Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 32322
CASS
Sentenza 5 febbraio 2015

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Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione delle aggravanti di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett. a), e lett. b), cod. pen., assorbe quello di sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600- bis, comma primo, n. 2, cod. pen., quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione del minore.

In tema di competenza, allorquando due o più procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte di Assise di appello, anche ove ne sia disposta successivamente la separazione, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 17, comma primo bis, cod. pen.

Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett.b), cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione.

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  • 1Art. 596 - Giudice competente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 32322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32322
Data del deposito : 5 febbraio 2015

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