Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 25.03.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2364/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe di Nuzzo, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Nino Bixio n. 13; appellante
E in persona del sindaco p.t. , rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso, giusta delibera di G.C. n. 7 del 23.01.2025 (doc. n. 1), determina dirigenziale n. 3 del 6.02.2025 e procura in calce al presente atto dall'avv. Mauro Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Ernesto Rossi n. 18; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, impugnava la sentenza n. 1723 Parte_1
del 2024 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
L'appellante censurava la decisione per i vari motivi indicati nell'atto di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda di prime cure.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è decisa.
Con note inviate telematicamente il 21.03.2025 la difesa di rappresentava Parte_1 la rinuncia agli atti del presente appello, chiedendo l'estinzione del giudizio e tale rinuncia
Come chiesto concordemente dalle parti, deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c..
L'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338 c.p.c. a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello (o di revocazione di cui dell'art. 395 c.p.c., n. 4 e n. 5) faccia passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto, di tal che anche nel giudizio di appello deve farsi ricorso all'art. 306
c.p.c., sulla base del generale rinvio di cui all'art. 359 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 23620 del 2017).
Le spese di lite si compensano, come chiesto dall'istante, in considerazione anche della natura della causa e della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 25.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente