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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11341/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 BOLOGNA presso il difensore avv. TASCA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADIO NICOLA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ALFREDO ORIANI 23/E 48022 LUGO presso il difensore avv.
CASADIO NICOLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attrice:
Voglia il Tribunale Civile di Bologna, in via principale: dichiarare l'estinzione del procedimento per intervenuta sentenza di divorzio del Tribunale di Durazzo.
In via subordinata, integrare la sentenza del Tribunale di Durazzo con le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale n. cronol. 2508/2024 del 09.02.2024.
Condannare il Sig. alla refusione delle spese del presente giudizio. CP_1
pagina 1 di 5 Convenuto: chiede l'estinzione del procedimento per intervenuta sentenza albanese di divorzio e revoca dei provvedimenti provvisori e urgenti dati con ordinanza ex art. 473 bis 22 del 9.2.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7-9-2023 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli nata il [...], nato il [...] ed Per_1 Per_2
nata il [...], a [...] i genitori, il loro collocamento prevalente presso di sé, Per_3
l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Piazza della Pace n. 5, Mordano (BO), acquistata dal marito in regime di comunione legale dei beni, visite paterne a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio alla settimana, metà delle vacanze natalizie e pasquali e una settimana durante le vacanze estive, contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 1.000 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, contributo al proprio mantenimento di euro 500 mensili.
All'udienza del 6.2.2024 era dichiarata la contumacia del convenuto e il Giudice con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.cc. del 9.2.2025, disponeva l'affido condiviso dei minori, dando atto che la madre aveva denunciato il padre per maltrattamenti in data 30.11.2023 ma che non si conoscevano eventuali sviluppi del procedimento (querela depositata il 15.1.2024 in pct), e dando atto che al momento non erano, però, accertate condotte gravemente omissive o lesive nei riguardi dei figli, e che la ricorrente non aveva chiesto l'affido esclusivo a sé; era disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre,
l'assegnazione a lei della casa familiare, il seguente calendario di visita con il padre: nel rispetto della volontà dei figli, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, provvedendo a riaccompagnarli presso
l'abitazione della madre e una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante le vacanze di
Pasqua e una settimana nel corso dei mesi estivi da concordare fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori alterneranno fra loro le festività di Natale e Capodanno e di Pasqua e Pasquetta;
in caso di mancato accordo sui periodi di vacanza, negli anni pari decide la madre e negli anni dispari il padre;
era posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro 300 mensili per ciascun figlio oltre al 90% delle spese straordinarie, oltre a euro 200 mensili per la moglie;
era conferito mandato di vigilanza al Servizio Sociale.
Con sentenza 472/2024 era dichiarata la separazione fra le parti.
Con relazione del 26.9.2024 il Servizio Sociale, sulla situazione dei minori, riferiva che, in sintesi, a seguito di colloqui con i genitori e con i ragazzi, essi risultavano sufficientemente tranquilli e consapevoli della situazione familiare, senza manifestare particolari fragilità dovute alla separazione fra pagina 2 di 5 i genitori e al loro rapporti con gli stessi;
riferivano di trovarsi bene con modalità di visita libere, accordandosi di volta in volta col padre, di non avere mai avuto un forte legame con lui, ma che egli li supporta negli accompagnamenti e nelle necessità economiche, li cerca, anche se saltuariamente, quindi in conclusione riferivano di trovarsi bene nella situazione attuale di collocamento prevalente presso la madre.
SI costituiva tardivamente il padre e riferiva che in data 4.8.2023 era stata iscritta preso il Tribunale di
Durazzo la causa di divorzio da lui avviata nei confronti della moglie. Chiedeva, quanto al contributo al mantenimento dei figli e della moglie, che fosse posta a suo carico la somma di euro 200 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
aderiva altresì alla richiesta di affido condiviso dei figli e di collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione alla medesima della casa familiare.
