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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 357/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA: Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania (CT), via Cesare Vivante n. 8, presso lo studio P.IVA_1 professionale dell'avv. Valeria Damigella ( , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 quale titolare della ditta INFORTUNISTICA STRADALE LA GUARDIA GROUP, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Madonna della Via n. 161/A, preso lo studio professionale dell'avv. Emanuele Vento ( , che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti.
-APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.05.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 246/2013 resa dal Giudice di Pace di Caltagirone, pubblicata il 19.07.2013, mediante la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , è stata dichiarata la risoluzione del contratto di affiliazione dallo Controparte_1 stesso sottoscritto in data 11.04.2011, unitamente alla , con condanna di Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 1.000,00, nonché, della somma di € 300.00, a titolo di spese di lite, stante la parziale compensazione delle stesse.
Il procedimento di prime cure era stato incoato da titolare della Controparte_1
“Infortunistica Stradale La Guardia Group”, il quale aveva dedotto di aver sottoscritto con la società convenuta il predetto contratto di affiliazione al franchising, formula “Platinum First”, mediante il quale, parte attrice si era impegnata a fornire l'assistenza tecnico-commerciale, con i relativi servizi, ed il know-how, alla società affiliata, la quale avrebbe operato quale “responsabile regionale” con esclusività sulla città di Genova, a fronte del pagamento della somma di € 12.000.000, a titolo di fee d'ingresso, oltre gli oneri di natura fiscale e finanziaria per l'avviamento e gestione dell'attività, nonché, delle royalities pari al 5% sul fatturato e al 5% sui diritti di segreteria. La società affiliata si era, altresì, impegnata a creare quattro satelliti point, ad effettuare campagne pubblicitarie, oltre all'acquisto del relativo materiale (la cui prima fornitura era gratuita), ottenendo in cambio il 100% dei compensi riconosciuti dalle compagnie assicurative sulle pratiche risarcitorie definite con successo.
L'attore aveva agito in giudizio per la declaratoria di risoluzione del contratto, deducendo l'inadempimento di controparte, con conseguenziale richiesta di corresponsione della penale, contrattualmente quantificata in € 4.000,00, nonché, della somma di € 1.000,00, quale ulteriore danno per perdita di chance.
A tal fine, aveva dedotto di aver comunicato in data 20.02.2012, all'altra parte contraente, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto, in ragione dell'allegato inadempimento della società affiliata.
Quanto all'inadempimento contestato a controparte, aveva allegato che lo stesso era consistito:
i) nell'aver apposto un timbro diverso da quello fornito dalla casa madre;
ii) nell'omesso invio delle scansioni delle richieste inviate alle compagnie di assicurazione;
iii) nell'arbitraria modifica del modello di mandato con procura, nonché nell'omissione di alcune espressioni relative alla spendita del nome della casa madre;
iv) nell'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica diverso da quello aziendale;
v) nell'inadeguatezza e l'insufficienza del materiale pubblicitario utilizzato;
vi) nell'omesso inserimento dei nominativi dei clienti nel libro giornale;
vii) nell'omissione e/o ritardo dell'invio dei mandati relative alle pratiche.
La , costituitasi in giudizio, aveva richiesto il rigetto della domanda Parte_1 attorea, contestando quanto asserito da controparte in ordine all'inadempimento alla stessa imputato, allegando in proposito che: i) i modelli ed il timbro utilizzati erano conformi a quelli trasmessi dalla casa madre, eccetto che per un singolo episodio;
ii) l'utilizzo di specifico indirizzo di posta elettronica non era previsto contrattualmente;
iii) gli adempimenti pubblicitari erano stati dalla stessa assolti.
Parte convenuta aveva altresì proposto domanda riconvenzionale, volta alla declaratoria di risoluzione del contratto de quo, con conseguenziale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, quantificato in € 5.000,00, per non aver la ditta attrice condotto le trattative secondo correttezza e buona fede e per essere stata la stessa inadempiente al contratto sottoscritto.
La convenuta, all'uopo, aveva dedotto: i) che l'apporto fornito da si era Controparte_1 limitato alla consegna di un elaborato, che sintetizzava la normativa di settore, senza prestare alcuna assistenza tecnica o supporto formativo;
ii) l'erronea e fuorviante indicazione, sul sito web della
Infortunistica Stradale La Guardia Group, sia della sussistenza di numerosi affiliati, satelliti point e segnalatori (non corrispondenti a quelli effettivi), sia della dichiarata esperienza pluriennale, laddove la registrazione del marchio era avvenuta nel marzo 2011; iii) la preclusione dell'uso della posta elettronica a seguito di arbitrario cambio password da parte della casa madre;
iv) l'alterazione del sinallagma contrattuale, tenuto conto dell'irrisorio apporto prestato dal a fronte di un CP_1 considerevole impegno economico assunto dalla medesima.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per testi e interrogatorio formale di entrambe le parti, il Giudice di Pace di Caltagirone aveva reso la sentenza oggetto del presente gravame.
La ha eccepito la nullità della sentenza per omessa indicazione dell'iter Parte_2 logico-giuridico seguito dal decidente, e l'erroneità della stessa per aver il Giudice dichiarato la risoluzione anticipata del contratto per l'inadempimento della convenuta.
