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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2024, n. 8111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8111 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6811/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6811/2024
Oggi 18 settembre 2024, davanti alla giudice Ambra Carla Tombesi, in presenza della funzionaria a.u.p. Renata Della Sala e dell'aspirante g.o.p. in tirocinio , Parte_1
sono comparsi:
Per l'avv. Valerio LANDI in sostituzione del'avv. GULLO Parte_2
GIUSEPPE
Per l'avv. Elena VENGU in sostituzione dell'avv. MALATESTA Controparte_1
FRANCESCO
Per 'avv. TIENGO VALENTINA. Controparte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense l'avv. Caterina GULLO.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori tutti precisano le conclusioni come da fogli depositati a tal fine nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, nella quale:
- L'avv. Landi chiede l'accoglimento dell'appello proposto per i motivi dedotti in atti,
sull'eccezione di inammissibilità del gravame evidenzia che nell'atto di appello sono specificamente indicati i punti della motivazione impugnati e le norme sui quali l'appello si fonda nonchè gli accertamenti in fatto contestati e le ragioni in diritto di tali contestazioni;
sulla presunta contraffazione dell'assegno rinvia all'esame pagina 1 di 16 dell'originale depositato in cancelleria ed evidenzia che le lievi differenze di stampa presenti sul titolo negoziato non erano agevolmente rilevabili dal cassiere ed in particolare, sulla presenza del codice fiscale del beneficiario del titolo posto all'incasso, evidenzia che, sebbene la presenza di tale dato non sia prescritta dalla normativa sull'assegno, la stessa non è nemmeno vietata e richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità già citata nell'atto d'appello; sul concorso di colpa delle appellate evidenzia la mancanza di prova del fatto, contestato, della spedizione dell'assegno a mezzo posta raccomanda e contesta la prova offerta da controparte, siccome frutto di produzione unilaterale della parte stessa;
evidenzia altresì che non può invocarsi la distinzione tra la contestazione della prova e la contestazione del fatto storico nel presente giudizio, in ragione del fatto che il fatto storico contestato
(ossia la spedizione dell'assegno con posta raccomandata) non rientra nell'ambito di conoscenza della parte, essendo l'appellante estranea alla spedizione del titolo e richiama sul punto giurisprudenza di merito e legittimità a sostegno delle difese compiute;
insiste quindi nella eccezione ex art. 1227 c.c. proposta nei confronti di entrambe le parti (ivi compresa che ha eseguito materialmente la spedizione CP_2
dell'assegno);
- L'avv. VENGU si riporta alla comparsa di costituzione ed insiste anche per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado;
- L'avv. TIENGO evidenzia che la sua assistita non ha avuto possibilità di vedere materialmente il titolo al momento della negoziazione ed evidenzia altresì come la sua contraffazione fosse evidente e rilevabile a vista al momento dell'incasso, fatto assorbente rispetto all'individuazione della responsabilità, da un punto di vista causale, per la sua negoziazione che deve essere attribuita integralmente all'odierna appellante;
evidenzia che l'appellante non ha provato di aver inviato il flusso telematico ad per la negoziazione dell'assegno né ha documentato quali CP_2
fossero i dati trasmessi né ha provato quali erano gli accordi tra banche per l'invio dei flussi in stanza di compensazione;
evidenzia poi che la sua assistita ha spedito l'assegno secondo le indicazioni ricevute dalla della correntista, a cui compete esclusivamente la scelta sulla modalità di invio, che vengono poi eseguite dalla banca quale nudus minister;
pagina 2 di 16 la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 3 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6811/2024 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Gullo, Parte_2 P.IVA_1
nel cui studio di Milano al Corso Europa, 7 è elettivamente domiciliata;
- parte appellante - nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Malatesta, nel cui studio di Roma, Viale XXI Aprile, 26, e quindi presso il cui indirizzo digitale , è elettivamente domiciliata;
Email_1
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Dalmartello Controparte_2 P.IVA_3
e dall'avv. Valentina Tiengo, nel cui studio in Milano, Via dell'Annunziata, 23/4 è elettivamente domiciliata
- parti appellate -
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, istanza o domanda, in annullamento e/o riforma della sentenza n. 6090/2023 del Giudice di Pace di Milano, meglio indicata in epigrafe, per i motivi tutti esposti dall'appellante, così provvedere: in via preliminare, nel rito:
− dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
l'improcedibilità della domanda proposta da stante il mancato esperimento del CP_1
procedimento di mediazione obbligatorio;
pagina 4 di 16 − dichiarare l'improponibilità della domanda proposte da stante l'abusiva CP_1
parcellizzazione del credito complessivo asseritamente vantato, con conseguente illegittimo frazionamento della domanda giudiziale;
in via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo a Parte_2
nella causazione dei danni asseritamente patiti da e, conseguentemente, Controparte_1
− rigettare, nel miglior modo, le domande tutte proposte da siccome Controparte_1
inammissibili, anche in quanto generiche, infondate, e, comunque, non provate;
in via subordinata, per il caso in cui venisse confermata la sentenza appellata in punto di responsabilità di Parte_2
− accertare e dichiarare il concorso colposo di nella causazione dei danni Controparte_1 asseritamente patiti, e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma,
c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., l'entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;
− accertare e dichiarare il concorso colposo di nella causazione dei danni Controparte_2 asseritamente patiti da e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell'art. Controparte_1
1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., l'entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;
in ogni caso:
- disporre la restituzione, in tutto o in parte, per quanto di ragione, delle somme pagate da a pari ad euro 2.073,30, ed all'avv. Francesco Parte_2 Controparte_1
Malatesta, pari ad euro 908,85, per effetto della sentenza impugnata;
− respingere le istanze istruttorie reiterate da in quanto inammissibili ed Controparte_1
esplorative
Con vittoria di compensi professionali, oltre a spese non imponibili, rimborso forfettario per spese, I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni delle parti appellate
pagina 5 di 16
Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano adito in funzione di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello;
2. rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
3. con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della maggiorazione del
30% per la navigabilità telematica dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 1bis dm 55/2014 così come modificato dal dm n. 37/2018, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario.
: CP_2
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via principale:
- respinga l'appello promosso da confermando la sentenza n. Parte_2
6090/2023 del Giudice di Pace di Milano;
In ogni caso, anche in ipotesi di accoglimento dell'appello di Parte_2
Nel merito:
- respinga nel miglior modo tutte le domande promosse da contro Parte_2
assolvendola da ogni avversaria pretesa;
Controparte_2
- respinga nel miglior modo tutte le domande promosse da contro Controparte_1 CP_2
assolvendola da ogni avversaria pretesa;
[...]
In subordine:
- nel denegato caso di accoglimento di tutto o parte delle domande promosse da CP_1
e di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da nei
[...] Parte_2
confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di ai Controparte_2 Controparte_1 sensi dell'art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.p.c.;
- nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da Parte_2
nei confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di
[...] Controparte_2 [...] ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell'art. 1227 Parte_2
comma 1 c.p.c., ovvero determini la quota di responsabilità in capo a Controparte_2
pagina 6 di 16 In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di
CPA, IVA e 15 % quale contributo forfetario nelle spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.07.2019, ha convenuto Controparte_1 Parte_2
dinanzi al Giudice di pace di Milano chiedendo di accertare la sua responsabilità per
[...]
il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario di un assegno intrasferibile, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 1.600,00 oggetto del titolo di credito e che riferiva di avere nuovamente pagato all'effettivo beneficiario tramite bonifico CP_1
bancario.
A sostegno delle proprie pretese risarcitorie parte attrice ha allegato:
- di avere emesso tramite l'assegno di traenza n. 5603392304-03 Controparte_2 dell'importo di € 1.600,00 a favore di Persona_1
- che successivamente all'invio il legale del legittimo prenditore ne ha lementato il mancato ricevimento nonostante l'assegno risultasse regolarmente incassato l'11.6.2013;
- di aver ottenuto dalla banca negoziatrice copia dell'assegno posto all'incasso che risultava intestato a soggetto diverso dal legittimo prenditore e, quindi, contraffatto nel nome del beneficiario, in quanto veniva incassato dal sedicente in data 11.6.2013 Persona_2
presso una filiale di Taranto della;
Parte_2
- di essere stata costretta a pagare nuovamente il medesimo importo al sig.
[...]
; Per_1
- di avere chiesto il 05.02.2014 il risarcimento del danno alla convenuta la quale declinava ogni responsabilità, inviando copia del documento di riconoscimento del sedicente
[...]
; Per_3
- di aver effettuato il 3.10.2019 interrogazione presso il Comune di Taranto al fine di accertare la validità del documento di identità presentato dal sedicente per Persona_3
l'incasso dell'assegno, interrogazione alla quale l'Ente interpellato rispondeva: “l'utente non
è mai stato anagrafato nel n/s comune e il numero della carta non risulta nella n/s banca dati”.
pagina 7 di 16 Si è tempestivamente costituita avanti al Giudice di Pace di Milano Parte_2
che ha chiesto in rito la riunione del procedimento con altri instaurati tra le medesime
[...]
parti e fondati sul medesimo titolo di responsabilità, ha eccepito poi preliminarmente l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per abusiva parcellizzazione del credito, ed ha chiesto nel merito il rigetto delle domande di parte attrice per infondatezza della domanda proposta, eccependo altresì il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno lamentato. La convenuta ha inoltre chiesto di chiamare in causa quale CA trattaria dell'assegno controverso, deducendone la Controparte_2 responsabilità solidale con la convenuta nella negoziazione dell'assegno tramite procedura di check truncation.
All'esito della prima udienza, il Giudice di Pace, rigettate l'eccezione preliminare di improcedibilità e l'istanza di riunione delle cause, ha autorizzato la chiamata in causa di
CP_2
Con comparsa di risposta la terza chiamata si è costituita nel Controparte_2
giudizio, chiedendo di rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti da
[...]
Parte_2
Con sentenza n. 6090/2023 del 18.7.2023, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 Parte_2 negoziazione dell'assegno in favore di soggetto diverso al beneficiario e condannandola quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.600,00, escludendo il concorso di colpa di nella causazione del danno lamentato ed escludendo inoltre la CP_1 corresponsabilità della terza chiamata in ragione del fatto che quest'ultima non CP_2
aveva materiale disponibilità titolo contraffatto quando lo stesso è stato portato in stanza di compensazione, condannando quindi conseguentemente, lla rifusione Parte_2
delle spese legali a favore di entrambe le altre parti giudizio.
Con atto di appello notificato il 19.02.2024, ha impugnato la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Milano di cui ha chiesto la riforma con conseguente rigetto delle domande attoree, riproponendo le eccezioni preliminari di improcedibilità delle domande per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e per l'abusiva parcellizzazione dei giudizi da parte di deducendo sia l'assenza di CP_1
pagina 8 di 16 responsabilità in capo a , ì sia il concorso di colpa grave dell'attrice, oltre alla Parte_2
responsabilità della banca trattaria.
Con comparsa di costituzione e di risposta si è tempestivamente costituita in grado CP_1
d'appello contestando gli avversi assunti siccome infondati e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione, si è costituita la banca trattaria chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace, chiedendo in subordine di accertare il concorso di colpa della sola ai sensi dell'art. 1227 c.p.c., con Controparte_1
vittoria di spese.
L'appello proposto è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello solo nelle conclusioni precisate in grado d'appello ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello proposto, senza tuttavia chiarire i motivi dell'eccezione che si
è rivelata del resto manifestamente infondata avendo l'appellante chiarito sia i punti della sentenza appellata sia le ragioni dell'appello proposto.
Quanto alla dedotta improcedibilità
Con il primo motivo di appello, la sostiene che il Giudice di Pace di Milano Parte_2 abbia errato nel rigettare l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, “ritenendo che l'oggetto del giudizio non rientrasse tra le materie per le quali, ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, il procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità”.
L'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.
L'istituto di credito afferma che “per 'contratti bancari' devono chiaramente intendersi quelli aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari” e che la negoziazione di assegni è senza dubbio un'attività tipicamente riservata alle banche.
pagina 9 di 16 La deduzione di parte appellante non è condivisibile atteso che – come già evidenziato anche da questo Tribunale in controversie analoghe – ai fini di stabilire quale sia l'azione proposta in sede giudiziale è necessario fare riferimento al titolo in base al quale la domanda è proposta. Nel caso di specie l'atttrice ha chiesto di condannare la convenuta al risarcimento dei danni in forza di responsabilità contrattuale che si fonda sulla violazione dell'art. 43 l.ass., fondando quindi la sua pretesa non su titolo diverso da un contratto bancario. Tale approdo
è conforme all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui, pur rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento accessori ad un contratto bancario, l'autonomia dello stesso - sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale – esclude la riconducibilità alla normativa invocata dall'appellante (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 20 maggio
2020, n. 9204).
