Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l'ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2018, n. 22046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22046 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
22046-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2157 Giacomo Paoloni Presidente - U.P. 13/12/2018 Mirella Agliastro R.G.N. 34507/2018 Gaetano De Amicis Martino Rosati Pietro Silvestri -· Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR SA NI, nato a [...] il [...]; OS UC, nato a [...] il [...]; SI CO, nato a [...] il [...]; ROMA avverso la sentenza emessa il 14/02/2018 dalla Corte di appello di Messina;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Pinelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori di OR SA NI, avv.ti Gian Domenico Caiazza e UC Cinferoni, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di OS, UC, avv. Cesare Placanica, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di OS CO, avv. Gianluca Marzio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO تم 1 La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti di OS UC, OR SA NI e CO SI, all'esito del processo di primo grado celebrato nelle forme del giudizio abbreviato.
1.1. OS UC è stato condannato alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione perchè ritenuto colpevole dei reati: -di promozione, organizzazione e direzione di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Capo 1); -· di concorso continuato in trasporto, cessione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, hascisc e marjiuana;
si tratta di un capo di imputazione articolato in una prima parte generale, per la quale è stata emessa sentenza di assoluzione, ed in una seconda parte in cui si fa riferimento a tre specifici episodi di cessione aventi ad oggetto, rispettivamente, 2 kg di hascisc, 4 kg di eroina e kg 1,5 di hascisc, per i quali l'imputato è stato condannato (capo 2); -di detenzione illegale continuata di armi clandestine e, in particolare, di una pistola cal. 6,35 Browning e di un fucile del tipo doppietta cal. 12 (capo 10); - ricettazione delle armi su indicate (capo 11); - del reato previsto dall'art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356 perché, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., intestava, in concorso con altri, l'esercizio commerciale denominato "Vintage Caffè" ad una società cooperativa ed un'autovettura tipo Smart ad un'altra società (capi 13- 14).
1.2. OR SA NI è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati: -di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (Capo 1); di concorso continuato in trasposto cessione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, hascisc e marjiuana (capo 2, limitatamente alla se4conda parte);
1.3. SI CO è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al capo 7) e quelli oggetto di altra sentenza, perché ritenuto colpevole dei reati: di concorso nell'acquisto di 4 kg. di eroina (capo 7); -sequestro di persona e tentativo di estorsione aggravata (capo 8, così riqualificata l'originaria imputazione di sequestro a scopo di estorsione), per avere, in concorso con altri, sequestrato tale SI RE, reo di aver perso o comunque essersi fatto sottrarre 4 kg. di eroina appena acquistati.
1.4. Secondo la ricostruzione accusatoria, recepita dalle sentenze di merito, sarebbe stata raggiunta la prova della esistenza di un sodalizio criminoso volto al traffico di sostanze stupefacenti, radicato in Guidonia e Tivoli, in relazione al quale 2 4 sarebbero stati individuabili ruoli e competenze specifiche;
il gruppo, che avrebbe avuto come riferimento le figure di OS UC soggetto legato alla 'ndrangheta-, e, in maniera più declinata, quella di OR SA NI, avrebbe avuto la disponibilità di un nascondiglio logistico, costituito da due garage che erano nella disponibilità di tale NI (altro soggetto coimputato rispetto al quale si è proceduto separatamente), destinati al deposito delle armi e della droga. Il rifornimento di droga sarebbe avvenuto attraverso i contatti ed i rapporti di OS con esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese e sarebbero stati comprovati dai numerosi viaggi in Calabria, da dove la droga veniva reperita, trasportata a Guidonia e, di lì, distribuita sul mercato. OR avrebbe avuto un ruolo subalterno rispetto a OS ma di assoluto rilievo, soprattutto nei momenti in cui OS si recava in Calabria;
il gruppo sarebbe stato formato anche da tali NI, di cui si è detto, e da tale D'LO TI.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UC OS articolando sei motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga. I giudici di merito avrebbero richiamato correttamente i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma poi non ne avrebbero fatto corretta applicazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo apicale riconosciuto al OS, affermato ma non in concreto provato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge nella parte in cui non è stata riconosciuta la fattispecie di cui all'art 74, comma 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; la sentenza sarebbe viziata per non aver valorizzato alcuni elementi, quali la limitata operatività temporale del sodalizio, l'inesistenza di una struttura organizzativa complessa, la accertata responsabilità solo per i reati fine di cui al capo 2, lett. a) - b)-c), che tuttavia, quanto ai reati di cui alle lettere a)- c) avrebbero ad oggetto droghe leggere e, quanto a quello sub b), non sarebbe riconducibile all'oggetto dell'associazione, in quanto i destinatari di quella fornitura avrebbero operato in altra parte del territorio (Altamura) e non avrebbero avuto successivamente più alcun contatto con i soggetti coinvolti nella presente vicenda processuale.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 2) e violazione di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità, quanto all'art. 63, comma 2 cod. proc. pen., limitatamente al reato di cui al capo 2, lett. b).
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 648 cod. pen. e 74, comma 4, d.p.r. n. 309 3 del 1990, nonché vizio di motivazione;
la detenzione delle armi sarebbe attribuibile al solo NI e non al sodalizio.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 e vizio di motivazione (capi 13-14); la sentenza sarebbe viziata nella parte relativa alla ricostruzione del dolo, non indicherebbe in concreto quale finalità sarebbe stata perseguita ed avrebbe fatto discendere la prova dalla colpevolezza dalla mera consapevolezza di OS di essere sottoposto ad indagine;
né sarebbe stata fornita la prova che i beni oggetto di intestazione fittizia fossero riferibili all'attività di spaccio.
3. Ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di OR SA NI, l'avv. UC Cianferoni, articolando undici motivi.
