Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente TO ANGIONI Giudice relatore SA BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32636 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66015 reso da Banco BPM s.p.a. quale Tesoriere del Comune di Abano Terme (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 -
31.08.2019), depositato il 16 giugno 2020;
Vista la relazione n. 310/2025 del 16.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. TO AN - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n.310/2025 del 16.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66015 reso da Banco BPM s.p.a. quale Tesoriere del Comune di Abano Terme (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 - 31.08.2019),
depositato il 16 giugno 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto gestione delle riscossioni delle entrate, dei pagamenti delle spese e della custodia di titoli e valori, in nome e per conto del Comune di Abano Terme per l’esercizio 2019, limitatamente al periodo 1° gennaio/31 agosto 2019 - risulta regolarmente sottoscritto dall’agente, è stato consegnato all’ente entro i termini di cui all’art. 233 TUEL ed è stato debitamente parificato;
b) l’attività istruttoria ha evidenziato l’allineamento dei dati di apertura e chiusura rispettivamente con quelli di chiusura del conto relativo all’esercizio precedente e con quelli di apertura del conto dell’agente subentrante;
c) le risultanze finali del conto sono state oggetto di regolare passaggio delle consegne attraverso un verbale del 31.10.2019 dal quale emergeva il quadro di concordanza con la Tesoreria Provinciale, ulteriormente riscontrato anche nei verbali delle verifiche periodiche di cassa dell’organo di revisione;
d) per quanto all’atto del suo deposito il conto non fosse corredato della relazione dell’organo di controllo interno, l’Ente ha fatto pervenire una relazione a firma del Segretario comunale in data 16.05.2024, meramente descrittiva della sequenza procedimentale relativa alla presentazione e deposito del conto, di fatto inidonea per contenuti ad assolvere all’adempimento previsto ex art.139, comma 2, c.g.c..
2. Constatata la sostanziale regolarità della gestione, il conto veniva sottoposto all’esame del Collegio ex art. 147, comma 3, c.g.c in quanto conto di ultima gestione, e il magistrato istruttore ne proponeva l’approvazione con discarico dell’agente.
3. All’udienza odierna il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il Collegio, preso atto dei rilievi e delle considerazioni del magistrato istruttore del conto, nonché della conforme posizione espressa da parte della Procura regionale nel corso dell’udienza di discussione, osserva che sussistono i presupposti per dichiarare la regolarità del conto relativo all’ultima gestione dell’agente Tesoriere e per pronunciare il discarico dell’agente.
4. Come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32636 del registro di Segreteria dichiara regolare il conto n. 66015 reso da Banco BPM s.p.a. quale Tesoriere del Comune di Abano Terme (PD) per l’esercizio 2019
(01.01.2019 - 31.08.2019), depositato il 16 giugno 2020, e ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
TO AN TA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)