Consegue l'infondatezza del motivo di appello che deve, quindi, essere rigettato.
Sull'eccepita improcedibilità della domanda per abusiva parcellizzazione abusiva del credito
Come evidenziato dal primo giudice con argomentazione condivisibile, le diverse controversie pendenti tra le medesime parti pur fondate sul medesimo titolo, sono tutte riferite a fatti diversi, ciascuno dotato di caratteristiche peculiari - anche sul piano istruttorio
– di tal che i diversi giudizi pendenti tra le parti derivante dalla negoziazione in momenti diversi di diversi assegni intrasferibili da parte della stessa convenuta, pur se inviati dalla stessa attrice a diversi beneficiari tramite posta, sono dotati di piena autonomia, il che giustifica la separata introduzione di diversi giudizi per l'accertamento dei diversi titoli di responsabilità ed esclude ogni parcellizzazione del credito.
Il motivo d'appello, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito, in ordine alla responsabilità della Parte_2
L'appellante ha contestato la propria responsabilità sostenendo che non vi fossero alterazioni visibili sull'assegno negoziato e che il beneficiario apparente, tale , fosse stato Persona_2
correttamente identificato in quanto già cliente dell'istituto di credito.
Il giudice di primo grado ha tuttavia applicato in maniera corretta i principi sull'onere della prova nel contesto della responsabilità per errata negoziazione degli assegni di cui all'art. 43
l. ass., valutando correttamente anche la prova documentale acquisita durante il processo.
pagina 10 di 16 L'art. 43, comma 1, l. ass. stabilisce che un assegno bancario con clausola “non trasferibile” non può essere pagato a nessuno tranne che al prenditore del titolo o al banchiere giratario per l'incasso. Per garantire la certezza del pagamento tramite assegno non trasferibile, e in deroga alla disciplina generale dell'art. 1189 c.c. che libera il debitore che dimostri di aver pagato in buona fede al legittimato apparente, l'art. 43, comma 2, l. ass. dispone che chi paga un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario è responsabile del pagamento erroneo.
Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della “sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione” al fine di minimizzare il “rischio che deriva dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostituitosi alla persona del prenditore” (così Cass. Sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1198).
Non vi sono dubbi, quindi, che la responsabilità prevista dall'art. 43, secondo comma, l. ass., si applichi sia nel caso in cui la falsificazione personale del presentatore sia dovuta a una manipolazione materiale del titolo, come riconosciuto dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 12477/2018.
Tale responsabilità, che grava ex lege sulle banche negoziatrici di assegni recanti la clausola
“non trasferibile,” è considerata di natura contrattuale (cfr. Cass. Sez. Unite 26 giugno 2007,
n. 4721; Cass. Civile 20 marzo 2014, n. 6531; Cass. Civ., 30 marzo 2010, n. 7618) e, di conseguenza, è soggetta alla disciplina dell'art. 1218 c.c.
Pertanto una banca negoziatrice che dimostri di aver pagato a un soggetto diverso dal reale beneficiario per cause non imputabili a essa, è esente da responsabilità ai sensi dell'art. 1218
c.c., diversamente risponderà dell'errato pagamento in favore di soggetto diverso dal beneficiario.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha correttamente applicato i principi riguardanti la ripartizione dell'onere della prova per determinare la responsabilità contrattuale, ritenendo – con una motivazione adeguata e priva di errori logici o interpretativi – che l'appellante “non abbia dimostrato l'assenza di responsabilità e l'inesistenza di inadempimenti e/o negligenza da parte propria”.
pagina 11 di 16 Nella sentenza si legge in particolare che “dall'esame attento dell'originale dell'assegno emergono elementi che ictu oculi dovevano indurre il cassiere a non consentirne l'incasso.
L'esame dei caratteri permette di rilevare visivamente una differenza nell'inchiostratura del nome dell'effettivo originario beneficiario (più scura e marcata) e quella indicante il nome del fasullo beneficiario, “ ”. Come se non bastasse anche sul piano tattile Persona_2
le parole in cui si sostanzia la contraffazione si presentano con un evidente differenziazione dei caratteri tra la parte contraffatta e le parole originariamente scritte sull'assegno (si confrontino le lettere “O”, “C”, “E” ed “N”, oltre alla loro spaziatura interlettera). Il titolo in oggetto, presentava dunque ictu oculi anomalie tale da implicare una violazione dell'obbligo di diligente accertamento secondo gli standard professionali propri del banchiere, nell'operato dei cassieri di parte convenuta secondo l'orientamento espresso dal
Supremo Collegio nella citata sentenza n.6513/2014”.
Come è risultato quindi dall'esame dell'originale dell'assegno prodotto in giudizio da l'alterazione e la falsità del titolo erano immediatamente percepibili, Parte_2
come rilevato dal giudice di primo grado, ed avrebbero dovuto a maggior ragione essere rilevati da un operatore professionale come quello bancario la cui diligenza nella verifica dell'autenticità del titolo deve essere valutata secondo la regola di comportamento di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Queste circostanze avrebbero quindi potuto e dovuto essere valutate con maggiore attenzione dall'impiegato di banca, considerando che assegni di questo tipo vengono solitamente compilati in modo uniforme con mezzi meccanici, garantendo l'omogeneità dei caratteri a stampa.
In conclusione, le risultanze emerse confermano, in linea con quanto stabilito dal Giudice di
Pace, la piena responsabilità di nell'incasso dell'assegno contraffatto Parte_2 in questione, poiché l'applicazione della diligenza richiesta a un banchiere attento avrebbe permesso di individuare la contraffazione.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, va affermata la responsabilità dell'appellante per i danni subiti dall'attrice in primo grado.
Anche questo motivo di appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Sul concorso di colpa di Controparte_1
Inoltre, risulta privo di fondamento anche il motivo di censura riguardante l'esclusione della responsabilità concorrente di Controparte_1
pagina 12 di 16 L'appellante sostiene che abbia inviato l'assegno n. 5603392304-03 tramite un CP_1
mezzo considerato rischioso, come la posta ordinaria, lamentando che il primo Parte_3
giudice abbia erroneamente considerato non colpevole tale scelta.
Tuttavia, si ritiene risulti provato che l'assegno è stato spedito tramite posta raccomandata, fatto che esclude la responsabilità concorrente della parte attrice, odierna appellata.
Questa modalità di invio è stata comprovata dal documento presentato come allegato 2 da durante il primo grado del giudizio, consistente in una schermata tratta dall'Intranet CP_1 di che identifica i vari passaggi dell'operazione di invio dell'assegno, Controparte_2
riportando il numero della raccomandata di spedizione (racc. n. 61171610666-7).
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la documentazione presentata è sufficiente a dimostrare la modalità di spedizione dichiarata da poiché, in assenza CP_1
di prove che suggeriscano un possibile artificio nella creazione del documento, non vi sono ragioni per mettere in dubbio la veridicità delle informazioni ivi riportate.
Deve rilevarsi inoltre che, rispetto alla posizione di il documento ha un peculiare CP_1
valore indiziario del fatto rappresentato, ossia dell'invio dell'assegno con posta raccomandata, non essendo stato formato il documento dalla parte che intende avvalersene a fini di prova e non avendo, del pari, la possibilità di produrre il relativo documento CP_1
(ossia le ricevute invio e ricezione della raccomandata) siccome la spedizione non è stata pacificamente da lei eseguita, bensì da Controparte_2
Quanto poi alla corresponsabilità della danneggiata invocata in ragione del fatto che l'assegno non riporti l'indicazione di ulteriori generalità diverse dal nome del beneficiario dell'assegno e del fatto che l'assegno sia in parte dattiloscritto, deve rilevarsi come nessuna norma imponga o consigli l'indicazione di tali dati ulteriori o imponga la compilazione autografa integrale dell'assegno, di tal che non può dedursi la sussistenza di alcuna responsabilità della compagnia assicurativa per aver indicato nell'assegno tutti e i soli dati prescritti dalla normativa in materia di assegni, non essendo stata violata alcuna regola generale o specifica di diligenza.
Né d'altro canto l'introduzione della domanda dopo alcuni anni dal fatto, benchè nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria del diritto di credito, costituisce la violazione di alcuna regola generale o specifica di diligenza in forza della quale la danneggiata possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pagina 13 di 16 Sul concorso di colpa di Controparte_2
Deve inoltre essere respinta la contestazione riguardante la presunta corresponsabilità di
Controparte_2
Quanto al concorso di colpa di per la spedizione dell'assegno con posta ordinaria CP_2
il fatto, oltre a non essere provato per i motivi sopra illustrati, esula dalla sfera di responsabilità di in ragione del fatto che, come specificamente allegato dalla CP_2
appellata e non contestato dalle altre parti, la scelta in ordine alle modalità di invio degli assegni era compiuta dalla correntista autonomamente, correntista sulla quale grava il rischio economico e giuridico, del mancato incasso dell'assegno da parte del beneficiario, di tal che non può invocarsi alcuna responsabilità di per le modalità scelte dalla Controparte_2
danneggiata di invio dell'assegno.
L'appellante sostiene inoltre che l'assegno sia stato negoziato attraverso la procedura di check truncation e che, pertanto, la trattaria fosse in possesso dei dati telematici relativi all'assegno, trasmessi dalla stessa appellante. Poiché il nome del beneficiario indicato sull'assegno – dopo una contraffazione – risultava diverso da quello effettivo, la banca trattaria, disponendo di tali dati, avrebbe potuto facilmente accorgersi della discrepanza e richiedere chiarimenti.
Tuttavia la sentenza impugnata ha concluso che non possa essere ritenuta Controparte_2
responsabile, dato che non risulta dimostrato che avesse materialmente il titolo in possesso e, quindi, che potesse verificarne l'autenticità.
In realtà, come sottolineato da questo Tribunale in casi analoghi (cfr. sentenze n. 4665/24; n.
3636/24; n. 2919/23), indipendentemente dalla prova citata, è necessario individuare la normativa applicabile al momento dei fatti.
Si precisa che l'assegno è stato negoziato il 3.6.2013, periodo in cui la procedura di check truncation, pur prevista dall'art. 8, comma 7, d.l. 70/2011 conv. l. 106/2011, che ha modificato gli artt. 31, 45, 61, 66 e 86 del R.D. 1736/1933 ( l.ass.), non era ancora attuata a causa della mancata adozione della disciplina regolamentare da adottare da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la CA d'TA (oggetto del successivo il d.m. 3 ottobre 2014, n. 205) e da CA d'TA (che ha quindi pubblicato sulla G.U. serie generale 100 del 30.4.2016 il regolamento recante “regole tecniche in materia di pagina 14 di 16 presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica”).
Essendo entrati compiutamente in vigore i regolamenti attuativi solo nel 2016, precedentemente la negoziazione in stanza di compensazione era generalmente attuata mediante accordo interbancario assunto con delibera dell'ABI dell'1.7.1993, ossia secondo regole derivanti da una fonte negoziale il cui contenuto, rilevante ai fini di accertare l'eventuale inadempimento ad obblighi assunti dalla appellata non è stato Controparte_2
provato e ciò non ha consentito di verificare se alla terza chiamata fosse effettivamente possibile verificare l'illecita negoziazione da parte di del titolo in favore Parte_2
di soggetto diverso dal beneficiario, non essendo stato provato che il nome del soggetto che ha incassato l'assegno sia stato effettivamente inviato nel flusso telematico trasmesso ad in stanza di compensazione. Controparte_2
Non essendo stato prodotto tale accordo o eventuali accordi collettivi o contratti stipulati tra la trattaria e la negoziatrice al fine di regolamentare i reciproci obblighi di verifica e – in generale – di comportamento in stanza di compensazione, non risulta provato alcun inadempimento dell'appellata che giustifichi l'affermazione della sua responsabilità nella negoziazione dell'assegno.
Anche tale motivo d'appello si è rivelato infondato e deve quindi essere rigettato.
Sulle spese di lite
Le spese legali per questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante in conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello proposto. Le spese vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicati i parametri medi previsti dal il DM 55/2014 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase decisoria, solo documentale. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria, non essendo stata compiuta attività difensiva specifica in relazione a tale fase.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. le spese sostenute dall'appellata devono Controparte_1
essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Malatesta dichiaratosi anticipatario.
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello proposto, parte appellante deve essere, inoltre, condannata al versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello proposto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
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Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
6090/2023 del 18.7.2023 del Giudice di Pace di Milano, che conferma;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate e Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio in misura pari ad € 1.276,00 per Controparte_2
ciascuna per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese, e C.P.A., da distrarre in favore dell'avv. Malatesta per Controparte_1
siccome dichiaratosi anticipatario;
3) condanna al versamento di ulteriore importo pari al contributo Parte_2
unificato dovuto per il presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 18 settembre 2024
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6811/2024
Oggi 18 settembre 2024, davanti alla giudice Ambra Carla Tombesi, in presenza della funzionaria a.u.p. Renata Della Sala e dell'aspirante g.o.p. in tirocinio , Parte_1
sono comparsi:
Per l'avv. Valerio LANDI in sostituzione del'avv. GULLO Parte_2
GIUSEPPE
Per l'avv. Elena VENGU in sostituzione dell'avv. MALATESTA Controparte_1
FRANCESCO
Per 'avv. TIENGO VALENTINA. Controparte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense l'avv. Caterina GULLO.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori tutti precisano le conclusioni come da fogli depositati a tal fine nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, nella quale:
- L'avv. Landi chiede l'accoglimento dell'appello proposto per i motivi dedotti in atti,
sull'eccezione di inammissibilità del gravame evidenzia che nell'atto di appello sono specificamente indicati i punti della motivazione impugnati e le norme sui quali l'appello si fonda nonchè gli accertamenti in fatto contestati e le ragioni in diritto di tali contestazioni;
sulla presunta contraffazione dell'assegno rinvia all'esame pagina 1 di 16 dell'originale depositato in cancelleria ed evidenzia che le lievi differenze di stampa presenti sul titolo negoziato non erano agevolmente rilevabili dal cassiere ed in particolare, sulla presenza del codice fiscale del beneficiario del titolo posto all'incasso, evidenzia che, sebbene la presenza di tale dato non sia prescritta dalla normativa sull'assegno, la stessa non è nemmeno vietata e richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità già citata nell'atto d'appello; sul concorso di colpa delle appellate evidenzia la mancanza di prova del fatto, contestato, della spedizione dell'assegno a mezzo posta raccomanda e contesta la prova offerta da controparte, siccome frutto di produzione unilaterale della parte stessa;
evidenzia altresì che non può invocarsi la distinzione tra la contestazione della prova e la contestazione del fatto storico nel presente giudizio, in ragione del fatto che il fatto storico contestato
(ossia la spedizione dell'assegno con posta raccomandata) non rientra nell'ambito di conoscenza della parte, essendo l'appellante estranea alla spedizione del titolo e richiama sul punto giurisprudenza di merito e legittimità a sostegno delle difese compiute;
insiste quindi nella eccezione ex art. 1227 c.c. proposta nei confronti di entrambe le parti (ivi compresa che ha eseguito materialmente la spedizione CP_2
dell'assegno);
- L'avv. VENGU si riporta alla comparsa di costituzione ed insiste anche per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado;
- L'avv. TIENGO evidenzia che la sua assistita non ha avuto possibilità di vedere materialmente il titolo al momento della negoziazione ed evidenzia altresì come la sua contraffazione fosse evidente e rilevabile a vista al momento dell'incasso, fatto assorbente rispetto all'individuazione della responsabilità, da un punto di vista causale, per la sua negoziazione che deve essere attribuita integralmente all'odierna appellante;
evidenzia che l'appellante non ha provato di aver inviato il flusso telematico ad per la negoziazione dell'assegno né ha documentato quali CP_2
fossero i dati trasmessi né ha provato quali erano gli accordi tra banche per l'invio dei flussi in stanza di compensazione;
evidenzia poi che la sua assistita ha spedito l'assegno secondo le indicazioni ricevute dalla della correntista, a cui compete esclusivamente la scelta sulla modalità di invio, che vengono poi eseguite dalla banca quale nudus minister;
pagina 2 di 16 la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 3 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6811/2024 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Gullo, Parte_2 P.IVA_1
nel cui studio di Milano al Corso Europa, 7 è elettivamente domiciliata;
- parte appellante - nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
Malatesta, nel cui studio di Roma, Viale XXI Aprile, 26, e quindi presso il cui indirizzo digitale , è elettivamente domiciliata;
Email_1
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Dalmartello Controparte_2 P.IVA_3
e dall'avv. Valentina Tiengo, nel cui studio in Milano, Via dell'Annunziata, 23/4 è elettivamente domiciliata
- parti appellate -
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, istanza o domanda, in annullamento e/o riforma della sentenza n. 6090/2023 del Giudice di Pace di Milano, meglio indicata in epigrafe, per i motivi tutti esposti dall'appellante, così provvedere: in via preliminare, nel rito:
− dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
l'improcedibilità della domanda proposta da stante il mancato esperimento del CP_1
procedimento di mediazione obbligatorio;
pagina 4 di 16 − dichiarare l'improponibilità della domanda proposte da stante l'abusiva CP_1
parcellizzazione del credito complessivo asseritamente vantato, con conseguente illegittimo frazionamento della domanda giudiziale;
in via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo a Parte_2
nella causazione dei danni asseritamente patiti da e, conseguentemente, Controparte_1
− rigettare, nel miglior modo, le domande tutte proposte da siccome Controparte_1
inammissibili, anche in quanto generiche, infondate, e, comunque, non provate;
in via subordinata, per il caso in cui venisse confermata la sentenza appellata in punto di responsabilità di Parte_2
− accertare e dichiarare il concorso colposo di nella causazione dei danni Controparte_1 asseritamente patiti, e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma,
c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., l'entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;
− accertare e dichiarare il concorso colposo di nella causazione dei danni Controparte_2 asseritamente patiti da e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell'art. Controparte_1
1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., l'entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;
in ogni caso:
- disporre la restituzione, in tutto o in parte, per quanto di ragione, delle somme pagate da a pari ad euro 2.073,30, ed all'avv. Francesco Parte_2 Controparte_1
Malatesta, pari ad euro 908,85, per effetto della sentenza impugnata;
− respingere le istanze istruttorie reiterate da in quanto inammissibili ed Controparte_1
esplorative
Con vittoria di compensi professionali, oltre a spese non imponibili, rimborso forfettario per spese, I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni delle parti appellate
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Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano adito in funzione di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello;
2. rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
3. con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della maggiorazione del
30% per la navigabilità telematica dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 1bis dm 55/2014 così come modificato dal dm n. 37/2018, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario.
: CP_2
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via principale:
- respinga l'appello promosso da confermando la sentenza n. Parte_2
6090/2023 del Giudice di Pace di Milano;
In ogni caso, anche in ipotesi di accoglimento dell'appello di Parte_2
Nel merito:
- respinga nel miglior modo tutte le domande promosse da contro Parte_2
assolvendola da ogni avversaria pretesa;
Controparte_2
- respinga nel miglior modo tutte le domande promosse da contro Controparte_1 CP_2
assolvendola da ogni avversaria pretesa;
[...]