3.1. Con i primi due si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga ed alla partecipazione ad essa dell'imputato.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990; le armi sarebbero state trovate nel garage di NI e la sentenza non motiverebbe quanto alla consapevolezza da parte degli altri soggetti della disponibilità di dette armi.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, D.p.r. n. 309 del 1990. 3.5. Con il quinto ed il sesto motivo si lamenta violazione di legge quanto agli artt. 110 cod. pen e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 nonchè vizio di motivazione, in relazione al capo 2 lett. a) (cessione due chili di hascisc a BE). La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto provato il concorso dell'imputato nel reato in questione sulla base della chiamata in correità di tale SI, mentre, invece, il ricorrente sarebbe intervenuto nella vicenda solo dopo la definizione della transazione illecita;
si assume che la condotta di OR configurerebbe un "post factum" non punibile e la responsabilità sarebbe stata erroneamente affermata ipotizzando un preventivo accordo tra OR ed il venditore (OS), di cui nulla sarebbe stato in concreto spiegato.
3.6. Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 2 lett. b) (cessione 4 chili di eroina); la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie di SI senza tuttavia chiarire quale valenza individualizzante esse avrebbero rispetto al OR, al quale non sarebbe stato attribuito alcun ruolo attivo;
dette dichiarazioni sarebbero inoltre prive di c.d. riscontri esterni, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. La responsabilità per il reato fine sarebbe stata fatta discendere dalla ritenuta responsabilità per il reato associativo. 4 3.7. Con il nono ed il decimo motivo di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo 2 lett. c); anche in questo caso la responsabilità, Si sostiene, sarebbe stata fatta discendere dalla accertata responsabilità per il reato associativo, assumendo assertivamente che OR fosse a conoscenza dell'attività di cessione.
3.8. Con l'undicesimo motivo si lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle ritenute aggravanti.
4. Nell'interesse di OR ha presentato ricorso per cassazione anche l'avv. Giandomenico Caiazza articolando cinque motivi di ricorso.
4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
vengono riprese le argomentazioni già sviluppate con il ricorso proposto dall'avv. Cianferoni con particolare riferimento alla portata delle conversazioni intercettate e valorizzate per ritenere che il sodalizio fosse operativo anche prima dell'inizio dell'attività captativa.
4.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata partecipazione di OR all'associazione.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990; la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si è ritenuto che OR fosse consapevole - o ignorasse per colpa- della esistenza di quelle armi nel garage di NI, ed in tal senso il mero rapporto di convivenza tra il ricorrente e OS non sarebbe sufficiente al fine della imputazione della circostanza.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla partecipazione concorsuale di OR ai reati di cui al capo 2, lett. a) e b); OR avrebbe avuto solo il compito di riscuotere il credito originato dalla cessione della sostanza stupefacente e, dunque, la sua azione sarebbe stata successiva ed irrilevante rispetto al perfezionamento del reato;
né sarebbe stata fornita la prova del previo accordo dell'imputato con gli altri correi rispetto alla cessione di droga. La sentenza, in particolare, sarebbe viziata nella parte in cui ha invece ritenuto che la prova del previo concerto sarebbe ricavabile, da una parte, dal fatto di essere i reati in esame dei reati fine dell'associazione e, dall'altra, dall'utilizzo del garage di NI come luogo di custodia della droga;
si aggiunge che il ruolo di riscossore, attribuito al ricorrente, non sarebbe stato ricoperto solo da OR.
4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione di OR al reato contestato al capo 2 lett. c); le argomentazioni sono sostanzialmente le stesse già indicate. 5 5. Ha proposto ricorso per cassazione SI CO articolando due motivi.
5.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da RE SI;
SI avrebbe più volte cambiato versione dei fatti e, comunque, dette dichiarazioni non sarebbero riscontrate ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena quanto con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di continuazione.
6. Il 28 novembre 2018 sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse di OR SA NI.
6.1. Con il primo si riprende il tema della prova del concorso di OR nei reati di cui al capo 2. 6.2. Con il secondo si riprendono le questioni legate alla prova della esistenza del reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorsi presentati nell'interesse di OR e OS sono fondati nei limiti di cui si dirà, mentre quello proposto nell'interesse di SI è inammissibile.
2. Sull'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Per ragioni di ordine espositivo è utile esaminare congiuntamente ed in via pregiudiziale tutti i motivi di ricorso con i quali si è contestata l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stepefacenti. L'assunto costitutivo comune ai ricorrenti è che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere esistenti i requisiti strutturali di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, atteso che, al più, sarebbe stata accertata solo una diffusa attività di spaccio di droga, compiuta a titolo di compartecipazione criminosa.
2.2. I motivi di ricorso proposti sul tema sono inammissibili. Gli odierni ricorrenti hanno riproposto, quasi integralmente, con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle 6 4 argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
2.3. La sentenza impugnata, dopo avere indicato le molteplici, eterogenee e convergenti fonti di prova e aver richiamato la pronuncia di primo grado ha indicato: a) gli elementi sulla base dei quali è stata raggiunta la prova della esistenza di un sodalizio criminoso volto al traffico di sostanze stupefacenti, radicato a Guidonia e Tivoli, destinate in parte ai partecipi, che a loro volta li rivendevano al dettaglio, ed in parte a soggetti esterni;
b) la composizione soggettiva del gruppo, il ruolo dei singoli e le competenze specifiche, evidenziando come del gruppo, che avrebbe avuto come 7 riferimento le figure di OS UC e di OR SA NI, sarebbero stati partecipi anche tali NI AN e D'NG ST, dei quali pure sono stati indicati i ruoli sistemici, di soggetti dediti ad una continua e non interdipendente attività di spaccio dello stupefacente fornito da SM e OR. Sono state individuate le fonti di approvvigionamento, tutt'altro che occasionali, della sostanza stupefacente e, in particolare, si è evidenziato lo stretto collegamento tra l'associazione criminale in parola ed esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese;
sono stati spiegati: a) il senso dei viaggi in Calabria di OS UC volti al rifornimento di droga- la loro sistematicità, la loro periodica scadenza;
b) l'esistenza di una struttura logistica, di due garage, nella disponibilità di tale NI AN, destinati alla custodia ed all'occultamento di droga di diverso tipo ed armi;
c) le ragioni, attraverso riferimenti specifici, per cui l'operatività del sodalizio debba essere anticipata temporalmente rispetto al momento di inizio dell'attività di intercettazione. Sono state ricostruite le dinamiche interne al gruppo, i rapporti tra i singoli associati, la reciprocità di rapporti di debito e credito tra gli stessi, derivanti dalla stabilità e dalla continuità dell'attività criminosa;
si è evidenziato come il contenuto delle conversazioni intercettate abbia trovato indubbio riscontro nei sequestri di armi e di droga.
