Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 3
Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione delle aggravanti di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett. a), e lett. b), cod. pen., assorbe quello di sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600- bis, comma primo, n. 2, cod. pen., quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione del minore.
In tema di competenza, allorquando due o più procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte di Assise di appello, anche ove ne sia disposta successivamente la separazione, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 17, comma primo bis, cod. pen.
Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett.b), cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 596 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 32322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32322 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
O S C U R ATA 32322/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE асл Composta da Claudia Squassoni - Presidente - Sent. n. sez. 440 PU - 05/02/2015 Luca Ramacci R.G.N. 43444/2014 Aldo Aceto - Relatore - In caso di diffusione del DR IL LE IA AN presente provvedimento omettere le generalità e DEPOSITATA IN CANCELLERIA gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 ha pronunciato la seguente d.lgs. 196/03 in quanto: IL 23 LUG 2015 disposto d'ufficio SENTEN Parte a richiesta IL CANCELLIERE imposto dalla legge IL CAVCOLOLERE Luana Morlani sui ricorsi proposti da 1. K.M.I. nata in (omissis) 2. C.S. nato a (omissis) avverso la sentenza del 14/01/2014 della Corte di assise di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per l'imputata K. l'avv. Gaetano Gemelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/01/2014, la Corte di assise di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 23/01/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa città, ha riconosciuto ad entrambi gli appellanti le circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle O S C U RA TA contestate aggravanti, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 600, comma 3, cod. pen., ed ha quindi condannato la sig.ra ed il sig. C.S. K.M.I. alla pena, rispettivamente, di otto anni di reclusione la prima, e di due anni e otto mesi di reclusione ed € 1.800,00 di multa, il secondo. I Giudici distrettuali hanno confermato l'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati per i delitti loro ascritti ai capi 1, 2, 3 e 4 della rubrica per la K. ed al capo 5 per il C. Nello specifico, nei confronti della donna è stata ritenuta provata l'accusa di aver preso parte all'associazione per delinquere di cui al capo 1 della rubrica, capeggiata e promossa dal compagno P.N. finalizzata alla commissione di più delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ai danni di più donne di nazionalità rumena, anche minori di età, reclutate all'estero e indotte con l'inganno, o con la violenza e la minaccia, a recarsi ne! territorio dello Stato italiano per esercitare la prostituzione (che effettivamente esercitavano), ridotte e mantenute in condizione di schiavitù o servitù. La K. è stata anche ritenuta responsabile dei seguenti delitti-scopo: -concorso nell'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà su donne, otto delle quali indicate nella rubrica, compravendute e mantenute in stato di soggezione continuativa e costrette a prostituirsi;
stato di soggezione alimentato dalla condizione di inferiorità psichica in cui si trovavano (in una terra per loro straniera, in condizioni di povertà, senza reddito e senza conoscenza della lingua italiana) e mantenuto dalle continue percosse lori inferte, dalle violenze sessuali subite, dalle minacce di ritorsioni ai danni dei parenti in (omissis) con l'aggravante della transnazionalità (capo 2: artt. 81, 110, 600, commi 1 e 2, cod. pen., 4, legge 16 marzo 2006, n 146); concorso nel reclutamento, induzione alla prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento continuato e aggravato della prostituzione stessa, ai danni delle stesse persone di cui al capoverso che precede, con modalità violente e con l'aggravante della transnazionalità (capo 3: artt. 81, 110, cod. pen., 3, nn. 4, 5 e 8, e 4, comma 1, nn. 1 e 7, legge 20 febbraio 1958, n, 75, 4, legge 16 marzo 2006, n. 146); -concorso nello sfruttamento continuato della prostituzione della minorenne T.M.M. con l'aggravante della transnazionalità (capo 4: artt. 81, 110, 600-bis, cod. pen., 4, legge 16 marzo 2006, n. 146). Il C. invece, è stato condannato per aver favorito prostituzione di donne rumene sfruttate da altro sodalizio, diverso da quello della K. procurando i clienti e provvedendo al loro trasporto dal luogo del meretricio alle loro abitazioni e viceversa (capo 5: artt. 81, cpv., cod. pen., 3, n. 8, 4, comma 1, n. 7, legge 20 febbraio 1958, n. 75). 2 O S C U RA T A (omissis)e consumati al più tardi fino al 12 Tutti i fatti risultano commessi in maggio 2010. La responsabilità della K. si fonda sulle dichiarazioni delle connazionali sfruttate e sulle conversazioni intercettate. Ne emerge, secondo la Corte di assise di appello, un quadro chiaro nel quale il ruolo svolto dalla ricorrente assume contorni netti e precisi. La donna, prostituta anch'essa, era stata unanimemente descritta come persona che collaborava con il capo del sodalizio nel dirigere e controllare il lavoro delle altre prostitute e nel raccoglierne i proventi. Sullo sfondo, la coesistenza sul territorio di tre distinti sodalizi, tutti dediti alle medesime attività, uno dei quali capeggiato, appunto, dal compagno della K. P.N. per conto del quale l'imputata aveva talvolta curato anche i rapporti con gli esponenti degli altri gruppi. Il ruolo della donna si era manifestato e concretizzato anche nei momenti di crisi del sodalizio, provocato dalla collaborazione con la polizia giudiziaria di alcune prostitute, che l'aveva indotta alla fuga insieme con il compagno. La| K. ed il P. avevano continuato ad interessarsi, dall'estero, delle vicende che li riguardavano informandosi attraverso gli esponenti degli altri sodalizi;
l'imputata aveva poi fatto ritorno in Italia e curato personalmente la riorganizzazione dell'attività del gruppo (convincendo ed istruendo le donne, contattando direttamente i clienti, concordando tempo e prezzi delle prestazioni), tenendone sempre informato il compagno rimasto in (omissis) Il Campagna è stato ritenuto "collaterale" alla diversa associazione capeggiata da tal parallela a quella del P. ed ispirata alle P.D. medesime finalità delinquenziali. L'imputato affermano i giudici di merito - gestiva, in sul versante ionico della provincia messinese,(omissis) un bar frequentato da cittadini rumeni;
in occasione della relazione sentimentale con una cittadina rumena aveva iniziato ad interessarsi ai loro affari, offrendo inizialmente i propri servigi per poi gradualmente diventare elemento di assoluto ausilio alla banda degli sfruttatori, dei quali era riuscito nel tempo a conquistare la fiducia. I suoi servizi (tutti retribuiti in base ad un vero e proprio tariffario) consistevano nel fare da autista alle prostitute e nel procacciare clienti;
grazie alle sue conoscenze sul territorio (non meglio note nemmeno ai giudici di merito) era inoltre riuscito a far sbarcare il sodalizio nella città di (omissis) 2. Per l'annullamento della sentenza ricorrono i due imputati. articola, per il tramite del difensore di fiducia, sette 3. K.M.I. motivi di ricorso.
3.1.Con il primo eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 416, commi 1, 2, 3 e 6, cod. pen., e denuncia, al riguardo, l'assenza di qualsiasi prova dei suoi 3 O S C U R A T A rapporti con gli altri pretesi sodali e della consapevolezza di agire in un contesto associativo. Lei, continua, aveva avuto rapporti esclusivamente con il suo compagno con il quale aveva avuto una relazione simbiotica e tiranna che lei stessa aveva male interpretato come espressione di un sentimento di amore.
3.2.Con il secondo motivo eccepisce l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge 16 marzo 2006, n 46, non esistendo una organizzazione transnazionale diversa da quella ipotizzata al capo 1 della rubrica.
3.3. Con il terzo motivo eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 81, 110, 600, commi 1 e 2, cod. pen., 4, legge 146 del 2006, perché l'acquisto di preservativi o i meri contatti telefonici, peraltro privi di qualsiasi contenuto minaccioso, sono condotte che non possono integrare reato di cui all'art. 600, cod. pen., né oggettivamente né soggettivamente.
3.4. Per gli stessi motivi eccepisce anche violazione degli artt. 81, 110, cod. pen., 3, comma 1, nn. 1, 4, 5, 8, e 4, comma 1, nn. 1 e 7, legge 75 del 1958, e 4, legge 146 del 2006. 3.5.Con il quinto motivo eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 81, 110, 600-bis, cod. pen., 4, legge 146 del 2006 e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del reato ipotizzato al capo 4 della rubrica. Deduce, al riguardo, di essersi limitata ad accompagnare la sorella maggiorenne della presunta vittima presso il centro di accoglienza, al fine di aiutare la prima ad avere in affidamento la minorenne. Si tratta di condotta non idonea ad integrare il reato ipotizzato la cui sussistenza è motivata in modo incongruo, illogico e contraddittorio.
3.6.Con il sesto motivo eccepisce la mancata applicazione degli artt. 15 e 84, cod. pen.. in relazione ai reati contestati. Deduce, a tal fine, che i reati di cui agli artt. 600 e 600-bis, cod. pen., assorbono l'intero disvalore della condotta di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3, n. 8, legge 75 del 1958, trattandosi di norme in rapporto di progressione criminosa o comunque di fattispecie in rapporto di consunzione o sussidiarietà, a maggior ragione se ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 600, comma 3, cod. pen.. Convince poco l'argomento che fa leva sulla diversità dei beni giuridici perché il concetto di sfruttamento>>, intorno al quale ruotano le fattispecie di entrambi i reati, è riferibile alla tutela della libertà e della dignità individuale.
3.7. Con l'ultimo motivo eccepisce violazione dell'art. 133, cod. pen., e motivazione incompleta o comunque mancante sul punto. Le circostanze indicate nell'atto di appello (il particolare rapporto con il P. che la vedeva succube delle violenze e delle prevaricazioni consumate ai suoi danni) avrebbero dovuto indurre i giudici distrettuali ad un atteggiamento più indulgente e, in particolare, ad applicare i minimi edittali. Ciò non è stato fatto e non v'è alcuna motivazione sul punto. 4 O S C U R A T A 4.Il Campagna propone, personalmente, i seguenti motivi di ricorso.
4.1.Con il primo eccepisce la nullità della sentenza perché emessa da giudice incompetente per materia, atteso che il reato per il quale ha riportato condanna appartiene alla competenza del Tribunale in composizione monocratica e l'appello avrebbe dovuto essere trattato dalla Corte di appello, non dalla Corte di assise di appello. Poiché il processo in primo grado era stato celebrato dal G.i.p., erra la Corte di assise di appello nell'affermare che l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata in quella sede;
né vi sono ragioni di connessione con la posizione della K.
4.2.Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla sua individuazione effettuata tramite l'ascolto di conversazioni intercorse tra terzi. Deduce, in particolare, che alcuna seria risposta è stata fornita all'eccezione, sollevata anche in primo grado, relativa alla sua dubbia identificazione effettuata attribuendogli l'identità del S. 0 S. di cui altri parlano nel corso delle loro conversazioni.
4.3.Con il terzo motivo eccepisce il vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato o comunque dell'elemento psicologico, riproponendo, a tal fine, le medesime censure sollevate in sede di appello alle quali, lamenta, non è stata fornita risposta.
4.4.Con il quarto motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di valutazione della precedente richiesta di applicazione della pena sulla quale sia il G.i.è. che la Corte di assise di appello hanno totalmente omesso di pronunciarsi.
4.5.Con l'ultimo motivo eccepisce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto di mantenere ferma la misura di sicurezza della libertà vigilata senza alcun riferimento alla sua concreta pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso del C. è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. A norma dell'art. 596, cod. proc. pen., sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise. Nel caso di specie non v'è dubbio che il reato ascritto all'imputato appartenga alla cognizione del tribunale, non sussistendo, né essendo contestata alcuna connessione qualificata con i delitti ascritti alla K. La dichiarata riferibilità delle condotte ascritte agli imputati a due diversi sodalizi esclude, anzi, 5 O S C U R A T A ogni astratta ipotesi di connessione processualmente rilevante ai fini della competenza. Sennonché, nel caso di specie, risulta che i separati procedimenti che riguardavano gli odierni imputati furono riuniti in primo grado per ragioni di connessione probatoria. In tal caso si applica la regola per la quale, una volta effettuata la riunione di cui all'art. 17, cod. proc. pen., quando alcuni procedimenti appartengono alla competenza della corte di assise e altri a quella del tribunale, competente a decidere è sempre la corte di assise (art. 15, cod. proc. pen.) anche in appello ed anche se i processi dovessero essere successivamente separati (art. 17, comma 1-bis, cod. proc. pen.). La riunione, infatti, una volta disposta, radica in modo permanente la competenza del giudice al punto da renderla impermeabile anche alle vicende processuali che, a norma dell'art. 18, cod. proc. pen., ne consentirebbero tassativamente la separazione. Sarebbe infatti illogico non estendere la "ratio" della regola prevista dall'art. 17, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche ai casi in cui per alcuni reati sia competente a decidere la corte di appello. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: Se alcuni dei procedimenti riuniti appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. Ne consegue che quando i procedimenti siano stati riuniti in sede di giudizio abbreviato ed il processo definito dal giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la corte di assise di appello>>.
1.2.E' generico ed infondato il secondo motivo di ricorso. L'imputato trascrive parte dell'analogo motivo di appello lamentandone l'omesso esame e deducendo, al riguardo, che l'identificazione con la sua persona del S. ", cui facevano riferimento i terzi interlocutori nelle conversazioni telefoniche intercorse tra loro, è stata effettuata dal Giudice di prime cure in modo del tutto apodittico ed è stata confermata dalla Corte di assise di appello in modo non appropriato mediante il puro e semplice richiamo al tipo di rito prescelto, come se il giudizio abbreviato comportasse l'acritica accettazione di ogni momento valutativo degli atti di indagine assunti a rango di prova. Osserva innanzitutto questa Suprema Corte che il ricorrente non indica quale sia la decisività della prova derivante dalle conversazioni intercorse tra terzi rispetto al più ampio compendio probatorio (comprese le conversazioni alle quali aveva preso parte egli stesso) utilizzato dai giudici per merito per affermare la sua responsabilità. Il che rende generica la doglianza. 6 O S C U R A T A La genericità (e la sua infondatezza) derivano ulteriormente dal fatto che la Corte di assise di appello afferma con chiarezza che l'unico soggetto italiano noto ai componenti la banda che si chiama[ S. o con diminutivi tipo S. è solamente C. >> e che per il contenuto delle conversazioni intercorse tra di loro non v'è dubbio che si facesse riferimento all'odierno imputato. Su questa specifica affermazione di natura fattuale l'imputato non prende posizione, limitandosi genericamente a riproporre, come detto, i motivi di appello e ad eccepire la mancata risposta ad essi.
1.3.A non diverse censure di genericità si espone il terzo motivo di ricorso, anch'esso articolato mediante il pedissequo richiamo (e trascrizione) dell'analogo motivo di appello, senza alcun richiamo critico alle considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello in punto di sussistenza oggettiva e soggettiva del reato ascritto all'imputato. Sostengono, infatti, i Giudici distrettuali che l'imputato non si limitava ad accompagnare le prostitute sul posto di lavoro, ma le andava anche a riprendere, lucrando su tale servizio, procacciava i clienti e aveva cercato di favorire l'espansione del gruppo dell P. in altri contesti cittadini. L'imputato, dunque, aveva tenuto condotte che integrano a pieno titolo il reato di sfruttamento della prostituzione, sulla cui materiale sussistenza il ricorrente non prende posizione alcuna.
1.4. Anche il quarto motivo è infondato. Costituisce principio consolidato che la richiesta di giudizio abbreviato implica, da parte dell'imputato, rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro (Sez. 2, n. 8455 del 13/04/1995, De Simone, Rv. 202359; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, Testa Frederic, Rv. 245705; Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Rv. 255943). Ne consegue che è insussistente il vizio di motivazione eccepito dall'imputato.
1.5.L'ultimo motivo di ricorso è totalmente infondato e generico. Diversamente da quanto sostiene l'imputato la Corte territoriale indica le ragioni della sua ribadita pericolosità sociale ancorandola alla sua capacità di infiltrarsi nell'organizzazione e di penetrazione in ambienti criminali. Su queste considerazioni l'imputato non prende posizione, limitandosi ad una generica quanto manifestamente infondata censura di omessa motivazione.
2.Il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso della KO sono assolutamente generici poiché l'imputata, senza minimamente considerare gli specifici argomenti utilizzati dalla Corte di assise di appello per riaffermare la sua responsabilità in ordine ai reati di cui alla rubrica, si limita genericamente a 7 O S C U R A T A reclamare la propria innocenza denunciando l'assenza di prove sulla sua consapevole partecipazione all'associazione diretta dal compagno ed alla inidoneità delle condotte accertate a concorrere, sul piano materiale e morale, nella consumazione del delitto di cui al capo 2, proponendo una inammissibile lettura alternativa del medesimo compendio probatorio.
2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La circostanza aggravante speciale della transnazionalità è stata contestata per i delitti-scopo, non per il reato associativo di cui al capo 1. Non è dunque pertinente il richiamo al principio di diritto secondo il quale la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere>> (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255035). Per altro verso, questa Suprema Corte ha spiegato che l'aggravante speciale in questione presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033) e che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038). La ricorrente, aldilà della generica evocazione del principio di diritto sopra citato, nulla eccepisce in ordine alla effettiva applicabilità dell'aggravante ai reati-scopo la cui ritenuta sussistenza, alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda, appare non esser frutto di giudizio manifestamente illogico, né giuridicamente errato.
2.2.E' infondato anche il settimo motivo di ricorso. La quantificazione della pena è il frutto dell'esercizio della discrezionalità tecnica del giudice che, a sua volta, costituisce insopprimibile esigenza legata alla necessità di adeguare la risposta sanzionatoria al fatto-reato e al suo autore. E' discrezionalità assai ampia, nella quale l'operato del giudice, che rende concreta, mediante la condanna, la finalità della sanzione, deve dar 8 O S C U R A T A maggiormente conto dell'uso dei criteri utilizzati, dovendosi elidere o comunque attenuare al minimo il rischio di derive irrazionali o di natura intuitiva, pur sempre possibile. Perciò, quando il giudice si discosti in misura non irrilevante dal minimo edittale della pena detentiva e comunque la fissi oltre la misura media, è tenuto a spiegare, in modo stringente ma secondo criteri razionali e oggettivamente verificabili, quale elemento di valutazione, tra quelli specificamente indicati nell'art. 133, cod. pen., abbia utilizzato nell'esercizio del suo potere-dovere; altrimenti la sua valutazione è insindacabile (cfr. sul punto, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo;
cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti;
Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri). Nel caso in esame la Corte di assise di appello, che ha attenuato il trattamento sanzionatorio inflitto dal G.i.p. concedendo all'imputata le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, ha applicato per il reato più grave la pena detentiva, prossima al minimo edittale, di dieci anni di reclusione, operando su di essa i relativi calcoli. Sicché la sua valutazione resta insindacabile sul punto. Tanto meno questa Corte può valutare direttamente gli elementi di fatto sottoposti a suo giudizio per apprezzarne la capacità, rivendicata dalla ricorrente, di fungere da metro di valutazione della congruità della sanzione.
2.3.E' invece fondato il sesto motivo di ricorso. Occorre precisare che la ricorrente devolve a questa Suprema Corte il tema del concorso apparente di norme quando si verte in tema di sfruttamento della prostituzione. In termini generali il reato di cui all'art. 600, cod. pen. (così come riscritto dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a in presenza dello stato di necessità che è un presupposto dellaprestazioni - 9 O S C U RA TA condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (Sez. 5, n. 4012 del 15/12/2005, Lazri, Rv. 233600). La finalità di sfruttamento per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica, distingue (e caratterizza) la fattispecie dell'art. 600, cod. pen., da ogni altra forma di inibizione della libertà personale (Sez. F. n. 39044 del 10/09/2004, Braidich, Rv. 230130), compresa quella di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali nel caso di sfruttamento della prostituzione (bene tutelato dall'art. 3, legge 20 febbraio 1958, n. 75, secondo quanto condivisibilmente afferma Sez. 3, n. 35776 del 08/06/2004, Alessio, Rv. 229359). L'art. 600, comma 3, cod. pen., prevedeva l'aumento della pena da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione>> (non interessa in questo processo il fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi). Contrariamente a quanto afferma la Corte di assise di appello, la legge 2 luglio 2010, n. 108, non ha soppresso tali aggravanti ma le ha ricollocate nel nuovo articolo 602-ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen., estendendole così anche ai reati di cui agli artt. 601 e 602, cod. pen., e contestualmente abrogando il terzo comma dell'art. 600, cod. pen.. Sul piano strutturale, le fattispecie descritte dagli artt. 3, n. 8), legge n. 75 del 1958 e dagli artt. 600 e 602-ter, comma 1, lett. b), cod. pen., hanno in comune l'attività di prostituzione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consiste in una prestazione sessuale che non necessariamente comporta un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione stessa, essendo sufficiente che la condotta del soggetto che si prostituisce dietro pagamento di un corrispettivo sia finalizzata, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione (Sez. 3, n. 36157 del 03/06/2004, Bongi, Rv. 229350; Sez. 3, n. 7608 del 20/05/1998, Mimou, Rv. 211337); lo sfruttamento della prestazione sessuale integra la condotta di cui all'art. 3, n. 8), legge n. 58 del 1975, mentre ai fini dell'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma 1, lett. b), è sufficiente che la condotta sia diretta al suo sfruttamento. Quando la prestazione sessuale venga effettuata (e dunque imposta) nell'ambito del più ampio contesto descritto dall'art. 600, cod. pen., è sufficiente, 10 O S C U R A T A ai fini della sussistenza dell'aggravante, che la condotta, purché posta in essere nei modi descritti dall'art. 600, comma 2, sia diretta allo sfruttamento della prostituzione, non essendo necessario ai fini della perfezione della circostanza- aggravante - l'effettivo sfruttamento della prestazione sessuale. E' una forma di tutela anticipata del bene che aggrava sensibilmente il reato comportandone l'aumento della pena base da un terzo alla metà, a prescindere dal conseguimento dello scopo del suo autore, elevando a circostanza aggravante, con effetto speciale, il tentativo di sfruttamento della prostituzione. La direzione>> della condotta di cui all'art. 600, cod. pen., allo sfruttamento della prostituzione codifica e attrae nell'unica fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 600 e 602-ter, cod. pen., il maggior disvalore espresso dalla circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen.. Altrimenti si giungerebbe alla inaccettabile conseguenza che la finalità dello sfruttamento della prostituzione costituirebbe elemento che aggrava due volte lo stesso reato di cui all'art. 600, cod. pen.: una prima volta ai sensi dell'art. 602-ter, cod. pen., una seconda volta ai sensi dell'art. 61, n. 2), cod. pen. (l'aver commesso il reato per eseguirne un altro, lo sfruttamento - appunto della prostituzione).- Nemmeno l'argomento della differenza dei beni giuridici convince del contrario e ciò per due ragioni: a) in primo luogo perché si tratta di beni omogenei: la libertà di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali costituisce una parte del più ampio bene tutelato dall'art. 600, cod. pen. (la "persona" in quanto tale, soggetto e non oggetto di diritto); b) in secondo luogo perché, ammessa pacificamente la configurabilità del tentativo di sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 56, cod. pen., 3, n. 8), legge n. 75 del 1958, quando all'azione diretta>> allo sfruttamento di cui agli artt. 600, 602-ter, comma 1, lett. b), cod. pen., non segua l'effettivo sfruttamento della persona offesa si otterrebbe, sul piano strutturale, la piena sovrapponibilità delle due fattispecie, con conseguente imputazione del medesimo fatto per due volte. Ulteriore argomento a favore dell'assorbimento del reato di sfruttamento della prostituzione in quello di cui agli artt. 600, 602-ter, comma 1, lett. b), cod. pen., può essere tratto dal fatto che le modalità della condotta che qualificano, ai sensi dell'art. 600, comma 2, cod. pen., lo stato di soggezione (violenza, minaccia, inganno), integrano, a loro volta, la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 4, comma 1, n. 1), legge n. 75 del 1958, con la ulteriore conseguenza che, ove si dovesse ritenere il concorso formale, gli stessi fatti (violenza, minaccia e inganno) verrebbero addebitati due volte alla stessa persona: una volta a titolo di elemento costitutivo del reato di cui all'art. 600, cod. pen., una 11 O S C U R A T A seconda volta a titolo di circostanza aggravante del concorrente reato di cui agli artt. 3, n. 8) e 4, comma 1, n. 1), legge n. 75 del 1958. Sul piano dell'offesa, inoltre, non si può non considerare che l'art. 3, legge n. 75 del 1958, accomuna, a fini sanzionatori, condotte di effettivo sfruttamento della prostituzione (n. 8), ad altre nelle quali lo sfruttamento non è richiesto (n. 3), o ad altre ancora per la cui integrazione non è nemmeno necessaria l'effettiva prostituzione (nn. 4, 6 e 7). Non convince dunque la tesi del concorso formale tra le due norme giustificata con la necessità dell'effettiva e piena tutela del bene protetto dall'art. 3, legge n. 75 del 1958, poiché tale bene può essere leso alternativamente da condotte tra loro diverse che, come detto, non contemplano necessariamente lo sfruttamento della prostituzione. Non può perciò essere confermato il principio di diritto espresso da Sez. 5, n. 26636 del 04/04/2002, Rv. 222631, secondo il quale è ammissibile il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (artt. 3 e 4 legge n. 75 del 1958), nel caso in cui una cittadina straniera sia costretta, dopo essere stata venduta, a riscattare la propria libertà con i proventi dell'attività di meretricio cui venga indotta con violenza e maltrattamenti, laddove l'obbligo di pagare un prezzo per riscattare la condizione nativa di libertà acquista carattere determinato e tassativo e si configura come il "quid pluris" caratterizzante il reato di riduzione in "condizione analoga" alla schiavitù. Si tratta di principio espresso in costanza di versione dell'art. 600, cod. pen., precedente le sostanziali modifiche introdotte dalla citata legge n. 228 del 2003, e che non prevedeva in alcun modo lo sfruttamento della prostituzione quale scopo della riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. Va invece affermato il principio di diritto secondo il quale il reato di cui all'art. 600, cod. pen. (così come modificato dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228), quando sia contestata l'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma 1, prima parte, lett. b), inserito dall'art. 3, legge 2 luglio 2010, n. 108, ma già prevista dall'abrogato terzo comma dell'art. 600, cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma 1, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione>>. A non diverse conclusioni si deve pervenire quando il reato di cui all'art. 600, cod. pen., sia diretto allo sfruttamento della prostituzione di una persona minore degli anni diciotto. In questa ipotesi l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 600-bis, cod. pen., è previsto quale circostanza che aggrava il reato di cui all'art. 600, cod. pen., comportando, anche qui, una forma di tutela anticipata della vittima (non 12 O S C U R A T A essendo richiesto l'effettivo sfruttamento) di per sé già sufficiente ad aumentare in modo assolutamente decisivo la reazione sanzionatoria. Non convince pertanto, anche alla luce delle considerazioni già ampiamente svolte, il diverso principio affermato da Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, Rv. 248172 che, facendo leva esclusivamente sul diverso tenore letterale delle due norme e richiamando a sostegno la già citata sentenza n. 26636 del 04/04/2002 (redatta, come detto, in costanza di riferimenti normativi del tutto diversi), secondo quale il reato di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis cod. pen. non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 600 stesso codice (riduzione in schiavitù), in quanto essi sono destinati a concorrere, in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento che deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità della condotta, mentre, nel primo caso, dalla circostanza che l'induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assumono i connotati della concretezza ed effettività. Va invece affermato il principio secondo il quale il reato di cui all'art. 600, cod. pen. (così come modificato dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228), quando siano contestate le aggravanti di cui all'art. 602-ter, comma 1, lett. a), e lett. b), prima parte, inserito dall'art. 3, legge 2 luglio 2010, n. 108, ma già previste dall'abrogato terzo comma dell'art. 600, cod. pen., assorbe quello di sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., quando i fatti previsti dall'art. 600 siano diretti allo sfruttamento della prostituzione del minore>>. Il reato di cui all'art 600-bis, cod. pen., è a sua volta speciale rispetto a quello di cui all'art. 3, legge n. 75 del 1958, quando le corrispondenti condotte di reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento, organizzazione e controllo della prostituzione, riguardino una persona minorenne. Ne consegue che restano in esso assorbite, in virtù del principio di specialità, anche le corrispondenti condotte contemplate dall'art. 3, legge n. 75 del 1958. All'epoca dei fatti però (non oltre il 2010) il reato di cui all'art. 600-bis, cod. pen., sanzionava le sole condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Quando, come detto, lo sfruttamento avvenga a danni di persona minorenne mantenuta in condizioni di servitù, la condotta interamente assorbita nella fattispecie aggravata del reato di cui agli artt. 600, 602-ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen.. Nel caso in esame l'imputata è stata ritenuta responsabile dei reati indicati in premessa e condannata per aver reclutato al fine di far loro esercitare il meretricio, indotto alla prostituzione, favorito e sfruttato la prostituzione di più 13 O S C U R A T A donne (tra cui una minorenne) ridotte e mantenute in schiavitù e costrette, appunto, a prostituirsi. Non v'è dubbio, in ossequio ai principi già esposti, che la condotta di sfruttamento della prostituzione della minorenne [ T.M.M. ridotta e mantenuta in condizione di servitù, contestata a titolo di violazione degli artt. 600, cod. pen. (capo 2 della rubrica), 600-bis, cod. pen. (capo 4 della rubrica), e 3, n. 8), legge n. 75 del 1958 (capo 3 della rubrica), è contemplata e punita dal solo art. 600, cod. pen., ancorché la Corte di appello abbia erroneamente escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 600, comma 3, cod. pen., ormai non più applicabile in assenza di ricorso del PM. La (sola) condotta di sfruttamento della prostituzione delle altre donne è anch'essa punibile ai sensi del solo art. 600, cod. pen., con esclusione, pertanto, della corrispondente condotta contestata al capo 3 della rubrica. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata per quanto riguarda la K. limitatamente al trattamento sanzionatorio che dovrà essere necessariamente rimodulato alla luce delle considerazioni che precedono, avendo la Corte di assise di appello applicato sul reato più grave (art. 600, cod. pen.) un indistinto aumento della pena di due anni di reclusione a titolo di continuazione che contempla anche i reati di sfruttamento della prostituzione (contestato al capo 3 insieme con altre condotte non assorbite nel reato di cui al capo 2) e di sfruttamento della prostituzione minorile (contestato al capo 4 ma interamente assorbito nel reato di cui al capo 2).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di C.S. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di K.M.I. - con rinvio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria limitatamente alla - quantificazione della pena. Rigetta, nel resto, il ricorso dell'imputata. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 05/02/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Video Noel Aldo Aceto Wediefo 14 IL CANCELLIERE