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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7264 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale in persona del giudice monocratico Raffaele Sdino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17073 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SARLO MARIO presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso l'avv. IOPPOLI CARLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28.11.2024 il procuratore dell'attrice ha chiesto:
1) riformarsi la sentenza appellata relativamente ai capi 1) e 2) del
PQM
e per l'effetto rigettare integralmente le opposizioni a d.i., confermare integralmente le domande contenute nel d.i.n.6307/21 e nel d.i.n.63/22 del
Giudice di Pace di Napoli, condannando il IG. al pagamento in CP_1
favore della IG.ra dell'ulteriore importo di €1.909.93 a Parte_1
1 2
titolo di quota del 70% delle spese straordinarie sostenute (totale dei due d.i.
€5.173,93, pari al 70 % di €7.391,34, di cui €3.905,34 primo d.i. + €3.486,00 secondo d.i. - €3.264,00 somma liquidata in primo grado), oltre gli interessi di legge dalla domanda;
2) riformare la sentenza appellata relativamente al capo 3) del
PQM
nella parte in cui ha compensato le spese di lite di primo grado e per l'effetto condannare il IG. al pagamento delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi del giudizio, oltre alle spese generali (15% competenze) ex art. 14 D.M.
127/2004 ed oltre CPA ed IVA se dovuta come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via istruttoria, laddove occorra, si reitera la richiesta di ammettersi prova per testi, sulla seguente circostanza di fatto: “Vero che i Responsabili dei
Servizi Sociali autorizzarono la IG.ra a trasferirsi ad Ischia Parte_1
per l'intero mese di luglio 2020 con le figlie”. Si chiama a testimoniare la dott.ssa , responsabile dei Servizi Sociali della Prima Testimone_1
Municipalità del Comune di Napoli, dom.ta presso la sede in Napoli alla Piazza
Municipio n.1 e/o Via S. Caterina a Chiaia, 76. Napoli, 26.11.2024 il difensore dell'appellato ha così concluso:
, la cifra indicata nel dispositivo di euro 3.264 è errata: la somma corretta da riportare sarebbe stata quella di euro 2.952, poiché la somma aritmetica
“esatta” delle spese considerate dal giudice prima del
PQM
è di euro CP_2
2.952 e non di euro 3264; ne discende che anche le somme indicate nel precetto di controparte siano errate. Si insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'appello e nelle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che tra le parti pendono (o sono stati pendenti) innumerevoli giudizi articolati su più Uffici giudiziari e più gradi. Allo scrivente sembra superflua la ricostruzione dell'intera vicenda processuale per la quale è
2 3
sufficiente rinviare agli scritti difensivi in cui si rivengono molte argomentazioni inconferenti rispetto allo specifico thema decidendum.
In questa sede, dunque, è sufficiente ricordare che la sentenza appellata è la sentenza del Giudice di pace che, decidendo due opposizioni a due distinti decreti monitori riuniti per connessione soggettiva e similarità delle questioni, ha così statuito: “Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara nulli e privi di effetti giuridici i decreti ingiuntivi n.6307/2021 e n.63/2022 concessi dal Giudice di Pace di Napoli in favore della IG.ra Parte_1
”; Dichiara il IG. tenuto al pagamento della minor
[...] CP_1
somma di €3.264 per le causali in oggetto ed ha compensato le spese di lite.
In sintesi, l'appellante lamenta che, in ordine alle voci principali chieste in monitorio ovvero le spese per i due soggiorni a Ischia delle bambine con la madre, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella individuazione della regola di diritto limitandosi a richiamare il Protocollo in essere tra il Tribunale e il
COA; il Giudice di pace avrebbe fatto richiamo alla necessità della previa concertazione ovvero, in caso di mancata concertazione, alla necessità di procedere alla valutazione della conformità della spesa all'interesse del minore e altresì della sostenibilità da parte del genitore obbligato.
Il giudicante non avrebbe tenuto conto della circostanza fondamentale che, essendo i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale con affido delle minori al Sindaco e poi al Servizio sociale, ogni decisione sarebbe spettata a questi ultimi.
Dunque, avrebbe errato il Giudice di primo grado ad applicare le regole, anche di natura giurisprudenziale, valide per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ad una fattispecie in cui invece i poteri connessi alla responsabilità genitoriale erano compressi con attribuzione ad altri.
