Legge 1 marzo 2002, n. 39

Commentari48

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  • 1I vantaggi del diritto di seguito
    Valentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/

    L'entrata in vigore del diritto di seguito (o droit de suite) anche in Italia è dovuta dal combinato della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale [1], con la L. 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001” [2], che ha portato all'emanazione del D. Lgs. n.118 del 13/2/2006 [3]. Il diritto di seguito, di natura inalienabile è riconosciuto agli autori di opere d'arte [4] [5] ed ai loro eredi e consente a questi di percepire un compenso per ogni vendita dell'opera successiva [6] alla prima cessione da parte …

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  • 2Regolarizzazione 2020: Domande e risposte
    https://www.asgi.it/

    Regolarizzazione 2020: Domande e risposte Le nostre indicazioni a uso degli operatori giuridici per dirimere alcuni dei molti dubbi interpretativi ancora sussistenti in questa complessa, quanto importante, materia. Abbiamo provveduto all'aggiornamento del documento inserendo le ultime novità giurisprudenziali (TAR e Consiglio di Stato). In particolare si segnala che sono state inseriti aggiornamenti alle seguenti domande: Quali condanne ostative alla regolarizzazione? Quali sono i requisiti reddituali del datore di lavoro? È corretto che la Questura richieda di rinunciare alla domanda di protezione internazionale per presentare la domanda di rilascio di un permesso provvisorio per …

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  • 3Bitcoin e riciclaggio: un’analisi interdisciplinare
    Dott. Vittorio Guarriello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato e depositato il 10 marzo 2025 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 4; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, comma 2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, comma 1, 112, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 3, 115, commi 1 e 3, 116, commi 2, 7 e 8, 117, 118, 123, comma 1, 124, 125, 126, 127, comma 1, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), denunciando la violazione …

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  • 5Criptovalute e moneta elettronica: tra distinzioni necessarie e rilevanza penale
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 3 settembre 2024
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Giurisprudenza498

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  • 1Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4551
    Provvedimento: Pubblicato il 26/05/2025 N. 04551/2025REG.PROV.COLL. N. 03472/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3472 del 2022, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Società Agricola Decima Trigoria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e RO IS IS, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Floridi, Stefano Gattamelata e Alessandro Falasca, …
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    • valutazione ambientale strategica (VAS)·
    • improcedibilità appello·
    • diritto intertemporale·
    • disapplicazione normativa regionale·
    • direttiva 2001/42/CE·
    • compensazione spese processuali·
    • tutela attività agricola·
    • appello incidentale·
    • annullamento delibera regionale·
    • principio di sussidiarietà verticale

  • 2TAR Latina, sez. I, sentenza 22/08/2025, n. 693
    Provvedimento: Pubblicato il 22/08/2025 N. 00693/2025 REG.PROV.COLL. N. 00644/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo, Alessandra Capozzi dell'Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC …
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    • tardività impugnazione·
    • diritto di accesso agli atti·
    • vicinitas·
    • interesse al ricorso·
    • titolo unico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • legittimazione passiva·
    • difetto di istruttoria·
    • variante urbanistica

  • 3Trib. Brindisi, sentenza 20/06/2024, n. 1070
    Provvedimento: SENTENZA EX ARTT.447-BIS E 429 C.P.C. TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°206/2024 RG; tra (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. Martina Sardelli elettivamente dom.to alla via XXV Luglio 36, San Vito dei Normanni (BR); intamente/opposta contro ( c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. Vita P. Cavaliere elettivamente dom.to alla via Bachelet 9, San Vito dei Normanni (BR); intimato/opposto Oggetto: intimazione di sfratto per finita …
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    • art. 1453 c.c.·
    • mutamento di rito·
    • sfratto per finita locazione·
    • art. 665 c.p.c.·
    • spese di lite·
    • rilascio immobile·
    • art. 1455 c.c.·
    • risoluzione contratto di locazione·
    • onere della prova·
    • inadempimento contrattuale

  • 4Trib. Brescia, sentenza 19/08/2024, n. 3534
    Provvedimento: N. R.G. 2986/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2986/2018 promossa da: IL TUO ATTORE Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Antonucci contro CONVENUTO CP_1 con il patrocinio degli avv.ti Massimo Dattrino e Alessio Filippo Di Girolamo nonché contro Controparte_2 CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. Stefano Sarzi Sartori CONCLUSIONI Per Parte_2 “In via istruttoria: ammettere la prova per testi del dr. da Verona sulle Testimone_1 seguenti circostanze: …
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    • art. 8 L. 39/1989·
    • prescrizione estintiva·
    • art. 2033 c.c.·
    • art. 96 c.p.c.·
    • nullità contratto mediazione·
    • mediazione immobiliare·
    • cancellazione espressioni sconvenienti·
    • art. 6 L. 39/1989·
    • provvigione mediazione·
    • iscrizione ruolo mediatori

  • 5Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 122
    Provvedimento: Pubblicato il 07/01/2026 N. 00122/2026REG.PROV.COLL. N. 03799/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3799 del 2025, proposto da AN De CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Giordano e Andrea Merolle, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Giordano in Roma, Piazzale Belle Arti, 6; contro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Corbo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale …
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    • art. 53-bis d.l. 77/2021·
    • irricevibilità ricorso·
    • conferenza di servizi·
    • pubblica utilità·
    • art. 9 d.m. 23/10/2014·
    • art. 14-ter l. 241/1990·
    • art. 17 d.P.R. 327/2001·
    • principio di proporzionalità·
    • garanzie partecipative·
    • art. 7 l. 10/2013·
    • compensazione spese·
    • art. 14-bis l. 241/1990·
    • espropriazione·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • art. 31 l.r. Lazio 39/2002
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Versioni del testo

  • Capo I. : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. (1) ((2)) 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
    Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
    5. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
    --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 13-nonies, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 , limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato al 31 dicembre 2003". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 febbraio 2003, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 , in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39 , e' prorogato di un anno".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) "Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , che modifica le direttive 78/660 / CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 , e' prorogato di sei mesi".
  • Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da q uelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
    Note all' art. 2:
    - La legge 16 aprile 1987, n. 183 , reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Gli articoli 5 e 21 cosi' recitano:
    "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
    a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
    d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ".
    "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
    - La legge 5 agosto 1978, n. 468 , reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio 2. L'art. 11-ter, comma 2, cosi' recita:
    "2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".