L'appellante ha in particolare rilevato, in ordine all'obbligo pubblicitario, che dalla lettura delle clausole contrattuali, non poteva ravvisarsi alcun inadempimento ascrivibile alla stessa, che l'attore non aveva fornito adeguata dimostrazione in merito e che, dall'istruttoria svolta, era per contro emerso che la medesima aveva ottemperato all'obbligo di pubblicità locale, mediante affissioni, cartellonistica ed inserzioni su periodici. L'appellante ha poi rilevato l'assenza di alcuna disposizione contrattuale che prevedesse l'obbligo di utilizzo di specifico indirizzo di posta elettronica;
ha inoltre allegato di aver iniziato a usare l'indirizzo mail indicato dalla casa madre dal luglio 2011 e che, a seguito di sostituzione della password da parte dell'odierno appellato, non aveva più potuto utilizzare il predetto indirizzo mail.
Parte appellante ha mosso ulteriore doglianza avverso l'impugnata sentenza relativamente alla parte in cui il decidente ha ritenuto, quale inadempimento rilevante ex art. 1456 c.c., la sostituzione, da parte della società convenuta, del timbro della affiliante con il proprio, deducendo che tale circostanza si era verificata una sola volta, che sul documento erano presenti i dati ed il marchio del tali da identificare correttamente il soggetto di riferimento della pratica, e che comunque Parte_3 tale errore non aveva provocato alcun danno a controparte.
Ulteriori motivi di doglianza attengono: i) alla contraddittorietà della sentenza, essendo indicato in parte motiva, quale soggetto convenuto, (amministratore unico), mentre in Persona_1 dispositivo la;
ii) alla non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la Parte_1 risoluzione del contratto sarebbe stata dichiarata per cause diverse da quelle dedotte dall'attore; iii) all'omessa motivazione in ordine al riconoscimento del danno e alla sua quantificazione (€ 1.000,00), non essendo stata fornita alcuna prova da parte attrice, e non essendo chiarito se tale somma era dovuta a titolo di penale ridotta;
iv) al rigetto della domanda riconvenzionale, avendo ritenuto il decidente non sussistere alcuna irregolarità in capo alla condotta della casa madre nella fase delle trattative e nell'esecuzione del contratto;
v) all'omessa valutazione del decidente in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria;
vi) alla parziale compensazione delle spese di lite.
L'appellato, costituitosi con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il
22.05.2014, ha contestato quanto dedotto e chiesto da parte appellante, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.
Tale impugnazione attiene alla mancata valutazione, da parte del decidente, della richiesta di danno da perdita di chance, e alla riduzione ad € 1.000,00 della somma dovuta da controparte a titolo di penale.
All'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa – nelle more assegnata all'odierno decidente – è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
L'appello principale proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato Parte_1 per le seguenti motivazioni.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, giova ricordare che il contratto di affiliazione commerciale è definito dalla L. n. 129 del 2004, all'art. 1, comma 1, come “contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in argomento, ha rilevato che “il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo. Tali caratteristiche risultano del resto confermate dalla definizione del contratto di franchising data dalla L. n. 129 del 2004, art. 1, intervenuta nel frattempo. La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale;
per il franchisee, la possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato. Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico” (cfr. Cass., n. 647 del 2007).
La regola di riparto dell'onere della prova è quella comune alla materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass., n. 13685 del 2019; Cass. n. 826 del
2015).
Premessi i suddetti canoni interpretativi, posta l'incontestata sussistenza del rapporto negoziale di cui si tratta, il Giudice di Pace ha correttamente applicato i principi in materia.
Ed infatti, a fronte dell'allegato inadempimento della , era onere della Parte_1 stessa dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, prova che non risulta essere stata adeguatamente fornita, come sarà esplicato infra.
Va altresì precisato che, nel contratto sottoscritto dalle parti, all'art. 14, era prevista la clausola risolutiva espressa, la quale attribuiva al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per determinati inadempimenti della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza. Tale clausola non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice (cfr. Cass., n. 23879 del
2021).
Analizzando il contenuto di tale clausola negoziale si evince che, nel caso di specie, le parti avevano concordemente convenuto che “il avrà diritto di invocare la risoluzione espressa Parte_3 del contratto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c. […]: in caso si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a)l'inadempimento da parte del Franchisee anche di uno solo degli impegni e degli obblighi che il Franchisee stesso dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la violazione di obblighi contrattuali di minore importanza; […] l) mancato inserimento delle varie pratiche acquisite all'interno del giornale degli affari”.
Ciò posto, si evidenzia che, dagli atti del giudizio di prime cure, emerge che l'inadempimento contestato da parte attrice è consistito nelle seguenti condotte: i) mancato utilizzo del timbro inviato dalla casa madre;
ii) omesso invio delle scansioni delle richieste inviate alle compagnie assicurative;
iii) modifica del mandato con procure;
iv) invio delle comunicazioni per mezzo di un indirizzo di posta elettronica diverso da quello fornito dalla casa madre;
v) materiale pubblicitario inadeguato e usato senza autorizzazione;
vi) omesso inserimento dei nominativi dei clienti nel libro giornale degli affari.
Orbene, risultano circostanze pacifiche tra le parti, oltre che provate, sia l'utilizzo da parte di
, in almeno un'occasione, di un timbro diverso da quello fornito dalla casa Parte_1 madre (cfr. doc. 2 allegazione parte attrice), sia l'utilizzo di un indirizzo di posta certificata diverso da quello messo a disposizione dalla casa madre.
Sul punto, si evidenzia che all'art. 6 del “Manuale operativo – amministrativo contabile”, parte integrante del contratto di affiliazione commerciale (come espressamente previsto dall'art. 18 del contratto medesimo), le parti avevano convenuto che “l'affiliato si obbliga a comunicare solo ed esclusivamente, per quanto riferito allo svolgimento dell'attività, con la mail affidata” e che lo stesso
“non potrà utilizzare altri indirizzi e-mail per lo svolgimento della propria attività”.
