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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8980 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15232/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 16/02/1957 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]4 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA con l'Avv. SPEZIALI PIERA elettivamente domiciliato VIA A. GRAMSCI, 10 20047 BRUGHERIO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 24/06/1975 a BRASILE
Cod. Fisc. C.F. 2
Parte convenuta contumace con i seguenti figli:
Persona_1 nata il [...]
Persona_2 nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
25.6.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 11.11.2025 parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 anno contratto matrimonio in Brasile Parte_1
(a Salvador Bahia) 12/11/1997. Il matrimonio è poi stato trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pioltello (anno 1997 atto n. 50 parte II serie C).
Dal matrimonio sono nate rispettivamente in data 2.12.2000 e in data 3.10.2004 le figlie Per_1 e
Per_2
Parte_1 ha chiesto aCon ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale con debito della stessa alla convenuta la quale avrebbe violato i doveri nascenti e connessi al matrimonio determinandone il fallimento,
l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Cernusco Sul Naviglio Via Silvio Pellico 4 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti dando atto della non debenza in favore della convenuta di alcun assegno per il proprio mantenimento. Chiedeva inoltre che, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Controparte_1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'11.11.2025, nella quale è comparso il solo attore che
è stato sentito dal Giudice Delegato, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. In Giudice
Delegato ha altresì provveduto ad assegnare all'attore la casa coniugale ai fini di poterla occupare Per con le figlie anche in ragione della non autosufficienza economica della figlia e ha assegnato alla convenuta un termine per il rilascio della casa medesima. Parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande,
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione e le spontanee dichiarazioni rese dalla parte attrice nel corso del libero interrogatorio della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande svolte ( domanda di addebito e divorzio)
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.15232/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Brasile (a Salvador CP_1
Bahia) il 12/11/1997 (matrimonio trascritto negli atto dello Stati Civile del Comune di
PIOLTELLO anno 1997 atto n. 50 parte II,serie C);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pioltello (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 16/02/1957 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]4 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA con l'Avv. SPEZIALI PIERA elettivamente domiciliato VIA A. GRAMSCI, 10 20047 BRUGHERIO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 24/06/1975 a BRASILE
Cod. Fisc. C.F. 2
Parte convenuta contumace con i seguenti figli:
Persona_1 nata il [...]
Persona_2 nata il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
25.6.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 11.11.2025 parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 anno contratto matrimonio in Brasile Parte_1
(a Salvador Bahia) 12/11/1997. Il matrimonio è poi stato trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pioltello (anno 1997 atto n. 50 parte II serie C).
Dal matrimonio sono nate rispettivamente in data 2.12.2000 e in data 3.10.2004 le figlie Per_1 e
Per_2
Parte_1 ha chiesto aCon ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale con debito della stessa alla convenuta la quale avrebbe violato i doveri nascenti e connessi al matrimonio determinandone il fallimento,
l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Cernusco Sul Naviglio Via Silvio Pellico 4 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti dando atto della non debenza in favore della convenuta di alcun assegno per il proprio mantenimento. Chiedeva inoltre che, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Controparte_1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'11.11.2025, nella quale è comparso il solo attore che
è stato sentito dal Giudice Delegato, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. In Giudice
Delegato ha altresì provveduto ad assegnare all'attore la casa coniugale ai fini di poterla occupare Per con le figlie anche in ragione della non autosufficienza economica della figlia e ha assegnato alla convenuta un termine per il rilascio della casa medesima. Parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande,
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione e le spontanee dichiarazioni rese dalla parte attrice nel corso del libero interrogatorio della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande svolte ( domanda di addebito e divorzio)
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.15232/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Brasile (a Salvador CP_1
Bahia) il 12/11/1997 (matrimonio trascritto negli atto dello Stati Civile del Comune di
PIOLTELLO anno 1997 atto n. 50 parte II,serie C);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pioltello (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai