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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2317.
(Mancata registrazione).
Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa' e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
(Mancata registrazione).
Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa' e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Commentari • 26
- 1. Cassazione civile n. 2041/1988https://www.brocardi.it/ · 242.02701
(massima n. 1) La disposizione dell'art. 2317 c.c. il quale, nelle società in accomandita irregolari, fissa il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio accomandante ove egli abbia partecipato alle operazioni sociali, ancorché vada interpretata in correlazione con l'art. 2320 c.c. il quale nelle società in accomandita regolari sanziona con la perdita della limitazione della responsabilità alla quota di partecipazione la violazione da parte del socio accomandante del divieto di trattare o concludere affari per conto della società e di compiere atti di amministrazione, […]
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Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2012, n. 23211Provvedimento: […] secondo il ricorrente solo nel primo caso si applicherebbe la disciplina dettata dall'art. 2317 c.c., mentre nel secondo caso troverebbe applicazione il disposto dell'art. 2267 c.c., con la conseguente responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio occulto di società in accomandita semplice. Il ricorso è infondato e deve essere confermato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte nelle due decisioni citate nella sentenza impugnata (Cass. 19 gennaio 1991, n. 508; Cass.25 luglio 1996, n. 6725) e ribadito implicitamente da Cass. 16 marzoLeggi di più...
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