Passando all'esame delle ulteriori condotte inadempienti allegate da parte attrice, si rileva che la convenuta, odierna appellante, non ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante secondo i principi sopra ricordati.
Difatti, non ha dato dimostrazione né che i modelli dalla stessa utilizzati erano conformi a quelli inviati dalla casa madre, né dell'invio della documentazione richiesta in ordine alle pratiche lavorate e in lavorazione. La convenuta inoltre non ha fornito alcun riscontro probatorio circa la contestata omessa indicazione dei clienti nel libro giornale degli affari.
Inadempimento, quest'ultimo, oltretutto specificamente previsto nella citata clausola risolutiva espressa del contratto di affiliazione commerciale (art. 14), e come tale, idoneo già di per sé a giustificare la risoluzione del rapporto negoziale.
Non può invece ritenersi sussistente l'inadempimento della in ordine Parte_1 agli obblighi pubblicitari: difatti, dalla lettura delle clausole negoziali si evince che l'obbligo della stessa, quale franchisee, era quello di curare e gestire la pubblicità locale, laddove al franchisor spettava la predisposizione delle campagne pubblicitarie periodiche e la facoltà “di verificare che eventuali iniziative pubblicitarie locali rispettino le linee standard e le caratteristiche stabilite nella presentazione e nell'utilizzo pubblicitario del marchio, con piena facoltà di inibire le iniziative difformi”. Orbene, la ha dimostrato di aver ottemperato a tali adempimenti, Parte_1 tramite allegazione documentale (cfr. le fatture allegate alla comparsa di costituzione in primo grado),
e prova testimoniale (cfr. verbale dell'udienza del 20 maggio 2013). Per contro, dal contratto di affiliazione non risulta che gli adempimenti pubblicitari a carico dell'affiliata dovessero essere autorizzati dall'affiliante, né quest'ultimo ha specificamente indicato gli elementi di non conformità lamentati.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, la declaratoria di risoluzione contrattuale, disposta con la pronuncia del Giudice di Pace risulta essere corretta, in considerazione dei numerosi profili di inadempimento esaminati sopra, non ostando a ciò l'insussistenza del solo inadempimento agli obblighi pubblicitari.
Né può essere condivisa l'argomentazione dell'appellante secondo cui il decidente avrebbe violato il principio della domanda ex art. 112 c.p.c., poiché dalla lettura sistematica degli atti di causa e, in particolare, dalle conclusioni rassegnate dall'attore in primo grado in citazione, emerge con chiarezza che la richiesta di risoluzione si fonda, non soltanto sull'inadempimento agli obblighi pubblicitari, ma anche sugli “ulteriori inadempimenti contrattuali gravi, di cui alle clausole contrattuali indicate in premessa come ivi già specificati e indicati”.
Da quanto rilevato, consegue altresì l'infondatezza dei motivi di appello relativi alla lamentata omessa valutazione in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria (difettando il presupposto della soccombenza di controparte) e alla statuizione con cui è stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite.
È inoltre infondato il motivo di impugnazione afferente alla rilevata contraddittorietà della sentenza per aver il decidente indicato quale soggetto ( ) e soccombente ( Pt_4 Persona_1 [...]
), in quanto è stato precisato che la condanna è posta nei confronti della “ Parte_1 [...] e per essa il legale rappresentante ”. Parte_1 Persona_1
Parimenti infondata è la doglianza afferente alla omessa motivazione in ordine al riconoscimento del danno e alla sua quantificazione, posto che il Giudice di Pace ha esplicitato che l'importo di € 1.000,00 è stato riconosciuto a titolo di clausola penale.
Vale appena precisare in proposito che l'operatività di tale fattispecie, dispensa il creditore dall'onere della prova della quantificazione del danno (cfr. Cass., n. 12711 del 2012), avendo le parti determinato convenzionalmente la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso inadempimento.
Si rileva infine l'infondatezza dell'ultimo motivo di impugnazione, afferente al rigetto della domanda riconvenzionale per aver ritenuto, il Giudice di Pace, non sussistere alcuna irregolarità da parte del nella gestione del rapporto. CP_1
La statuizione del Giudice di Pace è infatti condivisibile, anche alla stregua delle ulteriori ragioni di seguito esplicate.
In merito alla presunta violazione della buona fede e correttezza nella fase precontrattuale da parte della casa madre, si evidenzia che, dalle deduzioni svolte dalla e dalla Parte_1 istruttoria svolta in primo grado, non può ritenersi provato che la condotta di sia Controparte_1 stata rilevante ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Deve in proposito osservarsi che, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede (cfr. Cass., n. 27648 del 2011; Trib. Milano, n.11862 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, la odierna appellante non ha fornito prova della avvenuta lesione della propria buona fede. Ed infatti la circostanza che il marchio dell'azienda era stato iscritto alla
Camera di Commercio nel marzo 2011 non è di per sé sufficiente ad inficiare la circostanza che l'odierno appellato avesse comunque maturato una lunga esperienza nel settore, come dallo stesso confermato in sede di interrogatorio formale.
Non si può pertanto ritenere, alla luce del compendio probatorio in atti, che Controparte_1 abbia fornito a controparte informazioni errate sulla propria attività.
Si rileva, inoltre, che l'appellante non ha fornito adeguate allegazioni, né sufficienti riscontri probatori, dei danni occorsi in conseguenza di tale condotta.
Quanto poi all'inadempimento contrattuale contestato all'affiliante per non aver trasferito specifico know-how all'affiliato, preme osservare che nel caso di specie, con la consegna del manuale e la formazione effettuata, è dato apprezzare la sussistenza di presupposti sufficienti per trasmettere un patrimonio di conoscenze specifiche e tecniche, tali da poter realizzare un'attività con riduzione del rischio di impresa.
A ciò si aggiunga che, come precisato dai giudici di legittimità, per "segretezza" deve intendersi un patrimonio di conoscenze non generalmente noto, né facilmente accessibile, ma non necessariamente inaccessibile (cfr. Cass., n. 11256 del 2018).
Inoltre, la specificità del know-how deve essere rapportato alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare, alla complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante e all'attività imprenditoriale esercitata di concreto dell'affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale, fermo restando che essa non può comunque svilirsi verso formule eccessivamente generiche e fumose (cfr. Trib. Arezzo, n. 595 del 2024).
Alla luce di tali canoni interpretativi e delle risultanze istruttorie, pertanto, l'affiliante non può ritenersi inadempiente in ordine alla obbligazione di condividere e trasmettere quanto di sua conoscenza per l'espletamento dell'attività in affiliazione, essendo stata fornita prova della consegna del manuale operativo, dei formulari, nonché dell'organizzazione di un corso di formazione, della durata di una settimana, come ammesso dalla stessa amministratore unico della Persona_1
, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20 maggio 2013 (cfr. verbale Parte_1 in atti).
Anche sotto tale profilo, la sentenza resa dal primo Giudice, deve dunque essere confermata.
*************
Deve poi essere rigettato, in quanto infondato, l'appello incidentale, tempestivamente proposto da . Controparte_1
L'appellante in via incidentale ha chiesto di emendare la statuizione del primo grado, ritenuta erronea per non aver il decidente riconosciuto a parte attrice il risarcimento del danno da perdita di chance e per aver limitato l'ammontare della penale ad € 1.000,00, a fronte della somma di € 4.000,00, convenzionalmente pattuita, giusta contratto sottoscritto in data 11.04.2011.
La clausola penale, come è noto, configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, che può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 c.c., per il caso d'inadempimento, ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento, e che esonera dalla prova del danno il creditore che se ne avvale.
Ai sensi dell'art. 1384 c.c. il giudice del merito può ridurre l'entità della clausola penale anche ex officio, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, purché le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, risultino ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass. n. 34021 del 2019; nel merito, Trib. Roma, n.19841 del 2021).
La valutazione di adeguatezza della penale va effettuata avendo riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, tenendo in considerazione non solo tale interesse al momento della stipula, ma anche il suo atteggiarsi al momento in cui la prestazione è rimasta ineseguita e cioè alla fase di svolgimento del rapporto, atteso che anche nella fase attuativa trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (cfr., Cass., n.1190 del 2010 e Cass., n. 21994 del 2012), tanto al fine di valutare, secondo un criterio oggettivo, l'eventuale squilibrio tra le posizioni delle parti.
Orbene, alla luce di tali criteri, deve ritenersi che, nel caso di specie, tenendo conto dell'interesse creditorio al momento delle condotte inadempienti, la penale pattuita sia effettivamente eccessiva e, come tale, idonea a creare uno squilibrio delle prestazioni.
Ciò, in considerazione, sia delle prestazioni pattuite, sia del momento in cui si è verificato l'inadempimento, ovvero dopo solo due mesi dalla sottoscrizione del contratto (cfr. comunicazione del 30.06.2011, doc. 2 allegazione parte attrice). Pertanto, parametrando l'interesse creditorio a quella determinata fase – di verifica dell'efficacia iniziale del rapporto – la penale deve ritenersi eccessiva nell'ambito dell'equilibrio contrattuale complessivo.
Ne discende la correttezza di quanto ritenuto dal Giudice di Pace sia in ordine alla riduzione ad equità della penale, sia in ordine alla determinazione del suo ammontare, che si ritiene congrua.
Si rileva infine l'infondatezza delle doglianze relative al mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, attesa la genericità della formulazione della domanda e la mancanza di prova sul punto.
Difatti, il risarcimento da lesione di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone l'onere di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza diretta e immediata (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 1850 del
2009).
La Suprema Corte ha, difatti, rilevato che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (cfr. Cass., n. 11353 del
2010).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellante incidentale non ha fornito adeguata prova della sussistenza dei danni lamentati, non potendosi ritenere all'uopo sufficiente il richiamato documento 14 allegato al fascicolo del primo grado.
Si tratta infatti di un mero elenco, in cui sono riportati stralci di comunicazioni, presuntivamente avvenute tramite mail con soggetti non identificati, prive di qualsivoglia riscontro temporale, aventi ad oggetto proposte di affiliazione, e riguardanti oltretutto, almeno in parte, il territorio della Regione Sardegna.
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato tale domanda risarcitoria.
Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve essere confermata la sentenza n. 246/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 19.07.2013.
*************
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, e del rigetto sia dell'appello principale sia di quello proposto in via incidentale, si ritiene sussistano i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello principale proposto da nonché l'appello Parte_1 incidentale proposto da quale titolare della ditta Infortunistica stradale La Controparte_1
Guardia Group, e per l'effetto:
- CONFERMA la sentenza n. 246/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone, il
19.07.2013;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltagirone, 9.7.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA: Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania (CT), via Cesare Vivante n. 8, presso lo studio P.IVA_1 professionale dell'avv. Valeria Damigella ( , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 quale titolare della ditta INFORTUNISTICA STRADALE LA GUARDIA GROUP, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Madonna della Via n. 161/A, preso lo studio professionale dell'avv. Emanuele Vento ( , che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti.
-APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.05.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 246/2013 resa dal Giudice di Pace di Caltagirone, pubblicata il 19.07.2013, mediante la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , è stata dichiarata la risoluzione del contratto di affiliazione dallo Controparte_1 stesso sottoscritto in data 11.04.2011, unitamente alla , con condanna di Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 1.000,00, nonché, della somma di € 300.00, a titolo di spese di lite, stante la parziale compensazione delle stesse.
Il procedimento di prime cure era stato incoato da titolare della Controparte_1
“Infortunistica Stradale La Guardia Group”, il quale aveva dedotto di aver sottoscritto con la società convenuta il predetto contratto di affiliazione al franchising, formula “Platinum First”, mediante il quale, parte attrice si era impegnata a fornire l'assistenza tecnico-commerciale, con i relativi servizi, ed il know-how, alla società affiliata, la quale avrebbe operato quale “responsabile regionale” con esclusività sulla città di Genova, a fronte del pagamento della somma di € 12.000.000, a titolo di fee d'ingresso, oltre gli oneri di natura fiscale e finanziaria per l'avviamento e gestione dell'attività, nonché, delle royalities pari al 5% sul fatturato e al 5% sui diritti di segreteria. La società affiliata si era, altresì, impegnata a creare quattro satelliti point, ad effettuare campagne pubblicitarie, oltre all'acquisto del relativo materiale (la cui prima fornitura era gratuita), ottenendo in cambio il 100% dei compensi riconosciuti dalle compagnie assicurative sulle pratiche risarcitorie definite con successo.
L'attore aveva agito in giudizio per la declaratoria di risoluzione del contratto, deducendo l'inadempimento di controparte, con conseguenziale richiesta di corresponsione della penale, contrattualmente quantificata in € 4.000,00, nonché, della somma di € 1.000,00, quale ulteriore danno per perdita di chance.
A tal fine, aveva dedotto di aver comunicato in data 20.02.2012, all'altra parte contraente, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto, in ragione dell'allegato inadempimento della società affiliata.
Quanto all'inadempimento contestato a controparte, aveva allegato che lo stesso era consistito:
i) nell'aver apposto un timbro diverso da quello fornito dalla casa madre;
ii) nell'omesso invio delle scansioni delle richieste inviate alle compagnie di assicurazione;
iii) nell'arbitraria modifica del modello di mandato con procura, nonché nell'omissione di alcune espressioni relative alla spendita del nome della casa madre;
iv) nell'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica diverso da quello aziendale;
v) nell'inadeguatezza e l'insufficienza del materiale pubblicitario utilizzato;
vi) nell'omesso inserimento dei nominativi dei clienti nel libro giornale;
vii) nell'omissione e/o ritardo dell'invio dei mandati relative alle pratiche.
La , costituitasi in giudizio, aveva richiesto il rigetto della domanda Parte_1 attorea, contestando quanto asserito da controparte in ordine all'inadempimento alla stessa imputato, allegando in proposito che: i) i modelli ed il timbro utilizzati erano conformi a quelli trasmessi dalla casa madre, eccetto che per un singolo episodio;
ii) l'utilizzo di specifico indirizzo di posta elettronica non era previsto contrattualmente;
iii) gli adempimenti pubblicitari erano stati dalla stessa assolti.
Parte convenuta aveva altresì proposto domanda riconvenzionale, volta alla declaratoria di risoluzione del contratto de quo, con conseguenziale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, quantificato in € 5.000,00, per non aver la ditta attrice condotto le trattative secondo correttezza e buona fede e per essere stata la stessa inadempiente al contratto sottoscritto.
La convenuta, all'uopo, aveva dedotto: i) che l'apporto fornito da si era Controparte_1 limitato alla consegna di un elaborato, che sintetizzava la normativa di settore, senza prestare alcuna assistenza tecnica o supporto formativo;
ii) l'erronea e fuorviante indicazione, sul sito web della
Infortunistica Stradale La Guardia Group, sia della sussistenza di numerosi affiliati, satelliti point e segnalatori (non corrispondenti a quelli effettivi), sia della dichiarata esperienza pluriennale, laddove la registrazione del marchio era avvenuta nel marzo 2011; iii) la preclusione dell'uso della posta elettronica a seguito di arbitrario cambio password da parte della casa madre;
iv) l'alterazione del sinallagma contrattuale, tenuto conto dell'irrisorio apporto prestato dal a fronte di un CP_1 considerevole impegno economico assunto dalla medesima.
Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per testi e interrogatorio formale di entrambe le parti, il Giudice di Pace di Caltagirone aveva reso la sentenza oggetto del presente gravame.
La ha eccepito la nullità della sentenza per omessa indicazione dell'iter Parte_2 logico-giuridico seguito dal decidente, e l'erroneità della stessa per aver il Giudice dichiarato la risoluzione anticipata del contratto per l'inadempimento della convenuta.
L'appellante ha in particolare rilevato, in ordine all'obbligo pubblicitario, che dalla lettura delle clausole contrattuali, non poteva ravvisarsi alcun inadempimento ascrivibile alla stessa, che l'attore non aveva fornito adeguata dimostrazione in merito e che, dall'istruttoria svolta, era per contro emerso che la medesima aveva ottemperato all'obbligo di pubblicità locale, mediante affissioni, cartellonistica ed inserzioni su periodici. L'appellante ha poi rilevato l'assenza di alcuna disposizione contrattuale che prevedesse l'obbligo di utilizzo di specifico indirizzo di posta elettronica;
ha inoltre allegato di aver iniziato a usare l'indirizzo mail indicato dalla casa madre dal luglio 2011 e che, a seguito di sostituzione della password da parte dell'odierno appellato, non aveva più potuto utilizzare il predetto indirizzo mail.
Parte appellante ha mosso ulteriore doglianza avverso l'impugnata sentenza relativamente alla parte in cui il decidente ha ritenuto, quale inadempimento rilevante ex art. 1456 c.c., la sostituzione, da parte della società convenuta, del timbro della affiliante con il proprio, deducendo che tale circostanza si era verificata una sola volta, che sul documento erano presenti i dati ed il marchio del tali da identificare correttamente il soggetto di riferimento della pratica, e che comunque Parte_3 tale errore non aveva provocato alcun danno a controparte.
Ulteriori motivi di doglianza attengono: i) alla contraddittorietà della sentenza, essendo indicato in parte motiva, quale soggetto convenuto, (amministratore unico), mentre in Persona_1 dispositivo la;
ii) alla non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la Parte_1 risoluzione del contratto sarebbe stata dichiarata per cause diverse da quelle dedotte dall'attore; iii) all'omessa motivazione in ordine al riconoscimento del danno e alla sua quantificazione (€ 1.000,00), non essendo stata fornita alcuna prova da parte attrice, e non essendo chiarito se tale somma era dovuta a titolo di penale ridotta;
iv) al rigetto della domanda riconvenzionale, avendo ritenuto il decidente non sussistere alcuna irregolarità in capo alla condotta della casa madre nella fase delle trattative e nell'esecuzione del contratto;
v) all'omessa valutazione del decidente in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria;
vi) alla parziale compensazione delle spese di lite.
L'appellato, costituitosi con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il
22.05.2014, ha contestato quanto dedotto e chiesto da parte appellante, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.
Tale impugnazione attiene alla mancata valutazione, da parte del decidente, della richiesta di danno da perdita di chance, e alla riduzione ad € 1.000,00 della somma dovuta da controparte a titolo di penale.
All'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa – nelle more assegnata all'odierno decidente – è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello principale proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato Parte_1 per le seguenti motivazioni.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, giova ricordare che il contratto di affiliazione commerciale è definito dalla L. n. 129 del 2004, all'art. 1, comma 1, come “contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in argomento, ha rilevato che “il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo. Tali caratteristiche risultano del resto confermate dalla definizione del contratto di franchising data dalla L. n. 129 del 2004, art. 1, intervenuta nel frattempo. La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale;
per il franchisee, la possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato. Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico” (cfr. Cass., n. 647 del 2007).
La regola di riparto dell'onere della prova è quella comune alla materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass., n. 13685 del 2019; Cass. n. 826 del
2015).
Premessi i suddetti canoni interpretativi, posta l'incontestata sussistenza del rapporto negoziale di cui si tratta, il Giudice di Pace ha correttamente applicato i principi in materia.
Ed infatti, a fronte dell'allegato inadempimento della , era onere della Parte_1 stessa dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, prova che non risulta essere stata adeguatamente fornita, come sarà esplicato infra.
Va altresì precisato che, nel contratto sottoscritto dalle parti, all'art. 14, era prevista la clausola risolutiva espressa, la quale attribuiva al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per determinati inadempimenti della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza. Tale clausola non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice (cfr. Cass., n. 23879 del
2021).
Analizzando il contenuto di tale clausola negoziale si evince che, nel caso di specie, le parti avevano concordemente convenuto che “il avrà diritto di invocare la risoluzione espressa Parte_3 del contratto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c. […]: in caso si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a)l'inadempimento da parte del Franchisee anche di uno solo degli impegni e degli obblighi che il Franchisee stesso dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la violazione di obblighi contrattuali di minore importanza; […] l) mancato inserimento delle varie pratiche acquisite all'interno del giornale degli affari”.
Ciò posto, si evidenzia che, dagli atti del giudizio di prime cure, emerge che l'inadempimento contestato da parte attrice è consistito nelle seguenti condotte: i) mancato utilizzo del timbro inviato dalla casa madre;
ii) omesso invio delle scansioni delle richieste inviate alle compagnie assicurative;
iii) modifica del mandato con procure;
iv) invio delle comunicazioni per mezzo di un indirizzo di posta elettronica diverso da quello fornito dalla casa madre;
v) materiale pubblicitario inadeguato e usato senza autorizzazione;
vi) omesso inserimento dei nominativi dei clienti nel libro giornale degli affari.
Orbene, risultano circostanze pacifiche tra le parti, oltre che provate, sia l'utilizzo da parte di
, in almeno un'occasione, di un timbro diverso da quello fornito dalla casa Parte_1 madre (cfr. doc. 2 allegazione parte attrice), sia l'utilizzo di un indirizzo di posta certificata diverso da quello messo a disposizione dalla casa madre.
Sul punto, si evidenzia che all'art. 6 del “Manuale operativo – amministrativo contabile”, parte integrante del contratto di affiliazione commerciale (come espressamente previsto dall'art. 18 del contratto medesimo), le parti avevano convenuto che “l'affiliato si obbliga a comunicare solo ed esclusivamente, per quanto riferito allo svolgimento dell'attività, con la mail affidata” e che lo stesso
“non potrà utilizzare altri indirizzi e-mail per lo svolgimento della propria attività”.
