Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16531 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16531/2026 Roma, li, 07/06/2026
Composta da
PP LU
BA AL
EVA OS
IL AL
IN GA ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
- Presidente -
Sent. n. sez. 144/2026
- Relatore -
UP - 24/02/2026 R.G.N. 36743/2025
SENTENZA
BE OR nata in [...] il [...] TT IC nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni della Difesa delle parti civili, Avv. M. Di Rocco, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza di condanna e la liquidazione delle spese a discrezione della Corte;
lette le conclusioni del difensore di OR BE, Avv. A. Villante, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la pronuncia, resa dal Tribunale in sede in data 17 luglio 2023, nei confronti di OR BE e IC TT, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione agli episodi del 13 agosto, 22 agosto 2020 e 14 gennaio 2022, nonché era stata pronunciata l'assoluzione degli imputati perché il fatto del 7 aprile 2020 non è previsto come reato,
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Firmato Da: PP LU Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 110, 660 cod. pen., commessa ai danni dei vicini di casa, MI ER e IA DU. La sentenza di secondo grado ha pronunciato la condanna degli imputati in relazione ai reati loro ascritti, ritenuta la continuazione, alla pena di euro 150 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La Corte di appello, quanto alla carenza di querela, ha riscontrato che le persone offese l'avevano proposta non soltanto per il fatto del 7 aprile 2020 (depositata in data 25 giugno 2020) ma anche in relazione agli altri fatti, dell'agosto del 2020, querela depositata presso la Procura della Repubblica in data 10 novembre 2020. Con riferimento alla sussistenza delle contravvenzioni si è proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi dell'accusa e l'esame degli imputati, nonché attraverso l'acquisizione di documentazione e si è giunti a ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 660 cod. pen. integrando le condotte delle molestie per biasimevole motivo in quanto, per la sentenza di secondo grado, si è trattato di comportamenti prevaricatori, oggettivamente idonei a ingenerare nelle controparti un significativo turbamento e a ricondursi a una manifesta intolleranza nei confronti delle persone offese verso le quali sono echeggiate anche tematiche xenofobe.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto distinti atti di ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori.
2.1. OR BE denuncia quattro vizi con motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale avendo omesso di rilevare la Corte territoriale che i fatti contestati all'imputata non sono avvenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico ma in giardini confinanti e balconi di abitazione. La sentenza non descrive ciascuno dei fatti descritti nel capo di imputazione né individua dove si siano svolti, limitandosi ad affermare che gli imputati occupano l'abitazione confinante dove una delle persone offese viveva con la moglie, precisando anche che le abitazioni confinanti erano dotate ciascuna di un piccolo giardino antistante, recintato. Né si specifica, per l'episodio del 7 aprile 2020, il luogo in cui si trovavano gli imputati al momento della condotta si descrivono i querelanti come presenti all'interno della loro proprietà.
mentre
erano
Dagli atti di indagine emerge che gli imputati, durante le discussioni, sempre all'interno del loro giardino o sul balcone quindi in luoghi privati, sicché l'illecito di cui all'art. 660 cod. pen. non può essere integrato come da giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 1, n. 13997 del 16 dicembre 2022).
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Firmato Da: PP LU Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia insussistenza del reato per situazione di reciproca conflittualità. La sentenza menziona la giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicabilità della norma, nel caso in cui le molestie siano state reciproche o ritorsive, e esclude che questa giurisprudenza possa riguardare la fattispecie in esame perché le condotte contestate agli imputati si sarebbero svolte senza una diretta correlazione con condotte aggressive o, comunque, malevole delle persone offese, ma soltanto in termini gratuiti. Nell'unico episodio in cui era presente l'imputata, però, si sostiene che questa non ha fatto altro che reagire alle parole rivoltegli dalla vicina che aveva malamente redarguito un amico di suo figlio, il quale era entrato nel giardino per recuperare un pallone. Sussiste, quindi, un contesto di reciprocità tra le fasi offensive attribuite all'imputata e quanto pronunciato dalla persona offesa e non può essere integrato il biasimevole motivo dovuto a ragioni xenofobe.
2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza di norme previste a penal di nullità con riferimento agli artt. 416, 417 lett. b) e 429 cod. proc. pen. per indeterminatezza il capo di imputazione. È stata eccepita nei gradi di merito l'erronea formulazione del capo di imputazione perché per tutti e tre gli episodi del 7 aprile, 13 agosto, 22 agosto 2020 non è specificato quale dei due imputati avesse pronunciato le frasi riportate testualmente;
né la Corte territoriale ha specificato o espressamente esaminato la questione. Di qui la lesione di norme processuali poste a tutela del diritto di difesa con violazione degli artt. 6 § 3 CEDU e 111 Cost. che impongono l'obbligo di contestare in modo dettagliato i fatti materiali posti a carico dell'imputato.
2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione quanto alla condanna a titolo di concorso per fatti per i quali la imputata è estranea. Questa era presente e ha avuto una condotta attiva soltanto nell'episodio del 7 aprile 2020. Tuttavia, la sentenza di condanna non specifica quali siano le condotte attribuite all'imputata e quali quelle attribuite a TT. Né sono state prese in considerazione le querele depositate in Corte d'appello il 5 dicembre 2024. L'imputata non è presente in nessuno dei file audio e video depositati dai querelanti e, nelle prove orali assunte nel dibattimento, questa è menzionata soltanto nell'episodio del 7 aprile 2020. Mancherebbe, dunque, il carattere di gratuità delle reiterate offese e il biasimevole motivo atto di integrare la condotta contestata.
2.2. IC TT, per il tramite del difensore, Avv. C. Gualtieri, affida il ricorso a tre motivi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione.
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Firmato Da: PP LU Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
2.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. All'udienza del 5 dicembre 2024, la Corte territoriale ha proceduto a rinnovare la prova dichiarativa soltanto attraverso l'escussione delle parti offese e della loro figlia, così parcellizzando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attività necessaria trattandosi di sentenza di overturning sfavorevole. Del resto, la sentenza (a p. 8) dà atto dell'esistenza di altre prove dichiarative, diverse dalle dichiarazioni delle parti civili e della loro figlia, ancorché definite scarsamente rilevanti ai fini della decisione, prove che, tuttavia, erano significative anche con riferimento alla descrizione del teatro degli accadimenti tutti svolti in area privata.
2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e falsa applicazione della legge penale. Il luogo dove si sono svolti i fatti è rappresentato da due appartamenti confinanti, posti a confine tramite balconi e giardini di pertinenza, questi ultimi divisi da una rete di recinzione, sicché manca l'espressa realizzazione della condotta in luogo pubblico aperto al pubblico. La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha impedito un contraddittorio delle parti sul punto nell'assunto dell'irrilevanza delle diverse deposizioni rispetto a quelle rese dalle parti civili e dalla loro figlia, in particolare, quella dei verbalizzanti, onde poter acclarare la specifica descrizione dei luoghi.
2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 660 cod. pen. Il reato di ingiuria è posto a tutela del bene giuridico dell'onore della persona offesa, mentre la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. è posta a tutela della tranquillità pubblica e privata. Le frasi, attribuite all'odierno ricorrente anche in base alla contestazione, non superano la soglia dell'attentato all'onorabilità delle persone offese e difettano del requisito dell'attentato alla tranquillità pubblica. Peraltro, gli episodi narrati evidenziano una reciproca litigiosità, foriera di azione reciproca, con reazione di tutti e quattro i protagonisti degli accadimenti, condizione che non consente di qualificare le frasi pronunciate come petulanti o ispirate a biasimevole emotivo. Peraltro, non va trascurato che l'imputata è convivente di TT ed è di nazionalità rumena, origine condivisa con le stesse persone offese.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Firmato Da: PP LU Emesso Da: TP
QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
La Difesa delle parti civili ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna alle spese;
La Difesa di OR BE ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno accolti limitatamente al primo motivo del ricorso di BE e al secondo motivo del ricorso di TT.
1.1. Va preliminarmente rilevato che le eccezioni contenute nel terzo motivo di BE e nel primo motivo di TT sono infondate. Quanto all'insufficiente determinatezza della contestazione, si osserva che questa, invero, appare chiara e precisa e ascrive a entrambi i ricorrenti puntuali e specifiche condotte, sulle quali peraltro si è sviluppata in ogni grado di giudizio adeguata difesa. Il capo di imputazione è preciso e dettagliato, nonché sufficientemente descrittivo delle condotte rispettivamente contestate, in relazione alle quali, peraltro, è stato ampiamente esercitato il diritto di difesa, anche attraverso l'escussione di testi e, comunque, impugnando i provvedimenti decisori di primo e secondo grado con articolate deduzioni. Invero, la costante giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio aderisce, ha affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, [...]; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv.
269455-01).
1.2. Quanto alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. dedotta con il primo motivo del ricorso di TT si osserva che, ai fini della decisione, sono stati utilizzati soltanto i risultati dell'attività di istruttoria dibattimentale oggetto di rinnovazione in grado di appello;
sicché non risulta alcun vizio rispetto all'operato overturning, posto che la Corte territoriale non fonda il contenuto del ribaltamento su prove dichiarative non rinnovate nel corso del giudizio di secondo grado. Invero, è noto che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle
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Firmato Da: PP LU Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 1, n. 16444 del 4/02/2020, Rv. 279425-02).
1.3. Con riferimento ai motivi di ricorso che sono fondati, questa Corte osserva che, riguardo alla contravvenzione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il condivisibile principio di diritto secondo il quale "si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (applicazione in tema di contravvenzione per molestia alle persone: Sez. 6, n. 9888 del 6/06/1975, [...], Rv. 131021). Soccorre, poi, l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto secondo il quale per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Infatti, "Ai fini del reato di cui all'art. 660 cod. pen, il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico" (Sez. 1, n. 11524 del 24/4/1986, [...], Rv. 174068). Più di recente si è ribadito (Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, [...], Rv. 244301-01) che, ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (la fattispecie esaminata nel precedente citato è relativa a una pluralità di episodi accaduti all'interno di un edificio condominiale). Orbene, dalla lettura della motivazione della sentenza di secondo grado non è chiaro, con riferimento a tutti gli episodi contestati e descritti dal giudice di appello, dove si trovassero le parti lese e gli imputati, al momento delle condotte;
né emerge con certezza se i giardini dei due nuclei familiari, descritti come confinanti, fossero o meno aperti all'accesso di altri condomini o avessero delle aree di comune passaggio, tanto da integrare, come dedotto anche dalle parti civili nella memoria depositata, una vera e propria corte comune inclusiva di più proprietà e con diversi passaggi anche da parte di terzi.
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Firmato Da: PP LU Emesso
Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
Risulta prodotta nel corso dell'istruttoria, documentazione fotografica, ma questa non è descritta nel provvedimento impugnato, anche se i fatti di cui rende conto la sentenza di secondo grado (i cani degli imputati avevano accesso al giardino delle persone offese;
la bambina poteva avere accesso al giardino degli imputati, per recuperare un pallone) lasciano intendere l'esistenza di passaggi comuni, almeno per i due nuclei familiari. Alcune condotte, poi, sono descritte come percepite dal balcone delle persone offese, senza però che sia illustrato puntualmente se nel giardino degli imputati affacciassero o meno anche altri condomini, finendo per restare poco chiara la descrizione necessaria, per le ragioni indicate, ai fini della qualificazione della condotta del luogo di svolgimento delle azioni. Tali considerazioni impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché sia specificato, all'esito di un nuovo esame, lo stato dei luoghi ove si sono svolte le condotte denunciate, onde verificare la sussistenza del fatto. In tale conclusione restano assorbiti i motivi secondo e quarto del ricorso di BE e il motivo terzo di TT.
2. Segue l'annullamento della sentenza impugnata, perché nel giudizio di rinvio, si proceda a nuovo esame, libero nell'esito, ma nel rispetto dei principi di diritto di cui alla parte motiva. Le richieste della parte civile, svolte nella presente sede, saranno esaminate unitamente al merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso, il 24 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Barbara Calaselice
Il Presidente Giuseppe Santalucia
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Firmato Da: PP LU Emesso Da: TP
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Firmato Da: BA AL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec