Sentenza 18 maggio 2002
Massime • 1
In tema di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, dal combinato disposto degli artt. 60 del D.Lgs. n. 267 del 2000, 12 della L. Reg. Trentino Alto Adige n. 3 del 1994, 19 del D.P.G.R. Trentino Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, si evince che non sono eleggibili alla carica di consigliere dei comuni della Regione Trentino Alto Adige i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture private, convenzionate con il Servizio sanitario di una delle due Province autonome della medesima Regione, le quali eroghino prestazioni di riabilitazione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978. (Nella specie, è stata confermata l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale del presidente di una casa di soggiorno per anziani accreditata come residenza assistenziale e convenzionata con il servizio sanitario provinciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2002, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZO BI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci n. 36, presso l'Avv. Maurizio Calò che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Sergio Dragogna, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
ZI UI, MA GA e AR TI
- controricorrenti di persona -
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di TRENTO
- intimato -
SINDACO del COMUNE di AVIO
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 349/2001 pubblicata il 24 ottobre 2001. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 15.4.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.4.2001, ZI UI, MA GA e AR TT, cittadini elettori del Comune di Avio, impugnavano davanti al Tribunale di Rovereto la deliberazione del Consiglio del medesimo Comune n. 7 del 16.3.2001, con cui era stata convalidata l'elezione alla carica di consigliere comunale di ZO IA, primo dei non eletti della lista "Civitas Avio", chiamato a sostituire il consigliere dimissionario Sandro Antonelli. Deducevano i ricorrenti l'ineleggibilità del IA, siccome presidente della locale Casa di soggiorno per anziani, struttura accreditata come residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.), convenzionata con il servizio sanitario provinciale ai sensi della legge n. 833 del 1978. Si costituiva lo stesso IA, eccependo la nullità della in ius vocatio vuoi per la mancata notificazione del ricorso e del pedissequo decreto altresì al contro interessato Comune di Avio vuoi per la carenza degli elementi di diritto a base della domanda, nonché contestando nel merito l'applicabilità della normativa contenente una tassativa elencazione di istituzioni private chiamate a svolgere servizio di tipo ospedaliero, cui non erano assimilabili le residenze sanitarie assistenziali che erogavano servizi socio- sanitari, non essendo poi applicabile alla Casa di riposo di Avio l'art. 26 della richiamata legge n. 833 del 1978, per difetto dei necessari requisiti, dal momento che essa non svolgeva in via prevalente prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni, che la convenzione con il servizio sanitario nazionale non era stata redatta secondo lo schema tipo previsto e che non poteva sottovalutarsi la dichiarata provvisorietà dell'accreditamento della Casa medesima come R.S.A.. Il Tribunale adito, con sentenza del 31.5.2001, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'ineleggibilità del IA ed annullava quindi la relativa delibera di convalida della sua elezione adottata dal Consiglio Comunale.
Assumeva detto giudice:
a) che il contraddittorio dovesse ritenersi integrato attraverso la partecipazione al giudizio dell'elettore impugnante e dell'eletto di cui veniva contestata l'elezione;
b) che gli elementi di diritto a base della domanda risultassero sufficientemente determinati;
e) che l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale fosse stabilita per legali rappresentanti (come risultava essere il IA) e dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale;
d) che tra queste ultime rientrasse la Casa di riposo Avio, costituendo quest'ultima una struttura in forma residenziale nella quale venivano organizzati servizi sanitari integrati, irrilevante dovendo poi stimarsi la provvisorietà dell'accreditamento ad opera della Giunta Provinciale (delibera n. 14113 del 18.12.1998) a fronte della sussistenza dello stesso e del rapporto di convenzionamento con la Provincia al tempo dell'elezione.
Avverso la decisione, proponeva appello il IA, insistendo nelle eccezioni di nullità e ribadendo nel merito che la Casa per anziani de qua non costituiva una struttura a prevalente carattere sanitario, che non era stata stipulata nella specie una convenzione secondo le prescrizioni di legge e che l'accreditamento della Casa medesima, quale R.S.A., aveva solo natura provvisoria.
