Provvedimento: […] fra le più recenti). 7 Tale prova contraria si desume nella specie dal tenore degli stessi documenti sopra richiamati, i quali inequivocabilmente dimostrano che, al di là della cancellazione dal Registro delle Imprese, la s.a.s. ha continuato ad esistere e ad operare anche dopo, nella forma, deve ritenersi, della società in accomandita semplice irregolare di cui all'art. 2317 c.c. Sicché il decreto ingiuntivo opposto risulta legittimamente richiesto ed emesso nei suoi confronti e la relativa domanda di pagamento risulta pienamente fondata, ancorché fino a concorrenza della minore somma di € 23.935,00 a cui la pretesa creditoria è stata quivi ridotta, che la Controparte_3 va pertanto condannata a pagare in favore
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