
La Legge Delega 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.” è perfettamente coerente con quanto disposto dalla Direttiva e parimenti lo è il D.lgs. 22/2007 “Attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)”.
Infatti, quanto all'art. 22 della L. 62/2005 “Delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura) esso prevede che “1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:……(omissis)
“b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;
“c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;…(omissis)….
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE";
2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;
pagina 8 di 17 h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.”
È evidente quindi che anche la legge delega, che richiama espressamente le norme della Direttiva, oltre a fare espresso riferimento al concetto di “commercializzazione”, quando usa il termine “utilizzo” non possa che intendere quello che intende la Direttiva, ovvero “prima utilizzazione” (v. art. 4 cit.).
E parimenti deve ritenersi quanto al D.lgs. 22/2007 che:
all'art. 2 “Definizioni” prevede che “
1. Ai fini del presente decreto si intende per e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, il consumo o
l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione;
g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato”; e dunque recepisce le definizioni di cui alla Direttiva;
e all'art. 22 “Disposizioni transitorie” prevede che: “
1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa
e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.”
Orbene, posto che non è stato attinto dall'eccezione di incostituzionalità né il I co. della suddetta norma (anche perché riproduce quasi fedelmente l'art. 23 della direttiva EU) né il co. II, che riguarda una fase addirittura prodromica alla messa in commercio del misuratore, ovvero quello della presentazione della domanda di ammissione alla verifica, sarebbe del tutto illogico sostenere che sia pagina 9 di 17 invece incostituzionale il co. III, che tratta invece dei contatori che – conformi alle norme ante 30 ottobre 2006 che non ne prevedono i controlli metrologici – siano già installati e già in servizio.
Detto altrimenti, non è sostenibile ritenere, come fa l'attrice, che la Direttiva (e anche la Legge Delega) ammetta la commercializzazione e la prima messa in servizio di dispositivi anche non conformi alla
Direttiva fino al 30.10.2016, ma pretenda che quelli già installati (ben prima di tale data) e mai rimossi, vengano sostituiti perché non conformi.
Per tutte le ragioni esposte, la questione di incostituzionalità prospettata va respinta in quanto ritenuta manifestatamente infondata.
§ 2. Sull'eccepita non conformità dei contatori alle prescrizioni normative di settore di cui al
D.lgs. 22/2007 (omesse marcatura CE e marcatura metrologica) e di cui al DM 93/2017 (omesso controllo metrologico e relativo libretto obbligatorio) e sull'omessa sostituzione dei contatori con quelli di nuova generazione.
È una mera conseguenza logica di tutto quanto sostenuto che poiché tutti i quattro contatori oggetto di causa sono stati istallati prima del 2006, stando a quanto disposto dell'art. 23 della Direttiva e dell'art. 22 del D.lgs. 22/2007, non costituisce alcun profilo di illegittimità rilevante, che essi non rechino la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (previste entrambe dall'art. 7 della Direttiva e art. 13 D.lgs. 22/2007).
Del pari è priva di fondatezza la doglianza della opponente che si appunta sul fatto che i PDR oggetto di causa non siano stati sottoposti a periodici controlli metrologici.
Infatti, il DM 93/2017 (che ha abrogato e sostituito il DM 75/2012) invocato dall'attrice, in realtà prevede in tema di controlli, all'art. 3, che ve ne sono di tre tipologie “a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea” ma che ai contatori istallati prima del 2006 (per cui opera l'esimente di cui all'art. 22 D.lgs
22/2007) si applicano i controlli di cui alla lettera b e non quelli periodici “
3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli già in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007”.
Peraltro, non risulta che la deducente abbia mai richiesto (quella prodotta in causa al doc. 20 oltre ad essere del 2023 riguarda un PDR non oggetto di questa causa) che venissero effettuati tali controlli, come ben avrebbe potuto fare visto che essa sospettava il malfunzionamento dei dispositivi.
L'art. 5 del DM 93/2017 rubricato “Controlli casuali o a richiesta” infatti prevede al co. II che “
2. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio;
pagina 10 di 17 i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.”
In ultimo, parimenti priva di concreta rilevanza ai fini che ci occupano è l'eccezione della opponente che si appunta sull'omessa sostituzione dei contatori asserviti alle utenze oggetto di contenzioso con quelli di nuova generazione cd. “smart maters”.