In subordine:
- nel denegato caso di accoglimento di tutto o parte delle domande promosse da CP_1
e di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da nei
[...] Parte_2
confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di ai Controparte_2 Controparte_1 sensi dell'art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.p.c.;
- nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da Parte_2
nei confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di
[...] Controparte_2 [...] ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell'art. 1227 Parte_2
comma 1 c.p.c., ovvero determini la quota di responsabilità in capo a Controparte_2
pagina 6 di 16 In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di
CPA, IVA e 15 % quale contributo forfetario nelle spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.07.2019, ha convenuto Controparte_1 Parte_2
dinanzi al Giudice di pace di Milano chiedendo di accertare la sua responsabilità per
[...]
il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario di un assegno intrasferibile, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 1.600,00 oggetto del titolo di credito e che riferiva di avere nuovamente pagato all'effettivo beneficiario tramite bonifico CP_1
bancario.
A sostegno delle proprie pretese risarcitorie parte attrice ha allegato:
- di avere emesso tramite l'assegno di traenza n. 5603392304-03 Controparte_2 dell'importo di € 1.600,00 a favore di Persona_1
- che successivamente all'invio il legale del legittimo prenditore ne ha lementato il mancato ricevimento nonostante l'assegno risultasse regolarmente incassato l'11.6.2013;
- di aver ottenuto dalla banca negoziatrice copia dell'assegno posto all'incasso che risultava intestato a soggetto diverso dal legittimo prenditore e, quindi, contraffatto nel nome del beneficiario, in quanto veniva incassato dal sedicente in data 11.6.2013 Persona_2
presso una filiale di Taranto della;
Parte_2
- di essere stata costretta a pagare nuovamente il medesimo importo al sig.
[...]
; Per_1
- di avere chiesto il 05.02.2014 il risarcimento del danno alla convenuta la quale declinava ogni responsabilità, inviando copia del documento di riconoscimento del sedicente
[...]
; Per_3
- di aver effettuato il 3.10.2019 interrogazione presso il Comune di Taranto al fine di accertare la validità del documento di identità presentato dal sedicente per Persona_3
l'incasso dell'assegno, interrogazione alla quale l'Ente interpellato rispondeva: “l'utente non
è mai stato anagrafato nel n/s comune e il numero della carta non risulta nella n/s banca dati”.
pagina 7 di 16 Si è tempestivamente costituita avanti al Giudice di Pace di Milano Parte_2
che ha chiesto in rito la riunione del procedimento con altri instaurati tra le medesime
[...]
parti e fondati sul medesimo titolo di responsabilità, ha eccepito poi preliminarmente l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per abusiva parcellizzazione del credito, ed ha chiesto nel merito il rigetto delle domande di parte attrice per infondatezza della domanda proposta, eccependo altresì il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno lamentato. La convenuta ha inoltre chiesto di chiamare in causa quale CA trattaria dell'assegno controverso, deducendone la Controparte_2 responsabilità solidale con la convenuta nella negoziazione dell'assegno tramite procedura di check truncation.
All'esito della prima udienza, il Giudice di Pace, rigettate l'eccezione preliminare di improcedibilità e l'istanza di riunione delle cause, ha autorizzato la chiamata in causa di
CP_2
Con comparsa di risposta la terza chiamata si è costituita nel Controparte_2
giudizio, chiedendo di rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti da
[...]
Parte_2
Con sentenza n. 6090/2023 del 18.7.2023, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_1 Parte_2 negoziazione dell'assegno in favore di soggetto diverso al beneficiario e condannandola quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.600,00, escludendo il concorso di colpa di nella causazione del danno lamentato ed escludendo inoltre la CP_1 corresponsabilità della terza chiamata in ragione del fatto che quest'ultima non CP_2
aveva materiale disponibilità titolo contraffatto quando lo stesso è stato portato in stanza di compensazione, condannando quindi conseguentemente, lla rifusione Parte_2
delle spese legali a favore di entrambe le altre parti giudizio.
Con atto di appello notificato il 19.02.2024, ha impugnato la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Milano di cui ha chiesto la riforma con conseguente rigetto delle domande attoree, riproponendo le eccezioni preliminari di improcedibilità delle domande per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e per l'abusiva parcellizzazione dei giudizi da parte di deducendo sia l'assenza di CP_1
pagina 8 di 16 responsabilità in capo a , ì sia il concorso di colpa grave dell'attrice, oltre alla Parte_2
responsabilità della banca trattaria.
Con comparsa di costituzione e di risposta si è tempestivamente costituita in grado CP_1
d'appello contestando gli avversi assunti siccome infondati e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione, si è costituita la banca trattaria chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace, chiedendo in subordine di accertare il concorso di colpa della sola ai sensi dell'art. 1227 c.p.c., con Controparte_1
vittoria di spese.
L'appello proposto è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello solo nelle conclusioni precisate in grado d'appello ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello proposto, senza tuttavia chiarire i motivi dell'eccezione che si
è rivelata del resto manifestamente infondata avendo l'appellante chiarito sia i punti della sentenza appellata sia le ragioni dell'appello proposto.
Quanto alla dedotta improcedibilità
Con il primo motivo di appello, la sostiene che il Giudice di Pace di Milano Parte_2 abbia errato nel rigettare l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, “ritenendo che l'oggetto del giudizio non rientrasse tra le materie per le quali, ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, il procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità”.
L'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”.
L'istituto di credito afferma che “per 'contratti bancari' devono chiaramente intendersi quelli aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari” e che la negoziazione di assegni è senza dubbio un'attività tipicamente riservata alle banche.
pagina 9 di 16 La deduzione di parte appellante non è condivisibile atteso che – come già evidenziato anche da questo Tribunale in controversie analoghe – ai fini di stabilire quale sia l'azione proposta in sede giudiziale è necessario fare riferimento al titolo in base al quale la domanda è proposta. Nel caso di specie l'atttrice ha chiesto di condannare la convenuta al risarcimento dei danni in forza di responsabilità contrattuale che si fonda sulla violazione dell'art. 43 l.ass., fondando quindi la sua pretesa non su titolo diverso da un contratto bancario. Tale approdo
è conforme all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui, pur rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento accessori ad un contratto bancario, l'autonomia dello stesso - sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale – esclude la riconducibilità alla normativa invocata dall'appellante (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 20 maggio
2020, n. 9204).
Consegue l'infondatezza del motivo di appello che deve, quindi, essere rigettato.
Sull'eccepita improcedibilità della domanda per abusiva parcellizzazione abusiva del credito
Come evidenziato dal primo giudice con argomentazione condivisibile, le diverse controversie pendenti tra le medesime parti pur fondate sul medesimo titolo, sono tutte riferite a fatti diversi, ciascuno dotato di caratteristiche peculiari - anche sul piano istruttorio
– di tal che i diversi giudizi pendenti tra le parti derivante dalla negoziazione in momenti diversi di diversi assegni intrasferibili da parte della stessa convenuta, pur se inviati dalla stessa attrice a diversi beneficiari tramite posta, sono dotati di piena autonomia, il che giustifica la separata introduzione di diversi giudizi per l'accertamento dei diversi titoli di responsabilità ed esclude ogni parcellizzazione del credito.
Il motivo d'appello, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Nel merito, in ordine alla responsabilità della Parte_2
L'appellante ha contestato la propria responsabilità sostenendo che non vi fossero alterazioni visibili sull'assegno negoziato e che il beneficiario apparente, tale , fosse stato Persona_2
correttamente identificato in quanto già cliente dell'istituto di credito.
Il giudice di primo grado ha tuttavia applicato in maniera corretta i principi sull'onere della prova nel contesto della responsabilità per errata negoziazione degli assegni di cui all'art. 43
l. ass., valutando correttamente anche la prova documentale acquisita durante il processo.
pagina 10 di 16 L'art. 43, comma 1, l. ass. stabilisce che un assegno bancario con clausola “non trasferibile” non può essere pagato a nessuno tranne che al prenditore del titolo o al banchiere giratario per l'incasso. Per garantire la certezza del pagamento tramite assegno non trasferibile, e in deroga alla disciplina generale dell'art. 1189 c.c. che libera il debitore che dimostri di aver pagato in buona fede al legittimato apparente, l'art. 43, comma 2, l. ass. dispone che chi paga un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario è responsabile del pagamento erroneo.
Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della “sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione” al fine di minimizzare il “rischio che deriva dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostituitosi alla persona del prenditore” (così Cass. Sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1198).
Non vi sono dubbi, quindi, che la responsabilità prevista dall'art. 43, secondo comma, l. ass., si applichi sia nel caso in cui la falsificazione personale del presentatore sia dovuta a una manipolazione materiale del titolo, come riconosciuto dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 12477/2018.
Tale responsabilità, che grava ex lege sulle banche negoziatrici di assegni recanti la clausola
“non trasferibile,” è considerata di natura contrattuale (cfr. Cass. Sez. Unite 26 giugno 2007,
n. 4721; Cass. Civile 20 marzo 2014, n. 6531; Cass. Civ., 30 marzo 2010, n. 7618) e, di conseguenza, è soggetta alla disciplina dell'art. 1218 c.c.
Pertanto una banca negoziatrice che dimostri di aver pagato a un soggetto diverso dal reale beneficiario per cause non imputabili a essa, è esente da responsabilità ai sensi dell'art. 1218
c.c., diversamente risponderà dell'errato pagamento in favore di soggetto diverso dal beneficiario.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha correttamente applicato i principi riguardanti la ripartizione dell'onere della prova per determinare la responsabilità contrattuale, ritenendo – con una motivazione adeguata e priva di errori logici o interpretativi – che l'appellante “non abbia dimostrato l'assenza di responsabilità e l'inesistenza di inadempimenti e/o negligenza da parte propria”.
pagina 11 di 16 Nella sentenza si legge in particolare che “dall'esame attento dell'originale dell'assegno emergono elementi che ictu oculi dovevano indurre il cassiere a non consentirne l'incasso.
L'esame dei caratteri permette di rilevare visivamente una differenza nell'inchiostratura del nome dell'effettivo originario beneficiario (più scura e marcata) e quella indicante il nome del fasullo beneficiario, “ ”. Come se non bastasse anche sul piano tattile Persona_2
le parole in cui si sostanzia la contraffazione si presentano con un evidente differenziazione dei caratteri tra la parte contraffatta e le parole originariamente scritte sull'assegno (si confrontino le lettere “O”, “C”, “E” ed “N”, oltre alla loro spaziatura interlettera). Il titolo in oggetto, presentava dunque ictu oculi anomalie tale da implicare una violazione dell'obbligo di diligente accertamento secondo gli standard professionali propri del banchiere, nell'operato dei cassieri di parte convenuta secondo l'orientamento espresso dal
Supremo Collegio nella citata sentenza n.6513/2014”.
Come è risultato quindi dall'esame dell'originale dell'assegno prodotto in giudizio da l'alterazione e la falsità del titolo erano immediatamente percepibili, Parte_2
come rilevato dal giudice di primo grado, ed avrebbero dovuto a maggior ragione essere rilevati da un operatore professionale come quello bancario la cui diligenza nella verifica dell'autenticità del titolo deve essere valutata secondo la regola di comportamento di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Queste circostanze avrebbero quindi potuto e dovuto essere valutate con maggiore attenzione dall'impiegato di banca, considerando che assegni di questo tipo vengono solitamente compilati in modo uniforme con mezzi meccanici, garantendo l'omogeneità dei caratteri a stampa.
In conclusione, le risultanze emerse confermano, in linea con quanto stabilito dal Giudice di
Pace, la piena responsabilità di nell'incasso dell'assegno contraffatto Parte_2 in questione, poiché l'applicazione della diligenza richiesta a un banchiere attento avrebbe permesso di individuare la contraffazione.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, va affermata la responsabilità dell'appellante per i danni subiti dall'attrice in primo grado.
Anche questo motivo di appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Sul concorso di colpa di Controparte_1
Inoltre, risulta privo di fondamento anche il motivo di censura riguardante l'esclusione della responsabilità concorrente di Controparte_1
pagina 12 di 16 L'appellante sostiene che abbia inviato l'assegno n. 5603392304-03 tramite un CP_1
mezzo considerato rischioso, come la posta ordinaria, lamentando che il primo Parte_3
giudice abbia erroneamente considerato non colpevole tale scelta.
Tuttavia, si ritiene risulti provato che l'assegno è stato spedito tramite posta raccomandata, fatto che esclude la responsabilità concorrente della parte attrice, odierna appellata.
