Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
L'indulto estingue solo le pene detentive temporanee e non può, per sua natura, essere applicato a pene detentive perpetue, a meno che il legislatore non abbia previsto, con apposita disposizione, la sua applicazione anche all'ergastolo, condonandolo "in toto" o convertendolo in una pena di specie diversa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 22760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22760 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1545
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037970/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA LV N. IL 29/05/1948;
avverso ORDINANZA del 19/09/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iacoviello chiedeva l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione dell'indulto avanzata da AR TO, rilevando che era stato condannato alla pena dell'ergastolo e quindi ad essa non poteva applicarsi l'istituto tipico delle pene temporanee. Nel caso di specie, inoltre, la sicura matrice mafiosa dell'omicidio del magistrato Rosario Livatino per il quale il condannato aveva riportato la pena dell'ergastolo costituiva altra preclusione specifica alla concessione dell'indulto.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo:
- erronea applicazione della legge penale, in quanto l'ordinanza aveva considerato inapplicabile l'indulto di cui alla L. n. 394 del 1990, mentre, invece, era stato chiesto l'indulto introdotto con la
L. n. 241 del 2006 che non conteneva alcuna preclusione in relazione all'ergastolo;
- erronea applicazione della legge in relazione alla preclusione all'applicazione dell'indulto nei reati di mafia, mentre il condannato dopo aver riportato due condanne una per associazione mafiosa ed una per omicidio si era visto unificare le pene nell'ergastolo, che però era stata inflitto per l'omicidio e non per l'art. 416 bis c.p.;
- violazione di legge nella parte in cui si era ritenuto che la condanna all'ergastolo fosse incompatibile col condono, senza considerare che la pena non poteva mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e doveva tendere alla rieducazione, ed infatti anche a chi era stato condannato all'ergastolo poteva essere concessa la liberazione condizionale o la liberazione anticipata;
in relazione al condono ad esempio lo sconto di tre anni avrebbe potuto operare come retrodatazione dell'inizio della pena ai fini dell'accesso ad altri istituti premiali;
- illegittimità costituzionale dell'interpretazione adottata rispetto agli artt. 3 e 27 Cost. in relazione anche ai termini di ammissibilità della semilibertà e della liberazione condizionale, in riferimento al condono di cui alla L. n. 394 del 1990 e al condono di cui alla L. n. 241 del 2006. Il ricorso deve essere rigettato. L'indulto è istituto che estingue le pene temporanee e per sua natura non può essere applicato a pene detentive perpetue a meno che il legislatore non abbia previsto, con apposita disposizione, la sua applicazione anche all'ergastolo condonandolo in toto o convertendolo in pena di specie diversa (Sez. 1^ 4 ottobre 2007 n. 39531, rv. 237750; Sez. 1^ 22 marzo 2000 n. 2128, rv. 216194; Sez. 1^ 1 luglio 1994 n. 3258, rv. 200014). Non è necessario che la legge che applica l'indulto preveda in modo esplicito l'esclusione della pena perpetua dallo sconto di pena, apparendo le due misure ontologicamente incompatibili. A ciò deve aggiungersi che non è consentito neppure detrarre dall'ergastolo la quantità corrispondente all'indulto al solo fine di beneficiare di misure alternative, la cui concessione ai condannati all'ergastolo risponde ad altri fini e cioè a garantire la finalità rieducativa della pena, ma è solo il legislatore che può decidere quali misure alternative siano applicabili ed a quali condizioni (Sez. 1^ 15 giugno 2007 n. 35209, rv. 237628). Deve ritenersi infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle due leggi istitutive del condono, la L. n. 354 del 1990 e la L. n. 241 del 2006, nella parte in cui escludono l'applicazione dell'indulto alle pene perpetue, in quanto da un lato l'indulto non svolge alcuna funzione rieducativa, dall'altro ben può il legislatore ritenere diversamente tutelabili coloro che sono stati condannati a pene temporanee o definitive. A ciò aggiungasi che nel caso di specie la questione è anche del tutto irrilevante in quanto sussiste anche l'ulteriore preclusione della condanna per reati di mafia, essendo del tutto irrilevante che la relativa pena sia stata assorbita nell'ergastolo.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008