Sentenza 1 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E I 9 N 1 - D O I 1 1 Z E 012 96/02 - A C 1 I R 2 T D . S I L U I G 9 E 3 G R NOME DEL POPOLO ITALIANO E E A 6 N D 4 . E T . T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S N I T Oggetto ( E R S A E SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16384/98 Dott. Ugo FAVARA Presidente e Relatore Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere 3585 Cron. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 10/10/01 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Angelo Carlo Beretta e Domenico Benzoni, quale Impresa Designata per la Regione n Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ANTONIO, difeso dall'avvocato AUGERI ERASMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2001 ZI ES, IL AR, THEMIS SA IN LCA;
1725
- intimati -
avverso la sentenza n. 6812/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 4/5/1998, depositata il 06/05/98; RG.39454/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCD;
UG Favaza udito l'Avvocato ANTONIO GURGO (per delega Avv. Erasmo Augeri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo, rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 28.10.97 PO ES conveniva dinanzi il giudice di pace di PO RI Carlo e l'assicurazione MI per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il 12.6.97 a seguito del quale la sua autovettura era rimasta danneggiata. Radicatosi il contraddittorio, non si costituivano i convenuti che venivano dichiarati contumaci. All'esito della istruttoria, il giudice di pace con sentenza del 6.5.98 condannava gli intimati al pagamen- to della somma di lire 1.275.000, oltre interessi e Dichiarava opponibile la sentenza alla SOC. Lespese. Generali, alla quale era stata data comunicazione ex 2 art.25 1. 990/69. Motivava, tra l'altro, il decidente che dagli atti si desumeva la responsabilità del convenuto che andava, quindi, condannato alla rifusione dei danni, come pro- vati dalle foto e dal preventivo prodotti in giudizio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la SOC. Le Generali, quale impresa designata alla gestione del Fondo, affidandolo a tre motivi, E' stato integrato il contraddittorio nei confronti del RI. Non hanno svolto difese il PO, il RI e la MI in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la soc. Le Gene- rali, denunziata la violazione degli artt. 165 e 291 cpc in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 stesso codi- ce, lamenta che la MI in liquidazione non è stata chiamata in causa per cui erroneamente ne è stata di- chiarata la contumacia. Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente, denunziata la violazione degli artt. 23, 25 e 29 della 1.990/69 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc lamenta che non sia stato esteso il contraddittorio al commissario liquidatore della MI onde la sentenza non poteva essere dichiarata opponibile ad essa impresa designata. 3 Con il terzo mezzo di impugnazione la soc. Le Gene- rali, denunziata la violazione degli artt. 132 n. 4,100 cpc, 2054,2056 CC, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai nu- lamenta che il giudicemeri 3 4 e 5 dell'art. 360 cpc, di pace abbia emesso pronunzia di condanna senza suf- fragare la decisione con idonea motivazione. Le predette doglianze sono da disattendersi. Va preliminarmente rilevato che non eccedendosi i due milioni il giudice di pace ha deciso equitativamen- te ex art. 113 срс. Trattasi di equità sostitutiva di una regola di diritto in linea con una valutazione più libera trattandosi di causa di lieve valore. I limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le sen- tenze decise dal giudice di pace secondo equità esclu- dono ora la deducibilità della violazione ○ falsa ap- plicazione di una legge ordinaria come del vizio di mo- tivazione che non integri gli estremi della motivazione inesistente о meramente apparente (cfr.Cass. 3290/01), mentre sono deducibili le violazioni di norme proces- suali. Nella specie, la ricorrente deduce una insussisten- te violazione di norme processuali posto che la MI è stata ritualmente citata e che il giudizio e' prose- guito nei confronti di tale impresa in liquidazione per 4 il conseguimento di una sentenza opponibile alla impre- sa designata ed invece operante nei confronti della im- presa in liquidazione solo quale pronuncia di mero ac- certamento del credito. La ricorrente prospetta, altresì una mancanza di motivazione della sentenza resa dal giudice di pace il che va escluso avendo il decidente ritenuto responsabi- le del sinistro il RI sulla base della sua accer- tata spericolata condotta di guida con quantificazione dei danni alla stregua della prodotta documentazione. Le ragioni della decisione equitativa sono, pertan- del tutto chiare e si sottraggono ad ogni censura. to, Nessun provvedimento sulle spese non avendo gli in- timati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 10.10.01. Il Presidente rel.esidente javong Depositata in Cancelleria oggi, in1.71.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C Gina Casoli