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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 7769/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26/03/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. GIUSEPPE CONTARINO per delega dell'avv.
FEDERICO VINCIGUERRA;
Per la parte opposta e per è comparso l'avv. DARIO DI PIETRO per Controparte_1 delega dell'avv. GUGLIOTTA;
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa ; Persona_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICO VINCIGUERRA per procura in atti opponenti
e
(C.F. , in qualità di Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale di (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta giusta procura allegata in atti opposta nonché
(C.F. ), legale rappresentante pro tempore, presso Controparte_1 P.IVA_3 lo studio dell'avvocato Grazia Gugliotta, rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia
pagina 2 di 14 Gugliotta giusta procura allegata in atti interveniente
Oggetto: mutuo - fideiussione.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1.6.2021, , Parte_1 Pt_2
e nella qualità di fideiussori,
[...] Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2021, emesso dal
Tribunale di Catania il 24.4.2021, notificato rispettivamente in data 28.4.2021, 30.4.2021 e
11.5.2021, con il quale è stato loro intimato il pagamento dell'importo di € 73.781,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore di quale debito residuo dei Controparte_3 seguenti rapporti bancari intrattenuti da successivamente ridenominata Parte_5
contratto di mutuo chirografario di € 40.000,00, sottoscritto in data Controparte_4
27.4.2009 con incorporata per fusione nel Controparte_5 Controparte_6 tramite l'atto di fusione a rogito del notaio in data
[...] Persona_2
20.12.2011, repertorio n. 56755, raccolta n. 20929; contratto di mutuo ipotecario di €
450.000,00, a rogito del notaio repertorio n. 80893 e raccolta n. 20190, Persona_3 sottoscritto in data 3.5.2006 con anch'essa incorporata Controparte_7 tramite fusione nel . tramite l'atto di fusione a rogito del notaio Controparte_8 in data 20.12.2011, repertorio n. 56754, raccolta n. 20928. Persona_2
I superiori rapporti bancari sono stati garantiti dagli opponenti tramite contratto di fideiussione omnibus del 31.3.2006 fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00 e tramite contratto di fideiussione specifica del 31.3.2006 fino alla concorrenza della somma di
€ 450.000,00.
A fondamento dell'opposizione essi hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust e, in ragione di ciò, posta la operatività del termine di cui all'art. 1957 c.c., hanno eccepito la prescrizione dei diritti di credito, l'illegittimità degli interessi applicati nei contratti di mutuo, stante il pagina 3 di 14 riferimento al tasso Euribor per la relativa determinazione, l'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi e di mora, nonché del piano di ammortamento alla francese.
Con comparsa di risposta depositata il 26.10.2021 si è costituita in giudizio
[...]
quale procuratore speciale di contestando la Controparte_2 Controparte_3 fondatezza dei motivi di opposizione;
ai sensi dell'art. 106 c.p.c. ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 9.5.2022 si è costituita in giudizio CP_1
affermando l'avvenuta cessione del credito a favore di
[...] Controparte_3 associandosi alle difese spiegate dall'opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 16.5.2022, sostituita dal deposito di note, l'opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dell'1.6.2022 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per espletare la mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione delle parti;
assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 4.6.2023 è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.1.2024, poi rinviata d'ufficio, per la mancanza del giudice titolare, all'udienza del 12.6.2024.
A detta udienza, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.3.2025, alla quale viene decisa.
L'opposizione non merita accoglimento.
La pretesa creditoria dell'opposta si fonda sul contratto di mutuo chirografario del
27.4.2009, concluso da con (doc. 1 – Parte_5 Controparte_5 fasc. monitorio) e sul contratto di mutuo ipotecario, concluso in data 3.5.2006 con
[...]