Passando all'esame delle ulteriori condotte inadempienti allegate da parte attrice, si rileva che la convenuta, odierna appellante, non ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante secondo i principi sopra ricordati.
Difatti, non ha dato dimostrazione né che i modelli dalla stessa utilizzati erano conformi a quelli inviati dalla casa madre, né dell'invio della documentazione richiesta in ordine alle pratiche lavorate e in lavorazione. La convenuta inoltre non ha fornito alcun riscontro probatorio circa la contestata omessa indicazione dei clienti nel libro giornale degli affari.
Inadempimento, quest'ultimo, oltretutto specificamente previsto nella citata clausola risolutiva espressa del contratto di affiliazione commerciale (art. 14), e come tale, idoneo già di per sé a giustificare la risoluzione del rapporto negoziale.
Non può invece ritenersi sussistente l'inadempimento della in ordine Parte_1 agli obblighi pubblicitari: difatti, dalla lettura delle clausole negoziali si evince che l'obbligo della stessa, quale franchisee, era quello di curare e gestire la pubblicità locale, laddove al franchisor spettava la predisposizione delle campagne pubblicitarie periodiche e la facoltà “di verificare che eventuali iniziative pubblicitarie locali rispettino le linee standard e le caratteristiche stabilite nella presentazione e nell'utilizzo pubblicitario del marchio, con piena facoltà di inibire le iniziative difformi”. Orbene, la ha dimostrato di aver ottemperato a tali adempimenti, Parte_1 tramite allegazione documentale (cfr. le fatture allegate alla comparsa di costituzione in primo grado),
e prova testimoniale (cfr. verbale dell'udienza del 20 maggio 2013). Per contro, dal contratto di affiliazione non risulta che gli adempimenti pubblicitari a carico dell'affiliata dovessero essere autorizzati dall'affiliante, né quest'ultimo ha specificamente indicato gli elementi di non conformità lamentati.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, la declaratoria di risoluzione contrattuale, disposta con la pronuncia del Giudice di Pace risulta essere corretta, in considerazione dei numerosi profili di inadempimento esaminati sopra, non ostando a ciò l'insussistenza del solo inadempimento agli obblighi pubblicitari.
Né può essere condivisa l'argomentazione dell'appellante secondo cui il decidente avrebbe violato il principio della domanda ex art. 112 c.p.c., poiché dalla lettura sistematica degli atti di causa e, in particolare, dalle conclusioni rassegnate dall'attore in primo grado in citazione, emerge con chiarezza che la richiesta di risoluzione si fonda, non soltanto sull'inadempimento agli obblighi pubblicitari, ma anche sugli “ulteriori inadempimenti contrattuali gravi, di cui alle clausole contrattuali indicate in premessa come ivi già specificati e indicati”.
Da quanto rilevato, consegue altresì l'infondatezza dei motivi di appello relativi alla lamentata omessa valutazione in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria (difettando il presupposto della soccombenza di controparte) e alla statuizione con cui è stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite.
È inoltre infondato il motivo di impugnazione afferente alla rilevata contraddittorietà della sentenza per aver il decidente indicato quale soggetto ( ) e soccombente ( Pt_4 Persona_1 [...]
), in quanto è stato precisato che la condanna è posta nei confronti della “ Parte_1 [...] e per essa il legale rappresentante ”. Parte_1 Persona_1
Parimenti infondata è la doglianza afferente alla omessa motivazione in ordine al riconoscimento del danno e alla sua quantificazione, posto che il Giudice di Pace ha esplicitato che l'importo di € 1.000,00 è stato riconosciuto a titolo di clausola penale.
Vale appena precisare in proposito che l'operatività di tale fattispecie, dispensa il creditore dall'onere della prova della quantificazione del danno (cfr. Cass., n. 12711 del 2012), avendo le parti determinato convenzionalmente la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso inadempimento.
Si rileva infine l'infondatezza dell'ultimo motivo di impugnazione, afferente al rigetto della domanda riconvenzionale per aver ritenuto, il Giudice di Pace, non sussistere alcuna irregolarità da parte del nella gestione del rapporto. CP_1
La statuizione del Giudice di Pace è infatti condivisibile, anche alla stregua delle ulteriori ragioni di seguito esplicate.
In merito alla presunta violazione della buona fede e correttezza nella fase precontrattuale da parte della casa madre, si evidenzia che, dalle deduzioni svolte dalla e dalla Parte_1 istruttoria svolta in primo grado, non può ritenersi provato che la condotta di sia Controparte_1 stata rilevante ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Deve in proposito osservarsi che, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede (cfr. Cass., n. 27648 del 2011; Trib. Milano, n.11862 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, la odierna appellante non ha fornito prova della avvenuta lesione della propria buona fede. Ed infatti la circostanza che il marchio dell'azienda era stato iscritto alla
Camera di Commercio nel marzo 2011 non è di per sé sufficiente ad inficiare la circostanza che l'odierno appellato avesse comunque maturato una lunga esperienza nel settore, come dallo stesso confermato in sede di interrogatorio formale.
Non si può pertanto ritenere, alla luce del compendio probatorio in atti, che Controparte_1 abbia fornito a controparte informazioni errate sulla propria attività.
Si rileva, inoltre, che l'appellante non ha fornito adeguate allegazioni, né sufficienti riscontri probatori, dei danni occorsi in conseguenza di tale condotta.