Sul tema appare assorbente di ogni altra considerazione spendibile rilevare che non solo non CP_1
abbia titolo per pretendere tale sostituzione (viene allegato in citazione “un inadempimento contrattuale” addebitabile ad ma non viene neanche spiegato quale sarebbe la fonte contrattuale CP_2 dell'asserita obbligazione di sostituzione inadempiuta – che certamente non incomberebbe in ogni caso sulla somministrante ma semmai sulla distributrice e non abbia soprattutto spiegato il CP_2 CP_3
motivo per cui ritiene che l'obsolescenza dei contatori oggetto di causa sia stata la causa di un loro malfunzionamento ed invero, come ora si andrà meglio a trattare dopo, che un concreto malfunzionamento vi sia mai stato.
§ 3. Sul merito della domanda di pagamento promossa da in via monitoria. CP_2
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la creditrice opposta, convenuta formale, conserva la veste di attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere della prova del suo credito secondo i criteri ordinari;
si rileva che essa ha prodotto in questo giudizio:
- tutte le fatture di cui ha domandato il pagamento divise per utenza:
UTENZA 54000107300 – SPALTO BORGOGLIO 104 per totali € 15.753,76
- Fattura n.2021118561 del 14.01.2021 € 2.068,00 (doc.2)
- Fattura n.2021153647 del 15.02.2021 € 7.332,00 (doc.3)
- Fattura n.2021175943 del 12.03.2021 € 2.866,00 (doc.4)
- Fattura n.2021198474 del 13.04.2021 € 1.882,00 (doc.5)
- Fattura n.2021233299 del 14.05.2021 € 1.880,00 (doc.6) cui si accompagna nota di credito n. 50932 del 30.07.2021 per € 274,24 (doc. 7)
UTENZA 54000108400 – VIA FERRARIS 25 per totali € 7.815,02
- Fattura n.2020326650 del 19.09.2020 € 1.195,00 (doc.8)
- Fattura n.2020362011 del 12.10.2020 € 735,00 (doc.9)
- Fattura n.2020384339 del 12.11.2020 € 2.562,00 (doc.10)
- Fattura 2020406723 del 14.12.2020 € 4.073,00 (doc.11);
- nota di credito 50466 del 22.04.2021 (doc. 13) con la quale è stata (anche) restituita la cauzione di €
750,00 a suo tempo versata da per questo PDR) CP_1
UTENZA 54000130500 – VIA BOVES 7 per totali € 5.052,01
pagina 11 di 17 - Fattura n.2020362179 del 12.10.2020 € 1.314,00 (doc.14)
- Fattura n.2020384507 del 12.11.2020 € 1.826,00 (doc.15)
- Fattura n.2020406890 del 14.12.2020 € 2.662,00 (doc.16)
- nota di credito 50468 del 22.04.2021 (doc. 18) con la quale è stata (anche) restituita la cauzione di €
750,00 a suo tempo versata da per questo PDR) CP_1
UTENZA 54000303300 – VIA MONTE GRAPPA 63 per totali € 3.787,00
- Fattura n.2020362222 del 12.10.2020 € 1.037,00 (doc.19)
- Fattura n.2020384550 del 12.11.2020 € 1.265,00 (doc.20)
- Fattura n.2020406933 del 14.12.2020 € 1.985,00 (doc.21)
- nota di credito 50464 del 22.04.2021 (doc. 23) con la quale è stata (anche) restituita la cauzione di €
500,00 a suo tempo versata da per questo PDR) CP_1
- i report delle interrogazioni effettuate da sul portale di Acquirente UN (società pubblica CP_2
riconducibile al MEF che gestisce il Sistema Informativo Integrato e che quindi, fra le varie attività che svolge, mette a disposizione dei clienti finali dati del consumo di energia elettrice e gas) da cui si evincono i periodi in cui si è svolta la fornitura per ogni PDR (peraltro, l'esistenza del rapporto CP_2
di somministrazione non è stata mai oggetto di contestazione ad opera della parte opponente, per cui, in relazione a questo profilo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è di per sé sufficiente a farlo ritenere provato)
Ciò posto e ritenuto che tali prove documentali siano sufficienti per ritenere dimostrata sia l'esistenza sia la fattiva esecuzione da parte di del rapporto di somministrazione di gas;
le eccezioni CP_2
promosse dalla opponente per resistere alla domanda di pagamento in sostanza sono quelle che si vanno partitamente ad esaminare.
§ 3.1. Sulla fattura n. 41108/2017 e sull'eccezione di litispendenza.
Secondo , la domanda di pagamento relativa al saldo della fattura n. 41108 del 18.09.2017 CP_1
sarebbe inammissibile in quanto ha domandato già il pagamento di tale importo in altro distinto CP_2
contenzioso (rubricato al n. R.G 3302/2019) definito con la sentenza n. 518/2022, che è stata oggetto di impugnazione, su iniziativa di , ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino. CP_1
L'eccezione è infondata.
Come si evince dal chiaro tenore della sentenza n. 518/2022 – al cui appello incidentale ha CP_2
rinunciato con riserva di agire in separato giudizio per la parte di credito rimasta insoddisfatta - il
Tribunale in quella sede ha ritenuto che la domanda promossa da avente ad oggetto la CP_2
differenza tra l'importo di cui alla fattura n. 41108/2017 di € 74.080,81 e quello richiesto in sede monitoria di € 60.217,03, fosse inammissibile perché proposta tardivamente (solo in sede di pagina 12 di 17 precisazione delle conclusioni) non potendo la parte, quale attrice sostanziale, ampliare il petitum della domanda monitoria, con una domanda da cui era decaduta.
Ebbene, una tale pronuncia in rito dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, di talché essa non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio, come avvenuto nel caso che ci occupa, in cui dopo aver rinunciato all'appello incidentale della suddetta sentenza, ha promossa CP_2
un nuovo ricorso ex art. 633 c.p.c. domandando – ed ottenendo - la condanna di al pagamento CP_1
della differenza di € 13.863,78, ancora dovuta per la fattura n. 41108/2017.
Il principio è costante nella giurisprudenza e ribadito da ultimo da Cass n. 20636/24, la quale ha ribadito che: "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito anche nel suo massimo consesso, la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass.,
Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n.
35110).”
In base a tale principio, deve dunque ritenersi che poiché la domanda di pagamento della differenza di
€ 13.863,78 proposta da nel giudizio definito con la sentenza n. 518/2022 ha formato oggetto di CP_2
una statuizione di mera inammissibilità, essa ben poteva essere riproposta in un successivo processo, come effettivamente fatto nella sede che ci occupa.
§ 3.2. Sulle altre fatture.
Avuto riguardo alle ulteriori fatture emesse da tra il 2020 e il 2021 e relative ai PDR (n. CP_2
54000107300 – SPALTO BORGOGLIO 104, n. 54000108400 – VIA FERRARIS 25; n. 54000130500
– VIA BOVES 7; n. 54000303300 – VIA MONTE GRAPPA 63) la opponente ha rilevato che:
1. per tre delle fatture oggetto di giudizio (n. 2021153817 di euro 3.811,00, n. 2021153861 di euro
2.695,00 e n. 2021153653 di euro 6.173,00) nulla è dovuto, atteso che si tratta di consumi relativi a gennaio 2021 quando il contratto non era più in essere tra le parti (dal 1/12/2020);
2. in generale, i conteggi dei volumi di gas il cui prelievo viene addebitato a sono errati, CP_1
come dimostra il fatto che per il PDR n. 54000107300, rimasto in carico ad sino al CP_2
1/05/2021, quest'ultima ha trasmesso a un valore di consumi (506.366) superiore a CP_4
quello assunto da come base di partenza per l'inizio fornitura (mc. 505.996); CP_4
pagina 13 di 17 3. che tali incongruenze sui dati di consumo emergerebbero altresì dal fatto che i dati esposti nelle fatture “emesse in precedenza non collimano con quelli delle fatture emesse successivamente per le stesse utenze” (cit. pag. 11 comparsa).
Tutte le eccezioni sono infondate.
Per quanto riguarda quelle riportate ai nn. 1 e 2 è sufficiente rilevare che: 1) pur ammettendo CP_2
che effettivamente tre fatture (n. 2021153817, n. 2021153861 e n. 2021153653) sono state erroneamente emesse per il periodo di gennaio 2021, ha al contempo dimostrato, producendo le relative note di credito (docc. 18, 23, 13), che tali fatture sono state integralmente stornate (in uno con i depositi cauzionali versati per ciascun PDR) e non sono infatti state conteggiate nel quantum oggetto di richiesta monitoria;
2) ha dimostrato che per il PDR n. 54000107300 il valore dei consumi CP_2
stimato (mc. 505.996) sul quale è stato conteggiato l'importo dell'ultima fattura, la n. 2021233299 del
14.05.2021, è stato poi adeguato all'esito della comunicazione dei consumi effettivi da parte di CP_3
nella inferiore misura di (506.366) ed ha provveduto ad emettere la nota di credito n. 50932 del CP_2
30.07.2021 di € 274,24 (doc. 7) così stornando il maggior consumo fatturato in precedenza.