Resistevano nel grado gli appellati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della pronuncia del Tribunale. La Corte di Appello di Trento, con sentenza dell'11/24.10.2001, respingeva il reclamo (tale definito in dispositivo) proposto dal IA, assumendo:
a) che, nei giudizi in materia di ineleggibilità originaria al Consiglio Comunale, il Comune non rivestisse la qualità di parte, onde il ricorso doveva essere notificato soltanto agli eletti dè quali si contestava l'elezione e non anche al Sindaco;
b) che non potessero ravvisarsi carenze nell'esposizione degli elementi costitutivi delle ragioni della domanda;
c) che la classificazione e l'accreditamento della Casa in parola da parte della sopra richiamata delibera della Giunta Provinciale in data 18.12.1998, come pure la convenzione in data 31.12.1998, poi rinnovata il 3.4.2000, intervenuta tra l'Azienda Provinciale per i servizi sanitari e la Casa medesima, portassero ad includere quest'ultima tra le strutture convenzionate i cui legali rappresentanti non erano eleggibili alla carica di consigliere comunale;
d) che siffatta conclusione non risultasse impedita ne' dalla dichiarata provvisorietà del relativo accreditamento, ne' dal fatto che la suddetta convenzione non fosse stata formalmente redatta in corrispondenza allo schema-tipo ministeriale legislativamente previsto, non essendo del resto consentito al giudice, in carenza di ravvisabili profili di illegittimità, sindacare le valutazioni amministrative circa l'adeguatezza delle prestazioni concretamente effettuate dalla Casa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il IA, deducendo tre motivi di gravame ai quali resistono di persona, con controricorso, il UI, il GA ed il TT. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto riconosciuta la legittimità dell'intimazione nei confronti del Sindaco del Comune di Avio, cui pure è stato (ritualmente) notificato l'odierno ricorso, malgrado si tratti di soggetto che non ha rivestito la qualità di parte nel giudizio di appello svoltosi davanti alla Corte territoriale di Trento, avendo, in quella sede, detto giudice espressamente riconosciuto, con incensurato apprezzamento, che il ricorso introduttivo in tema di ineleggibilità (originaria) al consiglio comunale deve essere notificato soltanto agli eletti dei quali si contesta l'elezione e non anche al sindaco.
Nelle controversie di tal genere, infatti, la notificazione del ricorso che sia stata, come nel presente giudizio di fronte alla Suprema Corte, eventualmente effettuata nei riguardi del comune non ha la funzione di instaurare verso quest'ultimo un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, con la conseguenza che essa non comporta l'attribuzione della qualità di parte processuale, ponendosi il comune stesso in posizione neutra per non essere titolare di alcun interesse particolare in materia (Cass. 15 marzo 2000, n. 2986). Deve in secondo luogo essere disattesa la preliminare richiesta avanzata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., suffragandola attraverso il deposito di documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., relativamente alla "possibile cessazione della materia del contendere...riguardante il legittimo insediamento di nuovo sindaco dott. Amadori Mauro in luogo del sindaco signor Pilati Lino Bruno, nonché...la legittima costituzione di nuovo consiglio comunale e di cui il ricorrente...non fa parte....
Premesso, infatti, che, nelle more del giudizio di cassazione per la declaratoria di ineleggibilità di un consigliere, qualora sopravvenga l'esaurimento della carica per avere il consiglio portato a termine il proprio mandato o essere stato disciolto d'autorità, si verifica in effetti la cessazione della materia del contendere, onde va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione sulla fondatezza della sua azione a seguito dell'estinzione della situazione giuridica posta a base di essa (Cass. 20 novembre 1980, n. 6165; Cass. 18 gennaio 2000, n. 489), si osserva tuttavia come, nella specie, lo scioglimento del consiglio comunale di Avio, disposto dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera del 1^.
2.2002 e dal Presidente della Provincia medesima con decreto in pari data, si palesi espressamente legato (secondo quanto si evince dalla contestuale nomina di un commissario) all'"insediamento degli organi comunali a seguito di rinnovo delle elezioni", ovvero alla "diversa decisione del Consiglio di Stato sul risultato elettorale, se antecedente al decreto di fissazione della data delle nuove elezioni", laddove, a questo proposito, per un verso, non appare affatto insediato il nuovo consiglio comunale a seguito del rinnovo delle elezioni e, per altro verso, la decisione del Consiglio di Stato n. 1090 in data 22.1/25.2.2002 risulta essere stata impugnata per revocazione con ricorso del 20.3.2002 del quale non è noto l'esito, onde, sotto entrambi i profili considerati, non si può in alcun modo ritenere intervenuta la "definitiva" costituzione di un nuovo consiglio comunale e, quindi, la sussistenza delle condizioni per addivenire all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell'art. 84 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deducendo come la Corte territoriale si sia limitata a respingere l'appello (in dispositivo qualificato "reclamo", come sopra accennato) proposto dal IA, senza disporre alcunché sulla sostituzione di quest'ultimo e sulla surroga dello stesso ad opera del candidato che avrebbe diritto a subentrargli, laddove neppure la conferma integrale della decisione di primo grado vale a spostare i termini della questione, dal momento che il Tribunale ha semplicemente annullato la convalida dell'elezione, ma non ha altresì provveduto alla correzione del risultato elettorale e alla sostituzione appunto del candidato illegittimamente proclamato con quello che aveva titolo ad esserlo.
Il motivo non è fondato.
Anche, infatti, a non voler considerare che non sono mancati autori i quali hanno inquadrato in termini di "facoltà", e non anche di "dovere", il potere attribuito dall'art. 84 del d.P.R. n. 570 del 1960 (nel testo modificato dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) alla Corte di cassazione ed ai giudici dei gradi precedenti,
in caso di accoglimento del ricorso in materia elettorale, di correggere il risultato delle elezioni e di sostituire ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, giova notare come, se pure la pronuncia che accoglie detto ricorso non contenga siffatta espressa statuizione, non sia dato ricavare da ciò la conclusione pretesa dall'odierno ricorrente, atteso che la ratio della disposizione sopra richiamata è da ricercare nell'esigenza di consentire l'attuazione immediata della decisione giudiziaria, stante l'urgenza di vedere regolarmente costituito l'organo elettivo, laddove, però, l'eventuale omissione non può certo valere a mettere in discussione il diritto del primo dei non eletti della medesima lista a subentrare al candidato eletto di cui sia stata riconosciuta (come nella specie) l'ineleggibilità, posto che un simile diritto origina direttamente dalla stessa pronuncia di ineleggibilità la quale spiega senz'altro i propri effetti nei riguardi dell'avente titolo (Cass. 12 febbraio 1990, n. 1009), nel senso che abilita quest'ultimo a far parte del Consiglio senza bisogno dell'intermediazione di alcun'altra attività amministrativa e, anzi, indipendentemente da ogni contraria o diversa volontà della pubblica amministrazione.
Con il secondo e con il terzo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto si palesa l'opportunità involgendo siffatti motivi questioni strettamente connesse se non addirittura identiche, lamenta rispettivamente il ricorrente:
a) falsa applicazione dell'art. 19 del T.U. 13.1.1995 (rectius, decreto del Presidente della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L) ed, in particolare, degli artt. 43 e 44 della legge 23.12.1978, n. 833, richiamati dal comma sesto del già citato art. 19, a case di riposo accreditate provvisoriamente R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), deducendo l'anomala interpretazione estensiva ed analogica delle norme in materia elettorale operata dalla Corte territoriale fino al punto di far rientrare nella fattispecie di inelegglbilità anche la "convenzione" con le case di riposo disposta ai sensi della legge di bilancio della Provincia autonoma di Trento, laddove siffatta convenzione attiene a prestazioni "aggiuntive" ed "integrative", ma non equivalenti a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, senza poi trascurare di aggiungere che la convenzione medesima, non formalmente redatta con puntuale corrispondenza allo schema tipo ministeriale, postula l'accertamento dei requisiti indicati dalla legge, i quali devono esistere e non possono venire "provvisoriamente accreditati" attraverso una decisione di carattere generale della Giunta Provinciale;
b) omessa, carente e contraddittoria motivazione, nonché falsa applicazione degli artt. 26, 43 e 44 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 6 della legge della Provincia di Trento n. 6 del 1983, deducendo come sia alquanto azzardato sostenere che la struttura in questione abbia una prevalente valenza sanitaria, dal momento che la realtà dei fatti contravviene alle direttive fornite dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, altrettanto forzata e non motivata risultando poi l'asserzione circa la paventata ipotesi di metus auctoritatis e di captatio benevolentiae del IA nei confronti degli ospiti della casa di riposo de qua.
I due motivi non sono fondati.
Giova premettere come, nel caso di specie, il quadro normativo di riferimento che viene in considerazione risulti formato:
a) dall'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che non sono eleggibili a consigliere comunale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate (primo comma, numero 9);
b) dall'art. 12 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, il quale dispone similmente che non sono eleggibili a consigliere comunale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale (primo comma, lettera "I");
c) dall'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, il quale, con disposizione perfettamente identica, prevede che non siano eleggibili a consigliere comunale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale (primo comma, lettera "i").
Tutte e tre le norme sopra riportate, poi, allo stesso modo, recitano nel senso che "le strutture convenzionate (di cui alle rispettive disposizioni) sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)" (art. 60, quarto comma, decrero legislativo n. 267 del 2000; art. 12, sesto comma, legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994; art. 19, sesto comma, d.P.G.R. n. 1/L del 1995).
Tali ultimi due articoli rimandano quindi alla normativa regionale (e, per quanto evidentemente interessa nel caso di specie, altresì alla normativa della Provincia autonoma di Trento) per quanto attiene alla disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza, tra l'altro, sulle istituzioni sanitarie convenzionate di cui all'articolo 26 della stessa legge n. 833 del 1978, nonché alla regolamentazione del convenzionamento, stabilendo in particolare il richiamato art.26, sotto la rubrica "prestazioni di riabilitazione", che "le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal ministro della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale".
Pertanto, sulla base del combinato disposto della normativa statale e regionale sopra richiamata, è dato di evincere che non sono eleggibili alla carica di consigliere dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture private, convenzionate con il Servizio sanitario di una delle due Province autonome della medesima Regione, le quali eroghino prestazioni di riabilitazione al sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978, risultando così che la predetta ineleggibilità resta legata:
1) sotto il profilo oggettivo, al ricorso della duplice condizione che la struttura sia convenzionata con il Servizio sanitario provinciale (di Trento o di Bolzano) e che la stessa eroghi le prestazioni di cui al citato art. 26;
2) sotto il profilo soggettivo, alla qualità di legale rappresentante o di dirigente di una di siffatte strutture. Nella specie, sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale, è rimasto accertato:
a) che l'odierno ricorrente è presidente e legale rappresentante della Casa di soggiorno per anziani del Comune di Avio, situato nel territorio della Provincia autonoma di Trento;
b) che detta Casa, assieme ad altre strutture, ha formato oggetto della deliberazione della Giunta Provinciale in data 18.12.1998, con cui è stata classificata ed accreditata (provvisoriamente) quale "Residenza Sanitaria Assistenziale", con motivato riconoscimento della rispondenza della Casa stessa alle caratteristiche previste dall'art. 16, primo comma, della legge della Provincia di Trento 28 maggio 1998, n. 6, il quale definisce la struttura in questione (R.S.A.) e ne ordina i compiti;
c) che tra la Casa di Avio e l'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari risulta intervenuta "Convenzione" in data 31.12.1998, poi rinnovata il 3.4.2000, avente, fra l'altro, lo scopo, ex art. 1 della medesima, di "assicurare agli ospiti non autosufficienti...le prestazioni sanitarie secondo i livelli assistenziali definiti dalle disposizioni provinciali", assicurandosi alle persone ospiti della struttura le tipologie di prestazioni "sanitarie" definite dalla Giunta Provinciale, mettendo la struttura a disposizione proprio personale sanitario e di assistenza...e provvedendo l'Azienda Provinciale ad interventi finanziari a favore della struttura riguardanti assistenza medica generale e specialistica, infermieristica, "riabilitativa", generica, farmaceutica e protesica. Posto, quindi, che non viene affatto in contestazione il profilo sub a), si osserva, quanto ai rimanenti profili sub b) e c), che del tutto correttamente il giudice di appello ha ritenuto l'ineleggibilità del IA alla carica di consigliere comunale, atteso che, vuoi dal tenore stesso della convenzione sopra richiamata, la quale, come si è visto, ha lo specifico scopo di assicurare agli ospiti non autosufficienti "prestazioni sanitarie" comprensive altresì di "assistenza riabilitativa", vuoi, ancora, dalla deliberazione della Giunta Provinciale in data 18.12.1998, la quale ha classificato ed accreditato la Casa di Avio quale Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), ai sensi dell'art. 16 della legge della Provincia di Trento n. 6 del 1998, riconoscendone la rispondenza alle relative caratteristiche, emerge indubitabilmente come la struttura de qua eroghi prestazioni riconducibili al disposto dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978, significandosi, sotto quest'ultimo profilo, che l'art. 16 sopra richiamato, al primo comma, prevede espressamente che "la residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) è una struttura nella quale in forma residenziale sono organizzati servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza sanitaria, gestiti da soggetti pubblici o privati. Essa risponde a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche", mentre, al secondo comma, ulteriormente specifica che la "R.S.A." eroga "assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona" (lettera "a"), nonché "riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione" (lettera "b"). In questo senso, non è cioè dubitabile che la Casa di Avio, essendo stata espressamente classificata ed accreditata in termini di "R.S.A." sulla base della menzionata delibera della Giunta Provinciale, eroghi un'attività "a prevalente valenza sanitaria", tanto discendendo dallo stesso tenore letterale del primo comma del richiamato art. 16 della legge della Provincia di Trento n. 6 del 1998, il quale, facendo esplicito riferimento alla nozione di "integrazione", rende palese che detta attività, lungi dal poter essere considerata di natura esclusivamente socio-assistenziale, così come accadrebbe ove avesse per oggetto esclusivamente prestazioni di sorveglianza e di assistenza non sanitaria, comprende interventi finalizzati, nei confronti dei soggetti sopra indicati (anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, ovvero persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche), al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona stessa, nonché alla riattivazione psico-sociale ed alla prevenzione della sindrome da immobilizzazione (così da favorire una corretta relazione interpersonale e con l'ambiente), onde siffatti interventi, per loro stessa natura, appaiono tali da venire annoverati, al pari dell'assistenza medica e infermieristica, generale e specialistica, nel quadro delle prestazioni sanitarie ed, in particolare, di quelle di riabilitazione, "dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa", delle quali è parola sotto il già citato art. 26 della legge n. 833 del 1978 (Cass. 6 febbraio 1996, n. 957; Cass. 20 novembre 1996, n. 10150). Nè meritano accoglimento gli ulteriori profili di censura dedotti con i due motivi di impugnazione in esame.
Per quanto attiene, infatti, al richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 16 ottobre 1990, basterà osservare che tale pronuncia concerne le prestazioni di natura sanitaria, erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo, disciplinate dall'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6, della cui legittimità costituzionale è stata dichiarata dalla stessa Corte non fondata la questione, laddove l'affermazione del giudice delle leggi circa il fatto che tali prestazioni "costituiscono attività aggiuntive e integrative apprestate dalla Provincia autonoma di Trento a beneficio degli anziani 'non autosufficienti' ricoverati nelle case di riposo ubicate nel proprio territorio", non inficia minimamente le conclusioni dianzi illustrate, desunte, per un verso, dall'intervento della "convenzione" sopra richiamata, nonché, per altro verso, dalla natura della Casa di Avio quale discende dalla classificazione e dall'accreditamento della stessa in termini di "R.S.A.", giusta la delibera della Giunta Provinciale del pari richiamata. Circa, poi, la dichiarata "provvisorietà" di tale classificazione e di tale accreditamento, si osserva che una simile circostanza può incidere esclusivamente sulla definitività e, quindi, in conclusione, sulla durata del relativo inquadramento, non certo sulla sua piena validità ed efficacia pro tempore, laddove le caratteristiche sostanziali inerenti a tale inquadramento (appunto come R.S.A.) della struttura in argomento risultano espressamente e specificatamente riconosciute come sussistenti vuoi dalla convenzione vuoi dalla deliberazione già menzionate, senza che, del resto, in difetto di ravvisabili profili di illegittimità, sia dato al giudice di sindacare le valutazioni amministrative circa l'adeguatezza delle prestazioni concretamente effettuate dalla Casa di Avio in rapporto all'espletamento dei compiti ed al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni cui si riferiscono detta convenzione e detta deliberazione.
Per quanto, ancora, concerne la circostanza che la convenzione tra la Casa di Avio e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non sia formalmente redatta in corrispondenza allo schema tipo ministeriale previsto dagli artt. 23 e 43 della legge n. 833 del 1978, basterà rilevare che la mancanza di una simile conformità non può inficiare, al fini che qui interessano, la validità della convenzione stessa, la quale, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale, è "sostanzialmente aderente ai principi informatori di detto schema e ad ogni modo formulata sulla base delle competenze di autonomia della P.A.T." (art. 44 della legge n. 833 del 1978 ed art. 6 della legge della Provincia di Trento n. 6
del 1983), così da non potersene, in effetti, revocare in dubbio l'idoneità e l'attitudine a configurare la sussistenza del rapporto di convenzionamento che costituisce condizione di ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture in questione, tanto più che, nell'applicazione della normativa elettorale, il riferimento alla "convenzione" non deve neppure essere inteso in senso strettamente tecnico, quasi che il rapporto cui manchino i requisiti richiesti sia privo di ogni rilievo, essendo invece sufficiente, in relazione alle finalità in esame, che sia ravvisabile un rapporto sostanzialmente qualificabile come "convenzionato" affinché si verifichi l'ineleggibilità che il legislatore ha stabilito, trascurando aspetti che interessano sì l'efficacia di quel rapporto in sè, ma non certo gli scopi per cui è stato considerato, onde, nel far cenno al rapporto convenzionato, ha inteso riferirsi alla particolare situazione che può correre tra le parti contraenti, non già subordinare la rilevanza di quella situazione, a tali fini, alla suddetta efficacia (Cass. 957/1996, cit.).
Circa, infine, la pretesa insussistenza, nel caso concreto, della ratio che determina il ricorso della causa di ineleggibilità in argomento, si osserva:
a) che tale ratio è stata correttamente individuata dalla Corte territoriale non soltanto nello scopo di evitare che il metus auctoritatis o la captatio benevolentiae possano indebitamente influenzare elettori in delicata condizione fisica e psicologica, i quali si trovano in situazione di soggezione e dipendenza come ospiti della struttura in argomento, ma altresì nell'esigenza di trasparenza con riguardo ai rapporti discendenti dalla stipulata convenzione ed ai relativi, conseguenti interessi, tenuto conto dei soggetti e dell'ambito territoriale cui la convenzione stessa si riferisce, dovendo cioè una simile ratio venire individuata, è appena il caso di aggiungere, non esclusivamente nella finalità di scongiurare i pericoli di condizionamento cui l'elettore potrebbe risultare esposto a causa dei suoi rapporti, diretti ed indiretti, con la struttura convenzionata (c.d. "captatio voti"), ma anche nella necessità di evitare che, nella medesima persona fisica, vengano a convergere e, quindi, a confliggere, interessi contrastanti per la posizione di "controllori" e di "controllati" che gli eletti finirebbero per assumere;
b) che, comunque, a nulla rilevano le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente (presenza nella Casa di Avio, al momento della elezione, di circa cinquanta ospiti, a fronte di un totale di circa sessanta/settanta, residenti in altro comune limitrofo, i quali, pertanto, non avrebbero potuto in ogni caso votare ad Avio e, quindi, neppure per il candidato IA;
mancata istituzione presso la Casa, durante le votazioni, di un seggio elettorale, onde nessuno degli stessi ospiti, anziani non autosufficienti, ha partecipato alle votazioni medesime), atteso che il legislatore, nel disciplinare aspetti specifici dell'attività elettorale per assicurarne la regolarità, ha inteso riferirsi a taluni rapporti correnti tra determinati soggetti con riguardo alla loro espressione fisiologica, senza considerare aspetti particolari che non interessano certo i fini per i quali detti rapporti sono stati apprezzati e senza subordinare, in specie, al suo concreto atteggiarsi la situazione astrattamente prevista dalla normativa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, atteso che il controricorso degli odierni resistenti, i quali non hanno del resto neppure dimostrato gli esborsi eventualmente sostenuti, pur essendo stato legittimamente proposto di persona nel senso che la norma contenuta nell'art. 3, primo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (secondo cui "nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero...di avvocato") trova applicazione anche davanti alla Corte di Cassazione (Cass. 20 marzo 1972, n. 838; Cass. 28 aprile 1972, n. 1332; Cass. 23 giugno 1972, n. 2079), si palesa tuttavia inammissibile, non risultando notificato ad alcuno, laddove, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, ai sensi dell'art. 82 ter del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 1
della richiamata legge n. 1147 del 1966, in forza del quale, per quanto non diversamente disposto, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile con l'unica variante della riduzione a metà di tutti i termini, il ricorso ed il controricorso, ex artt. 369, primo comma e 370, ultimo comma, c.p.c., rispettivamente, debbono essere prima notificati alla parte avversa e poi depositati in cancelleria (Cass. 24 marzo 1993, n. 3503), senza che possano quindi trovare applicazione le differenti disposizioni contenute negli artt. 82, terzo e quarto comma ed 82 bis, ultimo comma, del già citato d.P.R. n. 570 del 1960, come sopra novellato, relative al giudizio di primo grado e di appello, secondo cui, rispettivamente, il ricorso va notificato "dopo" il suo deposito nella cancelleria del giudice adito, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, mentre "la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione" (Cass. 27 marzo 1993, n. 3719).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2002