Instaurato regolarmente il contraddittorio avanti al Tribunale di Durazzo, con sentenza in data 30-9-
2024 passata in giudicato il 5.11.2024, annotata dal Comune di Mordano sull'atto di matrimonio delle parti, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio con l'affidamento dei figli alla madre, visite paterne il primo e terzo fine settimana di ogni mese dalle 10 del sabato alle 19 della domenica, dando atto che i figli vivono nell'appartamento ove risiede la convenuta e che lì il padre deve ritirarli e riportarli, nonché dall'1 al 14 agosto e dal 28 dicembre al 4 gennaio di ogni anno, per le vacanze;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 250 per ciascuno e assunzione da parte della moglie del cognome he aveva prima del matrimonio. Pt_1
Quanto agli elementi acquisiti nel presente procedimento, dall'estratto contributivo del padre emerge che egli dal 2000 lavora per la IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici spa e percepisce circa
32.000 euro lordi annui corrispondenti a 2.600 mensili, il che conferma quanto si era dedotto dagli estratti conto del conto cointestato, in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., cioè che: Dagli estratti conto risultano in effetti accrediti mensili al marito a titolo di stipendio per almeno 2.000 euro netti, dalla
Irce SpA, che dovrebbe essere anche attualmente il suo datore di lavoro., nonché euro 610 mensili a titolo
di assegno unico per i figli.
La moglie non risulta avere mai svolto alcuna attività lavorativa, ma ella si è dedicata sempre ai figli
Solo di recente ha acquisito la patente di guida. Il marito si è sempre fatto carico integrale del mantenimento del nucleo familiare.
La coppia è proprietaria di altri due immobili ubicati in Albania, uno intestato alla moglie sito a Shijak di mq. 118 (all. 9 ricorrente), e l'altro intestato ad entrambi i coniugi ubicato a Durazzo di mq. 96
(all.10 ricorrente), ove madre e figli si trasferiscono durante l'estate e nei periodi di vacanza e permanenza in Albania.
pagina 3 di 5 Il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare è già stato estinto e non risulta che il convenuto abbia spese di alloggio, avendo egli dichiarato di essersi trasferito dalla propria madre. La casa familiare è intestata al convenuto, acquistata in regime di comunione dei beni con la moglie.
Ciò premesso in punto a svolgimento del processo e acquisizioni probatorie, deve darsi atto che per effetto dell'intervenuta pronuncia del divorzio con sentenza albanese divenuta irrevocabile il
5.11.2024, restano da decidere in questa sede solo le questioni economiche relative al periodo che va dalla proposizione del ricorso per separazione (7-9-2023) e fino a tale data.
A tale riguardo, si osserva che gli importi stabiliti con l'ordinanza del 9-2-2024 ex art. 473 bis 22 c.p.c. risultano eccessivi con riguardo ai figli, dovendo sottolinearsi che la madre all'udienza del 6.2.2024 aveva dichiarato di avere iniziato a lavorare, anche se per poche ore alla settimana, dovendo occuparsi anche dei figli, pertanto di questa sua maggiore capacità di contribuzione va tenuto conto nel commisurare il mantenimento per i figli da porre a carico del padre, sebbene non sia di entità tale da elidere il suo diritto al contributo al mantenimento per sé da parte del coniuge, dato che non è contestato che in corso di convivenza egli si facesse carico di tutte le spese del nucleo familiare.
Pertanto, dalla data dell'effettiva cessazione della convivenza, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro 250 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre a 200 euro mensili per il mantenimento della moglie. Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che con sentenza divenuta irrevocabile il 5.11.2024, trascritta in Italia, è stato pronunciato dall'Autorità Giudiziaria Albanese il divorzio fra le parti;
2 – dall'effettiva cessazione della convivenza e fino al 5.11.2024, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta pagina 4 di 5 concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In mancanza di diverso accordo, dispone che l'assegno unico è percepito da ciascuno dei genitori al
50%.
3 – dall'effettiva cessazione della convivenza e fino al 5.11.2024, pone a carico del marito l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie la somma di euro 200 su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato, a titolo di contributo al di lui/di lei mantenimento;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4 – dichiara cessata la materia del contendere su tutte le altre domande formulate dalle parti, per effetto della pronuncia della sentenza di divorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria Albanese;
5 – spese legali integralmente compensate.
Si comunichi.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11341/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 BOLOGNA presso il difensore avv. TASCA ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADIO NICOLA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ALFREDO ORIANI 23/E 48022 LUGO presso il difensore avv.
CASADIO NICOLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attrice:
Voglia il Tribunale Civile di Bologna, in via principale: dichiarare l'estinzione del procedimento per intervenuta sentenza di divorzio del Tribunale di Durazzo.
In via subordinata, integrare la sentenza del Tribunale di Durazzo con le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale n. cronol. 2508/2024 del 09.02.2024.
Condannare il Sig. alla refusione delle spese del presente giudizio. CP_1
pagina 1 di 5 Convenuto: chiede l'estinzione del procedimento per intervenuta sentenza albanese di divorzio e revoca dei provvedimenti provvisori e urgenti dati con ordinanza ex art. 473 bis 22 del 9.2.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7-9-2023 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli nata il [...], nato il [...] ed Per_1 Per_2
nata il [...], a [...] i genitori, il loro collocamento prevalente presso di sé, Per_3
l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Piazza della Pace n. 5, Mordano (BO), acquistata dal marito in regime di comunione legale dei beni, visite paterne a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio alla settimana, metà delle vacanze natalizie e pasquali e una settimana durante le vacanze estive, contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 1.000 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, contributo al proprio mantenimento di euro 500 mensili.
All'udienza del 6.2.2024 era dichiarata la contumacia del convenuto e il Giudice con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.cc. del 9.2.2025, disponeva l'affido condiviso dei minori, dando atto che la madre aveva denunciato il padre per maltrattamenti in data 30.11.2023 ma che non si conoscevano eventuali sviluppi del procedimento (querela depositata il 15.1.2024 in pct), e dando atto che al momento non erano, però, accertate condotte gravemente omissive o lesive nei riguardi dei figli, e che la ricorrente non aveva chiesto l'affido esclusivo a sé; era disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre,
l'assegnazione a lei della casa familiare, il seguente calendario di visita con il padre: nel rispetto della volontà dei figli, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, provvedendo a riaccompagnarli presso
l'abitazione della madre e una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante le vacanze di
Pasqua e una settimana nel corso dei mesi estivi da concordare fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori alterneranno fra loro le festività di Natale e Capodanno e di Pasqua e Pasquetta;
in caso di mancato accordo sui periodi di vacanza, negli anni pari decide la madre e negli anni dispari il padre;
era posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro 300 mensili per ciascun figlio oltre al 90% delle spese straordinarie, oltre a euro 200 mensili per la moglie;
era conferito mandato di vigilanza al Servizio Sociale.
Con sentenza 472/2024 era dichiarata la separazione fra le parti.
Con relazione del 26.9.2024 il Servizio Sociale, sulla situazione dei minori, riferiva che, in sintesi, a seguito di colloqui con i genitori e con i ragazzi, essi risultavano sufficientemente tranquilli e consapevoli della situazione familiare, senza manifestare particolari fragilità dovute alla separazione fra pagina 2 di 5 i genitori e al loro rapporti con gli stessi;
riferivano di trovarsi bene con modalità di visita libere, accordandosi di volta in volta col padre, di non avere mai avuto un forte legame con lui, ma che egli li supporta negli accompagnamenti e nelle necessità economiche, li cerca, anche se saltuariamente, quindi in conclusione riferivano di trovarsi bene nella situazione attuale di collocamento prevalente presso la madre.
SI costituiva tardivamente il padre e riferiva che in data 4.8.2023 era stata iscritta preso il Tribunale di
Durazzo la causa di divorzio da lui avviata nei confronti della moglie. Chiedeva, quanto al contributo al mantenimento dei figli e della moglie, che fosse posta a suo carico la somma di euro 200 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
aderiva altresì alla richiesta di affido condiviso dei figli e di collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione alla medesima della casa familiare.
Instaurato regolarmente il contraddittorio avanti al Tribunale di Durazzo, con sentenza in data 30-9-
2024 passata in giudicato il 5.11.2024, annotata dal Comune di Mordano sull'atto di matrimonio delle parti, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio con l'affidamento dei figli alla madre, visite paterne il primo e terzo fine settimana di ogni mese dalle 10 del sabato alle 19 della domenica, dando atto che i figli vivono nell'appartamento ove risiede la convenuta e che lì il padre deve ritirarli e riportarli, nonché dall'1 al 14 agosto e dal 28 dicembre al 4 gennaio di ogni anno, per le vacanze;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 250 per ciascuno e assunzione da parte della moglie del cognome he aveva prima del matrimonio. Pt_1
Quanto agli elementi acquisiti nel presente procedimento, dall'estratto contributivo del padre emerge che egli dal 2000 lavora per la IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici spa e percepisce circa
32.000 euro lordi annui corrispondenti a 2.600 mensili, il che conferma quanto si era dedotto dagli estratti conto del conto cointestato, in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., cioè che: Dagli estratti conto risultano in effetti accrediti mensili al marito a titolo di stipendio per almeno 2.000 euro netti, dalla
Irce SpA, che dovrebbe essere anche attualmente il suo datore di lavoro., nonché euro 610 mensili a titolo
di assegno unico per i figli.
La moglie non risulta avere mai svolto alcuna attività lavorativa, ma ella si è dedicata sempre ai figli
Solo di recente ha acquisito la patente di guida. Il marito si è sempre fatto carico integrale del mantenimento del nucleo familiare.
La coppia è proprietaria di altri due immobili ubicati in Albania, uno intestato alla moglie sito a Shijak di mq. 118 (all. 9 ricorrente), e l'altro intestato ad entrambi i coniugi ubicato a Durazzo di mq. 96
(all.10 ricorrente), ove madre e figli si trasferiscono durante l'estate e nei periodi di vacanza e permanenza in Albania.
pagina 3 di 5 Il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare è già stato estinto e non risulta che il convenuto abbia spese di alloggio, avendo egli dichiarato di essersi trasferito dalla propria madre. La casa familiare è intestata al convenuto, acquistata in regime di comunione dei beni con la moglie.
Ciò premesso in punto a svolgimento del processo e acquisizioni probatorie, deve darsi atto che per effetto dell'intervenuta pronuncia del divorzio con sentenza albanese divenuta irrevocabile il
5.11.2024, restano da decidere in questa sede solo le questioni economiche relative al periodo che va dalla proposizione del ricorso per separazione (7-9-2023) e fino a tale data.
A tale riguardo, si osserva che gli importi stabiliti con l'ordinanza del 9-2-2024 ex art. 473 bis 22 c.p.c. risultano eccessivi con riguardo ai figli, dovendo sottolinearsi che la madre all'udienza del 6.2.2024 aveva dichiarato di avere iniziato a lavorare, anche se per poche ore alla settimana, dovendo occuparsi anche dei figli, pertanto di questa sua maggiore capacità di contribuzione va tenuto conto nel commisurare il mantenimento per i figli da porre a carico del padre, sebbene non sia di entità tale da elidere il suo diritto al contributo al mantenimento per sé da parte del coniuge, dato che non è contestato che in corso di convivenza egli si facesse carico di tutte le spese del nucleo familiare.
Pertanto, dalla data dell'effettiva cessazione della convivenza, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di euro 250 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre a 200 euro mensili per il mantenimento della moglie. Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che con sentenza divenuta irrevocabile il 5.11.2024, trascritta in Italia, è stato pronunciato dall'Autorità Giudiziaria Albanese il divorzio fra le parti;
2 – dall'effettiva cessazione della convivenza e fino al 5.11.2024, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta pagina 4 di 5 concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In mancanza di diverso accordo, dispone che l'assegno unico è percepito da ciascuno dei genitori al
50%.
3 – dall'effettiva cessazione della convivenza e fino al 5.11.2024, pone a carico del marito l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie la somma di euro 200 su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato, a titolo di contributo al di lui/di lei mantenimento;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4 – dichiara cessata la materia del contendere su tutte le altre domande formulate dalle parti, per effetto della pronuncia della sentenza di divorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria Albanese;
5 – spese legali integralmente compensate.
Si comunichi.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5