A fronte di tali allegazioni e produzioni, nulla ha replicato la opponente in prima memoria.
Passando invece alle doglianze di che hanno riguardato un asserito malfunzionamento dei CP_1 contatori che avrebbe portato ad un'errata contabilizzazione dei consumi;
richiamando tutto quanto già detto nei precedenti paragrafi in ordine all'infondatezza delle eccezioni relative all'assenza di marcatura, di controlli metrologici ed alla vetustà dei dispositivi, per il resto le argomentazioni spese dalla ricorrente sono sempre rimaste generiche e prive di supporto probatorio.
ha del tutto omesso la specifica allegazione di quali consumi effettivi e inferiori, rispetto a CP_1
quelli rilevati e indicati nelle fatture, sarebbero stati effettuati nei periodi di riferimento, non ha fatto alcuno specifico riferimento al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle bollette precedenti (neanche prodotte), né ha offerto alcuna prova del malfunzionamento dei contatori (non potendosi ritenere di una qualche rilevanza né la documentazione prodotta ai docc. 21 e 22 (di cui non viene spiegato tenore e rilevanza probatoria e secondo quanto sostenuto da non riguarderebbe CP_3 nemmeno i contatori per cui è causa) né la perizia di parte a firma dell'Ing. che riguarda un Pt_1
contatore che non è tra quelli oggetto di giudizio.
Un quadro così lacunoso e privo di supporto probatorio ha motivato il rigetto della richiesta di licenziamento di CTU avanzata dalla opponente (e rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni), decisione che qui si richiama e si conferma, atteso l'inevitabile valore esplorativo che la stessa avrebbe avuto.
pagina 14 di 17 Infatti come noto, la Giurisprudenza di legittimità, in tema di somministrazione di energia elettrica (ma con principi applicabili per analogia anche alla somministrazione di gas) ha fissato criteri molto precisi in tema di riparto dell'onere probatorio, stabilendo che “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto
a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020) ma si veda ex multis la recentissima Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 in cui si afferma che “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno,
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” ” (così, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv.
649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n.
28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali
pagina 15 di 17 [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass.,
09/01/2020, n. 297, pag. 9).”
Ebbene, sulla scorta di tali principi deve quindi concludersi che le doglianze della opponente circa un presunto malfunzionamento dei contatori ed un errato calcolo dei consumi posti a fondamento del credito fatto valere da attesa la genericità delle allegazioni e il difetto di qualsiasi prova a CP_2
supporto, sono infondate e devono essere rigettate.
§ 4. Conclusioni e spese di lite.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione non è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, esse vanno poste interamente a carico di parte opponente e vengono liquidate, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa;
secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. senza espletamento di attività istruttoria;
così per complessivi € 6.713,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, oltre agli esborsi, oltre IVA e CPA.
dovrà essere condannata a rifondere tali spese sia in favore della convenuta opposta, sia in CP_1
favore della terza chiamata di cui ha provocato la chiamata in giudizio sollevando le infondate CP_3
eccezioni sul malfunzionamento dei misuratori, eccezioni cui era titolata a resistere solo quest'ultima.
§ 5. Sull'istanza di condanna dell'opponente ex art. 96 III co. c.p.c.
Deve, invece, essere disattesa la domanda ex art. 96 III co. c.p.c. proposta dalla convenuta opposta.
L'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa una condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (v. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n. 21570); invero, come statuito dalla più recente Cass. civ. 30/09/2021, n. 26545: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento - da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare pagina 16 di 17 automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.”.
Nel caso specifico, si ritiene che non sussistano in capo alla parte attrice opponente, i profili soggettivi di mala fede e colpa grave che la norma richiede per il riconoscimento della responsabilità ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 terzo comma del Decreto Legislativo n. 22/2007 sollevata dall'opponente;
Rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto; Controparte_1
Conferma il decreto ingiuntivo n. 908/2022, emesso dal Tribunale di Alessandria e depositato in data
15.08.2022;
Condanna alla rifusione in favore sia di sia di Controparte_1 CP_2 CP_3
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.713,00 oltre al rimborso forfettario del
[...]
15%, oltra agli esborsi, oltre IVA e CPA come per Legge;
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. III c.p.c. promossa da CP_2
Così deciso in Alessandria, il 28.09.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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