Con l'appello incidentale l'appellato, oltre a lamentare un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Giudice, non solo contesta (per l'anno 2020) l'esistenza dell'autorizzazione alla spesa da parte del responsabile legale ma eccepisce che,
3 4
pur in presenza della sospensione, il Servizio avrebbe dovuto interloquire con il padre nella qualità di genitore obbligato (al 70%) e valutare altresì l'entità della spesa in relazione alla sua sostenibilità. L'appellato, inoltre, reitera la contestazione della natura straordinaria delle altre voci richieste in fase monitoria (farmaci e spese di cancelleria).
L'appello è infondato ed è fondato l'appello incidentale.
Deve convenirsi con l'appellante che il Giudice di prime cure ha obliterato il dato fondamentale della fattispecie portata alla sua cognizione ovvero che al momento dell'assunzione della spesa i genitori erano entrambi sospesi con affidamento delle minori al Servizio sociale (il passaggio dall'affido al Comune
a quello al Servizio avviene senza soluzione di continuità).
Tuttavia, l'approdo cui pervenire non è certo quello cui è pervenuto l'appellante.
La sospensione dalla responsabilità genitoriale aveva la finalità di comprimere i poteri dei genitori affidandoli al Servizio per evitare gravi situazioni di paralisi nell'assunzione delle decisioni in vista ma non può determinare una incontrollata attribuzione di un onere economico in capo ai genitori soprattutto quando è di significativa entità.
Nella fattispecie, secondo la madre il soggiorno con cure elioterapiche era da ritenersi giustificato dalle esigenze terapeutiche delle minori, mentre per il padre era una vacanza a Ischia mascherata.
Ad avviso dello scrivente, ben spettava al Servizio valutare la conformità della soluzione proposta dalla madre (il soggiorno a Ischia) alle esigenze delle minori sulla scorta della documentazione medica, ma comportando tale soluzione un notevole aggravio di spesa per il padre (peraltro tenuto a contribuire al 70%) avrebbe dovuto interloquire con lui sia per esplorare altre opzioni di pari validità terapeutica, ma di costo inferiore, sia la concreta sostenibilità in relazione alla capacità reddituale dell'obbligato.
4 5
Risulta, invece, pacifico che il padre non sia stato consultato dal Servizio che si è limitato ad autorizzare il trasferimento a Ischia delle minori con la madre evidentemente perché ritenuto conforme al loro interesse senza alcun esame della entità della spesa e senza alcuna valutazione comparativa.
Ne deriva che la predetta voce di spesa anticipata dalla sig.ra non Parte_1
può essere richiesta al sig. in quanto assunta in assenza di una corretta CP_1
decisione del Servizio che non lo ha consultato per comprendere se vi erano delle alternative.
Sotto una diversa prospettiva potrebbe anche affermarsi che l'autorizzazione sulla spesa non vi sia mai stata atteso che il provvedimento in atti riguarda il trasferimento a Ischia, ma non la spesa necessaria.
Inoltre, anche per quanto riguarda le altre voci (spese di farmacia e di cancelleria) è agevole osservare che rientrano nelle spese ordinarie da affrontare con l'assegno di mantenimento.
Resta la voce dei trasferimenti in taxi per raggiungere da casa il Centro per la logopedia sulla quale l'appellato non spende alcuna argomentazione: anche in fase di opposizione al d.i. non aveva contestato la natura straordinaria della spesa (del resto strettamente strumentale alla cura delle patologie accertate) limitandosi in maniera assai poco convincente a dedurre che il servizio pubblico avrebbe potuto essere un'alternativa (mentre notoriamente il centro si trova in una delle zone meno servite della città).
Dunque, tale voce ammontante a complessivi € 720,00 (in un ricorso sono stati chiesti € 640,00 e nell'altro € 80,00) è dovuta dall'appellato nella misura del 70% e, pertanto, € 504,00.
L'assoluta novità delle questioni trattate e la parziale soccombenza giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello principale e l'appello incidentale, così provvede:
5 6
a) in parziale riforma della sentenza impugnata condanna a CP_1
pagare € 504,00 oltre interessi legali dalla domanda;
b) condanna a restituire quanto ricevuto in eccedenza Parte_1
rispetto alla somma dovuta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il giudice monocratico
Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale in persona del giudice monocratico Raffaele Sdino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17073 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SARLO MARIO presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso l'avv. IOPPOLI CARLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28.11.2024 il procuratore dell'attrice ha chiesto:
1) riformarsi la sentenza appellata relativamente ai capi 1) e 2) del
PQM
e per l'effetto rigettare integralmente le opposizioni a d.i., confermare integralmente le domande contenute nel d.i.n.6307/21 e nel d.i.n.63/22 del
Giudice di Pace di Napoli, condannando il IG. al pagamento in CP_1
favore della IG.ra dell'ulteriore importo di €1.909.93 a Parte_1
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titolo di quota del 70% delle spese straordinarie sostenute (totale dei due d.i.
€5.173,93, pari al 70 % di €7.391,34, di cui €3.905,34 primo d.i. + €3.486,00 secondo d.i. - €3.264,00 somma liquidata in primo grado), oltre gli interessi di legge dalla domanda;
2) riformare la sentenza appellata relativamente al capo 3) del
PQM
nella parte in cui ha compensato le spese di lite di primo grado e per l'effetto condannare il IG. al pagamento delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi del giudizio, oltre alle spese generali (15% competenze) ex art. 14 D.M.
127/2004 ed oltre CPA ed IVA se dovuta come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via istruttoria, laddove occorra, si reitera la richiesta di ammettersi prova per testi, sulla seguente circostanza di fatto: “Vero che i Responsabili dei
Servizi Sociali autorizzarono la IG.ra a trasferirsi ad Ischia Parte_1
per l'intero mese di luglio 2020 con le figlie”. Si chiama a testimoniare la dott.ssa , responsabile dei Servizi Sociali della Prima Testimone_1
Municipalità del Comune di Napoli, dom.ta presso la sede in Napoli alla Piazza
Municipio n.1 e/o Via S. Caterina a Chiaia, 76. Napoli, 26.11.2024 il difensore dell'appellato ha così concluso:
, la cifra indicata nel dispositivo di euro 3.264 è errata: la somma corretta da riportare sarebbe stata quella di euro 2.952, poiché la somma aritmetica
“esatta” delle spese considerate dal giudice prima del
PQM
è di euro CP_2
2.952 e non di euro 3264; ne discende che anche le somme indicate nel precetto di controparte siano errate. Si insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'appello e nelle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che tra le parti pendono (o sono stati pendenti) innumerevoli giudizi articolati su più Uffici giudiziari e più gradi. Allo scrivente sembra superflua la ricostruzione dell'intera vicenda processuale per la quale è
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sufficiente rinviare agli scritti difensivi in cui si rivengono molte argomentazioni inconferenti rispetto allo specifico thema decidendum.
In questa sede, dunque, è sufficiente ricordare che la sentenza appellata è la sentenza del Giudice di pace che, decidendo due opposizioni a due distinti decreti monitori riuniti per connessione soggettiva e similarità delle questioni, ha così statuito: “Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara nulli e privi di effetti giuridici i decreti ingiuntivi n.6307/2021 e n.63/2022 concessi dal Giudice di Pace di Napoli in favore della IG.ra Parte_1
”; Dichiara il IG. tenuto al pagamento della minor
[...] CP_1
somma di €3.264 per le causali in oggetto ed ha compensato le spese di lite.
In sintesi, l'appellante lamenta che, in ordine alle voci principali chieste in monitorio ovvero le spese per i due soggiorni a Ischia delle bambine con la madre, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella individuazione della regola di diritto limitandosi a richiamare il Protocollo in essere tra il Tribunale e il
COA; il Giudice di pace avrebbe fatto richiamo alla necessità della previa concertazione ovvero, in caso di mancata concertazione, alla necessità di procedere alla valutazione della conformità della spesa all'interesse del minore e altresì della sostenibilità da parte del genitore obbligato.
Il giudicante non avrebbe tenuto conto della circostanza fondamentale che, essendo i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale con affido delle minori al Sindaco e poi al Servizio sociale, ogni decisione sarebbe spettata a questi ultimi.
Dunque, avrebbe errato il Giudice di primo grado ad applicare le regole, anche di natura giurisprudenziale, valide per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ad una fattispecie in cui invece i poteri connessi alla responsabilità genitoriale erano compressi con attribuzione ad altri.
Con l'appello incidentale l'appellato, oltre a lamentare un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Giudice, non solo contesta (per l'anno 2020) l'esistenza dell'autorizzazione alla spesa da parte del responsabile legale ma eccepisce che,
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pur in presenza della sospensione, il Servizio avrebbe dovuto interloquire con il padre nella qualità di genitore obbligato (al 70%) e valutare altresì l'entità della spesa in relazione alla sua sostenibilità. L'appellato, inoltre, reitera la contestazione della natura straordinaria delle altre voci richieste in fase monitoria (farmaci e spese di cancelleria).
L'appello è infondato ed è fondato l'appello incidentale.
Deve convenirsi con l'appellante che il Giudice di prime cure ha obliterato il dato fondamentale della fattispecie portata alla sua cognizione ovvero che al momento dell'assunzione della spesa i genitori erano entrambi sospesi con affidamento delle minori al Servizio sociale (il passaggio dall'affido al Comune
a quello al Servizio avviene senza soluzione di continuità).
Tuttavia, l'approdo cui pervenire non è certo quello cui è pervenuto l'appellante.
La sospensione dalla responsabilità genitoriale aveva la finalità di comprimere i poteri dei genitori affidandoli al Servizio per evitare gravi situazioni di paralisi nell'assunzione delle decisioni in vista ma non può determinare una incontrollata attribuzione di un onere economico in capo ai genitori soprattutto quando è di significativa entità.
Nella fattispecie, secondo la madre il soggiorno con cure elioterapiche era da ritenersi giustificato dalle esigenze terapeutiche delle minori, mentre per il padre era una vacanza a Ischia mascherata.
Ad avviso dello scrivente, ben spettava al Servizio valutare la conformità della soluzione proposta dalla madre (il soggiorno a Ischia) alle esigenze delle minori sulla scorta della documentazione medica, ma comportando tale soluzione un notevole aggravio di spesa per il padre (peraltro tenuto a contribuire al 70%) avrebbe dovuto interloquire con lui sia per esplorare altre opzioni di pari validità terapeutica, ma di costo inferiore, sia la concreta sostenibilità in relazione alla capacità reddituale dell'obbligato.
4 5
Risulta, invece, pacifico che il padre non sia stato consultato dal Servizio che si è limitato ad autorizzare il trasferimento a Ischia delle minori con la madre evidentemente perché ritenuto conforme al loro interesse senza alcun esame della entità della spesa e senza alcuna valutazione comparativa.
Ne deriva che la predetta voce di spesa anticipata dalla sig.ra non Parte_1
può essere richiesta al sig. in quanto assunta in assenza di una corretta CP_1
decisione del Servizio che non lo ha consultato per comprendere se vi erano delle alternative.
Sotto una diversa prospettiva potrebbe anche affermarsi che l'autorizzazione sulla spesa non vi sia mai stata atteso che il provvedimento in atti riguarda il trasferimento a Ischia, ma non la spesa necessaria.
Inoltre, anche per quanto riguarda le altre voci (spese di farmacia e di cancelleria) è agevole osservare che rientrano nelle spese ordinarie da affrontare con l'assegno di mantenimento.
Resta la voce dei trasferimenti in taxi per raggiungere da casa il Centro per la logopedia sulla quale l'appellato non spende alcuna argomentazione: anche in fase di opposizione al d.i. non aveva contestato la natura straordinaria della spesa (del resto strettamente strumentale alla cura delle patologie accertate) limitandosi in maniera assai poco convincente a dedurre che il servizio pubblico avrebbe potuto essere un'alternativa (mentre notoriamente il centro si trova in una delle zone meno servite della città).
Dunque, tale voce ammontante a complessivi € 720,00 (in un ricorso sono stati chiesti € 640,00 e nell'altro € 80,00) è dovuta dall'appellato nella misura del 70% e, pertanto, € 504,00.
L'assoluta novità delle questioni trattate e la parziale soccombenza giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello principale e l'appello incidentale, così provvede:
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a) in parziale riforma della sentenza impugnata condanna a CP_1
pagare € 504,00 oltre interessi legali dalla domanda;
b) condanna a restituire quanto ricevuto in eccedenza Parte_1
rispetto alla somma dovuta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il giudice monocratico
Raffaele Sdino
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