2.4. A fronte di tale complesso quadro di riferimento, motivi di impugnazione rivelano una genericità intrinseca, estrinseca ed una difetto di autosufficienza. Si assume che: a) in ragione del limitato periodo di tempo in cui sarebbero collocate le condotte contestate (maggio - agosto 2014) sarebbe stata necessaria la prova rigorosa di un condiviso programma criminale e di un accordo stabile, profili, questi, sui quali la motivazione della sentenza sarebbe carente, essendosi limitata la Corte solo ad affermare che l'attività illecita del gruppo risalirebbe ad un periodo precedente rispetto all'inizio dell'attività di intercettazione;
in tal senso si sono valorizzate alcune conversazioni o messaggi il cui contenuto sarebbe stato non correttamente interpretato dai giudici di merito;
b) la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe apoditticamente affermato che OS avrebbe ripetutamente fatto da "spola" con la Calabria per il rifornimento di droga, senza tuttavia precisare quando i viaggi in questione si sarebbero verificati e con quali soggetti l'imputato avrebbe avuto contatti;
né sarebbe stato provato che l'oggetto delle varie conversazioni intercettate fosse stato sempre la droga;
c) la ravvisata esistenza di una struttura comune e di un vincolo non occasionale tra i soggetti, che avrebbero fatto parte dell'associazione, sarebbe smentita dalla esistenza di continui rapporti obbligatori di dare/avere tra gli associati;
d) la esistenza di un frasario non concordato deporrebbe in senso contrario alla configurabilità di una struttura organizzata, così come la mancanza di prova della esistenza di stabili fornitori del gruppo. 8 Tali profili, si evidenzia, sarebbero stati oggetto di specifiche censure nei motivi di appello e non avrebbero trovato adeguate risposte nella sentenza impugnata.
2.5. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettive mante non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Nè sussiste la ipotizzata violazione di legge. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio di cui si è detto, la sentenza impugnata giustifica congruamente la sussistenza dell'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990, che, rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit., risiede nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia, come nel caso di specie, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito Solo, infatti, nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti - 9 1 8 che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione che consenta, come ampiamente spiegato, la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. (Sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (Cass. Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, rv. 258796; Cass. Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, Alberghini, rv. 257582). Non è di ostacolo alla configurabilità del delitto associativo la radicale diversità (e finanche la astratta inconciliabilità) degli interessi contrapposti perseguiti dai singoli componenti il sodalizio. Tali interessi rilevano, ai fini della fattispecie associativa, esclusivamente quali motivi a delinquere che trovano nella struttura organizzativa il mezzo per la composizione ed il conseguimento di tali interessi. Non assume rilievo, ai fini della sussistenza del reato, lo scopo soggettivo, personale, perseguito da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità vengono perseguite. L'astratta conflittualità di interessi fra i partecipi, la esistenza di rapporti obbligatori di debito e di credito fra gli associati non valgono, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ad escludere la sussistenza del reato associativo se per perseguire i contrapposti interessi viene organizzata una struttura finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Le singole volontà, i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti;
in questo senso il reato associativo ha in sé una componente di neutralità, perchè esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. 10 Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dalla esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati, descrivendo la composizione soggettiva del gruppo, l'organizzazione e la sua adeguatezza strutturale rispetto al perseguimento delle finalità del programma criminoso, la comunione di interessi, la connessione delle singole condotte in un'unica dimensione criminale nonostante la esistenza di pretese creditorie e debitorie contrapposte, la comune finalizzazione delle condotte specifiche pur in presenza di pretese individuali distinte ed anche contrapposte. Ne discende la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso in questione 3. Sulla mancata riconduzione dei fatti del processo alla previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. Considerazioni analoghe devono essere compiute anche per quel che concerne i motivi di ricorso con cui si ritiene viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. L'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. Ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità. Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse 11 concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708). Dunque, al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze. Si tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.) "A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio. Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte" (cosi Sez. 6, n. 12537 cit;
nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, cit.). Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità.
3.2. Sulla base di tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso articolati sul punto sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. La Corte di appello ha chiarito come i singoli fatti di spaccio, per quantitativi e modalità dell'azione, non possano essere ricondotti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, dunque, come non sia configurabile la fattispecie prevista dall'art. 74, comma 6, cit.; in tal senso si sono valorizzate: a) le diversa qualità di sostanze stupefacenti commercializzate;
b) la 12 quantità obiettivamente rilevante della droga immessa sul mercato, confermata non solo dal contenuto dei dialoghi intercettati, ma, soprattutto dai sequestri di sostanza stupefacente compiuti;
c) l'articolata organizzazione, la presenza di luoghi sicuri all'interno dei quali la droga era custodita;
d) la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente da parte del gruppo criminale. A fronte di tale solida trama argomentativa, rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione, i motivi di ricorso sono fondati su generiche affermazioni, meramente assertive, del tutto scisse dalla motivazione della sentenza impugnata. Le singole posizione processuali degli imputati.
4. La posizione di OS UC Il ricorso presentato nell'interesse di OS UC è fondato limitatamente al sesto motivo.
4.1. Detto del primo e del terzo motivo, il secondo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento del ruolo apicale all'imputato, è inammissibile. Diversamente dagli assunti difensivi, la Corte di appello ha descritto il ruolo dell'imputato, considerato, sulla base delle risultanze probatorie processuali, come colui che dettava le linee esecutive del sodalizio, impartiva, anche a distanza, gli ordini operativi, faceva "il punto dei pagamenti", e, più in generale, della situazione economica, che si preoccupava in prima persona di garantire le sistematiche forniture di droga dalla Calabria, che chiedeva di essere informato sugli sviluppi degli accadimenti operativi dell'attività. Dunque, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio, più volte recepito dalla Corte di cassazione, secondo cui "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo, come peraltro nel caso di specie, esista, ma anche colui che, come appunto l'odierno imputato, assuma incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Sez. 4, n. 29868 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464; Sez. 4, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915). Sotto altro profilo, è consolidato il principio secondo cui la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (cfr, da ultimo, Sez. 3, n. 2039 del 2/02/2018, Papini, Rv. 274816). 13 Rispetto a tale quadro riferimento, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
4.2. Il quarto motivo di ricorso, relativo al giudizio di penale responsabilità per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. Quanto al capo 2 lett. a)- (cessione di 2 chili di hascisc a tali BE LB e RI LI LS), la Corte di appello ha spiegato: a) le ragioni per le quali OS sarebbe il soggetto che interloquiva telefonicamente con BE;
b) i motivi per quali si è ritenuta raggiunta la prova che l'oggetto dei dialoghi consistesse in uno scambio di sostanza stupefacente;
c) come lo stesso BE, nel corso delle conversazioni intercettate, abbia affermato espressamente di aver acquistato da OS "due chili" (pagg 73 e ss. sentenza di primo grado richiamata da quella di appello); d) gli sviluppi successivi alla cessione della droga, "sparita" nei giorni seguenti;
e) come, dopo la sparizione della droga, furono intercettate alcune conversazioni fra BE, OS e OR in cui si face riferimento alla precedente cessione di droga ed al debito contratto dallo stesso BE;
f) che ulteriore conferma della avvenuta sarebbe derivante dai dialoghi tra BE ed altri soggetti in cui si sarebbe fatto espresso riferimento alla stampigliatura "FF" apposta sull'involucro contenente l'hascisc: detta stampigliatura sarebbe stata coincidente con quella rinvenuta sulle tavolette sequestrate nel 2014 presso il garage nella disponibilità di NI. Il ricorrente ha affermato che si tratterebbe solo di "droga parlata", nemmeno quantificabile, e che dalla sentenza di primo grado si sarebbe evinto che il prezzo della fornitura sarebbe stato di complessivi 2.200 euro al Kg. e, dunque, che l'oggetto della fornitura sarebbe stato non già di 2 chili di hascisc, ma, solo, di un chilo. Si tratta di un motivo strutturalmente generico, sul piano intrinseco ed estrinseco, in cui non solo non è stata indicata una ricostruzione alternativa lecita dei fatti oggetto della imputazione ma non si tiene conto del principio affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta, come nel caso di specie, logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne discende l'inammissibilità del motivo. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne il reato contestato al capo lett. b) (cessione di quattro chili di eroina). 14 Assume il difensore che il reato sarebbe stato provato sulla base di alcune conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese da tale SI RE. Si sostiene, tuttavia, che: a) le conversazioni intercettate e valorizzate non consentirebbero di ricostruire i fatti nel senso indicato dalla Corte di appello;
b) le dichiarazioni spontanee rese da SI nella immediatezza dei fatti sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e non "recuperabili" nemmeno con le successive dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, con cui il dichiarante si sarebbe limitato a richiamare quelle precedenti. Si aggiunge che, pur volendo ritenere utilizzabili le dichiarazioni in questione, nondimeno la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non sarebbe stato compiuto un serio vaglio di attendibilità di quanto riferito. La Corte di appello ha chiarito che: a) OS aveva organizzato un viaggio in Puglia per consegnare a tale SU della sostanza stupefacente;
b) OS si recò in Puglia ad Altamura e poi prosegui verso Bovalino per ritirare la droga;
c) il 12 luglio 2014 OS rientrò a Tivoli con la sostanza stupefacente, che nascose presso il garage di NI;
d) il giorno successivo fu compiuta la cessione, comprovata dalle intercettazioni e dalle immagini della videocamera posizionata sull'uscio del bar "sapore di Caffè" (pagg. 65 sentenza impugnata in cui la Corte ha descritto, diversamente dagli assunti difensivi, le modalità dello scambio). La Corte ha evidenziato come tale quadro di riferimento, di per sé univoco, abbia trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni spontanee rese da RE SI, ritenute correttamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (Cfr., fra le tante da ultimo, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642), peraltro confermate, seppur attraverso un loro richiamo, dalle successive affermazioni rese dallo stesso SI nel corso dell'interrogatorio al Pubblico Ministero il 23/09/2014, in cui, anche a seguito di una individuazione fotografica, il dichiarante individuò i soggetti coinvolti nella vicenda e, quindi, l'odierno imputato. Ne discende l'inammissibilità del motivo, peraltro strutturalmente generico anche nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della attendibilità del dichiarante, in realtà puntualmente compiuta dalla Corte di merito a pagg. 67 e ss. della sentenza impugnata. È inammissibile anche il motivo relativo al capo 2, lett. c) (cessione a NI di un quantitativo non inferiore ad un chilo di hascisc). Assume il ricorrente che la responsabilità sarebbe stata provata attraverso la captazione in carcere di alcuni colloqui tra NI ed i suoi familiari e dal sequestro di sostanza stupefacente avvenuto presso il garage dello stesso NI, ma che in realtà non vi sarebbero elementi concreti da cui far discendere il coinvolgimento di OS;
in tal senso si valorizza una parte di una conversazione ambientale, intercettata in carcere, in cui NI rivendicherebbe la proprietà della droga rinvenuta nel garage. 15 La Corte di appello ha spiegato che la prova della responsabilità dell'imputato, quanto al reato in questione, deriva da una serie di conversazioni;
si è affermato che: a) dopo l'arresto di NI eseguito a seguito del rinvenimento e del sequestro ne! garage di questi il 03/08/2014 della droga oggetto della imputazione, l'11/08/2014 OR incontrò, per conto di OS- che era in Calabria- tale FA NA, moglie del NI, a cui chiese "conto" della droga in questione e, sostanzialmente del sequestro;
b) diversamente dagli assunti difensivi, quelle conversazioni non avevano oggetto altri argomenti (il funzionamento di condizionatori); c) lo stesso NI, nel corso del suo interrogatorio aveva riferito di aver detenuto la droga per conto di altre persone, di cui, tuttavia, non poteva fare il nome per ragioni di sicurezza personale. A fronte di tale quadro di riferimento, il motivo ripropone le stesse argomentazioni già portate alla cognizione della Corte di Appello, alle quali questa ha fornito spiegazioni non manifestamente illogiche, rispetto a cui nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato a fare riferimento ad una frase estrapolata da una conversazione tra il NI e la moglie (Rit. 5784/14 del 07/08/2014) dal contenuto non univoco, interpretata in senso diverso dal G.I.P. (pag. 66 sentenza primo grado) e correttamente non valorizzata in alcun modo dalla Corte di appello, che pure ha mostrato di averla considerata (pag. 66 sentenza). Il motivo tende a rivalutare la costruzione fattuale e finisce per chiedere alla Corte di Cassazione una valutazione di merito, non consentita, sul significato probatorio del contenuto di una conversazione intercettata.
4.3. Inammissibile è anche il quinto motivo, relativo alla armi rinvenute nel garage di NI. Si tratta di un motivo strutturalmente generico, che è fondato sull'assunto secondo cui le armi in questione fossero nella disponibilità del solo NI;
in tal senso si valorizza la stessa conversazione intercettata, di cui si appena detto, omettendo tuttavia di fare riferimento all'ampia trama argomentativa della sentenza. Si è già detto di come NI, nel corso dei colloqui con la moglie, abbia fatto chiaro riferimento alla circostanza che le armi in questione fossero riconducibili a OS e che egli ne curava solo "la retta", cioè la custodia temporanea, così come avveniva per la droga;
sul tema la Corte ha ampiamente argomentato (pag. 76 sentenza;
conversazione n. 5784 del 17/09/2014). Hanno aggiunto i Giudici di merito che la pistola rinvenuta presso il garage era compatibile con quella mostrata dallo stesso OS a tale BO UC per minacciarlo e che il proiettile fatto pervenire in busta chiusa a questi era dello stesso calibro e tipo di quelli sequestrati nel garage di NI. Sul punto il motivo di ricorso è silente;
ne discende la sua inammissibilità. 16 4.4. È fondato invece il sesto motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 e vizio di motivazione (capi 13- 14). Secondo la prospettazione d'accusa, recepita dalle sentenze di merito, OS UC, in concorso con tale RI, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., avrebbe intestato l'esercizio commerciale "Vintage Caffè" di Tivoli, appartenente di fatto allo stesso OS, ad una società Cooperativa riconducibile a RI (capo 13). Nello stesso senso, si assume, OS, per perseguire le stesse finalità indicate, avrebbe intestato fittiziamente l'autovettura Smart tg. BW 6744TF, di fatto di proprietà dello stesso OS, ad una società riconducibile a tale OL BI, collaboratore dello stesso RI (capo 14). Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata nella parte relativa alla ricostruzione del dolo, non indicherebbe in concreto quale finalità sarebbe stata perseguita con le operazioni negoziali in questione ed avrebbe fatto discendere la prova dalla colpevolezza dalla consapevolezza di OS di essere sottoposto ad indagine;
né sarebbe stata fornita la prova che i beni oggetto di intestazione fittizia fossero riferibili all'attività di spaccio. A fronte di uno specifico motivo di appello, relativo alla prova del dolo del reato, la Corte di merito ha richiamato la sentenza di primo grado, valorizzando, da una parte, la consapevolezza dell'imputato di essere sottoposto ad indagine al momento in cui le operazioni negoziali furono poste in essere e, dall'altra, l'assenza "di una effettiva ragione economica" sottostante alle operazioni in questione. Si tratta di elementi che, secondo lo stesso GUP, farebbero ritenere "verosimile" che l'imputato avesse fatto ricorso ad una intestazione fittizia allo scopo specifico di evitare possibili aggressioni dello Stato al suo patrimonio (pag. 120 sentenza di primo grado). Sul punto la sentenza è viziata. In via preliminare, è utile evidenziare che sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, formalmente abrogata dall'art. 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestualmente introdotta in applicazione del principio della cd. "riserva di codice" (in tal senso, Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2017, Trisorio, Rv. 274687). Sotto altro profilo, secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un 17 familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia, prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione, impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (fra le altre, Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035; Sez. 2, n. 7999 dell'01/02/2017, Galliano, Rv. 269545). A tale orientamento si contrappone un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure normative di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è commesso, stando alla previsione incriminatrice, con l'attribuzione del bene ad altri, senza ulteriore specificazione selettiva di questi ultimi;
la legge non si farebbe carico di escludere, dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comunque soggetti alle deiindagini patrimoniali prodromiche all'emissione provvedimenti di sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto nell'ultimo quinquennio, ecc. ecc), secondo la previsione dell'art. 2 ter della I. n. 575 del 1965- ora dell'art. 19 codice antimafia. Tuttavia, assume l'impostazione in parola, spetterebbe all'interprete il compito di individuare ulteriori elementi di fatto idonei a concretizzare, per l'ipotesi in cui la fittizia intestazione operi in favore di taluno dei menzionati soggetti, la capacità elusiva dell'operazione. Si sostiene che la condotta, per essere caratterizzata dalla finalità elusiva, dovrebbe avere i requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale, e ciò secondo un giudizio di plausibilità, espresso ovviamente tenendo conto del contesto in cui essa è posta. (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340). Nello stesso senso, seppur in maniera non esattamente simmetrica, pare porsi Sez. 1., n. 4703 del 09/11/2013, Lo Giudice, Rv. 254528, secondo cui "eludere", significa "sfuggire, evitare scaltramente" gli effetti di una legge che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto (la confisca del bene). "L'art. 12 quinquies cit, in definitiva, deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie)". (conforme anche Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzi, Rv. 265408). In realtà, sia che si voglia recepire l'indirizzo secondo cui ai fini della configurazione del reato in esame non sarebbe richiesto l'accertamento della oggettiva, concreta, capacità elusiva dell'operazione, sia che si intenda invece fare 18 riferimento al secondo degli orientamenti citati, ciò che non può essere eluso è la prova certa del dolo specifico richiesto dalla norma, non potendo l'elemento soggettivo ritenersi sussistente per il solo fatto che il soggetto - che sia o possa essere nella imminenza sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale - abbia fittiziamente intestato un suo bene ad altri o ad un suo familiare. Il dolo specifico si configura allorquando la norma incriminatrice, ai fini dell'imputazione dolosa del fatto, richiede che il soggetto abbia agito per conseguire una finalità particolare, la cui effettiva realizzazione non è però necessaria per l'integrazione del reato. Si è evidenziato in dottrina come il dolo specifico non si sostituisca al dolo del fatto, come rappresentazione e volizione di tutti i suoi elementi, ma si aggiunga ad esso, contribuendo a definirne il disvalore di azione. La dottrina prevalente inquadra il dolo specifico nell'area del dolo;
ritiene il dolo specifico come una creazione squisitamente legale che ha come effetto quello di restringere l'incriminazione, in quanto, se manca nell'agente il fine particolare, manca il dolo richiesto dalla norma. È stato peraltro acutamente osservato che i reati a dolo specifico realizzano una anticipazione di tutela dei beni giuridici, così da poter essere assimilati al tentativo, principale forma di protezione anticipata dei beni giuridici. Sulla base di questo presupposto si è sostenuto che lo scopo richiesto dai reati a dolo specifico assume un duplice significato: da un lato, si riferisce all'intenzione dell'agente di provocare un evento lesivo, dall'altro, all'oggettiva idoneità dell'azione a produrre a tale risultato. Ne conseguirebbe che un reato a dolo specifico non potrebbe essere integrato se non attraverso atti idonei a conseguire lo scopo verso il quale si rivolge l'intenzione dell'agente. Secondo l'impostazione in parola sarebbe questa l'interpretazione imposta dal principio di rango costituzionale di offensività, in quanto solo attribuendo una rilevanza anche oggettiva allo scopo caratteristico dei reati a dolo specifico si potrebbe sottrarre questa categoria di reati da sospetti di illegittimità costituzionale. In tal senso, si è proposto, da una parte, di collegare il dolo specifico al fatto obiettivo, esigendo l'idoneità di questo rispetto al raggiungimento del risultato finale e, dall'altra, di utilizzare la disposizione sul reato impossibile quando tale obiettivo non possa essere concretamente realizzato. Lo scopo, si è detto, nei reati a dolo specifico deve avere un ruolo causale rispetto all'azione esterna che deve configurarsi come parziale realizzazione di quel fine: in conseguenza, la condotta può dirsi tipica solo se si pone in connessione condizionante con il contenuto finalistico descritto dalla norma penale. 19 Anche la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ricondurre il tema del dolo specifico a quello più generale del dolo, ma richiede, tuttavia, che il finalismo proprio del dolo specifico svolga un ruolo dominante, polarizzante nell'esplicazione della condotta volontaria (così, ad esempio in tema di abuso d'ufficio, ma anche quanto al reato di strage). Dunque, un dolo che svolge un ruolo dominante nella manifestazione della condotta, che deve essere oggetto di rigorosa prova;
un accertamento specifico che deve prescindere da comode presunzioni, da sbrigative scorciatoie, che non coincide di per sé con il fatto oggettivo della intestazione fittizia, e, soprattutto, un accertamento del quale giudice deve dare conto in motivazione. Occorre la prova "specifica" che l'intestazione fittizia sia compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati indicati. Nel caso di specie, a fronte di puntuali deduzioni difensive, la Corte di appello con una motivazione obiettivamente incerta, piegata sulla pronuncia di primo grado che, a sua volta, si limitava ad esprimersi in termini di verosimiglianza, ha ritenuto di degradare il motivo di impugnazione a questione irrilevante, senza, tuttavia, accertare e fornire spiegazione su quale fosse in concreto la finalità specifica perseguita da OS e senza esplorare il senso di quel "fatto” rispetto alla prova del dolo specifico, considerata intrinseca al dato oggettivo della intestazione fittizia e della ritenuta consapevolezza dell'imputato di essere indagato al momento in cui l'operazione negoziale fu compiuta. Ne deriva che sui capi in questione la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame.
5. La posizione di OR SA NI. Il ricorso proposto nell'interesse di OR SA NI è fondato limitatamente al motivi articolati in relazione al capo 2) lett. a-c).
5.1. Quanto ai motivi relativi alla esistenza della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, alla non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, al carattere armato dell'associazione, si è già detto.
5.2. Quanto ai motivi relativi alla partecipazione dell'imputato all'associazione, la Corte di appello, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha chiarito che OR, pur in posizione subalterna rispetto a OS: a) aveva un rilevante ruolo nell'attività di cessione della droga;
b) gestisse l'attività criminosa, in assenza di OS;
c) aveva un contatto diretto, personale e qualificato con OS, che continuamente informava sulla situazione delle riscossioni dei crediti derivanti dall'attività illecita;
d) gestiva in prima persona l'attività di riscossione in questione;
e) ebbe un ruolo non marginale, ma di immediata esecutività operativa, immediatamente 20 dopo l'arresto di NI ed il ritrovamento delle armi e della droga;
f) era consapevole di ciò che era nascosto nel garage di NI. Rispetto al contesto argomentativo, assume il ricorrente che la prova della partecipazione all'associazione sarebbe stata ritenuta sulla base del riconoscimento all'imputato del ruolo di riscossore stabile dei crediti illeciti, senza tuttavia considerare che anche OS procedeva al recupero delle somme, in alcuni casi, personalmente, in altre occasioni, tramite terze persone;
OR non sarebbe mai stato edotto delle fasi precedenti a quella della riscossione;
si sostiene, inoltre, che la responsabilità sarebbe stata erroneamente fatta discendere dal contenuto di una conversazione ambientale dell'11/08/2014, Rit 5784/14 tra NI e la di lui moglie, di cui si è già detto, il cui significato sarebbe stato travisato nella parte in cui si è affermato che OR, in uno stato di alterazione, si fosse recato a casa di NI per ragioni legate all'arresto di questi ed al sequestro di droga;
la conversazione sarebbe stata travisata anche nella parte in cui si è ritenuto di attribuire un diverso significato al dialogo in cui NI, parlando con la moglie, non aveva indicato OR come soggetto che fosse a conoscenza dell'occultamento della droga nel garage e, quindi, come soggetto che avrebbe potuto riferire alle forze dell'ordine della sostanza occultata. In realtà, i motivi rivelano la loro infondatezza perché valorizzando singoli frammenti probatori, spezzoni di conversazioni intercettate (l'interpretazione della conversazione fra NI e la di lui compagna), argomentazioni parziali (OR sarebbe intervenuto solo nella fase della successiva alla cessione di droga), segmenti del percorso motivazionale, tentano di rivisitare il senso del complessivo materiale probatorio su cui il ragionamento dei giudici di merito si è articolato. Nessuna ricostruzione alternativa lecita è stata anche ipotizzata dal ricorrente, in ordine al significato delle molteplici conversazioni intercettate che direttamente ○ indirettamente lo interessano, dei suoi rapporti con OS, dei legami con NI e con gli altri personaggi coinvolti nella comune vicenda criminale;
nessuna spiegazione è stata fornita in relazione all'obiettivo coinvolgimento di OR nell'attività criminosa, alle ragioni per cui questi dovesse assumere il rischio di essere coinvolto in fatti gravissimi, che riguardavano cessioni di quantità di droga rilevantissime. Su tali rilevanti, costitutive, tematiche, i motivi di ricorsi sono silenti e, dunque, infondati.
5.3. Quanto appena detto, trova conferma anche in relazione all'esame dei motivi che attengono ai singoli reati fine. Quanto al reato sub 2 lett. b), si già detto di come la Corte di appello abbia chiarito che: a) OS aveva organizzato un viaggio in Puglia per consegnare a tale SU della sostanza stupefacente;
b) OS si recò in Puglia ad Altamura e poi proseguì verso Bovalino per ritirare la droga;
c) il 12 luglio 2014 OS rientrò a Tivoli con la sostanza stupefacente che nascose presso il garage di NI;
d) il giorno 21 successivo avvenne la cessione della sostanza stupefacente, comprovata dalle intercettazioni e dalle immagini della videocamera posizionata sull'uscio del bar "sapore di Caffè", alla presenza di OR (pagg. 65 sentenza impugnata in cui la Corte ha descritto, diversamente dagli assunti difensivi, le modalità dello scambio). La Corte ha aggiunto che tale quadro di riferimento, di per sé univoco, ha trovato. ulteriore conferma nelle dichiarazioni spontanee rese da RE SI, ritenute correttamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (Cfr., fra le tante da ultimo, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642), peraltro confermate, come pure detto, dalle successive dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 23/09/2014 in cui, a seguito di una individuazione fotografica, l'odierno imputato fu individuato come uno dei soggetti coinvolti nella vicenda criminosa in esame. Rispetto a tale stringente quadro probatorio, correttamente valorizzato dalla Corte di appello, i motivi di impugnazione sono strutturalmente generici e dunque inammissibili.
5.4. A differenti conclusioni deve giungersi quanto ai motivi relativi ai capi sub 2 lett. a) c) della imputazione. Quanto al capo 2 lett. a), la Corte di appello pone a fondamento del giudizio di responsabilità penale dell'imputato il contenuto delle conversazioni intercettate e dei sms intercorsi nei giorni successivi alla cessione della sostanza stupefacente, in cui OS, OR e BE avrebbero fatto inequivoco riferimento alla avvenuta fornitura ed al pagamento del corrispettivo. Afferma la Corte di merito che il coinvolgimento di OR nel reato e, in particolare, nella pregressa condotta di cessione da parte di OS, discenderebbe dal fatto "che il reato in questione si inserisce tra i reati - fine dell'associazione nella quale OR aveva un ruolo di partecipe fiduciario", tenuto conto che la condotta - dell'imputato si collocherebbe in un ambito temporale immediatamente successivo alla cessione. La Corte di cassazione ha già avuto occasione di chiarire che la condotta finalizzata alla riscossione di un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti, non è di per sé sufficiente a far ritenere configurabile il concorso nella cessione di quelle stesse sostanze posto che un tale concorso è senz'altro configurabile solo nel caso in cui detta condotta sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque, fornisca in qualche modo un contributo partecipativo, morale o materiale all'altrui condotta illecita, nel senso che senza quel contributo il reato di cessione o non sarebbe stato commesso o sarebbe stato commesso con un programma diverso (Sez. 3, n.10257 del 28/01/2014, Ametrano, Rv. 259746). Nel caso di specie, non è stata fatta corretta applicazione del principio indicato, avendo la Corte di appello fatto discendere la prova del previo accordo in ordine alla cessione di quella sostanza stupefacente, dal mero fatto che l'oggetto criminoso 22 F5 dell'associazione fosse il traffico di droga e del ruolo "fiduciario” di OR, senza tuttavia fare riferimento alla esistenza di un contributo morale o materiale da parte dell'imputato al fatto criminoso. Si tratta di un'argomentazione probatoria che, se conferma il pieno coinvolgimento dell'imputato nel reato associativo, postula tuttavia una responsabilità di posizione del ricorrente per il reato- fine, direttamente discendente dal "fatto" della sua partecipazione all'associazione. In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, Saltalamacchia, Rv. 238402; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305). Sul capo di imputazione in esame la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne il capo sub 2 lett. c). Secondo la Corte, la responsabilità di OR sarebbe derivante dall'interessamento dell'imputato dopo l'arresto di NI, dall'incontro tra OR e la famiglia di NI, di cui si è già detto, dal conoscenza dell'imputato della "esistenza" del garage di NI. Tali elementi, unitamente a quelli già indicati in precedenza, quanto al capo 2 lett. a), proverebbero la responsabilità concorsuale dell'imputato quanto alla cessione di droga. Si tratta di un ragionamento probatorio viziato che, come detto, non fa corretta applicazione dei principi in tema di compartecipazione criminosa nel reato;
ne discende che anche per il capo di imputazione in esame la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. Il giudice del rinvio, applicati i principi indicati, verificherà la configurabilità della responsabilità concorsuale dell'imputato in ordine ai reati fine in questione e, all'esito, riformulerà il giudizio di comparazione fra circostanze attenuati generiche e ritenute aggravanti. 23 G 6. Sul carattere armato dell'associazione e sulla imputabilità soggettiva dell'a circostanza aggravante. Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso relativi alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente. Secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga, configurata dall'art. 416 bis, comma 5, cod. pen., quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa" (Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996, Rizzo, Rv. 204844; tale indirizzo è stato ribadito da Sez. 2, n. 13682 dell'08/01/2009, Rv 243948). Si è chiarito che "la tesi .. del requisito della finalizzazione del possesso delle armi da parte della associazione .. non può essere considerata fondata sulla scorta del dato testuale della disposizione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, da raffrontarsi con quello dell'art. 416-bis c.p., comma 4; in quest'ultima disposizione il legislatore ha previsto che l'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere considerata armata quando i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti;
viceversa la seconda parte dell'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, definisce armata, l'associazione, quando i partecipanti abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti, senza, peraltro, prevedere la finalità di perseguimento dello scopo dell'associazione". Dunque, è sufficiente la consapevolezza, da parte del partecipe, che l'associazione sia armata, perché gli sia imputabile l'aggravante dell'art. 74, comma 4 (Sez. 1, n. 21040 del 12/5/2010; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati, ed ha chiarito, con motivazione adeguata, come: a) le risultanze processuali abbiano accertato l'esistenza di “un'entità criminale" dedita al traffico di sostanza stupefacente, che aveva anche una rilevante disponibilità di armi, alcune delle quali sono state oggetto di sequestro;
b) le armi, come la droga, fossero nascoste nel garage di NI;
c) le armi fossero detenute da NI per conto di altre persone (pag. 76 sentenza impugnata) ed in particolare per conto di OS UC;
d) le armi fossero peraltro strumentali a consentire la riscossione dei crediti derivanti dalla cessione di droga;
e) il garage fosse nella disponibilità anche di altri soggetti ed anche OR aveva accesso a quel luogo (pagg. 75 e ss sentenza impugnata;
113 sentenza di primo grado). 24 A fronte di tale quadro di riferimento e di quanto già evidenziato in ordine al ritenuto pieno coinvolgimento degli imputati nell'associazione finalizzata al traffico di droga, i motivi di impugnazione, fondati sull'assunto secondo cui quelle armi fossero nella disponibilità del solo NI ovvero che OR potesse ignorare in maniera incolpevole che presso quel garage, in cui egli si recava, fossero detenute le armi del sodalizio, perdono di consistenza e rivelano la loro manifesta inammissibilità. 7. È inammissibile il ricorso presentato da SI CO, ritenuto colpevole dei reati di concorso nell'acquisto di 4 kg. di eroina (capo 7) e di sequestro di persona e tentativo di estorsione aggravata (capo 8), così riqualificata l'originaria imputazione di sequestro a scopo di estorsione;
SI, in concorso con altri, avrebbe sequestrato tale SI RE, reo di aver perso o comunque essersi fatto sottrarre 4 kg. di eroina appena acquistati.
7.1. Con il primo motivo si lamenta, quanto al capo 7, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da SI RE, che, si sostiene, sarebbero contraddittorie: a) quanto al nome del soggetto che gli aveva proposto l'affare, identificato prima in tale DO e, successivamente, SI;
b) al tipo di droga che avrebbe dovuto essere acquistata. Le dichiarazioni in questione, inoltre, non sarebbero state estrinsecamente riscontrate quanto alla partecipazione di SI. Il capo 7 della imputazione è collegato a quello 2 lett. b); SI, in concorso con tali SU DR, SI RE e OV ON, è accusato di aver acquistato da OS, e dal gruppo che a questi faceva riferimento, 4 chili di eroina, poi trasportata in Puglia per essere rivenduta. Si è già detto di come sul capo la Corte di appello abbia motivato e ricostruito i fatti;
si è già detto della responsabilità di OS e OR quanto alla imputazione di cui al capo 2 lett. b). In tale quadro di riferimento, la Corte, quanto alla individuazione del soggetto che avrebbe proposto l'affare, ha spiegato che esso deve identificarsi proprio nell'odierno ricorrente, circostanza questa confermata anche dall'altro coimputato SU (pag 68 sentenza impugnata), ed ha indicato le possibili giustificazioni fattuali che avrebbero potuto indurre in una prima fase il dichiarante a fornire una diversa indicazione (pag. 67). Sul punto, il motivo, è estrinsecamente generico, essendosi limitato il ricorrente a riproporre la questione già portata alla cognizione della Corte di appello, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Non diversamente, quanto al tema dei riscontri esterni alla chiamata di correo, il motivo è inammssibile perché omette di fare riferimento al contenuto delle dichiarazioni dell'altro coimputato SU, valorizzate della Corte di appello, che, a sua 25 volta, ha descritto: a) le dinamiche che portarono SI ad indicare SI come soggetto che avrebbe dovuto accompagnare SU in Puglia per l'acquisto della droga;
c) il pieno coinvolgimento di SI anche nella fase successiva alla cessione di droga ed ai fatti di cui al capo 8) della imputazione. Il motivo di ricorso è dunque strutturalmente vuoto e pertanto inammissibile.
7.2. Inammissibile è anche per aspecificità il secondo motivo di ricorso non avendo il ricorrente spiegato, al di là di affermazioni generiche, la ragione per cui l'aumento di pena inflitto per la continuazione avrebbe dovuto essere contenuto, avendo fatto la Corte di appello fatto riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali.
7.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di SI CO al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OS UC limitatamente ai due reati di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992 a lui ascritti e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del OS. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR SA NI limitatamente ai fatti di cui al capo 2), lett. A e Ca, e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del OR. Dichiara inammissibile il ricorso di SI CO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Pietro Silvestri کو الله مرات DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 20 MAG 2019 COPREMAC IL CANCELLIERE. NA RA CORTE * 26