Questa modalità di invio è stata comprovata dal documento presentato come allegato 2 da durante il primo grado del giudizio, consistente in una schermata tratta dall'Intranet CP_1 di che identifica i vari passaggi dell'operazione di invio dell'assegno, Controparte_2
riportando il numero della raccomandata di spedizione (racc. n. 61171610666-7).
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la documentazione presentata è sufficiente a dimostrare la modalità di spedizione dichiarata da poiché, in assenza CP_1
di prove che suggeriscano un possibile artificio nella creazione del documento, non vi sono ragioni per mettere in dubbio la veridicità delle informazioni ivi riportate.
Deve rilevarsi inoltre che, rispetto alla posizione di il documento ha un peculiare CP_1
valore indiziario del fatto rappresentato, ossia dell'invio dell'assegno con posta raccomandata, non essendo stato formato il documento dalla parte che intende avvalersene a fini di prova e non avendo, del pari, la possibilità di produrre il relativo documento CP_1
(ossia le ricevute invio e ricezione della raccomandata) siccome la spedizione non è stata pacificamente da lei eseguita, bensì da Controparte_2
Quanto poi alla corresponsabilità della danneggiata invocata in ragione del fatto che l'assegno non riporti l'indicazione di ulteriori generalità diverse dal nome del beneficiario dell'assegno e del fatto che l'assegno sia in parte dattiloscritto, deve rilevarsi come nessuna norma imponga o consigli l'indicazione di tali dati ulteriori o imponga la compilazione autografa integrale dell'assegno, di tal che non può dedursi la sussistenza di alcuna responsabilità della compagnia assicurativa per aver indicato nell'assegno tutti e i soli dati prescritti dalla normativa in materia di assegni, non essendo stata violata alcuna regola generale o specifica di diligenza.
Né d'altro canto l'introduzione della domanda dopo alcuni anni dal fatto, benchè nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria del diritto di credito, costituisce la violazione di alcuna regola generale o specifica di diligenza in forza della quale la danneggiata possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pagina 13 di 16 Sul concorso di colpa di Controparte_2
Deve inoltre essere respinta la contestazione riguardante la presunta corresponsabilità di
Controparte_2
Quanto al concorso di colpa di per la spedizione dell'assegno con posta ordinaria CP_2
il fatto, oltre a non essere provato per i motivi sopra illustrati, esula dalla sfera di responsabilità di in ragione del fatto che, come specificamente allegato dalla CP_2
appellata e non contestato dalle altre parti, la scelta in ordine alle modalità di invio degli assegni era compiuta dalla correntista autonomamente, correntista sulla quale grava il rischio economico e giuridico, del mancato incasso dell'assegno da parte del beneficiario, di tal che non può invocarsi alcuna responsabilità di per le modalità scelte dalla Controparte_2
danneggiata di invio dell'assegno.
L'appellante sostiene inoltre che l'assegno sia stato negoziato attraverso la procedura di check truncation e che, pertanto, la trattaria fosse in possesso dei dati telematici relativi all'assegno, trasmessi dalla stessa appellante. Poiché il nome del beneficiario indicato sull'assegno – dopo una contraffazione – risultava diverso da quello effettivo, la banca trattaria, disponendo di tali dati, avrebbe potuto facilmente accorgersi della discrepanza e richiedere chiarimenti.
Tuttavia la sentenza impugnata ha concluso che non possa essere ritenuta Controparte_2
responsabile, dato che non risulta dimostrato che avesse materialmente il titolo in possesso e, quindi, che potesse verificarne l'autenticità.
In realtà, come sottolineato da questo Tribunale in casi analoghi (cfr. sentenze n. 4665/24; n.
3636/24; n. 2919/23), indipendentemente dalla prova citata, è necessario individuare la normativa applicabile al momento dei fatti.
Si precisa che l'assegno è stato negoziato il 3.6.2013, periodo in cui la procedura di check truncation, pur prevista dall'art. 8, comma 7, d.l. 70/2011 conv. l. 106/2011, che ha modificato gli artt. 31, 45, 61, 66 e 86 del R.D. 1736/1933 ( l.ass.), non era ancora attuata a causa della mancata adozione della disciplina regolamentare da adottare da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la CA d'TA (oggetto del successivo il d.m. 3 ottobre 2014, n. 205) e da CA d'TA (che ha quindi pubblicato sulla G.U. serie generale 100 del 30.4.2016 il regolamento recante “regole tecniche in materia di pagina 14 di 16 presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica”).
Essendo entrati compiutamente in vigore i regolamenti attuativi solo nel 2016, precedentemente la negoziazione in stanza di compensazione era generalmente attuata mediante accordo interbancario assunto con delibera dell'ABI dell'1.7.1993, ossia secondo regole derivanti da una fonte negoziale il cui contenuto, rilevante ai fini di accertare l'eventuale inadempimento ad obblighi assunti dalla appellata non è stato Controparte_2
provato e ciò non ha consentito di verificare se alla terza chiamata fosse effettivamente possibile verificare l'illecita negoziazione da parte di del titolo in favore Parte_2
di soggetto diverso dal beneficiario, non essendo stato provato che il nome del soggetto che ha incassato l'assegno sia stato effettivamente inviato nel flusso telematico trasmesso ad in stanza di compensazione. Controparte_2
Non essendo stato prodotto tale accordo o eventuali accordi collettivi o contratti stipulati tra la trattaria e la negoziatrice al fine di regolamentare i reciproci obblighi di verifica e – in generale – di comportamento in stanza di compensazione, non risulta provato alcun inadempimento dell'appellata che giustifichi l'affermazione della sua responsabilità nella negoziazione dell'assegno.
Anche tale motivo d'appello si è rivelato infondato e deve quindi essere rigettato.
Sulle spese di lite
Le spese legali per questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante in conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello proposto. Le spese vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicati i parametri medi previsti dal il DM 55/2014 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase decisoria, solo documentale. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria, non essendo stata compiuta attività difensiva specifica in relazione a tale fase.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. le spese sostenute dall'appellata devono Controparte_1
essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Malatesta dichiaratosi anticipatario.
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello proposto, parte appellante deve essere, inoltre, condannata al versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello proposto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
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Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
6090/2023 del 18.7.2023 del Giudice di Pace di Milano, che conferma;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate e Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio in misura pari ad € 1.276,00 per Controparte_2
ciascuna per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese, e C.P.A., da distrarre in favore dell'avv. Malatesta per Controparte_1
siccome dichiaratosi anticipatario;
3) condanna al versamento di ulteriore importo pari al contributo Parte_2
unificato dovuto per il presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 18 settembre 2024
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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