Sentenza 10 settembre 2004
Massime • 3
La nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 cod. pen., come modificato dalla legge n. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sè dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà,per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609 "decies" cod. pen. (Fattispecie nella quale è stato affermato che la cessione di neonato "uti filius", verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, non poteva essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 600 in quanto il fine di lucro, nel caso concreto, era rimasto nell'ambito della "riserva mentale").
La circostanza aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 600 cod. pen., come sostituito dall'art. 1 legge 11 agosto 2003, n. 228, concorrendo ad interpretare la espressione "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà" di cui al primo comma, utilizza una nozione di "schiavitù" , secondo il senso fatto proprio dall'art. 600 antecedentemente alla riforma, come di proprietà assoluta sull'individuo e non di potere di utilizzazione della persona .
La condotta di chi riceve un minore "uti filius" attraverso il falso riconoscimento della paternità naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, integra il reato di alterazione di stato (art. 567 cod. pen.) e non quello di cui all' art. 71 legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale - pur non essendo reato "proprio" -, sanziona non la attività che consiste nel "ricevere" ma quella che consiste nel "cedere" in affidamento il minore o nell'avviarlo all'estero, mentre la previsione del comma quinto dell'art. 71, che estende la sanzione a chi "riceve" il minore in illecito affidamento con carattere di definitività, ha ad oggetto soltanto l'attività di fatto preordinata ad una futura adozione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2004, n. 39044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39044 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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