Quanto poi all'inadempimento contrattuale contestato all'affiliante per non aver trasferito specifico know-how all'affiliato, preme osservare che nel caso di specie, con la consegna del manuale e la formazione effettuata, è dato apprezzare la sussistenza di presupposti sufficienti per trasmettere un patrimonio di conoscenze specifiche e tecniche, tali da poter realizzare un'attività con riduzione del rischio di impresa.
A ciò si aggiunga che, come precisato dai giudici di legittimità, per "segretezza" deve intendersi un patrimonio di conoscenze non generalmente noto, né facilmente accessibile, ma non necessariamente inaccessibile (cfr. Cass., n. 11256 del 2018).
Inoltre, la specificità del know-how deve essere rapportato alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare, alla complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante e all'attività imprenditoriale esercitata di concreto dell'affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale, fermo restando che essa non può comunque svilirsi verso formule eccessivamente generiche e fumose (cfr. Trib. Arezzo, n. 595 del 2024).
Alla luce di tali canoni interpretativi e delle risultanze istruttorie, pertanto, l'affiliante non può ritenersi inadempiente in ordine alla obbligazione di condividere e trasmettere quanto di sua conoscenza per l'espletamento dell'attività in affiliazione, essendo stata fornita prova della consegna del manuale operativo, dei formulari, nonché dell'organizzazione di un corso di formazione, della durata di una settimana, come ammesso dalla stessa amministratore unico della Persona_1
, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20 maggio 2013 (cfr. verbale Parte_1 in atti).
Anche sotto tale profilo, la sentenza resa dal primo Giudice, deve dunque essere confermata.
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Deve poi essere rigettato, in quanto infondato, l'appello incidentale, tempestivamente proposto da . Controparte_1
L'appellante in via incidentale ha chiesto di emendare la statuizione del primo grado, ritenuta erronea per non aver il decidente riconosciuto a parte attrice il risarcimento del danno da perdita di chance e per aver limitato l'ammontare della penale ad € 1.000,00, a fronte della somma di € 4.000,00, convenzionalmente pattuita, giusta contratto sottoscritto in data 11.04.2011.
La clausola penale, come è noto, configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, che può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 c.c., per il caso d'inadempimento, ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento, e che esonera dalla prova del danno il creditore che se ne avvale.
Ai sensi dell'art. 1384 c.c. il giudice del merito può ridurre l'entità della clausola penale anche ex officio, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, purché le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, risultino ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (cfr. Cass. n. 34021 del 2019; nel merito, Trib. Roma, n.19841 del 2021).
La valutazione di adeguatezza della penale va effettuata avendo riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, tenendo in considerazione non solo tale interesse al momento della stipula, ma anche il suo atteggiarsi al momento in cui la prestazione è rimasta ineseguita e cioè alla fase di svolgimento del rapporto, atteso che anche nella fase attuativa trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (cfr., Cass., n.1190 del 2010 e Cass., n. 21994 del 2012), tanto al fine di valutare, secondo un criterio oggettivo, l'eventuale squilibrio tra le posizioni delle parti.
Orbene, alla luce di tali criteri, deve ritenersi che, nel caso di specie, tenendo conto dell'interesse creditorio al momento delle condotte inadempienti, la penale pattuita sia effettivamente eccessiva e, come tale, idonea a creare uno squilibrio delle prestazioni.
Ciò, in considerazione, sia delle prestazioni pattuite, sia del momento in cui si è verificato l'inadempimento, ovvero dopo solo due mesi dalla sottoscrizione del contratto (cfr. comunicazione del 30.06.2011, doc. 2 allegazione parte attrice). Pertanto, parametrando l'interesse creditorio a quella determinata fase – di verifica dell'efficacia iniziale del rapporto – la penale deve ritenersi eccessiva nell'ambito dell'equilibrio contrattuale complessivo.
Ne discende la correttezza di quanto ritenuto dal Giudice di Pace sia in ordine alla riduzione ad equità della penale, sia in ordine alla determinazione del suo ammontare, che si ritiene congrua.
Si rileva infine l'infondatezza delle doglianze relative al mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, attesa la genericità della formulazione della domanda e la mancanza di prova sul punto.
Difatti, il risarcimento da lesione di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone l'onere di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza diretta e immediata (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 1850 del
2009).
La Suprema Corte ha, difatti, rilevato che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (cfr. Cass., n. 11353 del
2010).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellante incidentale non ha fornito adeguata prova della sussistenza dei danni lamentati, non potendosi ritenere all'uopo sufficiente il richiamato documento 14 allegato al fascicolo del primo grado.
Si tratta infatti di un mero elenco, in cui sono riportati stralci di comunicazioni, presuntivamente avvenute tramite mail con soggetti non identificati, prive di qualsivoglia riscontro temporale, aventi ad oggetto proposte di affiliazione, e riguardanti oltretutto, almeno in parte, il territorio della Regione Sardegna.
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato tale domanda risarcitoria.
Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve essere confermata la sentenza n. 246/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 19.07.2013.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, e del rigetto sia dell'appello principale sia di quello proposto in via incidentale, si ritiene sussistano i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello principale proposto da nonché l'appello Parte_1 incidentale proposto da quale titolare della ditta Infortunistica stradale La Controparte_1
Guardia Group, e per l'effetto:
- CONFERMA la sentenza n. 246/2013 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone, il
19.07.2013;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltagirone, 9.7.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore