Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill si ri gistrati Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidenti G.N. 10679/ Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 3153 Dott. Luciano VIGOLO 1 Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Ud.12/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RU ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso 10 studio dell'avvocato TINA GREGORI, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO FERRUCCI, giusta delega in atti;
! ricorrente -
contro
GUALTIERI Бе PARTNERS SRL, in GUALTIERI MARCELLO, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 2002 LAMPIASI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO 4508 BROCATO, giusta delega in atti;
1 -1- - controricorrente avversQ la sentenza п. 4958/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 21/05/99 R.G.N. 803/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. -2- R.G. 10679/00 Svolgimento del processo La dott.ssa RI UM per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Milano che, confermando quella di primo grado, tranne sul punto delle spese proces- suali, che provvedeva a compensare integralmente a causa della reciproca soccombenza, ha rigetta- to la sua domanda, variamente intrecciata, diretta ad ottenere la condanna del dott. Marcello Gualtie ri e della SR GU & TN al pagamento di somme, diversamente indicate a seconda del con- tratto collettivo applicabile (studi professionali, terziario, collaborazione coordinata e continuativa) pretese, anche in applicazione dell'art. 36 della costituzione, per le prestazioni di carattere subordina- to, o comunque in posizione di collaborazione coordinata e continuativa, che aveva svolte tra il 1989 e il 93 presso lo studio del commercialista dott. GU e per la si GU & TN, avente ad oggetto l'elaborazione di dati contabili. La sentenza impugnata, riferito l'andamento processuale-che aveva visto promuovere dai convenuti una domanda riconvenzionale per danni, rigettata in primo grado al pari di quella promossa dalla. RUk, ha escluso che fossero state mal interpretate dal Pretore le risultanze processuali e, partico- larmente, quelle documentali da cui non era emerso alcun rapporto di subordinazione, come Suo stesso difensore aveva dimostrato di credere riferendosi, con lettere 22 novembre e 25 novembre 1994, *in sede di prime rivendicazioni", ad un'attività professionale espletata dalla Rurized essendo rimasta priva di prova la domanda subordinata di condanna al pagamento di L. 40 milioni, per com- pensi concordati a fronte di una collaborazione coordinata c continuativa Contro questa sentenza la Rutespone quattro motivi d'impugnazione. Entrambe le parti intimate si sono costituite con unico controricorso, invocando il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione la difesa della UNilamenta che il giudice d'appello, come già quello di primo grado, abbia violato, ex art. 360, n. 3, cod. proc.civ., l'art. 253, I comma, cod. proc.civ., attribuendo ai termini "praticantalo” e “pratica professionale", ricordati dai testi, un si- gnificato fattuale, senza rilevame il sotteso, vietato, giudizio di valore, dovendosi limitare il riferimen- to di questa prova a fatti obiettivi. Questo motivo non merita di essere affatto assecondato. Invero, il principio secondo cui la prova testimoniale non può avere per oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obbiettivi deve essere inteso nel senso che se detta prova non può tradusi in un'in- lerpretazione del tutto soggettiva e personale o in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto, tuttavia essa può consistere nella descrizione del fatto come colto nella sua essenzialità e modalità di PETOX- zione da parte del teste secondo il significato obiettivo fatto palese dal termine, quale percepito dalla generalità delle persone in un determinato contesto sociale e ambientale (Cass. 2 gennaio 2000, n. 5; 2 marzo 1998, 11, 2270; 8 aprile 1995, n. 4111; 5 febbraio 1994, n. 1173; 27 marzo 1990, n. 2435, la quale ha precisato che, sono, inoltre, consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scinde- re dalla deposizione dei fatti). Con il socondo mezzo la Rumcontesta la sentenza per violazione dell'art. 2697, cod.civ., non aven- do il Tribunale, che ha fatto leva sul temine professionale" per negare l'esistenza di un rapporto di subordinazione, peraltro adoperato senza valore confessorio dal suo difensore, approfondito l'istruttoria con l'acquisizione di altre prove orali e documentali, essendo stata inutilmente richiesta, anche in appello ( leggasi pag. 43 del ricorso di I^grado e pag. 18 del ricorso in appello"), l'esibizione di svariata documentazione (libro onorari, repertorio clientela, libro pagamenti, libro gionale, libro matricola, libro paga, mod. 770, schede individuali, elenco clienti, elenco fornitori, scritture ausiliarie per gli anni 1989-1993), per dimostrare l'esistenza di una prestazione di natura su- bordinata o quantomeno, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Anche questo motivo è senza progio essendo stato assolutamente omessa, come ha avuto modo di rimarcare nel corso della requisitoria il s. Procuratore generale, qualsiasi indicazione della congnità dell'istanza di esibizione dei ridetti documenti ai fini della loro idoneità a provare la pretesa vantata dalla UN posto che nessuna indagine istruttoria, soprattutto se rimessa al potere discrezionale del Curtice, come ipotizza parte ricorrente nella sua censura, può essere ammessa se non siano fomiti clamenti, anche indiziari, sulla sua pertinenza ed idoneità a dimostrare, in via autonoma ed ever tualmente esclusiva, il fondamento della domanda a causa dell'assenza o incertezza, por la parte i- starite, di risultati confortanti acquisiti attraverso le altre indagini istruttorie (v., da ultimo, Cass. 8 sct- tembre 1999, n. 9514 e sentenze ivi richiamate). Con la terza censura, la difesa ricorrente sostiene che "giudice d'appello ha.. palesemente trasgre- dito.. l'art. 360, 1° comma, n.
5. cod.proc.civ., per omessa o insufficiente motivazione circa la sussi- stenza del rapporto di lavoro subordinato sulla base degli elementi acquisiti agli atti…. ” e l'art. 360, 1° comma, n. 3, codproc.civ., "per falsa applicazione degli artt. 2130-2134, cod civ, in tema di tiroci- nio, per erronca qualificazione giuridica della fattispecie (ritenuta sussistenza di un rapporto di prati- cantato), violando l'art. 2094, cod.civ., applicabile alla fattispecie (sussistenza di un rapporto di lavo- ro subordinato)", caratterizzato dall'addestramento professionalc. Espone, in particolare, che dalle testimonianze dei testi SA, OC e AR non poteva ricavarsi T'esistenza di un rapporto di praticantato, essendo stata csclusa tale proposta dall'avv. Pellicciotta, ed essendosi il GU limitato a proporre alla DA pratica presso altra società (lale SAD), mentre risultava documentata, per il periodo settembre dicembre '89, una collaborazione coordinata e conti- nuativa ("certificazioni" rilasciate dalla RU a fronte di erogazioni in denaro del GU) o, per gli anni successivi, prestazioni di collaborazione professionale o di consulenza professionale in favore del GU o della SR IE (poi TCA Srl, poi stl GU & TN), che denotavano il suo vincolo di subordinazione e il suo inserimento nello studio del GU e della GU & TN. Il motivo, nella sua complessiva esposizione non tiene conto del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui il controllo della Cassazione non può tradursi in un riesame del fatto o in mario- novazione del giudizio sul fatto, poiché il giudizio di cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuri- dica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del mento, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di control- lame l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimo- strare i fatti in discussione, di dare la prevalcuza alluno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassati- vamente previsti dalla legge, (v. ad es. da ultimo, cox plurimis anche più recenti, SS.UU., 27 dicem- bre 1997, n.13045; 11 giugno 1998, n.5802). Affermare, portanto, che "il dott. GU non era in grado di fomire alla dott.ssa RU alcum adde- stramento professionale" o "aveva in animo di avvalersi delle prestazioni lavorative della dott.ssa Л UN ancorché inespata", costituisce la macra manifestazione di supposizioni meramente ipotetiche (v. pg 9/10, ricorso), mentre l'elencazione delle circostanze descritte alle pagine 12/14, che illustrano questo motivo appaiono inadeguate ad incidere in modo persuasivo e decisive sul giudizio di merito complessivo condotto dal Tribunale con coerenza logica, mentre non è assolutamente pertinente il riscontro che si legge a pg. 16 circa i corsi di addestramento professionale proposti da imprese. L'esclusione, per quanto argomentato, della rilevanza di un difetto di motivazione (prima parte della censura), d'altra parte, nidonda sul vizio di legittimità denunciato nella seconda parte che dalla prima traeva conforto. Infine, con l'ultimo mezzo d'impugnazione, l'odiema ricorrente denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 360, mm. 3 e 5, cod.proc.civ., contestando l'asserito, in sentenza, omesso esercizio dell'onus probandi (art. 2697, cod civ.) in relazione alla sua pretesa di 40 milioni di lire, avanzata sotto il profilo, subordinato, della collaborazione coordinata e continuativa, ove non fosse stata ac- colta la domanda principale, posto che tutta una serie di elementi dedotti a prova, anche testimoniale. e riassunti nel ricorso per cassazione ora diretta a dimostrare, oltre alla esistenza di compensi fissi per gli anni dall'89 al 91, la previsione di una cointeressenza del 5% su quanto fatturato, da parte dei convenuti, nel settore contabilità e dichiarazioni fiscali per gli anni '92 e '93, che i documenti contar- bili, di cui era stata richiesta, come già rifaito, l'esibizione avrebbero dovuto avvalorare. La risposta a questa doglianza è offerta in modo persuasivo e corretto dalla sentenza del Tribunale che così si esprime: "...la UNha proposto domanda di pagamento di L, 40,000,000 per compensi concordati che non le sarebbero stati versati. Si tratta in sostanza di ulteriori spettanze rispetto a quanto le sarebbe stato corrisposto durante tutta la durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ma la ricorrente non ha dedotto neppure sulla pattuizione sul corrispettivo e cioè su quali sarebbero stati gli importi concordati, poi non interamente versati.". Poiché la censura non investe questa conclusione espressa con logica stringente, anche questo moti- vo, al pari degli altri, è assolutamente inidoneo a giustificare l'intervento rescindente di questa Corte. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano com- plessivamente come da dispositivo in favore delle controparti, attesa la loro difesa unificata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali che liquida in € 34,00 oltre 2.000,00 (duemila) per onorari di avvocato in favore delle controparti. Così deciso in Roma il 12 novembre 2002. Il Consigliere est Il Presidente По ✓ CANCELLIERE Depositate in Cancefferla Her doggi, 3. BEH, 2003