Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Nell'ipotesi di cumulo di più condanne alla pena di anni trenta di reclusione, così risultanti - per effetto delle vicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla CEDU nel caso Scoppola contro Italia - dalla commutazione di precedenti condanne alla pena dell'ergastolo inflitte all'esito di giudizi abbreviati, non trova applicazione il limite massimo di anni trenta di reclusione, previsto dall'art. 78 cod. pen. per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, bensì il generale criterio regolatore di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena finale da eseguire in quella dell'ergastolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
5 7 84/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA, Dott. - Consigliere -N. 2810/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 30981/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ON N. IL 10/07/1963 avverso l'ordinanza n. 8/2015 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 02/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C. Are, Auperillis, che;
all ricorso.ripetto all he dicesto il riхідсто RM Udit i difensor Avv.; - 1 RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di udienza camerale, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza emessa in data 2 aprile 2015, riunite le diverse istanze proposte in sede esecutiva dal condannato IC ON, le rigettava. La vicenda esecutiva, di una certa complessità, va qui riassunta nella sua parte essenziale al fine di comprendere il contenuto del ricorso. Risultano in esecuzione più decisioni definitive, con due delle quali (sentenza definitiva il 3.2.2003, nonchè sentenza definitiva il 7.12.2004) era stata originariamente inflitta al IC la pena dell'ergastolo - per il delitto di omicidio - con isolamento diurno per complessivi anni uno e mesi sei. -in virtù delle noteA seguito di due diverse decisioni emesse in sede esecutiva ricadute della decisione Cedu relativa al caso Scoppola
contro
Italia - le due condanne alla massima pena dell'ergastolo (relative a giudizi celebratisi in rito abbreviato) sono state convertite in due condanne alla pena di anni trenta di reclusione. In sede di emissione del decreto di cumulo risulta applicata la norma di cui 73 co.2 cod.pen., con rideterminazione stante l'esistenza nel cumulo di due condanne alla reclusione con pena non inferiore a ventiquattro anni - della pena finale da eseguire in quella dell'ergastolo. Nel decreto di cumulo, a fini di determinazione della pena da espiare, risultano 127 dedotti 1845 giorni per liberazione anticipata. Il condannato, a fronte di tale determinazione, ha formulato più domande : a) non applicarsi il criterio regolativo di cui all'art. 73 co.2 cod.pen. ma il criterio moderatore di cui all'art. 78 con fissazione complessiva della reclusione nel limite massimo di anni trenta, essendo le due decisioni state emesse in procedimenti diversi;
b) riconoscersi, in via subordinata, la sussistenza della continuazione tra i fatti posti a base delle due decisioni, in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con rideterminazione della pena in anni trenta di reclusione;
c) applicarsi le detrazioni per liberazioni anticipate e condoni prima della applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78, così giungendo ad un residuo pena inferiore per una delle due sentenze ad anni ventiquattro di reclusione;
d) applicarsi la previsione di legge di cui all'art. 184 cod.pen. in virtù della estinzione dell'ergastolo, con riduzione della pena detentiva temporanea in virtù dell'avvenuta espiazione dell'isolamento diurno. A fronte di tali domande, la Corte di Assise d'Appello, con il provvedimento qui impugnato, ha affermato che : 1) quanto al rapporto tra la previsione di legge di cui all'art. 78 (criterio moderatore relativo al concorso di reati che importano pene detentive temporanee con fissazione del limite di anni trenta di reclusione) e quella di cui all'art. 73 co.2 (applicazione dell'ergastolo in ipotesi di concorso di più delitti per cia cuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni) trattasi di rapporto di genere a specie, con prevalenza e applicabilità della lex specialis rappresentata dall'art. 73 co.2 cod.pen., norma applicabile ache in ipotesi di condanne inflitte in procedimenti diversi nei confronti del medesimo soggetto;
2) quanto alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i due fatti di omicidio, se ne ritiene assente il fondamento in fatto. Con articolata motivazione, si afferma che mentre primo omicidio risulta commesso nel periodo in cui il IC era aderente alla cosca Latella-IC il secondo episodio risulta avvenuto nel periodo in cui il IC, a seguito di scissione dal gruppo originario era poi transitato nell'opposto schieramento Condello-Rosmini-Serraino. Ciò determina la impossibilità di riconoscere la medesimezza del disegno criminoso, già negata in sede esecutiva tra le condanne per appartenenza ai due diversi scheramenti mafiosi (e ammessa solo limitatamente al tempo di appartenenza all'uno o all'altro gruppo); R7 3) quanto alla previa applicazione dellla liberazione anticipata si afferma che l'applicazione dell'ergastolo deriva ope legis dall'applicazione dell'art. 73 co.2 cod.pen. e non già dalla applicazione della diversa previsione di cui all'art. 78; 4) quanto alla previa applicazione, in tesi, dei condoni si osserva che ciò non determinerebbe l'effetto di evitare l'applicazione della previsione di legge di cui all'art. 73 co.2 cod.pen.; 5) quanto alla richiesta di applicazione della particolare disposizione di cui all'art. 184 cod.pen. si osserva che la stessa è infondata non essendo intervenuta alcuna 'sopravvenuta estinzione' della della pena dell'ergastolo. -2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - IC ON, deducendo con unico articolato motivo erronea applicazione della disciplina normativa regolatrice, vizio di motivazione e violazione degli articoli 6 e 7 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Il ricorso, dopo una breve premessa in fatto, articola le seguenti censure: IC ON è detenuto ininterrottamente dal 22 maggio del 1987 con conseguente espiazione di circa 28 anni di reclusione, con liberazione anticipata accordatagli per complessivi 1845 giorni ed un indulto applicato (su diversa sentenza) per anni tre. Ha inoltre interamente espiato l'isolamento diurno (non più eseguibile in rapporto al contenuto dell'ultimo cumulo) per anni uno e mesi 3 sei. La decisione della Corte di Assise di Appello non risulta congruamente motivata in punto di possibile detrazione del periodo di liberazione anticipata (pari ad anni cinque) e dell'indulto (indicato per complessivi anni cinque) in rapporto alla determinazione della pena relativa ad una delle due decisioni in esame, posto che ciò avrebbe consentito l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 con ovvio beneficio per l'istante ; si reitera, inoltre, la considerazione circa la possibile applicazione della previsione di legge di cui all'art. 184 cod.pen. essendosi estinta - in entrambe le decisioni la pena dell'ergastolo ed essendo stato interamente scontato l'isolamento diurno;
ad avviso del ricorrente tale condizione avrebbe dovuto determinare la rimodulazione della pena per i reati concorrenti, e ciò non è avvenuto;
-· si deduce vizio di motivazione in riferimento, in ogni caso, al diniego della continuazione;
si afferma sul tema che entrambi gli omicidi erano stati commessi dopo la scissione del gruppo Latella-IC e pertanto la motivazione non tiene conto di tale fatto storico;
si afferma inoltre che l'art. 73 co.2 cod.pen. non avrebbe, in ogni caso, potuto trovare applicazione trattandosi di decisioni di condanna emesse in procedimenti distinti. RM 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Si osserva, in particolare, che corretta nel caso in esame risulta l'avvenuta applicazione, confermata dal giudice della esecuzione, dell'art. 73 co.2 cod.pen., stante la ritenuta specialità (anche in arresti di questa Corte) di tale norma rispetto a quella generale dell'art. 78. Si afferma inoltre che nessun effetto, in rapporto a detta regola normativa, può derivare dall'avvenuto riconoscimento di liberazione anticipata o dell'indulto. Quanto al tema della prospettata applicazione della previsione di legge di cui all'art. 184 cod.pen. se ne afferma l'irrilevanza per diversità strutturale delle fattispecie, non trattandosi nel caso del IC di «estinzione» dell'ergastolo ma di sostituzione di tale pena - per effetto delle decisioni già emesse - con quella di anni trenta di reclusione. Circa le doglianze in punto di continuazione, se ne afferma la infondatezza.
4. Risulta depositata memoria di replica nell'interesse del IC. In tale atto, si ribadisce la validità della impostazione fattuale e giuridica del ricorso. In particolare : quanto al tema della continuazione, si ripropone la denunzia di vizio motivazionale e travisamento dei contenuti delle decisioni irrevocabili, posto che sia il primo (15.9.1985) che il secondo (7.11.1986) omicidio sarebbero avvenuti nell'ambito temporale di esistenza della 'cosca dissidente' quella dei Ficareddi ed erano pertanto espressivi della volontà di predominio di detta cosca sulle altre, con riconoscibilità della unitaria deliberazione;
si ritiene, inoltre, apparente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la prospettata applicabilità della previsione di legge di cui all'art. 184 cod.pen. La norma in parola pone la questione dell'avvenuta espiazione " dell'isolamento diurno, con «credito» a vantaggio del condannato (risulta espiato sine titulo), posto che di tale sanzione non vi è più traccia alcuna nel nuovo decreto di cumulo. Da ciò la necessità di ricollegare il fenomeno 'estintivo' dell'ergastolo ad un beneficio tantigibile in sede esecutiva, come ritenuto in altri arresti di questa Corte mediante il ricorso alla disposizione de qua;
-- inoltre, ferma restando la non contestata - specialità tra la previsione di legge di cui all'art. 73 co.2 e quella contenuta nell'art. 78, si afferma che in ogni caso anche in rapporto alla determinazione della pena da eseguirsi ai sensi dell'art. 73 co.2 andrebbe dedotto il presofferto e quanto riconosciuto in liberazione anticipata, con il risultato di 'abbattere' l'entità della pena per la decisione di maggiore afflittività. RM CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
2. La prima questione a venire in rilievo è quella relativa al rapporto che intercorre tra la previsione di legge di cui all'art. 78 cod. pen. (criterio moderatore che fissa il limite degli anni trenta lì dove si debbano applicare pene temporanee detentive della stessa specie ai sensi dell'art. 73 co.
1 - in caso di reclusione - o pene temporanee detentive di specie diversa ai sensi dell'art. 74 - in caso di reclusione o arresto) e quella contenuta nell'art. 73 co.2 lì dove, sempre in ipotesi di concorso tra più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni si applica l'ergastolo. Sul punto, è del tutto evidente, come già ritenuto da Sez. I n. 6560 del 18.1.2011, rv 249801 (in caso peraltro analogo, trattandosi di applicazione di tale norma in sede esecutiva ed in virtù di aggiornamento del cumulo), che il caso preso in esame dall'art. 73 co.2 è norma derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 78, basata sul particolare rilievo delle singole statuizioni di condanna che vanno a comporre il cumulo delle pene, decisioni per cui debba F . 5 : : essere applicata (in concreto) la pena della reclusione in misura pari o superiore ad anni ventiquattro. In tal caso, infatti, è la particolare gravità di ogni singolo reato commesso tale da aver determinato la commisurazione della pena, per ognuno, in detti termini quantitativi a comportare ope legis la commutazione della pena detentiva - temporanea (la reclusione, inflitta, a monte, nel limite massimo previsto dall'art. 23 cod.pen.) in quella (tendenzialmente) perpetua dell'ergastolo, con diversa considerazione legislativa della «tipologia» di trattamento sanzionatorio, posto che non solo si rende possibile il superamento del limite quantitativo massimo degli anni trenta ma, soprattutto, si transita in diversa «tipologia» di pena (da temporanea a perpetua). Tale aspetto, peraltro, è stato ritenuto esente da dubbi di legittimità costituzionale con rigetto (Sez. I n. 1074 del 1.3.1991, rv 186929) di una richiesta di investire il giudice della leggi. Si è affermato, in tale decisione, che.. e' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 73 cod. pen. (che prevede che quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo) sollevata sul rilievo che tale norma RM contrasterebbe con i principi di legalità della pena e del fine rieducativo cui la stessa deve tendere, rispettivamente garantiti, primo, dal combinato disposto degli artt. 25, comma secondo, Cost. e 1 cod. pen. e, il secondo, dall'art. 27, comma terzo, Cost. Non vi è infatti contrasto con il principio di legalità in quanto la pena legale non è soltanto quella prevista per le singole fattispecie penali, bensì quella risultante dalla applicazione delle varie disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi - quale, tra gli altri, il cumulo giuridico di pene - incidono sul trattamento sanzionatorio. Egualmente insussistente è la violazione del disposto dell'art. 27 Cost., che si assume deriverebbe dal fatto che la comminazione della pena perpetua renderebbe impossibile la rieducazione del condannato, giacché nel nostro ordinamento non vige il principio della inderogabilità dell'integrale attuazione della pena, sicché anche i condannati all'ergastolo, trascorso un periodo di non molto superiore a quelli previsti per coloro che siano in espiazione delle pene temporanee di più lunga durata, hanno diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalle norme sull'ordinamento penitenziario, si valuti se la quantità di pena già espiata abbia positivamente assolto al suo fine rieducativo, con la rinuncia, condizionata o definitiva, da parte dello Stato alla sua ulteriore pretesa punitiva.. .