(doc. 2 – fasc. monitorio). Controparte_7
Entrambi gli istituti di credito sono stati incorporati tramite fusione nel Controparte_8
., successivamente fuso per incorporazione con
[...] Controparte_1
pagina 4 di 14 ha cambiato denominazione in società dichiarata Parte_5 Controparte_4 fallita in data 13.7.2017 da questo Tribunale e è stata ammessa allo stato Controparte_1 passivo del fallimento per un importo pari a € 316.244,52, integralmente soddisfatto nella procedura. ha dichiarato di vantare un residuo credito di € 58.536,06, nonché Controparte_1
l'ulteriore somma di € 15.244,94 in relazione al mutuo chirografario, per complessivi €
73.781,00.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno rilasciato, a garanzia dei rapporti indicati, fideiussione omnibus del 31.3.2006
[...] fino alla concorrenza di € 200.000,00 (doc. 3 – fasc. monitorio) e fideiussione specifica del
19.2.2010 fino alla concorrenza della somma di € 450.000,00 (doc. 4 – fasc. monitorio).
quale procuratrice speciale di è Controparte_9 Controparte_3 divenuta cessionaria dei crediti di titolarità del a mezzo atto di cessione, il Controparte_1 cui avviso è stato pubblicato sulla GURI, Parte Seconda, n. 2 del 5.1.2010 (doc. 17 – fasc. monitorio).
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della costituzione dell'istituto di credito cedente, intervenuto in giudizio a sostegno delle ragioni della cessionaria. La mancata prova della chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.p.c. non determina, invero, alcuna nullità della sua costituzione.
La Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Del resto, il rigore dell'art 269 cod. proc. civ. - nella parte in cui esso dispone che la chiamata in cauta del terzo avvenga mediante citazione a comparire nella prima udienza o in altra udienza all'uopo disposta dal giudice - non può portare alla disapplicazione del precedente articolo 268, il quale ammette l'intervento volontario del terzo finché la causa non sia rimessa dall'istruttore al collegio;
difatti nulla vieta che il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova, in tal caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell'intervento volontario Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/3/1977; in senso conforme, Sez. 2,
Sentenza n. 4680 del 18/10/1978)” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 9132/2021).
pagina 5 di 14 Gli opponenti hanno escluso l'applicabilità al presente giudizio del superiore principio in ragione della specifica domanda di manleva spiegata dall'opposta nei confronti della terza chiamata.
Occorre, tuttavia, distinguere l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c., anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 269 c.p.c., come chiarito, dall'ammissibilità della domanda di manleva, valutazione riservata al merito.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3
Al riguardo occorre rilevare che risulta depositato l'avviso di cessione pubblicato in G.U. e vi è in atti la dichiarazione di intervenuta cessione del credito da parte di CP_1 CP_1 che ha comunque partecipato al presente giudizio aderendo alle difese di Controparte_3
La documentazione indicata e il significativo comportamento processuale di CP_1 consentono di affermare la titolarità del credito in capo all'opposta.
[...]
Non può, invero, condividersi il principio per cui sarebbe necessaria la produzione del contratto di cessione, nella misura in cui dagli atti risulti possibile identificare il titolare del diritto ed evitare conflitti tra legittimati, risultando comunque prodotto l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, vista la mancanza di interesse della banca originaria titolare al recupero del debito, permette l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.
Si richiama al riguardo la pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez.
III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha pagina 6 di 14 anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, gli elementi indicati depongono per l'avvenuto trasferimento del credito oggetto di causa e la cessione è stata altresì confermata dalla stessa cedente che ha preso parte in giudizio aderendo alle difese di Controparte_3
Si osserva, peraltro, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017).
Gli opponenti, con il secondo motivo di opposizione, hanno denunciato la nullità assoluta, ovvero parziale, della fideiussione e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto mera riproduzione dell'analoga clausola contenuta nel modello frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, con conseguente nullità dei contratti di garanzia.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 7 di 14 La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia;
difatti, nel citato provvedimento si fa riferimento esclusivamente al contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (cosiddetta fideiussione omnibus)”, concordato nel mese di ottobre
2002 tra l'ABI e alcune organizzazioni di tutela dei consumatori (punto 2 del provvedimento).
Per quanto sopra, è esclusa l'immediata nullità, anche solo parziale, della fideiussione contrastante con il provvedimento dell'ABI soprarichiamato, e riguardante le clausole in essa contenute, in quanto, ai fini dell'accertamento della nullità delle clausole simili a quelle presenti negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, è necessario che la parte dimostri che il contratto di fideiussione “a valle” sia espressione di una intesa anticoncorrenziale vietata “a monte”.
Nel caso di specie, le fideiussioni sono state rilasciate da , Parte_1
e in data 31.3.2006 e Parte_2 Parte_3 Parte_4
19.2.2010 e, quindi, al di fuori dell'arco temporale (fino a maggio 2005) in cui è stata riscontrata l'intesa anticoncorrenziale da parte dell'ABI; ne consegue che le fideiussioni, nonché le clausole derogatorie dell'art. 1957 c.c. (art. 6 della lettera di fideiussione), non possono essere considerate automaticamente nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c..
In ragione di ciò, difettando ulteriori elementi di prova a dimostrazione dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, l'eccepita nullità, anche specificatamente invocata per le sole clausole ex art. 1957 c.c., ai fini della prescrizione dell'azione, va respinta.
Va, poi, esclusa la dedotta nullità delle medesime clausole contrattuali contenute nelle fideiussioni, in quanto vessatorie ai sensi del codice del consumo, sebbene specificatamente pagina 8 di 14 sottoscritte e approvate separatamente dai fideiussori, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1341 c.c..
Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta che le fideiussioni fanno espresso riferimento al codice del consumo, prevedendo che talune clausole non si applicano ai fideiussori-consumatori, ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2, c.c..
Detto ciò, gli opponenti hanno soltanto genericamente affermato che dalla loro qualifica di consumatori - estranei alle vicende imprenditoriali della debitrice principale CP_4
ai sensi degli artt. 33 e ss. del d. Lgs. n. 206/05 - discende la nullità della fideiussione,
[...] ritenendo non assolto l'obbligo di informazione a loro favore. Non hanno specificato le clausole vessatorie, non potendosi affermarsi la nullità in toto delle fideiussioni.
In ogni caso, nell'ipotesi di fideiussione a prima richiesta – qual è quella in esame - la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale al fine di evitare la decadenza (segnatamente: “la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” Cass. civ. n. 13078/2008; Cass. civ. n. 22346/2017; Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4.03.2021); secondo la giurisprudenza di legittimità: “il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass. civ. n. 1724/2016).
In applicazione dei principi riportati, l'istituto di credito ha documentato la tempestiva istanza di insinuazione al passivo di (come desumibile dall'all. 9 al ricorso Controparte_4 monitorio) (Cass. civ. n. 8723/1994) e ciò ha escluso la decadenza ex art. 1957 c.c., tenuto conto della specifica previsione contenuta nella fideiussione.
Deve essere altresì rigettato il motivo di opposizione concernente l'indeterminabilità delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito e, in particolare, il riferimento al tasso
“Euribor media mensile 3 mesi” per la definizione dell'entità dei tassi.
I contratti di mutuo disciplinano puntualmente tutte le condizioni economiche e, in particolare, sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora praticati dalla banca.
pagina 9 di 14 Né la determinazione del tasso di interesse parametrata all'indice Euribor comporta automaticamente la nullità del tasso di interesse.
Peraltro, recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
12007 del 3.5.2024).
Nel caso di specie, da una parte, il contratto di mutuo chirografario risulta sottoscritto in data 24.4.2009, e nel periodo di riferimento non vi è stata alcuna violazione della disciplina antitrust, difatti l'accertamento delle violazioni delle regole a tutela della concorrenza tramite la manipolazione del tasso Euribor riguarda un periodo differente, quello compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008; dall'altra parte, il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 3.5.2006 rientra invece nel periodo di riferimento in cui è stata constatata la violazione delle regole antitrust, ma parte opponente ha riconosciuto che il CP_1 non ha partecipato alle intese sanzionate dalla Commissione Antitrust Europea (cfr.
[...] atto di citazione pag. 13), né gli opponenti hanno dato prova della conoscenza, da parte della banca, di un eventuale accordo anticoncorrenziale e, pertanto, non può dichiararsi la nullità delle relative clausole.
Oltretutto, il riferimento per relationem all'indice Euribor non comporta ex se
l'indeterminatezza tout court del tasso e della clausola a cui questo rimanda.
Come osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la questione dell'asserita manipolazione del tasso riferito all'indice Euribor non riguarda “la determinatezza del tasso;
requisito che sussisterebbe in ogni caso poiché il cliente può conoscere l'evoluzione del tasso, essendo un dato
pagina 10 di 14 conosciuto, conoscibile e pubblicizzato pur in mancanza di un organo terzo che vi sovrintenda” (cfr.
Tribunale di Catania del 11 luglio 2018). E ancora, “il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto per relationem non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito”, il tasso di interesse non può “considerarsi indeterminato” laddove “gli interessi corrispettivi” siano “fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (…) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca” (cfr. Tribunale Catania del 14 ottobre 2020).
Per tali ragioni, in base alla citata giurisprudenza, e in assenza della prova della partecipazione dell'istituto di credito a eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi, va disatteso il relativo motivo di opposizione.
In ogni caso nel contratto di mutuo ipotecario il tasso di interesse non è superiore al tasso soglia di riferimento, essendo calcolato sulla base dell'euribor tre mesi che, come allegato dall'opposta, e non contestato, al momento della stipula era di 2,829%, aumentato dell'1,30%, dunque pari al 4,129%, inferiore al tasso soglia del periodo, pari al 6,24%.
Quanto al mutuo chirografario il tasso variabile pattuito era calcolato sulla base dell'Euribor tre mesi, aumentato di 0,850 punti, che, alla data della stipulata, ammontava al
1,687%, anche in questo caso inferiore al tasso soglia del 9,03%.
Deve, poi, escludersi, ai fini del tasso soglia, la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, tenuto conto del seguente, condiviso, principio: “ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della
l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza(anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all'irragionevole conclusione di
pagina 11 di 14 premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell'esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l'allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti - quand'anche sussistente - non è idonea a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30581).
Gli opponenti hanno, inoltre, lamentato la illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in ragione di una presunta applicazione di interessi anatocistici.
Occorre anzitutto rammentare che, con “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) si intende unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante) e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità; si veda
Tribunale di Milano, 05.05.2014).
In definitiva, tale forma di ammortamento prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), così che con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore.
Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale,
l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, in quanto deve escludersi che con la rata costante ed il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi pagina 12 di 14 anatocistici. Infatti tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati
(ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n. 1597).
Va, altresì, precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (cfr. Trib. Catania, 23.05.2022; Tribunale Lecce;
16.9.2014; Tribunale Siena, 11.7.2014; Tribunale Milano, 5.5.2014).
Dunque, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i).
Al riguardo, comunque, si riporta la recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite
(n. 15132/2024), che ha richiamato il precedente secondo cui non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante
l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (C. Cass., n. 13144/2023).
Va pertanto rigettato il motivo di opposizione in esame.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, dunque gli opponenti, in solido, vanno condannati al pagamento di dette spese in favore dell'opposta e dell'interveniente, rappresentate dal medesimo procuratore con difese analoghe.
pagina 13 di 14 Le spese sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, sulla base del valore controversia, in € 9.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 7769/2021, vertente tra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(opponenti), quale procuratore speciale di
[...] Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), e in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (interveniente), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1619/2021, emesso dal Tribunale di Catania il 24.4.2021;
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta e dell'interveniente, in solido, delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 26/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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