2.1 Da tali considerazioni, che il Collegio condivide e fa proprie, deriva inoltre che l'applicazione dell'art. 73 co.2 cod.pen. è da ritenersi meccanismo legale di determinazione della pena (espianda) che, in quanto tale, determina la inflizione 6 dell'egastolo ove ne ricorrano i presupposti - già in sede di cognizione, posto che trattasi di effetto legale della pre-quantificazione della pena della reclusione, per ogni singola violazione di legge, nella misura indicata dalla norma (non inferiore a 24 anni), come del resto appare chiaro dai contenuti dello stesso articolo 533 co.2 cod.proc.pen. . Tale norma, in caso di condanna riguardante più reati, impone già nel momento della decisione di merito l'attivazione di un duplice passaggio espressivo rappresentato, in sequenza :a) dalla quantificazione della pena per ciascuno di essi;
b) dalla determinazione della pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sostanziali sul concorso di reati (articoli da 71 a 79 cod.pen.) e di pene o sulla continuazione (art. 81 cod.pen.). Dunque il tema, lì dove si tratti di più reati oggetto di cognizione unitaria, deve essere affrontato e deciso già in sede cognitiva di merito mentre lì dove si tratti di decisioni emesse in procedimenti separati è lo stesso legislatore a prevedere (all'art. 80 cod.pen.) l'applicazione delle medesime regole prescrittive e quindi - anche dell'art. 73 co.2 -, in via alternativa, nel procedimento di merito posteriormente definito (ove possibile) o in sede esecutiva (con attribuzione del relativo potere al pubblico ministero ai sensi degli artt. 656 e 663 cod.proc.pen.). Nessun rilievo, pertanto, al fine di ritenere applicabile la previsione di legge di cui all'art. 73 co.2 cod.pen. può essere attribuito al fatto che le statuizioni RM intermedie» di condanna per ciascun singolo delitto (alla pena di anni ventiquattro o superiore) siano state emesse nel medesimo o in separati procedimenti, stante la ricordata previsione di legge di cui all'art. 80 cod.pen. (norma che rende unitario il sistema sanzionatorio ed evita disparità di trattamento derivanti dai tempi e modalità di svolgimento delle singole vicende processuali) che appare per il vero non considerata dal ricorrente nelle sue - prospettazioni, da ritenersi infondate. Da ciò, inoltre, deriva che lì dove l'applicazione di certo obbligatoria e non soggetta ad alcun margine di discrezionalità, trattandosi di criterio legale di quantificazione della pena dell'art. 73 co.2 non sia avvenuta in sede di - cognizione, pur sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è del tutto - in sede di emissione o di evidente che l'obbligo per il Pubblico Ministero di indicareaggiornamento del decreto di cumulo ex art. 663 cod.proc.pen. come eseguibile la pena dell'ergastolo è frutto della diretta applicazione della norma e precede - logicamente - ogni altra operazione in tema di computo del presofferto, della incidenza di liberazione anticipata e quant'altro abbia rilievo su altri istituti dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, infatti, di indicazione della pena eseguibile che deriva dalla applicazione, pur se in sede esecutiva, di un criterio legale di determinazione (tendenzialmente destinato a regolamentare la fattispecie già in sede cognitiva, 7 come si è detto), non già della indicazione della pena residua da espiare,(su cui incidono i periodi di liberazione anticipata già concessi e l'entità del presofferto). Ciò toglie forza agli ulteriori rilievi difensivi, basati in realtà - su una prospettazione del tutto erronea e tesa a confondere l'indicazione del quantum sanzionatorio inflitto in virtù del rapporto tra la norma di legge (art. 73 co.2) e la entità delle pene risultanti dalle diverse decisioni definitive, con i meccanismi di determinazione - in caso di pene temporanee - della pena residua da espiare, che è cosa del tutto diversa. Nel caso in esame, pertanto, l'applicazione dell'ergastolo al IC dopo la commutazione delle precedenti due condanne a tale pena perpetua in quelle della reclusione ad anni trenta - è effetto legale derivante da quanto previsto dall'art. 73 co.2, effetto meramente dichiarato» dal Pubblico Ministero in sede di aggiornamento del cumulo ex art. 663 cod. proc.pen.. La condizione giuridica del IC è pertanto fissata» da tale norma, con conseguente rilievo della liberazione anticipata e del presofferto - nell'ambito del rapporto esecutivo - al solo fine del raggiungimento della 'quota' necessaria ad accedere al beneficio della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 co. 3 RM cod.pen.. Da ciò altresì deriva che nessun interesse può ritenersi riconoscibile in rapporto alla applicazione dell'indulto, posto che tale beneficio è- per sua natura inapplicabile a pene detentive perpetue, a meno che il legislatore non abbia previsto con apposita disposizione la sua applicazione anche all'ergastolo (Sez. I n. 22760 del 22.5.2008, rv 239886). I motivi proposti sui temi sin qui trattati vanno pertanto rigettati.
3. Quanto all'ulteriore tema correlato alla pretesa applicabilità dell'art. 184 cod.pen., le doglianze sono del tutto infondate. Va, in premessa, precisato che trattandosi di questione puramente interpretativa del contenuto della norma evocata, non può ritenersi esaminabile la denunzia di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, posto che trattasi di una doglianza, pur formulata, non rispondente ai contenuti dell'art. 606 cod.proc.pen. . Come è stato più volte evidenziato nella presente sede di legittimità (da ultimo Sez. I n. 16372 del 20.3.2015, rv 263326) il vizio di motivazione non è denunziabile con riferimento a questioni di diritto, poichè queste se sono fondate e disattese dal giudice di merito (motivatamente o meno) danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge (lett. dell'art. 606 co.1) mentre se sono infondate il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronunzia. Ulteriore conseguenza di ciò è che questa Corte, nell'esaminare la sola denunzia di violazione (o falsa applicazione) delle norme coinvolte nella operazione interpretativa non è vincolata, nel percorso di ricostruzione della fattispecie in diritto, alle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato ma può liberamente rielaborare il tema dedotto. -Ciò posto, è del tutto evidente che la doglianza muove anche in tal caso da un erroneo presupposto interpretativo, dato che non qualifica in modo esatto il fenomeno di «successione» tra le decisioni di condanna alla pena dell'ergastolo e la loro «commutazione» in decisioni di condanna alla pena di anni trenta di reclusione. Ciò è infatti avvenuto non già in rapporto a fenomeni «estintivi» della pena dell'ergastolo (o del reato sottostante) fattispecie che avrebbero reso - applicabile il fenomeno di scissione del cumulo reativo ai reati concorrenti (ex art. 72 co.2), descritto dal legislatore all'art. 184 quanto in virtù della - necessaria sostituzione» di detta pena, inflitta a seguito di rito abbreviato, in quella di anni trenta di reclusione per le note vicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla CEDU nel caso Scoppola
contro
Italia. Il dato sostanziale e processuale è dunque radicalmente difforme dalla ipotesi ritenuta dal legislatore nella norma invocata posto che per applicarsi l'art. 184 RM del codice penale non deve essere più in esecuzione alcuna pena per il delitto già sanzionato con l'ergastolo (oggetto di estinzione per amnistia, indulto o grazia), mentre nel caso in esame il reato non è estinto e la relativa pena è commutata in quella di anni trenta di reclusione. La norma è infatti destinata a regolamentare la «sorte» del reato eventualmente concorrente, in precedenza assorbito con l'inflizione della autonoma sanzione dell'isolamento diurno ex art. 72 co.2 e prevede la scissione del cumulo giuridico con ripristino della pena inflitta per detto reato concorrente ed eventuale incidenza dell'isolamento diurno già scontato al fine di ridimensionare tale effetto (riduzione della metà della pena inflitta per il reato concorrente). E' dunque di chiara evidenza la totale «distonia» tra il caso in esame e il contenuto della previsione di legge invocata, tale da rendere impossibile qualsiasi dilatazione interpretativa della medesima (operata da questa Corte a tutt'altro fine, in particolare per quanto concerne il superamento della condizione ostativa all'accesso a permessi premio, ove correlato al reato concorrente, con la decisione n. 18119 del 2.3.2010, rv 247068). Resta il tema - evidenziato nella memoria di replica - di un periodo di isolamento diurno scontato dal IC e non ricompreso nell'ultimo decreto di cumulo (posto che l'ergastolo attuale, frutto dell'applicazione dell'art. 73 co.2, è unico e non prevede tale sanzione ulteriore). • 9 } . Ma tale questione, a ben vedere, esorbita dai temi proposti nel ricorso e potrebbe dar luogo ad opzioni operative del tutto diverse tra loro, di competenza diretta del giudice della esecuzione (ove si ipotizzi la possibilità di ulteriore aggiornamento del cumulo al fine di unificare le residue condanne a pene detentive temporanee con applicazione dell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 co.2) o del magistrato di sorveglianza (ove si ritenga di ipotizzare il recupero della afflizione eseguita in chiave di riduzione del termine di accesso al beneficio della liberazione condizionale). In ogni caso, una volta esclusa l'applicabilità al caso in esame della previsione di legge di cui all'art. 184 cod.pen. trattasi di tema estraneo ai contenuti della presente decisione.
4. Infine, parimenti infondata è la deduzione di vizio di motivazione in rapporto a quanto deciso in tema di continuazione. Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse individui precisi indici rivelatori tali da - sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle i7 diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali da parte del - soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre,Sez. II, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862). riaffermato Va dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può : ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e ་ ན : previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. 10 . . Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). - in sede di motivazione del diniegoOra, nel caso in esame la segnalata evoluzione» delle dinamiche criminose vissute in ambito associativo dal IC è elemento che logicamente ha portato ad escludere il riconoscimento di tale finalità unitaria, posto che i due omicidi - al di là del momento costitutivo del gruppo dei dissidenti rileva quello del transito del IC in tale gruppo e della condivisione di tali nuovi obiettivi - risutano posti in essere non solo a distanza di tempo consistente ma in rapporto a finalità specifiche non assimilabili, essendo del tutto generica - e dunque irrilevante al presente fine - la tendenza di ogni gruppo mafioso a risolvere con l'uso della violenza gli eventuali conflitti interni o esterni insorti nel corso del tempo. Il ricorrente, pertanto, non illustra in modo realmente antagonista - rispetto ai contenuti motivazionali la eventuale comunanza di finalità tra i due distinti episodi in modo specifico, in relazione alla identità delle vittime prese di mira e alla necessaria correlazione ideativa tra i due fatti di sangue. Il ricorso va pertanto, nel suo complesso, rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle * spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. . Così deciso il 21 ottobre 2015 IlPresidente Il Consigliere estensore Artyra Cortese Raffaello Magi . DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2016 IL CANGELLIERE TE AI ?